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IFRS 5 – ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA E ATTIVITÀ
OPERATIVE CESSATE.
Questo standard impone alle imprese di classificare separatamente ed assoggettare ad uno
specifico criterio di misurazione le attività non correnti (immobili, impianti, macchinari, beni
immateriali) ed un gruppo di attività e passività (correnti e non correnti), cioè un ramo
d’azienda, destinato nel suo insieme ad essere venduto. Ai fini della nuova classificazione,
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occorre innanzi tutto il requisito che il valore del bene (o gruppo di beni) sia recuperato
mediante un’operazione di vendita e non più dal suo uso continuativo. Vi sono poi altre
condizioni da rispettare:
i beni devono essere immediatamente disponibili per la vendita nelle condizioni
- attuali ed a normali condizioni di cessione;
l’alta direzione deve essere impegnata ad un formale piano di vendita già iniziato che
- non prevede significative modifiche in corso di esecuzione e che si stia attivamente
ricercando un acquirente;
la vendita deve avvenire entro un anno, salvo che intervengano ritardi non prevedibili
- o previsti ma in conseguenza di eventi non dipendenti dalla volontà della direzione e
per i quali ci si stia attivando per la loro risoluzione.
Nel momento in cui ricorrono le condizioni, i beni sono misurati al minore fra l’importo in
contabilità e il loro fair value meno i costi di vendita e non si procede più al loro
ammortamento. Lo stesso criterio deve essere adottato anche per le singole attività e passività
comprese in un ramo d’azienda. Il fair value dev’essere determinato alla data di classificazione
e, pertanto, se si prevede che la vendita avverrà in tempi non brevi, ancorché entro un anno,
occorre attualizzare il relativo imposto. Nel caso in cui il passaggio al nuovo criterio comporti
una svalutazione, si procede secondo le modalità previste dallo IAS 36, per allocare la perdita
sulle singole componenti del ramo d’azienda. Ad ogni data di bilancio si procede alla nuova
stima del fair value meno i costi di vendita ed eventuali utili o perdite affluiscono a conto
economico.
Nel caso, presumibilmente raro, in cui non ricorrano più le condizioni per mantenere
classificata un’attività non corrente come destinata alla vendita, si deve misurare tale attività
al minore tra il valore prima della classificazione come disponibile alla vendita meno gli
ammortamenti non effettuati e il valore recuperabile, come definito dallo IAS 36. Le attività
non correnti destinate alla vendita devono essere esposte in bilancio separatamente da tutte
le altre attività; la stessa separata classificazione è richiesta per il totale delle attività e
passività di un ramo d’azienda destinato alla vendita, senza compensazione fra i due importi.
Una società acquistata allo scopo di immediata rivendita deve essere, fin dalla prima
iscrizione in bilancio, misurata e classificata come destinata alla vendita e, in questo caso, non
occorre fornire un dettaglio delle sue attività e passività.
Per attività operative cessate s’intende un’importante linea di business la cui operatività e i
cui flussi di cassa generati sono chiaramente distinti dal resto dell’attività dell’impresa e che è
anch’essa destinata alla vendita o è stata dismessa. L’IFRS 5 richiede che nel conto economico
sia separatamente esposto l’utile netto prodotto dall’attività operativa cessata e l’utile o la
perdita netta derivante dalla sua vendita. Per le discontinued operations è richiesto di
riclassificare anche il conto economico dei bilanci precedenti presentati a titolo comparativo.
IFRS 6 – ESPLORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RISORSE MINERARIE.
Non esiste un principio specifico per l’attività tipica delle imprese minerarie e petrolifere e
con questo standard si è inteso consentire ad un importante settore manifatturiero di
redigere i bilanci dichiarandoli conformi agli IFRS pur essendo, sostanzialmente, ancora
fondati sui principi contabili locali. I costi esplorativi e di valutazione delle risorse minerarie
sono spese sostenute dopo la fase di ottenimento dei diritti di ricerca e primo dello sviluppo
dei giacimenti, una volta che ne è stata accertata la fattibilità tecnica e la commercialità.
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Lo IFRS 6 si limita ad imporre alle imprese interessate di definire una chiara politica contabile
in merito ai costi esplorativi e di sviluppo iscrivibili come attività in bilancio, prescrivendo di
classificarli in voci separate nello stato patrimoniale, come beni materiali o immateriali, a
seconda della loro natura e di assoggettarli all’impairment test ai sensi dello IAS 36. In
particolare vi è l’obbligo di effettuare il test in presenza di indicatori specifici di possibile
perdita di valore, quali la prossima scadenza della licenza esplorativa, mancanza di risorse
finanziarie adeguate per proseguire nell’attività, risultati negativi della ricerca o dubbi sul
valore commerciale del giacimento. I costi di esplorazione e valutazione delle risorse
minerarie inclusi in unità generatrici di cassa, possono essere raggruppate in base ad una
politica contabile adottata dall’impresa.
IFRS 8 – INFORMATIVA DI SETTORE.
