Motivazione del procedimento e annullabilità del provvedimento
L’articolo 3 della L.241/90 si concentra sul carattere fondamentale del procedimento amministrativo. L’articolo collega la motivazione alla fase dell’istruttoria. Di fatto, il primo comma ci dice: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.”
Una motivazione quindi è vista come essenziale non solo nei provvedimenti verso gli amministrati ma anche nei provvedimenti dove la stessa si organizza, disciplina la propria struttura. La rilevanza dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche è evidente poiché sono proprio quelle che vengono raccolte nell’istruttoria.
L’enunciazione di un obbligo generale di motivazione arriva a conclusione di una vicenda pluridecennale nel corso della quale la giurisprudenza ha individuato sempre nuove ipotesi di provvedimenti che vanno necessariamente motivati. A questo proposito, viene in rilievo un’esigenza di tutela del privato o comunque del soggetto che dall’atto riceve un pregiudizio.
La ratio qui è evidente, il pregiudizio che il provvedimento arreca deve essere giustificato perché la vittima possa accertarlo (ed eventualmente contestarlo). Un obbligo generale di motivazione è prescritto dalla Costituzione per tutti i provvedimenti giurisdizionali. La medesima conclusione è pervenuta la Corte Costituzionale con riguardo ai provvedimenti amministrativi.
Difatti la Costituzione implicitamente stabilisce un obbligo di motivazione anche per i provvedimenti amministrativi quando prescrive che l’amministrazione debba essere imparziale (art.97) e contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (art.113).
Se il privato non conoscesse tali motivazioni sarebbe più difficile la sua difesa e il difetto di motivazione costituirebbe una violazione di legge idonea a provocare l’annullamento giurisdizionale del provvedimento. L’obbligo di motivazione è stabilito nell’ambito della disciplina del procedimento amministrativo, al quale hanno diritto di partecipare “i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti” (art.7): difatti la motivazione è proprio in funzione delle persone interessate.