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Bozza di legge contro la violenza morale o psichica in occasione di lavoro (mobbing)

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la tutela di lavoratori e lavoratrici contro la violenza morale o psichica in occasione di lavoro.

Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:

  • Violenza morale o psichica in occasione di lavoro: atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che portano a un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore;
  • Diagnosi di sindrome correlata: diagnosi che, in base al protocollo di cui all'allegato I, soddisfa le seguenti condizioni: riscontro di un’anamnesi positiva per violenza morale o psichica in occasione di lavoro; accertamento di disturbi fisici o psicopatologici o psicosomatici o del comportamento, diagnosticati secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; l’essere tali disturbi conseguenza della violenza morale o psichica in occasione di lavoro, anche in presenza di patologie preesistenti.

Ai fini e per gli effetti della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nella presente legge.

Art. 2 - Attività di prevenzione

Il datore di lavoro:

  • Valuta i rischi relativi alle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro a norma dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
  • Adotta, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, le misure organizzative e gestionali necessarie ai fini della prevenzione delle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ivi comprese apposite regole di comportamento, tenendo conto anche dell’esigenza di promuovere condizioni di pari opportunità; ne richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori e permette ai lavoratori di verificarne l’applicazione mediante il rappresentante per la sicurezza;
  • Prende, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, per il caso di individuata situazione di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, appropriati provvedimenti al fine di garantirne la pronta cessazione;
  • Assicura che ciascun lavoratore e rappresentante per la sicurezza ri...
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SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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