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I caratteri delle norme
I caratteri che tutte le norme, anche quelle morali e quelle sociali, hanno in comune sono la generalità e l'astrattezza. In realtà, entrambi questi elementi sono due aspetti della generalità, intesa prima in ambito spaziale e poi temporale.
Generalità (generalità in ambito spaziale): la norma giuridica non si può riferire ad un soggetto o ad un gruppo di soggetti nello specifico, essa deve valere per un numero indeterminato di soggetti, ovvero per tutti i soggetti che si trovano nella condizione ipotizzata nella fattispecie astratta della disposizione (quindi non necessariamente per tutti); la norma pertanto non può essere ad personam.
Esempio: "Tizio non può fumare in luogo pubblico" non è una norma giuridica generale ma un ordine impartito ad un singolo soggetto, mentre "Nessuno può fumare in luogo pubblico" è una norma generale perché riguarda tutti i soggetti fumatori.
che si trovano in luoghi pubblici. Astrattezza (generalità in ambito temporale) - la norma non deve riferirsi a singole fattispecie concrete ma ad una classe di fattispecie astratte applicabili ad un numero indefinito di casi concreti, essa quindi per essere tale non deve esaurirsi dopo la sua prima applicazione ma rimanere valida per ogni caso futuro che rientri nella situazione descritta. ESEMPIO: "Chiunque uccida Caio sarà condannato all'ergastolo" non è una norma astratta perché non sarà applicabile a nessun caso se non a quello in oggetto, invece "Chiunque uccida una persona sarà condannato all'ergastolo" è una norma astratta perché anche se una persona viene uccisa la norma non cessa di valere. L'astrattezza permette a qualsiasi norma di distinguersi dal comando o dal provvedimento amministrativo che una volta eseguiti non sono più validi. In realtà, esistono delle norme.che non hanno generalità ma solo astrattezza o generalità in ambito temporale, esse regolano la situazione di un singolo soggetto specifico come il Presidente della Repubblica: le disposizioni della Costituzione che riguardano questo organo costituzionale (per esempio l'art. 83 che determina i meccanismi della sua elezione) riguardano solo un individuo ma non quel singolo e specifico Presidente in carica in un dato momento. L'astrattezza quindi viene preservata in quanto quelle specifiche norme riguardano il Presidente della Repubblica chiunque esso sia, la generalità quindi è in ambito temporale. ESEMPIO: Le norme di cui all'art. 83 Cost. non regolano l'elezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma l'elezione di qualsiasi Presidente sia in passato che in futuro, sono le stesse che hanno regolato l'elezione di Napolitano e di Ciampi e saranno le stesse applicate ai prossimi.Presidenti. Una volta compreso quali sono i caratteri comuni a tutte le norme è bene comprendere come distinguere le norme sociali, di cui fanno parte le norme giuridiche, da quelle morali. Sicuramente i tre caratteri che le norme sociali devono avere e che quelle morali non hanno sono l'esteriorità, l'eteronomia e la bilateralità.
Esteriorità → la norma giuridica si riferisce a comportamenti esterni, indipendentemente dalle intenzioni dell'individuo, si dice infatti che la legge punisce l'atto e non l'intenzione. ESEMPIO: Tizio ogni giorno deve parcheggiare la sua auto a 100 metri da casa perché Caio occupa il posto vicino al suo portone con la sua vettura, Tizio è infastidito a tal punto che vorrebbe rigare la carrozzeria dell'auto di Caio con le sue chiavi, ma non trova mai il coraggio di farlo. In questo caso Tizio non è punibile in base alla sua intenzione, perché non ha commesso nessun
eteronomia → la norma giuridica è imposta dall'esterno, in particolare dal ordinamento giuridico; in questo si differenzia dalla norma morale che è autonoma in quanto obbliga solo l'individuo che ne riconosce il valore e decide di adeguarvisi. La norma giuridica, come le norme sociali, è imposta indipendentemente dalla volontà del soggetto.
bilateralità → la norma regola il comportamento di un soggetto in relazione a quello di altri soggetti, imponendo un obbligo o un divieto si riconosce un diritto di cui è titolare un altro soggetto. ESEMPIO: Tizio ha il divieto di sostare di fronte al cancello di Caio perché Caio ha il diritto di uscire di casa. In questo modo si impone un divieto per garantire un diritto.
Appresi quali sono i caratteri comuni a tutte le norme ed avendo poi distinto le norme sociali da quelle morali, non resta che capire come distinguere le norme giuridiche dalle altre norme sociali.
