MEDICINALI STUPEFACENTI E PSICOTROPI IN FARMACIA
Le SOSTANZE STUPEFACENTI e PSICOTROPE OBBLIGATORIE IN FARMACIA secondo la
Tabella 2 della F.U. XII edizione sono:
Benzodiazepina orale (una del gruppo)
Codeina fosfato
Diazepam p.i.
Fenobarbital orale e p.i.
Fentanil transdermico
Morfina p.i., soluzione orale e solido orale
Il D.P.R. n. 309/1990, “TESTO UNICO delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e
successive modifiche, è la normativa nazionale di riferimento (testo in cui sono state raccolte tutte
per ogni attività concernente l’utilizzo di
le leggi in materia delle sostanze stupefacenti e psicotrope)
sostanze stupefacenti e psicotrope.
Gli articoli di particolare interesse per il farmacista sono:
art. 13 e art. 14: tabelle e loro criteri di formazione;
art. 38 e art. 39: acquisto;
art. 41: trasporto;
art. 43, art. 44 e art. 45: dispensazione;
art. 60, art. 62, art. 63 e art. 67: registro di entrata e uscita.
Il DPR 309/90 nel tempo è stato più volte modificato con la:
“Norme per agevolare l’impiego di farmaci analgesici oppiacei nella terapia del
Legge 12/2001
con lo scopo di semplificare la procedura di prescrizione dei
dolore” farmaci analgesici oppiacei
per pazienti terminali o affetti da patologie cronico degenerative e garantendo ad essi un più
facile accesso alla terapia;
Legge 49/2006 (in parte abrogata da una sentenza della Corte Costituzionale nel 2014);
Ordinanza Fazio 2009
Legge 38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore”;
“Disposizioni
Legge 79/2014 urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope” introdotta per sanare il vuoto normativo e ripristinare, a tutela della salute pubblica,
la normativa precedente vigente (L. 49/2006) considerata illegittima dalla Corte Costituzionale
con la sentenza 32/2014.
Con la Legge 79/2014 è stato modificato il SISTEMA DI TABELLAZIONE delle sostanze
stupefacenti e psicotrope che è strutturato in 5 tabelle così suddivise:
1
–
Tab. I IV : sono elencate le sostanze di abuso ;
Tab. V o Tabella dei Medicinali: è quella di interesse per il Farmacista ed è suddivisa in cinque
– – – –
sezioni che sono la sezione A B C D E, nelle quali sono inserite le sostanze attive e le
1 Tabella I (Oppio e derivati oppiacei, foglie di Coca e derivati, Amfetamina e derivati, Allucinogeni), Tabella II
(Cannabis e prodotti da essa ottenuti), Tabella III (Barbiturici) e Tabella IV (Benzodiazepine). 1
relative preparazioni farmaceutiche che hanno attività farmacologica e pertanto sono di corrente
impiego terapeutico ad uso umano o veterinario e il relativo regime di dispensazione. Le
sostanze inserite nella Tabella V sono medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche
oppiacee, medicinali di origine vegetale a base di Cannabis, barbiturici e benzodiazepine.
Tabella dei Medicinali –
Nella Tabella dei Medicinali (o tabella V suddivisa in 5 sezioni) i medicinali sono distribuiti in
relazione al decrescere del loro potenziale potere d’abuso e capacità d’indurre dipendenza. La
classificazione segue diversi criteri che sono chimico-farmaceutici, farmacologici, tossicologici e
anche la forma farmaceutica, la concentrazione, capacità di indurre dipendenza e rischio di abuso.
TABELLA DEI MEDICINALI
–
A RMR SSN o DEMA (All. III-bis) Richiedono il Buono Acquisto e i
–
SEZIOINE B RNR SSN (DEMA) movimenti sono documentati sul Registro di
Entrata e Uscita degli stupefacenti.
