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Obiettivi
Il numero degli obiettivi è aumentato dai 5 iniziali agli attuali 9. Tra i primi 5 prevalevano obiettivi dalla caratterizzazione economica:
- sviluppo armonioso delle attività economiche;
- espansione continua ed equilibrata;
- stabilità accresciuta;
- miglioramento del tenore di vita.
Le modifiche apportate dall'art 2 hanno aumentato l'importanza degli obiettivi di tipo ambientale e sociale.
Per quanto riguarda quelli di tipo ambientale, la Comunità è ora impegnata a promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo.
Per quanto riguarda quelli di tipo sociale, gli obiettivi consistono nella promozione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale e della parità tra uomini e donne, oltre che tendere a migliorare il tenore e la qualità della vita.
L'aumento degli obiettivi non economici è stato giudicato tale da
giustificare il mutamento stesso dell'originaria denominazione della Comunità da Comunità economica europea a Comunità europea.STRUMENTI: anche gli strumenti hanno subito nel tempo alcune importanti variazioni. Nella versione originaria, tali strumenti erano soltanto due:
- l'instaurazione di un mercato comune;
- graduale ravvicinamento delle politiche economiche: questo è stato sostituito da un nuovo e più avanzato strumento consistente nell'instaurazione di un'unione economica e monetaria.
Lo stesso Trattato dell'Unione Europea (TUE) ha provveduto ad inserire nell'art. 2 anche un terzo strumento, consistente nell'attuazione delle politiche e azioni comuni, di cui ai successivi artt. 3 e 4.
Le azioni e politiche previste sin dall'inizio hanno caratterizzazione economica; esse comportano:
- libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- 3 politiche comuni (politica commerciale comune, politica agricola comune, politica di coesione economica e sociale).
politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca, politica comune nel settore dei trasporti);
Un regime di libera concorrenza;
Il riavvicinamento delle legislazioni nazionali.
L'unica azione di natura sociale prevista sin dall'origine è quella che si riferisce a una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo.
Completano il quadro alcune nuove azioni e politiche di tipo economico come il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico e l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee.
Alle azioni e politiche previste dall'art. 3, si aggiungono quelle contemplate dall'art. 4 che si riferiscono più direttamente all'instaurazione di un'unione economica e monetaria.
L'art I - 3 della Costituzione definisce gli obiettivi dell'Unione:
- obiettivi di carattere economico, sociale,
ambientale e culturale; politica commerciale ed estera;- indica gli obiettivi principali attraverso cui gli obiettivi interni vanno realizzati: “uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata”.
2. Le competenze comunitarie: il principio della competenza d’attribuzione
L’art. 5 è una norma di grande importanza che sintetizza alcuni principi generali riguardanti la portata delle competenze comunitarie e le condizioni per il loro esercizio; il primo comma enuncia in forma espressa un principio che era stato da sempre considerato come implicito nel Trattato: il principio della competenza d’attribuzione.
La Comunità può intervenire soltanto nei settori in cui ciò sia contemplato dal Trattato e soltanto per gli obiettivi che il Trattato stesso indica. 2Da un lato, la Corte di giustizia ha ammesso che, pur in mancanza di
un’espressa attribuzione di poteri, la Comunità possa essere considerata competente quando l’esercizio di un certo potere risulti indispensabile per l’esercizio di un potere espressamente previsto ovvero per il raggiungimento degli obiettivi dell’ente (teoria dei poteri impliciti). Dall’altro lato, il Trattato stesso prevede una sia pur parziale deroga al principio della competenza d’attribuzione, attraverso l’art 308, che rivela come gli stessi autori del Trattato fossero coscienti dell’impossibilità di definire in anticipo e con esattezza i poteri di cui la Comunità avrebbe avuto bisogno per raggiungere i fini complessi e variegati descritti nell’art. 2. Di qui la necessità di consentire l’assunzione autonoma, senza cioè l’intervento degli Stati membri. Le condizioni poste dall’art. 308 per l’esercizio del potere in esame sono alquanto restrittive. Da un punto di vista procedurale,è richiesta una delibera unanime del Consiglio, con il coinvolgimento sia della Commissione che formula la proposta, sia del Parlamento che viene obbligatoriamente consultato.
Da un punto di vista sostanziale, occorre la necessità della nuova azione in relazione ai fini della Comunità e dall’altro, la mancata previsione di poteri d’azione adeguati da parte del Trattato.
L’art. 308 affida alle istituzioni la scelta del tipo di atti da adottare: la norma in esame consente nuove azioni, ma non deviazioni o deroghe rispetto alla disciplina materiale fissata dallo stesso Trattato.
È invece possibile riconoscere alla Comunità nuovi poteri, nel senso di consentirle di intervenire in settori non menzionati espressamente dal Trattato.
