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LE OBBLIGAZIONI

Articolo 1173 - fonti delle obbligazioni: le obbligazioni derivano da contratto,

da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità

dell'ordinamento giuridico.

Contratto: obbligazioni che le parti hanno definito.

 Atto illecito: obbligazione di risarcire il danno.

 “Altro atto o fatto …”: atto unilaterale, per esempio.

L’obbligazione è: da un lato la pretesa ad una prestazione, dall’altro l’obbligo di

eseguire questa prestazione. L’oggetto è la prestazione, ovvero fare, dare, non

fare qualcosa.

L’obbligo giuridico di offrire al creditore una certa prestazione.

Nell’obbligazione, l’interesse del creditore, è soddisfatto solo dall’azione del

debitore e solo a lui può pretendere.

( nel diritto di proprietà, dall’altra parte c’è solo un diritto di astensione).

I diritti di credito non sono per forza relativi, lo vediamo da due casi famosi:

Il Caso Superga: negli anni ’50 l’aereo che trasporta la squadra del Torino,

 si schianta di notte sul monte Superga ed i calciatori muoiono. La

squadra fa causa alla compagnia aerea per avergli recato danno. La

Cassazione risponde che i calciatori non sono res di proprietà della

squadra, hanno solo l’obbligo di giocare per quella determinata squadra,

che ha perso il diritto di credito dai calciatori, non dalla compagnia aerea.

Squadra del Torino: calciatore Nironi, anni ’60, muore investito. La

 squadra ha perduto un diritto di credito e fa causa a chi ha investito il

calciatore. La Cassazione risponde che il credito è azionabile solo nei

confronti del debitore, il terzo che ha provocato l’estinzione

dell’obbligazione, ha leso l’interesse tutelato dalla legge, quindi ha il

dovere di risarcire. Con la sua condotta, quindi, ha reso impossibile la

prestazione impossibile, ha provocato un danno o una perdita al

creditore, che va risarcito.

Il diritto di credito è un diritto relativo, però questa relatività è intesa in un

modo molto restrittivo (rapporto solo creditore – debitore). Nel tempo abbiamo

avuto un’espansione: posso chiedere il risarcimento a colui che rende

impossibile l’obbligazione (soggetto diverso dall’obbligato), ovvero a colui

che lede l’ interesse protetto dall’ordinamento.

Esempio: Patto di non concorrenza: T viene indotto a violare il patto che T ha

stabilito con un’altra persona. Un terzo l’ha quindi indotto a rendersi

inadempiente, causando un danno. Ne devono rispondere entrambi (T ed il

terzo).

Come si tutela?

Vi sono due strade per farlo:

Esecuzione in forma specifica: direttamente all’interesse, direttamente al

risultato (Art. 1930 e seguenti). Sono consegna di cosa determinante (T è

obbligato a consegnarmi un certo oggetto, posso andarlo a prendere), rilascio

di cosa immobile (ottengo lo sfratto se mi spetta), esecuzione di facere

fungibile (azione sostituibile, che chiunque può compiere, come costruire un

muro: se non lo fa direttamente il debitore, posso farlo costruire da un altro a

spese sue), demolizione in seguito alla deviazione di un obbligo (demolizione a

spese dell’obbligato), obblighi di facere infungibile (azione non sostituibile).

Risarcimento del danno: (Art. 1218:) l’inadempimento dell’obbligazione

provoca un danno, provoca una perdita economica, che va risarcita. Tutto si

traduce in denaro, in quanto l’obbligazione è suscettibile di valutazione

economica.

Rapporto giuridico: una qualsiasi relazione tra due soggetti regolata dal diritto,

quindi giuridicamente rilevante (stipulare un contratto, essere soci, per

esempio).

Prevede che il creditore abbia una pretesa che deve essere soddisfatta dalla

parte del debitore.

Il diritto è coazione, è doverosità, non è collaborazione spontanea, ma la

regola.

Esempio: se due persone si sposano hanno un obbligo reciproco. Se sono

fidanzati, non hanno obblighi giuridici.

Che cosa succede se ciò che è dovuto non viene spontaneamente fatto,

osservato? Quali sono le conseguenze? Come viene tutelata la pretesa?

Il creditore ha diritto ad una prestazione che va, ovviamente, collocata nel

tempo e nello spazio: dove, quando e come va eseguita la prestazione.

La legge si rimette anzitutto all’accordo tra le parti: va eseguita entro questa

data, in questo luogo, in questa modalità.

Se il contratto non è così completo, ci sono delle parti integrative che si

applicano: normalmente la prestazione va eseguita nel domicilio del creditore o

nel luogo dove si trovava al momento della prestazione; se si tratta di una

somma di denaro, va pagata al domicilio del creditore. Se ho comprato un

oggetto, devo prenderlo al domicilio di chi lo ha venduto, così anche se devo

ritirare una somma di denaro.