In questo senso il carattere che permette di riconoscere una norma giuridica in mezzo alle altre norme sociali è la coercibilità. La coercibilità → la norma è rispettata perché a garantirne l'osservanza è prevista una sanzione organizzata socialmente che consiste in una privazione di beni come la libertà, la vita ecc. la quale, essendo disposta contro la volontà del soggetto, assume le caratteristiche di una misura di coercizione. ESEMPIO: Se Tizio si rende responsabile di un furto verrà disposta nei suoi confronti una sanzione consistente nella privazione della libertà per un dato periodo di tempo (reclusione) perché il furto è un reato previsto e regolato da norme giuridiche, invece nel caso in cui Tizio avesse violato un altro tipo di norma sociale, come quella che prevede che per mangiare si debbano utilizzare le posate, sarebbe stato classificato come maleducato ma non.Definizione di ordinamento giuridico:
NORMATIVISMO → l’ordinamento giuridico è sistema ordinato di norme; è giuridico perché lo Stato regola in maniera coercitiva i comportamenti umani imponendosi tramite il monopolio dell’uso della forza. L’interesse dei normativisti riguarda solo il fenomeno normativo del diritto.
ISTITUZIONALISMO → l’ordinamento giuridico, prima di essere un sistema normativo, è un’istituzione o un corpo sociale (nel caso dello Stato è il popolo). Gli istituzionalisti quindi privilegiano il corpo sociale che poi produrrà un sistema normativo che, secondo loro, è solo il fenomeno emergente del diritto.
Attualmente quando si tratta della definizione di ordinamento giuridico non si fa riferimento esclusivamente ad una di queste due teorie, ma si tende a prendere in considerazione entrambe le tesi appena descritte. Il Paladin fornisce una definizione che mette insieme tutti
gli aspetti che fondano il normativismo e l'istituzionalismo, prendendo in considerazione sia il fenomeno normativo che l'istituzione ed il corpo sociale.- Diritto Costituzionale
Ordinamento giuridico → ordinamento che per poter esistere deve essere composto da tre elementi fondamentali: una pluralità di soggetti (corpo sociale), una normazione ed un'istituzione.
In ogni caso, in base alla corrente che si segue si hanno diversi modi di concepire il concetto di costituzione materiale ed il problema della frattura dell'ordinamento giuridico.
Secondo Kelsen il diritto è una tecnica di organizzazione sociale che consiste nell'ottenere un determinato comportamento della società mediante la minaccia di una misura di coercizione da parte applicarsi in caso di condotta contraria. Il paradosso di questa tecnica è che si minaccia l'impiego della forza per impedire l'uso della forza nella società, così il diritto ha il
monopolio dell'uso della forza, permettendo a certi individui che operano come agenti dell'ordinamento di compiere azioni normalmente vietate. Essendo il diritto una tecnica di organizzazione sociale, il problema giuridico è un problema di tecnica sociale e non di morale come spesso si crede; questo significa che un ordinamento classificato come giuridico non deve necessariamente essere giudicato giusto dalla società, perché diritto e giustizia sono concetti diversi. Infatti se per diritto si intende il diritto positivo, ovvero quello elaborato dal legislatore e che non deve essere moralmente giustificato, per la definizione di giustizia non vi è una risposta univoca, anzi. Il concetto di giustizia varia nel tempo e nello spazio, da popolazione a popolazione, eppure ogni individuo è convinto che il suo concetto di giustizia sia l'unico corretto. Per giustificare l'esattezza dei vari concetti di giustizia spesso ci si ancora aldiritto naturale, ossia il diritto che non è stato elaborato da alcun legislatore ma che è proprio degli esseri umani in quanto tali, sostenendo che una determinata idea di giustizia sia giusta in quanto conforme alle regole della natura, mentre il resto sarebbe contronatura.
Appurato che per esistere un ordinamento giuridico deve essere composto da una pluralità di soggetti, da una normazione e da un'istituzione, ci si chiede se lo Stato è l'unico ordinamento giuridico o se ne esistono altri. La risposta dipende dalla teoria che si segue: la teoria, ormai superata, della statualità del diritto ritiene che lo Stato è l'unico ordinamento giuridico esistente, mentre la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici sostiene che lo Stato è solo uno dei tanti ordinamenti giuridici. Secondo la teoria pluralista, chiaramente accettata dagli istituzionalisti, giuridico non è solo l'ordinamento dello Stato, ma
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