Le misure precautelari e cautelari nel processo penale
Per scongiurare le conseguenze pregiudizievoli che possono scaturire da determinate situazioni di pericoli, talvolta, nell’ambito del procedimento penale, è necessario adottare determinate misure (dette appunto cautelari) che limitino le libertà individuali, l’esercizio di diritti o facoltà e la disponibilità di determinati beni nei confronti della persona indagata o imputata. Alle misure cautelari si accostano anche le misure precautelari, così denominate in quanto rappresentano una sorta di anticipazione delle misure cautelari disposte dal Giudice.
Le misure precautelari, infatti, sono applicate direttamente dalla Polizia Giudiziaria per ragioni di necessità ed urgenza e per finalità di pubblica sicurezza e, proprio perché sfuggono all’iniziale vaglio dell’Autorità Giudiziaria, esse dovranno essere convalidate in tempi rigidi tramite una procedura stringente:
- Una volta che la Polizia Giudiziaria abbia eseguito la misura dovrà dare IMMEDIATO avviso al P.M. della stessa e del luogo in cui è stata effettuata, nonché dare avviso all’indagato/imputato della facoltà di nominare un difensore di fiducia o avvertire lo stesso ove un difensore sia già stato nominato. Tale ultimo adempimento è necessario poiché dopo il fermo o l’arresto il soggetto ha il diritto di interloquire con il proprio difensore;
- Porre l’arrestato o il fermato a disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre 24 ore dall’esecuzione della misura, mediante l’accompagnamento del medesimo nella casa circondariale o mandamentale del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e trasmettere al P.M., sempre entro il termine di 24 ore, il verbale del fermo e dell’arresto;
- Non oltre 48 ore dalla misura dell’arresto o del fermo, il P.M., ove non ritenga che si debba liberare il soggetto sottoposto alla misura, richiede la convalida della stessa al Giudice;
- Entro 48 ore successive alla richiesta del P.M., il Giudice fissa l’udienza di convalida e ne dà avviso senza ritardo al P.M. e al difensore dell’indagato/imputato.
Da ciò si può comprendere come il procedimento di convalida, scandito temporalmente sotto ogni passaggio, possa durare massimo tre giorni (96 ore) e tale brevità è una garanzia per il soggetto sottoposto alla misura precautelare, data la mancanza del vaglio giurisdizionale che si ha nella fase iniziale dell’arresto o del fermo precautelare.
Le diverse misure precautelari e le loro condizioni
Arresto in flagranza di reato
La prima misura precautelare è l’arresto in flagranza di reato e per poter eseguire tale misura è necessaria la contestuale presenza di due presupposti: che il soggetto si trovi in flagranza di reato e il fatto che il reato commesso sia ricompreso nell’elenco dei reati per i quali è previsto l’arresto.
È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel caso, quindi, in cui il rapporto tra commissione ed intervento da parte della Polizia Giudiziaria sia immediato si avrà l’ipotesi di flagranza propria, mentre si parla di flagranza impropria o quasi flagranza, qualora tra l’intervento e la commissione del reato non vi è immediatezza, ma un certo lasso di tempo necessario per l’identificazione del soggetto. In ogni caso, nell’ipotesi di flagranza impropria, il tempo tra la commissione del fatto da parte del soggetto e l’identificazione dello stesso ai fini dell’arresto, non possono intercorrere più di 48 ore.
La seconda circostanza, invece, attiene alla tipologia del reato e al fatto che per lo stesso sia previsto l’arresto. In questo caso, si distingue tra:
- Ipotesi di arresto obbligatorio (art. 380 codice procedura penale), comprendenti i casi in cui il soggetto sia stato colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale è prevista la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20, oppure qualora il soggetto sia stato colto in flagranza di uno dei delitti elencati nel secondo comma dell’art. 380 c.p.p.;
- Ipotesi di arresto facoltativo (art. 381 codice di procedura penale), che comprendono i casi in cui il soggetto viene volto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per cui la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni o di un delitto colposo punito con reclusione non inferiore a 5 anni, ovvero per uno dei delitti elencati nel secondo comma dell’articolo 381 c.p.p. (casi meno gravi rispetto a quelli elencato dal secondo comma dell’art. 380 c.p.p. e per cui la legge prevede l’arresto obbligatorio) e purché l’arresto sia giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto.
Dunque nei casi di arresto facoltativo non basta che gli agenti di polizia giudiziaria colgano il soggetto in flagranza di uno dei delitti previsti dalla norma come nel caso dell’arresto obbligatorio, ma sarà necessario l’ulteriore presupposto della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, in assenza del quale non sarà possibile ricorrere alla misura. Nel caso, infine, di delitto perseguibile a querela, è possibile procedere all’arresto soltanto se viene proposta la querela.
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