L'integrazione postuma della motivazione
L'istituto della motivazione postuma consiste nel fatto che la PA colma ex post, ossia in giudizio, completandolo di motivazione, un atto che ab origine si presentava privo di quest'ultima o la prevedeva in maniera non del tutto sufficiente. Un acceso dibattito è sorto a riguardo dell'integrazione della motivazione subito dopo la sentenza del C.G.A. della Regione Sicilia n. 149 del 20 aprile 1993, nella quale si è ritenuto di ammettere l'integrazione in corso di giudizio, della parte motiva del provvedimento impugnato, sovvertendo sul punto una giurisprudenza pacificamente attestata su posizioni contrarie.
In questa pronunzia, si afferma la possibilità di integrazione successiva della motivazione nei casi di limitazione al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Da questa sentenza si deduce che ci sono delle particolari esigenze, sottese alla struttura dell'azione amministrativa, che giustificano la possibilità di integrare la motivazione in un momento successivo alla sua esternazione, soprattutto nei casi in cui si tratta di applicare una normativa specifica.
Tre aspetti dell'integrazione
Più precisamente, si è osservato che il fenomeno può essere concepito secondo tre distinti aspetti:
- Prima di tutto come possibilità di integrare mediante scritti difensivi il contenuto del provvedimento impugnato.
- In secondo luogo, come possibilità per il giudice di fondare il proprio convincimento utilizzando allo scopo atti del procedimento, anche se non espressamente indicati in motivazione.
- Infine, come possibilità per l'amministrazione resistente di integrare con un proprio provvedimento (di convalida) la motivazione (carente o insufficiente) del provvedimento impugnato.
1 Cfr. D. Nazzaro, Illegittimità non invalidante dell'atto amministrativo e motivazione postuma: la positiva metamorfosi del GA, in www.giustizia-amministrativa.it.
2 T. Autieri, M. De Paolis, “La motivazione del provvedimento amministrativo, raccolta di dottrina, giurisprudenza e legislazione”, Padova, Ccedam, 2002.
Opinioni sulla ammissibilità dell'integrazione
Sul problema dell'ammissibilità dell'integrazione in corso di giudizio della motivazione, si registra un divario di opinioni in dottrina e in giurisprudenza. Infatti, è importante osservare come la giurisprudenza maggioritaria neghi l'integrabilità in giudizio della motivazione del provvedimento amministrativo, con argomenti che vanno proprio dal richiamo alla lettera della norma citata alle ragioni di tutela del ricorrente, e che hanno come base la visione tradizionale del processo amministrativo come giudizio sull'atto.