Negozio giuridico - La capacità di agire
Non tutti gli esseri umani hanno la capacità di disporre dei propri diritti (acquistarli, alienarli, ecc.). Ci sono tre categorie di fenomeni giuridicamente rilevanti: i negozi, gli atti e i fatti giuridici.
Fatti giuridici
I fatti giuridici (tutti i fatti giuridicamente rilevanti, non rientrano in una schiera determinata): qualsiasi fenomeno è un fatto giuridico se, per qualche ragione, produce un effetto giuridico (fa costituire, modificare, estinguere un diritto soggettivo).
Atti
Gli atti (acta - «agire», una schiera più ristretta): comportamenti umani (qualsiasi atto umano giuridicamente rilevante, che la legge prende in considerazione, a cui la norma privatistica ricollega determinati effetti).
Negozi
I negozi (negotium = attività): un atto di autonomia, di autoregolazione. Con il negozio giuridico il privato volontariamente dispone di un proprio diritto, assume un obbligo, acquista un diritto. Compie un’azione volontaria. Consiste in una dichiarazione (manifestazione) della propria volontà (non una volontà qualsiasi, ma quella volta a produrre degli effetti giuridici). La volontà deve essere esteriorizzata.
La manifestazione della volontà
Il negozio, quindi, è una manifestazione di volontà volta a produrre un effetto giuridico. La manifestazione può avvenire in molti modi:
- Modo verbale (es. beni mobili)
- Contratto scritto (alcuni casi prevedono unicamente il contratto scritto, come i beni immobili, altrimenti la volontà non produce effetti giuridici).
- Possono essere utilizzati diversi linguaggi (es: quello dei segni - alzare la mano durante un’asta), basta che tale linguaggio esprima la volontà e che quest’ultima sia riferibile a qualcuno.
Esempi di negozio giuridico
Esempi: il testamento è un atto pubblico (del notaio) ed è un atto segreto (il notaio redige un atto di recepimento), olografo (interamente scritto di pugno e dato al notaio). Il problema dell’olografo è quello di autenticità, di capacità. L’olografo deve essere scritto tutto di pugno per evitare, per esempio, che ci sia un abuso di biancosegno. L’effetto è molto importante. Gli interessi individuali vanno a ricercare protezione nel diritto privato. Una delle cose più gravi che possa capitare nel diritto privato è la nullità dell’atto (una qualsiasi imprecisione del contratto può comportare, in base alla legislazione, la nullità dell’atto).
Capacità di agire e imputabilità
Per studiare una fattispecie negoziale dobbiamo conoscere le caratteristiche del negozio e i suoi effetti: la capacità di agire e l’imputabilità. Per l’imputabilità (riferibilità di imputabilità per certi comportamenti di una persona), un individuo diventa imputabile quando ha la capacità di intendere e di volere.
Esempio di imputabilità
Esempio: il diciassettenne (non affetto da patologie) ha la capacità di intendere e di volere per cui, se commette un reato, è imputabile. Non può, tuttavia, stipulare un contratto per comprare un motorino, perché quell’atto risulterebbe nullo, potendone comunque usufruire in caso venisse acquistato, per esempio, dai genitori. Per l’attività negoziale è necessario aver raggiunto la maggiore età. Bisogna infatti convenzionarsi sulla soglia minima.
Categorie di invalidità
Categorie di invalidità: il contratto può essere un contratto nullo o un contratto annullabile. Il contratto e, in generale, il negozio giuridico è nullo, non vale niente, come se non fosse mai esistito, quando la sua formula non viene giuridicamente accettata in quanto avente dei gravi vizi giuridici, viola una norma imperativa, la norma pubblica, il buon costume.
Il contratto annullabile ha dei vizi che si annidano nel processo formativo della volontà di una delle due parti, per cui spetta alla parte che la legge avrebbe dovuto proteggere decidere se annullare o meno il contratto. Un esempio di tale vizio è l’incapacità (la minore età di una delle due parti del contratto non prevede la nullità, ma solo il potenziale annullamento, in base a quanto verrà deciso dalla parte che la legge avrebbe dovuto proteggere). Altre cause dell’annullabilità del contratto sono: un errore, una minaccia, un inganno (quando, quindi, il processo del volere è stato, in qualche modo, perturbato). Ad ogni modo tali vizi non sono visibili leggendo il contratto (perché non viola una norma imperativa, una norma pubblica, il buon costume), ma ha bisogno di chiarimenti in quanto legato al processo formativo di una delle due parti.
