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BOZZA di LEGGE CONTRO LA VIOLENZA MORALE O PSICHICA IN OCCASIONE DI LAVORO(MOBBING)

Art.1 Finalità e campo di applicazione

La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la tutela di lavoratori e lavoratrici contro la violenza morale o psichica in occasione di lavoro.

Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:

  1. violenza morale o psichica in occasione di lavoro: atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore;
  2. diagnosi di sindrome correlata: diagnosi che, in base al protocollo di cui all'allegato I, soddisfa le seguenti condizioni: riscontro di un'anamnesi positiva per violenza morale o psichica in occasione di lavoro; accertamento di disturbi fisici o psicopatologici o psicosomatici o del comportamento.
morale o psichica in occasione di lavoro, anche in presenza di patologie preesistenti. 3. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nella presente legge. Art.2 Attività di prevenzione Il datore di lavoro: a) valuta i rischi relativi alle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro a norma dell'art.4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche; b) adotta, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, le misure organizzative e gestionali necessarie ai fini della prevenzione delle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro.morale o psichica in occasione di lavoro, ivi comprese apposite regole di comportamento, tenendo conto anche dell'esigenza di promuovere condizioni di pari opportunità; ne richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori e permette ai lavoratori di verificarne l'applicazione mediante il rappresentante per la sicurezza; c) prende, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, per il caso di individuata situazione di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, appropriati provvedimenti al fine di garantirne la pronta cessazione; d) assicura che ciascun lavoratore e rappresentante per la sicurezza riceva una formazione specifica e adeguata in ordine ai rischi relativi alle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro e alle misure adottate per la prevenzione delle predette situazioni. 2. I lavoratori osservano le misure.attività;c) collabora con il datore di lavoro e con il medico competente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;d) partecipa alle indagini e alle valutazioni dei rischi relativi alla violenza morale o psichica in occasione di lavoro;e) fornisce informazioni e consulenza ai lavoratori in merito alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro;f) promuove la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori in materia di violenza morale o psichica in occasione di lavoro;g) collabora con il datore di lavoro per l'elaborazione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Attività e, qualora ritenga che non siano presi provvedimenti idonei, può informare i centri di cui all'art. 3, se istituiti, e i servizi di prevenzione e protezione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Art. 3 Centri regionali per la diagnosi e la terapia dei disturbi correlabili a violenza morale o psichica in occasione di lavoro - Livelli essenziali delle prestazioni 1

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Nogler Luca.