–
C RNR SSN o DEMA
–
D RNR SSN o DEMA
–
E RR SSN o DEMA
Le ricette con prescrizione di medicinali stupefacenti hanno tutte validità di 30 giorni (escluso il
giorno di redazione).
La consegna di tali medicinali è consentita solo a persone con età > 18 anni e non manifestamente
inferme di mente (art. 44 DPR 309/90 che è il TESTO UNICO DELLE SOSTANZE
STUPEFACENTI E PSICOTROPE).
–
SEZIONE A RMR
Nella sezione A sono riportati medicinali contenenti:
sostanze ad attività analgesico oppiacea naturali, di sintesi o semisintesi (ad es. morfina, codeina,
diidrocodeina, ossicodone, ossimorfone, fentanil);
barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe,
nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;
sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di grave dipendenza fisica e/o psichica;
Medicinali contenuti nell’Allegato III-bis ad uso parenterale (indicati dal **)
I medicinali e le sostanze appartenenti alla sezione A devono essere conservati in Farmacia in
armadio chiuso a chiave (separato da quello delle sostanze tossiche e molto tossiche). 2
Allegato III-bis (Legge 12/2001)
Nell’allegato III-bis sono contenuti i farmaci per i quali sono previste modalità prescrittive
“Terapia
semplificate nel caso in cui vengano prescritti per la del dolore” (TDL).
Queste sono:
Buprenorfina (Temgesic Fle o cpr, Transtec,..)
(Codeina fosfato cpr, in ass. con Paracetamolo Coefferalgan, Tachidol,
Codeina Lonarid)
Diidrocodeina (Paracodina, in ass. con Pentetrazolo Cardiazol Paracodina)
Fentanil (Durogesic, Effentora, Matrifen,..)
Idrocodone
Idomorfone (Jurnista,..)
Metadone (Metadone cloridrato scir, Eptadone scir.)
Morfina (Morfina cloridrato fl, MsContin cpr, Oramorph fl. os, Twice cpr)
(Depalgos, in ass. con paracetamolo Oxycontin, in ass. con Naloxone
Ossicodone Targin)
Ossimorfone
Tapentadolo (dal 2011) (Palexia)
Sufentanil sublinguale (dal 2016) (Zalviso ad uso ospedaliero)
Medicinali vegetali a base di Cannabis (dal 2018) per il trattamento sintomatico di supporto ai
trattamenti standard. Sezione A Sezione A e Allegato III-bis
Sezione A non Allegato III-bis (TDL)
oppure Sezione A e Allegato III- prescritti per Terapia del dolore
bis ma non per Terapia del (Tutte le preparazioni iniettabili e
dolore (es. Flunitrazepam, la Buprenorfina e il Metadone
Metilfenidato, Sufentanil, anche per via orale)
Ketamina uso Vet.)
È prevista esclusivamente la Per la prescrizione è possibile
prescrizione con Ricetta utilizzare la Ricetta Ministeriale a
Ministeriale a Ricalco (RMR) Ricalco (RMR), il ricettario del
valida 30 giorni (escluso quello Servizio Sanitario Nazionale
di rilascio). (SSN) o la Ricetta
2
Dematerializzata (DEMA) .
2 La possibilità di utilizzare la RICETTA SSN o la DEMA in alternativa della RMR riguarda solo ed esclusivamente i
farmaci dell’allegato III-bis se prescritti per la TDL. 3
La RMR, Ricetta Ministeriale a Ricalco, è richiesta per i medicinali della sez. A non Allegato III-
bis oppure Allegato III-bis ma non per TDL, e anche per farmaci per uso in deroga su animali,
l’uso di
farmaci veterinari e preparazioni galeniche. Prevede un apposito ricettario a ricalco che è un
dall’Istituto
blocchetto costituito da 30 ricette numerate (con numero progressivo), stampato
Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito dalle ASL ai Medici e ai Veterinari.
