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BOZZA di LEGGE CONTRO LA VIOLENZA MORALE O PSICHICA IN OCCASIONE DI LAVORO(MOBBING)
Art.1 Finalità e campo di applicazione
La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la tutela di lavoratori e lavoratrici contro la violenza morale o psichica in occasione di lavoro.
Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
- violenza morale o psichica in occasione di lavoro: atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore;
- diagnosi di sindrome correlata: diagnosi che, in base al protocollo di cui all'allegato I, soddisfa le seguenti condizioni: riscontro di un'anamnesi positiva per violenza morale o psichica in occasione di lavoro; accertamento di disturbi fisici o psicopatologici o psicosomatici o del comportamento.
Attività e, qualora ritenga che non siano presi provvedimenti idonei, può informare i centri di cui all'art. 3, se istituiti, e i servizi di prevenzione e protezione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
Art. 3 Centri regionali per la diagnosi e la terapia dei disturbi correlabili a violenza morale o psichica in occasione di lavoro - Livelli essenziali delle prestazioni 1