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Il modo (modus) è una clausola che impone al destinatario di un atto di liberalità di adottare un comportamento
determinato e consiste in un peso o in un onere che il disponente pone a carico del beneficiario, il quale è tenuto
a destinare tutto o parte del lasciato a uno scopo particolare. Il modus non creava nessun vincolo giuridico quindi
gli effetti del negozio non erano subordinati all’adempimento dell’onere: il negozio era efficace immediatamente
e restava tale a prescindere dall’adempimento. Vi era il problema di costringere l’onerato ad adempiere: in
mancanza di un’azione giudiziaria diretta, la giurisprudenza escogitò vari mezzi e uno dei più diffusi consisteva
nell’imporre al beneficiario del negozio di impegnarsi ad adempiere il modus con una cautio.
Cosa sono i negozi astratti?
4)
I negozi astratti sono caratterizzati dal fatto che la causa emerge dalla struttura del negozio e può variare secondo
le circostanze. Questi negozi si prestano a essere utilizzati per diverse cause, poiché dalla loro struttura emerge
solo l’effetto giuridico voluto dalle parti. Un esempio tipico del negozio astratto è la mancipatio con cui si
trasferiva la proprietà di un bene a prescindere dalla causa per cui ciò avveniva.
Cos’è la cautio muciana?
5)
La cautio muciana è una stipulatio con cui il legatario era impegnato a restituire la cosa ricevuta in legato
qualora si fosse verificato l’evento previsto nella condizione. In pratica era sorto un problema legato alle
condizioni negative, di regola apposte ai negozi mortis causa, in particolare ai legati. Quindi per superare questo
problema un giurista (Mucio Scevola) suggerì questa stipulatio che poi venne applicata anche a negozi diversi
dal legato.
Come è regolata la rappresentanza a Roma?
6)
Per rappresentanza si intende un soggetto autonomo, giuridicamente capace che conclude un negozio ed esprime
una propria volontà in nome e per conto di un altro soggetto e su quest’ultimo ricadono gli effetti del negozio. Il
diritto romano fu in linea di principio contrario alla rappresentanza ma l’ammise in alcuni casi particolari. Era
prevista la figura del nuntius ma non era un rappresentante perché non esprimeva una volontà ma era soltanto un
portavoce. Quindi il diritto romano ammetteva soltanto la rappresentanza indiretta. Le figure rappresentative
erano legali ed erano il tutore dell’impubere o della donna, il curatore di un prodighi o di un pazzo o di un
minore di 25 anni.
Che ruolo ha il formalismo nel mondo negoziale romano?
7)
La volontà deve essere manifestata e i negozi formali esigono l’impiego di forme determinate. Spesso le
formalità prescritte erano orali e richiedevano l’uso di una certa verba. La forma era rigorosamente imposta
quindi lo schema dell’atto era rigidamente predeterminato. Le forme negoziali dello ius civile esprimevano di per
sé in modo stilizzato i contenuti del negozio che andavano a realizzare e quindi vi era un formalismo interno.
Quali sono i vizi della volontà e come sono trattati?
8)
Il negozio giuridico nasce dall’espressione di una seria e libera volontà di chi lo pone in essere ma può accadere
che vi siano delle anomalie nella volontà. Può accadere che manchi completamente una volontà negoziale
giuridicamente apprezzabile in quanto il negozio veniva concluso da soggetti non legittimati; in questo caso il
negozio era ritenuto nullo.
Un altro caso può accadere quando la volontà sia viziata nel procedimento di formazione: è il caso dei vizi della
volontà che sono l’errore, la violenza e il dolo.
L’errore è una deviazione non indotta da altri che può dipendere da una svista da incomprensione o da ignoranza
su una circostanza inerente il negozio. Per i giuristi romani il problema principale consisteva nello stabilire come
tutelare da un canto la volontà individuale di chi aveva posto in essere il negozio e dall’altro lato il valore tipico
ed oggettivo della dichiarazione. La soluzione variava da negozio a negozio ma vi erano delle direttive comuni:
prima di tutto l’errore era considerato rilevante e conseguentemente il negozio inefficace quando l’errore cadeva
sul tipo di negozio che le parti intendevano compiere (error in negotio), nonché in caso di negozi in cui
l’indicazione della persona aveva rilevanza particolare (error in persona); un altro errore rilevante riguardava
l’oggetto del negozio: sia nel caso esso riguardasse l’identità fisica del bene (error in corpore) sia riguardasse le
sue qualità essenziali (error in sub stantia). In questo caso i negozi erano nulli. Non era considerato errore
l’interpretazione sbagliata di norme giuridiche (error iuris).
La violenza veniva indicato con il termine metus (timore generato dall’altrui violenza). Nel diritto romano la
violenza fisica probabilmente comportava la nullità del negozio mancando in questi casi non solo la volontà ma
anche una sua vera manifestazione. Per quanto riguarda la violenza morale si poteva porre rimedio ricorrendo ai
mezzi di tutela introdotti dal tutore: actio metus, in integrum restituito e exceptio metus. L’actio metus era
un’azione penale e comportava una pena pari al quadruplo del pregiudizio arrecato se intentava entro l’anno
oppure pari al simplum (pari al danno subito) se intenta entro l’anno. L’actio metus era azione arbitraria e poteva