La RMR permette la prescrizione di un solo tipo di medicinale o dosaggio in quantità di una
confezione o di un n. di confezioni massime tali da garantire una cura non superiore a 30 giorni di
terapia.
È valida su tutto il territorio nazionale e, a seconda del regime di prescrivibilità, può essere in
duplice o triplice copia, di cui:
l’originale è conservata dalla farmacia;
- (o proprietario dell’animale
- una copia è conservata dal paziente e serve per giustificare il
trasporto e la detenzione del farmaco). In caso di auto prescrizione in medico conserva la copia
assistito/proscrittore;
una copia deve essere inviata all’ASL
- (se il farmaco è rimborsabile dal SSN e la RMR è valida
su tutto il territorio nazionale). Per ritirare un medicinale dal SSN il paziente deve presentare in
farmacia l’originale più una copia per il SSN.
Per i medicinali della sezione A, allegato III-bis per TDL è possibile utilizzare:
- RMR in cui, a differenza della RMR non allegato III-bis, è possibile prescrivere fino a 2
medicinali diversi tra loro oppure due diversi dosaggi di uno stesso medicinale e sempre per un
n. di confezioni tali da coprire massimo 30 giorni di terapia. In questo caso non è obbligatorio il
codice TDL01;
- SSN o DEMA (con la Legge 38/2010), su cui è possibile prescrivere:
- fino a 2 confezioni;
- fino a 3 confezioni se in presenza del codice di esenzione per patologia;
- un numero di confezioni, superiore a 2, tali da coprire 30 giorni di terapia. In questo caso DEVE
3
essere presente il codice TDL01 .
NORME DI COMPILAZIONE DELLA RICETTA RMR o RSSN-DEMA
per i medicinali in Tab. Med. sez. A dell’allegato III-bis
(La RSSN può essere utilizzata (**) per la
Terapia del Dolore e comprende tutte le preparazioni iniettabili e buprenorfina e metadone anche
per via orale)
Il medico deve indicare (norme di compilazione della ricetta, art. 43):
- nome, cognome, indirizzo e n. di telefono professionale del Medico;
paziente (o del proprietario dell’animale);
- nome, cognome e C. F. del
- prescrizione, diversa a seconda del tipo di ricetta e di medicinale come visto sopra:
RMR: 1 sola confezione o fino a 30 gg di terapia per medicinali NON allegato III-bis;
RMR: 2 medicinali diversi tra loro o due dosaggi diversi dello stesso medicinale e massimo
per medicinali (**) dell’allegato III-bis;
fino a 30 gg di terapia
RSSN-DEMA: 2 medicinali diversi tra loro o due dosaggi diversi dello stesso medicinale e
(**) dell’allegato III-bis
massimo fino a 30 gg di terapia per medicinali con codice TDL01.
3 TDL01 è un codice che il medico deve indicare sulla ricetta rossa del SSN e sulla DEMA per poter prescrivere una
terapia tale da coprire 30 giorni. 4
- posologia (dose, modo e tempi di somministrazione. Essa è fondamentale per il farmacista ai fini
del calcolo delle confezioni prescritte utili per 30 gg di terapia);
- TDL01 (obbligatorio sulle ricette SSN-DEMA)
- data di compilazione, firma del medico e timbro del medico (in originale su tutte le copie).
Il farmacista, dopo aver accertato che la ricetta sia compilata correttamente, deve (art. 44 e art. 45):
- annotare in ricetta il nome, cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento valido
dell’acquirente;
- apporre la data di spedizione, il prezzo e il timbro della farmacia;
- consegnare il medicinale solo a > 18 anni di età e non manifestamente infermi di mente (art. 44);
- registrare la movimentazione (scarico) sul Registro E-U entro 48 h dalla spedizione;
- conservare la ricetta (in originale se RMR oppure in copia se SSN) per 2 anni dalla data
dell’ultima registrazione e separatamente dalle altre (per
-
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