Questo principio non si occupa della misurazione di attività o passività, ma di informazioni
aggiuntive da esporre nelle note illustrative ed è obbligatorio solo per le imprese quotate o
che hanno programmato la quotazione. In sintesi, il principio impone di illustrare nelle note di
bilancio come ogni segmento operativo ha contribuito alla formazione dei risultati
complessivi della società o del gruppo, specificando anche la struttura patrimoniale di ogni
segmento. Si tratta di informazioni di particolare rilevo per gli analisti finanziari che nelle loro
analisi per pervenire ad una valutazione di un’impresa quotata applicano il metodo noto come
“somma delle parti”, che consiste nell’assegnare valori diversi ad ogni attività operativa con
cui si esplica l’attività imprenditoriale di un gruppo o di una società: attività operative diverse
presentano diversa redditività, differenti necessità di investimenti e sono soggette a diversi
rischi. Un segmento operativo è definito come una componente dell’impresa che svolge una
propria attività imprenditoriale generando ricavi e sostenendo i relativi costi ed il cui
andamento gestionale è supervisionato e valutato da un responsabile all’uopo designato.
Per ogni segmento l’impresa deve fornire tutte le principali informazioni reddituali, quali
vendite (suddivise fra vendite a terzi e vendite interne), interessi attivi e passivi,
ammortamenti, altri costi e ricavi di particolare rilievo, utili o perdite da partecipate,
accantonamenti a fondi, imposte. le informazioni di carattere patrimoniale richieste sono le
attività e le passività totali, le partecipazioni in collegate e joint venture e gli investimenti in
immobilizzazioni effettuati nel corso dell’esercizio. Tutti gli importi devono essere espressi e
misurati nello stesso modo i cui sono periodicamente forniti al responsabile di segmento per
consentirgli di svolgere la sua funzione di supervisione e valutazione dell’andamento
gestionale. Ciò significa che non necessariamente si tratta dello stesso criterio di misurazione
con cui le stesse sono misurate ai fini del bilancio, ma potrebbero esservi altri criteri, persino
non ammissibili dagli IFRS.
Come minimo, le informazioni devono essere fornite per ogni segmento i cui ricavi esterni e
infragruppo rappresentano almeno il 10% del rispettivo totale complessivo dell’impresa
(gruppo) oppure il cui utile netto sia almeno il 10% dell’utile complessivo di tutti gli altri
segmenti che hanno registrato un utile o, infine, se le sue attività rappresentano almeno il
10% del totale attivo dell’impresa. Settori al di sotto delle predette soglie quantitative
possono essere fra loro aggregati al fine di presentare le medesime informazioni ma a
condizione che il totale delle vendite così aggregate non ecceda il 25% delle vendite
complessive dell’impresa (gruppo).
L’impresa (gruppo) è anche obbligata a illustrare nelle note al bilancio i fattori presi i
considerazione per identificare i segmenti. Altre informazioni di rilievo sono le modalità con
cui vengono effettuate le operazioni infragruppo, la politica di attribuzione ai segmenti dei
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costi centrali. Tutte le imprese, anche quelle con un solo segmento operativo, devono anche
dare informativa circa le vendite per maggior tipo di prodotto o servizio e suddivise fra
vendite nel mercato domestico e mercati esteri. Bisogna inoltre informare se l’impresa è
fortemente dipendente da un numero ristretto di clienti e specificare se vi sono clienti che
rappresentano il 10% o più del fatturato.
IFRS 10 – BILANCI CONSOLIDATI.
Questo principio sancisce l’obbligo, da parte di una società controllante, di redigere e
presentare il bilancio consolidato, includendo nello stesso tutte le imprese sulle quali la
controllante esercita, direttamente o indirettamente, il controllo. Sono esentate dall’obbligo le
controllanti non quotate o che abbiano in corso richiesta di quotazione che sono controllate
da altre imprese (le cd sub holding) a condizione che i soci non di controllo e quelli privi di
diritto di voti non sollevino obiezioni e che la controllante intermedia o finale presenti bilanci
consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali. Una controllante è tale se
esercita il controllo su una o più partecipate. Il controllo è definito in questo standard, se
ricorrono tutte e tre le seguenti condizioni:
potere sulla partecipata;
- esposizione o diritto a ritorni variabili dalla partecipata;
- capacità di usare il proprio potere per incidere sui ritorni dall’investimento.
-
Il potere sulla partecipata consiste nell’avere diritti che le consentano di dirigere quelle
attività della partecipata che maggiormente influenzano la variabilità dei rendimenti. Questa
enunciazione può includere sia il controllo di diritto, cioè la maggioranza dei diritti di voto,
sia il controllo di fatto (anche in assenza di maggioranza) in presenza degli altri elementi
della definizione di controllo. Questi diritti devono essere sostanziali e non meramente
protettivi, cioè quelli che si attivano al verificarsi di determinate circostanze. Nel determinare
i diritti di voto, ai fini del controllo, si considerano anche quelli potenziali (per esempio quelli
che deriverebbero dalla conversione di obbligazioni convertibili o dall’esercizio di opzioni).
L’esposizione ai ritorni va