APPUNTI DI DIRITTO PUBBLICO
ORDINAMENTO GIURIDICO
Un ordinamento giuridico è il complesso di norme che disciplina la vita di una
collettività organizzata. L’esistenza di un gruppo sociale stabile e organizzato è il
presupposto necessario per la formazione di un ordinamento. Lo stato rappresenta
l’ordinamento giuridico di maggiore livello.
Non esiste un solo ordinamento, ma poiché viviamo in una società in cui convivono
una pluralità di realtà differenti, ne consegue l’esistenza di molteplici ordinamenti,
che regolano ognuna di queste realtà (Teoria del pluralismo giuridico)
NORME GIURIDICHE
La norma giuridica è la tipizzazione astratta di una fattispecie concreta.
CARATTERISTICHE:
• Esteriorità: la norma è prodotta da un soggetto esterno che pone l’obbligo di
rispettarla
• Generalità: la norma ha carattere generale. Il gruppo di soggetti a cui si
riferisce la norma deve essere ragionevolmente distinguibile. La norma
rimane generale anche se non si riferisce all’universalità dei soggetti (es.
votano tutti i maggiorenni)
• Astrattezza: vale sempre, ovvero è ripetibile nel tempo. Anche se ci sono casi
in cui le norme hanno una durata temporanea (es: casi di emergenza, leggi
speciali)
• Sanzionabili: se la norma non viene rispettare si prevede una sanzione per il
trasgressore. Inoltre, sono suscettibili di attuazione forzata.
La differenza tra norma e provvedimento sta nel fatto che la norma serve a
disporre, ovvero prevede delle situazioni generali e astratte, a cui segue un
provvedimento, quindi l’attuazione delle fattispecie generali al caso concreto.
Nel tempo i principi di generalità e astrattezza si sono adattati alla prassi del
diritto. Non è sempre facile distinguere la norma dal provvedimento
amministrativo: ci sono casi in cui la norma contiene un basso grado di
generalità e di astrattezza. Questa è una diretta conseguenza della società
attuale, caratterizzata dalla convivenza di una pluralità di situazioni, di
soggetti o di gruppi sociali che necessitano di trattamenti differenziati.
DISPOSIZIONE
La disposizione è l’enunciato astratto che contiene le caratteristiche esposte,
mentre la norma è frutto dell’interpretazione della disposizione con la
determinazione del significato vero e proprio.
INTERPRETAZIONE
C’è un margine di spazio dedicato all’attività dell’interpretatore, che spesso
“aggiunge” qualcosa alla disposizione, con il fine di riconoscere il significato
concreto per poi applicarlo ai vari casi.
L’ampiezza di questo margine di spazio rispecchia le diverse forme di stato.
Più uno stato è chiuso e autoritario, meno spazio viene concesso all’attività di
interpretazione.
Nel nostro ordinamento l’interpretazione svolta può essere:
• Giudiziale: svolta dai giudici durante l’applicazione di una norma giuridica a un
caso concreto
• Autentica: effettuata dal legislatore nel momento in cui scrive la disposizione
normativa
• Dottrinale: svolta dagli studiosi dottrinali in un momento successivo
I diversi tipi di interpretazione si collocano nei due tipi di modelli di
produzione del diritto:
• Sistema della formulazione giudiziaria: tipico degli ordinamenti anglosassoni
(“Common law”, ovvero il diritto consuetudinario inglese). Le norme
provengono dalle soluzioni giudiziarie di casi passati, che costituiscono dei
precedenti. Il diritto quindi deriva dall’insieme delle controversie risolte
(interpretazione giudiziale)
• Sistema della formulazione legislativa: è il caso del nostro siste