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Il Modello OCSE

Il Modello OCSE è il più utilizzato, nelle versioni del 1963, 1977, 1992 e del 2005 è suddiviso in sei parti:

  1. Il campo di applicazione (artt. 1 e 2)
  2. Le definizioni (artt. da 3 a 5)
  3. Le imposte sui redditi (artt. da 6 a 21)
  4. Le imposte sul patrimonio (art. 22)
  5. I metodi per l'eliminazione della doppia imposizione (artt. 23a e 23b)
  6. Le disposizioni speciali (art. da 24 a 30)

Il Modello OCSE, in tema di doppia imposizione, si basa su due criteri:

  1. Lo stato di residenza del contribuente elimina la reiterazione del metodo dell'esenzione/prelievo tributario con il o del credito d'imposta
  2. Lo Stato nel quale è allocata la fonte del reddito riduce corrispondentemente la propria imposizione sui redditi ivi prodotti, sia limitando le categorie reddituali assoggettabili a tassazione sulla base del requisito della territorialità sia contenendo l'entità del prelievo

L'efficacia delle norme convenzionali

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Formattazione del testo

–Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010–

Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli

Una volta ratificate tali norme acquistano nel nostro ordinamento, a partire dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito nelle medesime convenzioni, forza di norme primarie.

IL RAPPORTO CON LE NORME INTERNE è regolato dal principio di specialità.

Pertanto si applicano le seguenti regole:

  1. lex specialis derogat priori generali;
  2. lex generalis non derogat priori speciali.

Ai sensi dell’art.N.B.: 169 TUIR (ex art. 128), le disposizioni del TUIR si applicano, se più favorevoli ai contribuenti, anche in deroga alle norme contenute negli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

LA POTESTÀ AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA

L’Amministrazione finanziaria non può compiere atti che costituiscono esercizio di un potere autoritativo nel territorio di un altro

Stato; non può obbligare l'Amministrazione finanziaria di un altro Stato a compiere tali atti in sua vece. Tuttavia, in molte convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni vi sono disposizioni volte ad assicurare la collaborazione delle Amministrazioni degli Stati contraenti nell'attività di polizia tributaria.

Art. 26 della convenzione Modello OCSE: le Amministrazioni devono scambiarsi le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna relative alle imposte incluse nel campo di operatività della convenzione.

Lo scambio di informazioni può avvenire:

  • su richiesta con specificazione del soggetto e del tipo di informazione;

Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Girelli Giovanni.