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Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi
La ratio qui è evidente, il pregiudizio che il provvedimento arreca deve essere giustificato perché la vittima possa accertarlo (ed eventualmente contestarlo).
Un obbligo generale di motivazione è prescritto dalla Costituzione per tutti i provvedimenti giurisdizionali. La medesima conclusione è pervenuta la Corte Cost. con riguardo ai provvedimenti amministrativi. Difatti la Costituzione implicitamente stabilisce un obbligo di motivazione anche per i provvedimenti amministrativi quando prescrive che l'amministrazione debba essere imparziale (art.97) e contro gli atti della PA è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (art.113).
Se il privato non conoscesse tali motivazioni sarebbe più difficile la sua difesa e il difetto di motivazione costituirebbe una violazione di legge idonea a provocare l'annullamento giurisdizionale del provvedimento.
L'obbligo di motivazione è stabilito
nell'ambito della disciplina del procedimento amministrativo, al quale hanno diritto di partecipare "isoggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" (art.7): difatti la motivazione è proprio in funzione delle persone interessate e solo quest'ultime possono far valere in giudizio il vizio di motivazione. Il quisque de populo (il cittadino medio, il cittadino presso indistintamente dalla massa) difatti si vedrebbe dichiarare il ricorso inammissibile perché "carente di interesse" (art.35 d.lgs 104/2006). La legge 241/90 dà anche una definizione di motivazione: "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." I presupposti di fatto sono quelli indicati dalla legge che conferisce all'amministrazione il potere di provvedere mentrele ragioni giuridiche vanno dalla semplice indicazione delle norme applicate agli argomenti che vengono addotti per giustificare un'opzione rispetto ad un'altra soluzione possibile. Proprio perché la motivazione consiste in una argomentazione, il provvedimento è illegittimo non solo se la motivazione manca del tutto, in violazione dell'obbligo ma anche quando è falsa, è contraddittoria, è insufficiente o illogica. È falsa quando si rifà a presupposti di fatto inesistenti o diversi da quelli che la legge richiede. È contraddittoria quando è fondata su ragioni contrastanti. È insufficiente quando i presupposti non sono tali, per quantità, da giustificare la decisione. È illogica quando il provvedimento è fondato su considerazioni irrilevanti. La motivazione può essere contenuta anche in un atto preparatorio al procedimento: un parere consultivo ad es. Si parla di motivazione.perrelationem e tale atto contenente la motivazione deve essere comunicato all'interessato assieme al provvedimento o deve essere reso comunque a lui disponibile.
Vi sono però delle eccezioni di motivazione che riguardano gli atti normativi e gli atti a contenuto generale. Dibattuta è la motivazione degli atti generali: se singole previsioni dell'atto generale con destinatari specifici dovessero causare verso questi effetti pregiudizievoli allora devono essere motivate.
Una conferma in tale direzione è l'A.I.R (analisi di impatto della regolazione) che è un istituto di analisi che si affianca agli atti normativi del Governo e che analizza le motivazioni che giustificano l'atto normativo, indica i fini da perseguire, gli effetti che si aspettano e una relazione finale.
Leggi di settore prescrivono la motivazione anche per i regolamenti o atti generali di alcune amministrazioni (Banca d'Italia, CONSOB ecc.)
Motivazioni che anche per il giudice
Sono fondamentali poiché poi possa verificare se la decisione dell'amministrazione sia legittima o meno al fine poi di confermare o annullare l'atto. Altre disposizioni della medesima legge che accentuano ancor di più il concetto di motivazione. È un esempio l'art.6 a proposito del responsabile del procedimento, quest'ultimo è quella figura prevista nella 241/90 per varie ragioni la cui fondamentale è quella di umanizzare le relazioni giuridiche tra amministrati ed amministrazione. La lettera e dell'unico co. dell'articolo afferma che il responsabile "adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non"
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.Vi è un vincolo tra risultanze dell'istruttoria e adozione del provvedimento, ma vi può anche non essere quando vi siano indicate le motivazioni nel provvedimento finale; vi è una libertà che caratterizza l'operare del responsabile del procedimento e tale libertà è funzionale al fine di raggiungere il meglio per l'amministrazione; la condizione della legittimità di libertà è legata alla motivazione che deve essere indicata per essersi discosti dalle risultanze raccolte.
Annullabilità del provvedimento
L'art 21-octies è quello di riferimento per tale argomento:
- È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge (non rispetta i riferimenti normativi che impongono alla PA di svolgere determinati passaggi) o viziato da eccesso di potere (violazione indiretta della legge ma il fine non è coerente con
quello della legge) oda incompetenza (un atto è emanato da un soggetto diverso da quello che ne ha la competenza).