L’art 308 è stato utilizzato proprio in questo senso, rendendo possibile l’adozione di interventi nel campo monetario ed economico, in quello della protezione dell’ambiente, della politica
regionale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, della politica industriale, della politica energetica e della tutela dei consumatori. Una limitazione al ricorso dell'art. 308 è derivata dall'introduzione del principio di sussidiarietà, sicuramente applicabile ogniqualvolta la sola base giuridica disponibile per l'azione comunitaria è costituita dall'art. 308. I vari tipi di competenza comunitaria. Non tutte le competenze attribuite dal Trattato alla Comunità hanno pari natura. Bisogna distinguere tra COMPETENZE ESCLUSIVE e COMPETENZE CONCORRENTI: la distinzione limita l'obbligo per la Comunità di agire nel rispetto del principio di sussidiarietà ai soli settori che non sono di sua esclusiva competenza. La distinzione in esame attiene ai rapporti tra competenza comunitaria e competenza degli Stati membri. COMPETENZE ESCLUSIVE: in questo settore, la competenza degli Stati membri è preclusa anche qualora lacompetenza comunitaria non sia stata ancora esercitata pienamente. Gli interventi degli Stati membri hanno carattere transitorio e debbono essere autorizzati dalla Comunità.COMPETENZE CONCORRENTI: in questo settore, almeno inizialmente, Comunità e Stati membri possono ciascuno esercitare i propri poteri. Si tratta di una situazione che potrebbe modificarsi nel tempo a favore della Comunità. Man mano che questa agisce, diminuisce lo spazio d'azione degli Stati membri, che in base all'art.10, sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato. L'adozione da parte delle istituzioni di una disciplina di questo tipo finirebbe per precludere agli Stati membri qualunque ulteriore intervento autonomo e trasformerebbe in esclusiva una competenza originariamente concorrente.
Nei settori di competenza concorrente, l'estensione e la sopravvivenza della competenza degli Stati membri
dipendono dai tempi e dai modi con cui la competenza comunitaria viene esercitata. La Comunità può infatti scegliere di esercitare pienamente la propria competenza, adottando una disciplina completa, tale da precludere agli Stati membri qualsiasi intervento. Al contrario, la Comunità può preferire lasciare a lungo i propri poteri o utilizzarli in misura estremamente ridotta, facendo così sopravvivere la competenza concorrente degli Stati membri. Il Trattato non precisa se una determinata competenza comunitaria è esclusiva o soltanto concorrente. Così la Corte ha considerato come esclusiva la competenza comunitaria nel settore della politica commerciale comune. Mancano affermazioni giurisprudenziali circa l'esclusività della competenza comunitaria in altri settori. Accanto a queste competenze, il Trattato prevede un altro tipo di competenze: COMPETENZE di COORDINAMENTO, di SOSTEGNO o di COMPLEMENTO: in taluni settori, viene precisato chela competenza deve essere esercitata in parallelo con la competenza degli Stati membri, attraverso azioni destinate a sostenere, coordinare o integrare quelle degli Stati membri e senza che la competenza comunitaria possa sostituirsi a quella degli Stati membri.
4. Il principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà ha assunto un'importanza centrale nell'economia dell'intero Trattato e costituisce un punto di riferimento obbligato quando si affronta il problema dei rapporti tra Comunità e Stati membri. Questo principio si pone ad un livello successivo rispetto al principio d'attribuzione e presuppone che il Trattato abbia conferito alla Comunità la competenza in un certo settore e si preoccupa di regolarne le modalità di esercizio.
Esso è applicabile nei settori che non sono di competenza esclusiva comunitaria.
Considerando che, nei settori di competenza concorrente, la sopravvivenza della competenza statale dipende
dalla maniera con cui la competenza comunitaria viene esercitata, il principio di sussidiarietà costituisce una garanzia per gli Stati membri che le loro competenze in settori di competenza concorrente comunitaria non vengano limitate o cancellate. Questo principio potrebbe essere considerato neutrale, nel senso che consente di dare la preferenza all'azione statale ovvero a quella comunitaria sulla base di un giudizio di efficienza relativa. Poiché questo principio in sede di applicazione crea non pochi problemi, le istituzioni si sono preoccupate di stabilire garanzie procedurali che favoriscano il rispetto di tale principio. Si è a lungo discusso se il rispetto del principio di sussidiarietà possa essere oggetto di controllo giurisdizionale. La Corte ha operato con estrema prudenza, tenendo conto che la scelta di considerare un atto comunitario conforme al principio di sussidiarietà appartiene a quella sfera di discrezionalità politica che deveessere riservata alle istituzioni e nella quale il giudice non intende intromettersi. La vio