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FONTI DEL DIRITTO E NORMA GIURIDICA (ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONE E STRUTTURA)
STRUTTURA:
Per ogni Fattispecie (situazione a cui la norma giuridica collega certe conseguenze) la Norma
Giuridica prevede certi Effetti/Conseguenze e Qualifica il Comportamento come lecito, illecito,
obbligatorio ecc..
CARATTERISTICHE DELLA NORMA GIURIDICA
▪ Individualità: riguardano il comportamento di un individuo o più individui determinati
▪ Generalità: le norme si rivolgono alla generalità dei soggetti
▪ Concretezza: la prescrizione vale in una o più situazioni determinate
▪ Astrattezza: la norma disciplina una situazione tipo (c.d. fattispecie astratta)
ENTRATA IN VIGORE: Affinché la norma giuridica dispieghi l’efficacia erga omnes è necessaria:
▪ Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
▪ Decorso di un lasso di tempo (vacatio legis) normalmente di 15 giorni salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
ABROGAZIONE: La norma giuridica perde efficacia nei casi di:
▪ Dichiarazione espressa del legislatore
▪ Incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (dichiarazione tacita)
▪ Perché la nuova legge regola interamente la materia già regolata dalla legge anteriore
▪ Referendum popolare
Nel caso di incompatibilità tra nuova disposizione e precedente:
Pari Grado Criterio Cronologico (la norma nuova prevale su quella precedente)
Grado diverso Principio Gerarchico
Principio di Competenza (caso in cui la nuova norma tratti solo casi specifici o parte della
materia già affrontata da una precedente)