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Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda

Bilancio di esercizio:

  1. La finalità art 2423: rappresentare in modo veritiero e corretto: la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il risultato economico dell’esercizio.

    • Prospettiva patrimoniale= capitale dell’azienda, cosa possiede, crediti/ debiti etc.
    • Prospettiva finanziaria= l’azienda ha una cassa, capacità di pagare i crediti
    • Prospettiva reddituale= risultato economico dell’esercizio

    Il bilancio deve rappresentare tutte e tre le dimensioni della performance dell’impresa.

    La vita dell’impresa che è continua e indefinita viene suddivisa in periodi amministrativi, l’esercizio raccoglie gli accadimenti nel periodo amministrativo o arco temporale che per la legge italiana dura un anno ( generalmente un anno solare ma non è vincolante ).

    Il bilancio viene fatto per l’impresa in funzionamento ed è quindi diverso rispetto al bilancio di liquidazione il quale utilizza modi di rappresentare diversi e fa riferimento al capitale di funzionamento di liquidazione e di cessione.

    Il bilancio d’esercizio è uno strumento informativo sia interno ma soprattutto esterno. In particolare per l’esterno viene utilizzato per comunicare la performance aziendale e per la tutela dei soggetti esterni ( terzi che prendono decisioni sulla base delle informazioni ricevute).

    Proprio perché è uno strumento informativo cardine la legge obbliga alla pubblicazione del bilancio ed esso deve rispettare determinate regole e contenere certe informazioni. Tra cui:

    1. garantire un’informazione minima comune a tutti i portatori di interesse relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria e al risultato economico di esercizio

    2. offrire informazioni utili

    3. garantire il rispetto dei principi che disciplinano la redazione del bilancio

  2. Quadro normativo di riferimento verso l’interno ( vi sono i report ma nessun obbligo normativo), verso l’esterno ( regolamentazione obbligatoria). Deve da un lato bilanciare le esigenze di riservatezza delle imprese, dall’altro le esigenze conoscitive dei creditori, degli azionisti e di tutti gli altri utenti.

    Codice civile ( leggi nazionali ) è il principale riferimento per le società e ne definisce le regole generali. In particolare per le società di capitali si fa riferimento all’art. 2427-2435 bis; per le società di persone all’articolo 2426 e imprese individuali.

    • Regolamentazioni fornite da qualificate associazioni professionali: principi contabili ( non hanno però la validità di norme. Possono essere nazionali emanati dall’OIC ( organismo italiano di contabilità), oppure internazionali IAS/IFRS.

    Hanno due funzioni: interpretativa e integrativa.

    • In base alle determinazioni fiscali il bilancio d’esercizio è il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile.

    Alcuni soggetti ( gruppi d’azienda) hanno l’obbligo di redigere anche il bilancio consolidato all’interno del gruppo che però non sostituisce i bilanci d’esercizio delle singole imprese. Questi soggetti sono le società di capitali che controllano almeno un’altra impresa e le società corporative e le mutue assicuratrici e gli enti pubblici che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali che controllino una società di capitali.

    Non hanno l’obbligo le imprese individuali, associazioni e fondazioni e società di persona. A queste si aggiungono gruppi di modeste dimensioni e sottogruppi.

    Il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico e la nota integrativa integrazioni. Lo stato patrimoniale è una fotografia della situazione di un’azienda ad una specifica data. L’attivo è ciò che l’azienda possiede. Il conto economico consente di capire se l’azienda ha conseguito un utile o una perdita nell’esercizio ( quindi al netto di tutti i costi) è una sorta di sintesi finale di ciò che avviene in un determinato arco di tempo che è di solito un anno.

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La nota integrativa è quel documento che va o a dettagliare alcuni contenuti delle tavole oppure delle informazioni rispetto ai criteri di valutazione adottati.

La situazione patrimoniale la deduco dal patrimonio da bilancio.

La situazione economica la deduco dal conto economico.

La situazione finanziaria la deduco dal rendiconto finanziario documento che mi mostra la situazione finanziaria all’inizio e la situazione finale e spiego che cosa ha determinato quella variazione.

Come si costruisce il bilancio? Il bilancio è la sintesi degli accadimenti gestionali nell’esercizio. Durante il periodo amministrativo l’impresa svolge una serie di operazioni esterne ( scambi con terze economie acquisisce beni servizi finanziamenti etc. ) e operazioni interne. Queste operazioni generano dei documenti contabili ( fatture, note di debito credito etc) così come dall’operazioni interne si tiene traccia anche attraverso dei supporti formali queste informazioni vengono rilevate e organizzate e sulla base di questi dati ottengo il bilancio.

Modifiche apportate con il decreto legislativo 139 del 2015:

  • una prima modifica riguarda la struttura del bilancio ossia l’obbligo di redigere il rendiconto finanziario
  • Ha modificato ai contenuti di conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa
  • Ha modificato la graduazione degli obblighi informativi nel senso che si creeranno 3 tipologie di aziende: quelle imprese che faranno il bilancio in forma ordinaria, quelle aziende che faranno il bilancio in forma abbreviata per imprese di dimensioni ridotte e la nuova categoria che è il bilancio delle microimprese che si presenta in una forma più semplificata.

Clausola generale ( art. 2423 I, II, III, IV comma): il riferimento normativo di questa clausola è l’art. 2423 del codice civile. Il codice civile in alcuni articoli definisce i criteri di valutazione, altri articoli definiscono invece il contenuto del bilancio; oltre a queste norme mette dei principi di redazione che sono delle linee guida nelle situazioni di incertezza anche chiamati postulati del bilancio. Sopra a questi principi quindi sovraordinata a queste tre categorie vi è la clausola generale quindi se vi sono situazioni di incongruenza e inconciliabilità la clausola prevale sulle altre.

I comma: gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa. Questo primo comma sancisce l’obbligo di redigere il bilancio, inoltre gli amministratori rispondono delle informazioni che esso contiene.

Offre un’idea generale della struttura del bilancio.

II comma: il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Questo comma prevede quindi il principio di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di chiarezza: il bilancio deve essere comprensibile a tutti i soggetti interessati ( neutralità ), deve essere trasparente sia nel processo di formazione che nel processo di rappresentazione. Quindi quando redigo il bilancio è necessario che siano rispettati gli schemi, ordine delle voci. Divieto di raggruppamento di voci e di compensazioni di partita. Ma richiede anche eventuali adattamenti delle voci e l’eventuale introduzioni di poste aggiuntive. Il principio di chiarezza si applica soprattutto alla nota integrativa perché è quella con il contenuto più flessibile. Rappresentazione veritiera: data la presenza di stime e congetture nella redazione del bilancio, è necessario cercare di usare quei criteri valutativi che rappresentino il più possibile la realtà sottostante quindi che diano risultati conformi alla realtà. Rappresentazione corretta: a parte l’aspetto aritmetico, si fa riferimento alla correttezza economica, rispetto delle regole, leggi e principi contabili. Un ulteriore elemento riguarda il fatto che la comunicazione non sia deviante. La logica principale che guida la redazione del bilancio è quella del true and fair view.

Comma III: se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Vi è quindi l’obbligo di informazioni complementari se necessarie.

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Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
23 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlokauf di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologia e determinazioni quantitative di azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cantù Chiara Luisa.