Quando va eseguita: quando le parti si sono accordate. Si parla del termine

essenziale per l’esecuzione della prestazione (data in quel tempo e in quel

luogo), anche se normalmente il termine è accidentale, ovviamente appartiene

al contorno. Solitamente il termine si dice patuito a favore del debitore e

non è “esigibile” (costruzione di un fabbricato, pronto dopo due anni, non si

può pretendere prima della scadenza). Qualche volta il termine può essere a

favore dello stesso creditore, in quanto può avere interesse a lucrare sugli

interessi (esempio: prestito obbligazionario del 5% emesso da un’agenzia nel

2015; se l’emittente ha la possibilità di liberarsi dell’obbligo prima, il creditore

si troverà con meno interessi maturati, preferirà quindi che il debitore saldi il

debito al termine previsto e non prima).

Ricordiamoci che il debito vale, quanto vale il debitore; il creditore, inoltre, è un

soggetto molto a rischio, che può subire molte perdite se il debitore non è più

nelle condizioni di portare a termine la prestazione. Se non esiste un termine,

invece, la prestazione può essere richiesta immediatamente.

Se luogo e termine sono stati patuiti e la prestazione non è stata eseguita, si

ricorre al risarcimento del danno.

Modalità: anche le modalità sono stabilite dal contratto. Le cose devono essere

di qualità non inferiore alla media. Non è facile stabilire l’oggetto e le modalità

di prestazione: è ovvio che se una cosa mi deve essere consegnata, prima

faccio un collaudo (vedo se tutto è apposto, se tutto funziona); nei contratti di

servizio, però, può essere più difficile (servizio di pulizia, come posso dire che

non è stato pulito come doveva?), si deve quantificare il servizio ed avere dei

parametri (ogni quanto si deve pulire, per esempio).

Si parla di adempimento quando la prestazione viene eseguita regolarmente.

Riflettere sull’essenza dell’obbligazione, significa chiedersi cosa può ottenere

coattivamente il creditore? Il creditore può anche accettare una situazione

“inesatta” (se l’oggetto viene consegnato con ritardo, ma il creditore accetta, si

parla lo stesso di adempimento.)

Risarcimento del danno

Che cosa accade se il creditore non riceve quello che gli spetta? Può ottenere la

consegna di cosa mobile, … Articoli 2230 e seguenti del c.c. Questo prevede,

però, un procedimento abbastanza lungo.

Si può agire con un altro strumento, che può anche essere cumulato agli altri

strumenti, il risarcimento.

Art. 1218 c.c.: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta

è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il

ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da

causa a lui non imputabile.

L’obbligazione si estingue se la prestazione diventa impossibile (Art. 1218 e

1256). Il limite dell’obbligo del creditore è la possibilità, nessuno è legato

all’impossibile. Significa, però, allocare un rischio, ovvero decidere a chi metto

a capo un rischio. Esempio: T deve consegnare a T un carico di merci, ma

queste si trovavano in una nave naufragata – impossibilità. L’evento fortuito

provoca sicuramente una perdita, ma a chi? Chi si assume il rischio, il debitore

che non riesce ad eseguire la prestazione per impossibilità, o il creditore che

non vede soddisfatto il suo interesse?

Il debitore si è preso un impegno e quell’impegno è assoluto. Se riesce,

quindi, soddisfa quell’impegno, altrimenti risarcisce il danno, in quanto si è

preso l’impegno, si è assunto il rischio. La legge ammette, però, che il debitore

può essere liberato dall’obbligo, solo se prova l’impossibilità del compimento

dell’obbligo e la non imputabilità.

Cosa è impossibile?

Esempio: caso del rompighiaccio una compagnia tedesca di navigazione

deve eseguire un trasporto via mare, ma il porto viene bloccato dal ghiaccio. La

risposta fu, però, che questa nave poteva comprare un rompighiaccio per

risolvere il problema. Il modo tecnico per superare la difficoltà fisica esisteva,

anche se a prese della compagnia.

Ma quindi, qual è il limite tra la difficoltà e l’impossibilità? Ovvio che il debitore

non può trovare giustificazioni per ogni mera difficoltà trovata nel percorso,

bisogna però riconoscere un limite delle sue personalità.

Il primo criterio deve essere quello oggettivo: l’impossibilità deve essere tale

per chiunque si trovi in quella situazione. Il secondo criterio fa riferimento

all’inesigibilità: ciò che non si può pretendere dal debitore in buona fede (Per

buona fede non si potrebbe pretendere che quella compagnia compri di per sé

un rompighiaccio, cambiando i termini dell’obbligazione).

Art. 1175 c.c.: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole

della correttezza.

Qualcuno fa riferimento all’organizzazione aziendale: quando un imprenditore

assume un’obbligazione, è implicito che deve essere coerente con

l’organizzazione aziendale (seguendo ancora l’esempio, se ci si è rivolti ad una

compagnia che possiede navi da trasporto, ma non rompighiaccio, non posso

pretendere che li utilizzi).

Altro esempio che fa riferimento a questo principio: deposito in albergo.

L’albergatore ha il diritto di rifiutare la consegna di beni, il cui valore non sia

coerente con le caratteristiche dell’albergo.

Furto di merci trasportate: camionista che lascia camion incustodito. Se

avviene un furto della merce, è il camionista custode delle merci e responsa

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Publisher
A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vanessa.20 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Anelli Franco.