Nella legge romana, per esempio si parla di Lex perfecta quando viene violata, l’atto viene dichiarato nullo; si parla di Lex minus quam perfecta quando viene violata, l’atto resta valido, ma si è puniti; di Lex imperfecta quando non vi è alcuna sanzione. L’efficacia è l’operatività della scelta con cui le parti hanno stipulato un contratto. Se tutto il negozio si regge sulla volontà, vi è bisogno di una volontà attendibile.
Incapacità legale e naturale
Art. 1372: il contratto ha forza di legge fra le parti. Il contratto è un atto che produce diritti ed obblighi, la sua efficacia sarà assistita dalla coattività delle parti. Con il negozio giuridico si dà un grande potere nelle mani del privato. Non tutti i contratti finiscono in tribunale, ma un contratto è valido solo se produce effetti che sono spontaneamente voluti dalle due parti.
Gli incapaci legali sono coloro che sono minori di età o sono affetti da patologie. Il minore è rappresentato, in tutti gli atti civili, dai genitori, infatti la formula recita “in nome e per conto di mio figlio…”. Alcuni atti devono avere l’autorizzazione giudiziaria. Nel caso di un incidente stradale, i genitori fanno causa a nome del figlio. Se il minore stipula un contratto, questo è annullabile. Vi è un escamotage pratico: tutti i contratti stipulati prima della maggiore età sono annullabili, ma nessuno si prende la briga di annullarli. In realtà anche il minore, ormai, per “vivere” deve stipulare dei contratti (anche essendo semplicemente un «nuncio» della volontà dei genitori). Bisogna prendere atto del fatto che vi sono degli atti per cui oggigiorno si deve riconoscere implicitamente ai minori la capacità di stipulare dei contratti, per vivere.
Art 409 - Effetti dell’amministrazione di sostegno: “… un infermo mentale può compiere gli atti necessari a soddisfare dei bisogni della vita quotidiana”. Per i minori vi è un’implicita anticipazione del riconoscimento dell’efficacia dei contratti da loro stipulati. Possono essere incapaci dei maggiorenni che hanno dei disturbi che non permettano loro di autodeterminarsi. Fino al 2004 esistevano solo due istituti:
- Interdizione per persone che si trovavano in condizione di tale infermità psichica da non essere in grado di curare i loro interessi. L’interdetto era privato categoricamente della capacità di agire (tutti i suoi contratti sono annullabili) e calava sull’interdetto un’incapacità totale.
- Inabilitazione per persone che non si trovavano in condizioni altrettanto gravi, ma aventi un tipo di disturbo intermittente. Possono compiere atti di ordinaria amministrazione e devono essere assistiti per compiere attività di straordinaria amministrazione. Era un sistema molto rigido. Per cui è stata introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Coordinamento tra interdizione e amministrazione di sostegno
Coordinamento tra l’interdizione e l’amministrazione di sostegno (volta a consentire comunque una rilevanza delle espressioni al soggetto beneficiario). Se il giudice decide di interdire qualcuno deve dimostrare che l’amministrazione di sostegno e i suoi strumenti di intervento non siano sufficienti. Quando una persona non può compiere degli atti negoziali validi, ciò viene attuato dai suoi genitori (tutori, ecc). Ancora più difficile è capire quale sia la residua applicazione.
Nella prassi l’inabilitazione è destinata alla desuetudine (non vi è una sentenza che ne preveda l’abrogazione, ma, a causa dei nuovi strumenti, non viene più utilizzata). Il presupposto dell’annullamento del contratto è l’incapacità di agire (minore età, interdizione, amministrazione di sostegno). Può esservi però una persona legalmente capace, ma all’atto della stipulazione del contratto si scopre incapace. La legge consente che tale individuo venga interdetto all’età dei 18 anni in modo tale che la tutela sia continua.
