Mobbing diritto del lavoro
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ESTRATTO DOCUMENTO
BOZZA di LEGGE CONTRO LA VIOLENZA MORALE O PSICHICA IN OCCASIONE DI LAVORO
(MOBBING)
Art.1
Finalità e campo di applicazione
La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la tutela di lavoratori e lavoratrici contro la violenza
morale o psichica in occasione di lavoro.
Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
a) violenza morale o psichica in occasione di lavoro: atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o
psichica in occasione di lavoro, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che portano ad un degrado
delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore;
b) diagnosi di sindrome correlata: diagnosi che, in base al protocollo di cui all’allegato I, soddisfa le seguenti
condizioni: riscontro di un’anamnesi positiva per violenza morale o psichica in occasione di lavoro;
accertamento di disturbi fisici o psicopatologici o psicosomatici o del comportamento, diagnosticati secondo
le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; l’essere tali disturbi conseguenza della violenza
morale o psichica in occasione di lavoro, anche in presenza di patologie preesistenti.
3. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nella
presente legge.
Art.2
Attività di prevenzione
Il datore di lavoro:
a) valuta i rischi relativi alle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro a norma dell’art.
4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
b) adotta, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, le misure organizzative e gestionali
necessarie ai fini della prevenzione delle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ivi
comprese apposite regole di comportamento, tenendo conto anche dell’esigenza di promuovere condizioni di
pari opportunità; ne richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori e permette ai lavoratori di verificarne
l’applicazione mediante il rappresentante per la sicurezza;
c) prende, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, per il caso di individuata situazione di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro, appropriati provvedimenti al fine di garantirne la pronta
cessazione;
d) assicura che ciascun lavoratore e rappresentante per la sicurezza riceva una formazione specifica e
adeguata in ordine ai rischi relativi alle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro e alle
misure adottate per la prevenzione delle predette situazioni.
2. I lavoratori osservano le misure organizzative e gestionali adottate dal datore di lavoro ai fini della
prevenzione delle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro.
3. Il medico competente, fatti salvi gli accertamenti sanitari di cui all’art. 17, comma 1, lettere b) e i), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, effettua, su richiesta del lavoratore, in
collaborazione con i medici specialisti di cui all’art. 17, comma 2, del predetto decreto, l’accertamento di
disturbi correlabili a violenza morale o psichica in occasione di lavoro e ne comunica l’esito allo stesso
lavoratore.
4. Il rappresentante per la sicurezza:
a) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione delle situazioni di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro;
b) segnala immediatamente al datore di lavoro le presunte situazioni di violenza morale o psichica in
occasione di lavoro individuate nel corso della sua attività e, qualora ritenga che non siano presi
provvedimenti idonei, può informare i centri di cui all’art. 3, se istituiti, e i servizi di prevenzione e protezione
dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
Art. 3
Centri regionali per la diagnosi e la terapia dei disturbi correlabili a violenza morale o psichica in occasione di
lavoro – Livelli essenziali delle prestazioni 1
DESCRIZIONE APPUNTO
Bozza di legge contro la violenza morale o psichica in occasione di lavoro (detta mobbing). Gli argomenti trattati sono: finalità e campo di applicazione, attività di prevenzione, il datore di lavoro, nullità degli atti o patti riconducibili a violenza morale o psichica in occasione di lavoro, Liquidazione equitativa e riparazione del danno.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Trento - Unitn o del prof Nogler Luca.
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