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Gruppo di lavoro della Consulta Nazionale per i trapianti
Farmaci depressori del Sistema Nervoso Centrale
Per quanto attiene all'interferenza di sostanze ad azione neurodepressiva nella diagnosi di morte, ciò è per lo più relativo all'impiego di farmaci sedativi somministrati in infusione continua. Si richiama l'attenzione sul fatto che il comma 2 dell'art.2 del DM 582/94 indica la necessità di escludere la presenza di fattori concomitanti di grado tale da interferire sul quadro clinico complessivo, cioè sulla diagnosi di morte con criteri neurologici. Non è quindi la semplice nozione di somministrazione recente o attuale di farmaci o sostanze ad azione sedativa che impedisce la diagnosi di morte, bensì solo un'eventuale, persistente azione neurodepressiva di grado tale da interferire sui parametri fondamentali su cui la diagnosi di morte si basa: l'assenza di riflessi del tronco encefalico, della
respirazione spontanea e la presenza di silenzio elettrico cerebrale. Farmaci depressori del Sistema Nervoso Centrale Anche se non è possibile formulare linee guida analitiche riguardanti le diverse situazioni che possono verificarsi nelle pratica clinica, pur tuttavia nel caso di impiego per ragioni terapeutiche di farmaci neurodepressori, si può affermare con sicurezza e concordare sui punti seguenti: Il rilievo di livelli ematici compresi nel range terapeutico della sostanza esclude di per sé un'interferenza significativa sui parametri clinici ed elettroencefalografici, per quanto concerne l'uso di farmaci antiepilettici, ivi comprese le benzodiazepine. Nel caso di impiego prolungato e ad alti dosaggi di alcuni farmaci neurodepressori, si ricorda la possibilità di far ricorso ad antidoti specifici, allo scopo di verificarne la risposta clinica ed elettroencefalografica; in conclusione i criteri sopra descritti possono indirizzare nel singolo caso la scelta terapeutica più appropriata.valutazione della necessità o meno di ricorrere alle indagini atte ad evidenziare l'assenza o la presenza di flusso ematico cerebrale. Ipotermia L'ipotermia può alterare il quadro elettroencefalografico e neurologico, come pure dalla letteratura sono riferiti dati che indicano come necessari per la diagnosi di morte valori della temperatura corporea centrale al di sopra di 32°C. Ma ad ulteriore garanzia della procedura diagnostica di morte nei soggetti affetti da lesione encefalica è necessario protrarre ogni trattamento rianimatorio sino a quando la temperatura corporea centrale non abbia raggiunto e mantenuto i 35°C. Alterazioni endocrino-metaboliche Non esistono dati significativi riguardanti l'influenza delle alterazioni endocrino-metaboliche sulla diagnosi di morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche. È possibile però ricordare alcuni punti: - Gli squilibri elettrolitici non sono in grado di determinare da soli il silenzioelettrico cerebrale;- L'ipoglicemia grave può indurre la cessazione dell'attività elettrica cerebrale dovuta a necrosi neuronale;- Non sono noti altri casi di deficit endocrini in grado di produrre silenzio elettrico cerebrale;- Alcune forme di encefalopatia tireotossica progressiva possono portare, anche se raramente, a quadri di EEG gravemente rallentato;- L'encefalopatia uremica e/o epatica può comportare una gravissima compromissione dell'attività elettrica cerebrale e del quadro clinico neurologico. Alterazioni endocrino-metaboliche In considerazione di quanto precedentemente espresso, è raccomandata la correzione delle alterazioni endocrino-metaboliche rilevate, onde permettere la diagnosi di morte. Qualora ciò si dimostri impossibile, si rende necessario il ricorso alle indagini atte ad evidenziare l'assenza o la presenza di flusso ematico cerebrale. Ipotensione sistemica pregressa Nei casi di ipotensione arteriosaPregressa è comunque importante che questa sia stata corretta al momento di effettuare la diagnosi di morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche: in caso contrario si rende necessario il ricorso alle indagini atte ad evidenziare l'assenza o la presenza di flusso ematico cerebrale.
Legge 1 aprile 1999, n.91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti" (Gazzetta Ufficiale n.87 del 15 aprile 1999)
Art.1
- La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.578, e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di organi;
- Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale.
Art.2
- Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione.
- La conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché della legge 29 dicembre 1993, n.578, e del decreto del Ministro della Salute 22 agosto 1994, n.582;
- La conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possono richiedere come terapia anche il trapianto di organi;
- La conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e tessuti.
- Diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
- Diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale;
- Promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e
Art.3(Prelievo di organi e di tessuti)
- Il prelievo di organi e tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.578, e del decreto del Ministro della Sanità 22 agosto 1994, n.582;
- All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, i medici delle strutture di cui all'art.13 forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale.
Art.4(Dichiarazioni di volontà in ordine alla donazione)
- I cittadini sono tenuti a...
dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo;
- I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà, sono considerati non donatori;
- Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione della disponibilità della donazione. Art.4
Il prelievo di organi e tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:
- Nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'art.7 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari
personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso invita dichiarazione di volontà favorevole al prelievo;
a) Qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'art.7 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità di cui all'art.5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volontà.
Art.4
- Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, sia presentata una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte;
- Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione della professione sanitaria fino a due anni.
Art.7 (Principi organizzativi)
L'organizzazione nazionale dei
Il sistema dei prelievi e dei trapianti è costituito dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali.
Art.8 (Centro nazionale per i trapianti)
- È istituito presso l'Istituto superiore di Sanità il Centro per i trapianti, di seguito denominato "Centro nazionale";
- Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
- Cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali o interregionali, secondo modalità tale da assicurare la disponibilità di tali da 24 ore su 24;
- Definisce i parametri tecnici per l'inserimento dei dati relativi.