Se una persona sana che ha un’improvvisa patologia (si perde progressivamente la capacità in situazioni degenerative) compie un negozio giuridico si tratta di «incapacità naturale» (sebbene non interdetto, maggiorenne, non sottoposto all’amministrazione di sostegno compie un negozio giuridico e si scopre incapace per cause transitorie o cause permanenti). Si contrappone al concetto dell’«incapacità legale» (sono incapaci legali coloro che sono minori di età o sottoposti all’interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).
Art.428: gli atti compiuti dalla persona che, sebbene non interdetta, (…) si provi (bisogna provare l’incapacità del soggetto - differenza con l’incapacità legale, che non prevede che si considerino le condizioni attuali) essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere possono essere annullati sulle istanze se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
Bisogna, quindi, provare l’incapacità, ma anche il pregiudizio. Colui che commette un atto essendo un incapace non è imputabile. Se vi è un errore ostativo (volontà malformata o mal trasmessa) si fa leva sull’affidamento della controparte. Se l’errore non è riconoscibile l’affidamento è protetto. Di fronte all’incapacità naturale si protegge colui che è incapace di intendere e di volere. In caso di incapacità bisogna annullare il contratto. Viceversa, rispetto alla persona capace di intendere e di volere bisogna dimostrare la mala fede dell’altro contraente.
Mala fede - Buona fede
Buona fede ha due accezioni diverse nel sistema civilistico (si dice “polisenso”). In una accezione «buona fede» vuol dire «ignoranza di ledere l’altrui diritto»; articolo 1147, buona fede in senso soggettivo. In un’altra accezione «buon fede» è in senso oggettivo. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Articolo 1337 «Nello svolgimento delle trattative le banche devono comportarsi secondo buona fede». La buona fede, in tal caso, non è la soggettiva condizione di ignoranza del soggetto, ma un criterio oggettivo di valutazione della condotta o criterio di interpretazione del contratto (valutare la condotta di una persona per verificarne la correttezza). In tal caso bisogna risarcire il danno.
La mala fede del contraente che contrae con l’incapace naturale è costituita dalla consapevolezza di trattare con un’incapace (approfittare della situazione). È sufficiente che la controparte sia a conoscenza delle condizioni o occorre che ne abbia anche approfittato. La soluzione più diffusa vuole che sia sufficiente la consapevolezza (e non l’averne tratto qualche vantaggio - l’equità delle condizioni non toglie il pregiudizio dall’altra parte). La mala fede è la conoscenza dell’alterazione, mentre gli altri elementi sono solo indiziari, e non costitutivi, della mala fede. Il pregiudizio non è prerogativa dell’annullamento. Bisogna provare l’incapacità.
Enti
Oltre agli esseri umani nel mondo del diritto si muovono delle altre figure, gli enti.
Enti
Enti: organizzazioni stabili che diventano centro d’imputazione dei rapporti giuridici. Perché esistono gli enti? Il diritto serve per organizzare una società umana. Sono dei modi di aggregazione degli individui. Sono un mezzo per perseguire delle finalità stabili. Un tempo gli enti erano molto sfavoriti dallo Stato (“enti intermedi”).
Gli enti erano visti come luoghi di accumulo di grandi ricchezze e latifondi resi improduttivi. Gli enti nella tradizione precostituzionale non erano ben visti. Ma oggi la Costituzione, con l’Articolo 2, dice che l’associazione è un modo delle persone di esprimere la propria personalità. Ciò dopo un processo lungo: da generosa concessione, ad autonomia (semplice iscrizione nel registro delle persone).
Ci sono delle regole che consentono di perseguire stabilmente determinati interessi creando delle organizzazioni che sono centro di imputazione dei rapporti giuridici. La persona giuridica
Associazioni
Le associazioni sono oggetti artificiali: accanto alla persona umana si rende questa entità centro autonomo dell’imputazione dei diritti soggettivi. Organi attraverso i quali opera un ente (strumenti decisionali e dichiarativi): Assemblea (tutti gli associati e soci) e Organo amministrativo (si prendono decisioni) o consiglio d’amministrazione. L’assemblea si riunisce una volta l’anno per nominare degli amministratori, approvare i bilanci, decidere le modifiche del patto associativo. Un’associazione è fatta di regole, i cui fondatori fanno un patto associativo (oggetto e sede). L’oggetto è fondamentale. Bisogna dire come è fatta, come si fa, come si fa ad entrare, come si esce, lo scopo, come sogno riuniti gli organi, come funziona la maggioranza, ecc.
Le associazioni sono di due tipi, riconosciute e non riconosciute. Ente associativo: struttura corporativa, raccolta attorno ad un certo interesse. (Art. 11 e seguenti) L’idea del legislatore: un ente diventava persona giuridica se riceveva il riconoscimento dal Re. Regime che durò fino al 2000. C’è una componente di concessione. Con il riconoscimento, la conseguenza era l’autonomia patrimoniale dell’ente, staccata da coloro che l’avevano riconosciuto. La persona giuridica non risponde direttamente in quanto associato.
Società
Società lucrative: responsabilità illimitata dei soci per i debiti della società. Società cooperative: vantaggio di tipo diverso dalle prime, salta un passaggio di intermediazione, remunerando di più un lavoratore o creando dei vantaggi a loro favore. Art. 2740: “Il debitore risponde dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri”: garanzia generica. Tutti i beni presenti e futuri: si possono pignorare anche i debiti acquistati in seguito per estinguere il debito. Il rischio d’impresa è notevole. Se la società fallisce, falliscono anche i singoli soci.
Con la nascita delle Colonie … il commerciante audace ha bisogni di capitali imponenti per sfruttare le colonie e altrettanti per sostenere la prima rivoluzione industriale. I capitali di rischio vengono forniti. Nasce la società anonima, perché non interessa il nome dei soci. Si raccolgono i capitali, la quota è rappresentata da un’azione, che si può vendere in qualunque momento: mercati di borse. Prerogative: limitatezza della libertà e circolarità dell’investimento.
Art. 2225: società per azioni. Si va dal notaio, la si costituisce e la si inserisce nel registro società per imprese. Nel codice, invece, ci voleva il riconoscimento che era discrezionale. Oltre all’autonomia patrimoniale perfetta, l’ente era assoggettato a controlli. L’art. 17 del Codice Civile, oggi abrogato, stabiliva che una persona giuridica non poteva acquistare beni immobili - bisognava essere autorizzati dall’autorità organizzativa. Il notaio non riceveva l’atto se non vi era autorizzazione. Una persona giuridica doveva avere autorizzazione per acquisto di beni immobili e tutti gli acquisti a titolo gratuito. Dopo l’unità d’Italia, non fu più accettato. Superato poi nel 2000. Oggi un’associazione non ha bisogno di riconoscimento. C’è una procedura di verifica, ma nessuna limitazione.
Gli enti non personificati: articoli 36, 37, 38: norme per enti non riconosciuti. Fondo comune: non si parla di patrimonio. La cassa comune non è patrimonio comune, ma soldi per pagare debiti comuni. Fondo comune dell’associazione: c’è un vincolo, i singoli associati non possono chiedere la restituzione finché l’associazione dura. Si parla di autonomia patrimoniale imperfetta: i beni sono dell’associazione. È una regola diventata importante quando si sono disgregati i partiti politici: anche prima del ’92- partiti con debiti, ma pieni di soldi: chi se ne va chiede un pezzo del patrimonio, i contributi versati e il simbolo del partito. Scissione: somma di recessi individuali. Se l’associazione dura, colui che si scinde non ha diritto a ciò. Premessa: è la maggioranza che tiene in piedi l’associazione. (36) Chi paga i debiti? Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i creditori possono agire sul fondo comune. Se il fondo non basta, rispondono coloro che hanno agito in nome e per conto della società (quelli tra gli amministratori che si impegnano personalmente). Non tutti gli associati pagano personalmente, ma chi agisce per nome e per conto. I beni, crediti, fanno capo all’associazione anche se non riconosciuta. Autonomia patrimoniale.
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