Capitolo XI - La nota integrativa (art 2427 c.c.)
Il sistema informativo del bilancio d’esercizio si compone, secondo l’art 2423 c.c. al primo comma, di due documenti contabili, stato patrimoniale e conto economico, e della nota integrativa. Il quadro normativo che disciplina il contenuto della nota integrativa è costituito dall’art 2427 c.c. e dalle seguenti ulteriori disposizioni, che a vario titolo richiamano la nota integrativa:
- Art 2423, comma 4°
- Art 2423-bis, 2° comma
- Art 2423-ter, 2° e 5° comma
- Art 2424, 2° comma
- Art 2426, 1° comma, numeri 2, 3, 4, 6, 10
- Art 2497-bis, 4° comma
- Art 27-45 d.lgs 9 aprile 1991, n°127
La funzione della nota integrativa e il suo utilizzo ai fini della lettura del bilancio di esercizio
La nota integrativa è un documento di tipo descrittivo che si propone di fornire informazioni di carattere quantitativo, aggiuntive rispetto al sistema di valori espresso nello stato patrimoniale e nel conto economico, e di carattere qualitativo. La sua funzione appare innanzitutto di carattere esplicativo e integrativo dei valori di stato patrimoniale e di conto economico sotto i seguenti profili:
- Contenuto delle voci
- Indicazione dei criteri di valutazione
- Spiegazione della natura e del significato delle voci, del tipo di operazioni di gestione
Alla citata funzione della nota integrativa si possono infine ricondurre anche le motivazioni di eventuali deroghe. La nota integrativa assolve poi a un'ulteriore funzione, costituita dall’accogliere altri elementi informativi non desumibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
Passando ora all’utilizzo della nota integrativa, ai fini della lettura del bilancio d’esercizio, giova anzitutto richiamare i fondamentali momenti logici attraverso i quali si articola tale processo:
- Conoscenza delle modalità di formazione dei valori di bilancio, che riguarda principalmente: la loro genesi contabile, i criteri di classificazione, i criteri di valutazione.
- Conoscenza delle operazioni che le singole poste di bilancio esprimono e il tipo di gestione che ne è scaturita.
- Formulazione di un primo giudizio di tipo complessivo sul conseguimento di condizioni di tipo patrimoniale.
- Una più penetrante indagine sulla struttura patrimoniale, sul reddito e sulla redditività.
Il contenuto
I principali contenuti emergono dalla “norma base” cioè l’art 2427 c.c. e dalle altre disposizioni di legge richiamate nel primo paragrafo.
Le componenti fondamentali
In questo paragrafo vengono analizzate le componenti della nota integrativa previsti dall’art 2427 c.c.
I criteri di valutazione applicati: è da ritenere non accettabile un’applicazione della norma che si risolva in frasi generiche e/o stereotipate, considerato anche che la normativa talvolta contempla dei criteri di valutazione alternativi, talaltra all’interno dello stesso criterio, prevede alcune opzioni, lasciando la responsabilità di scelta al compilatore del bilancio. In ogni caso, anche in assenza di alternative, anche il semplice richiamo alle norme di legge non consente di apprezzare appieno il significato dei criteri di valutazione applicati, in quanto essi risultano chiaramente identificati solo se sono precisati anche i concreti elementi che di volta in volta definiscono il contenuto specifico.
I principi contabili nazionali prevedono che l’informativa in parola non deve né limitarsi a riportare i criteri legislativi, né essere troppo dettagliata, perché in entrambi i casi non sarebbe rispettato il principio generale della chiarezza nella redazione del bilancio del bilancio; in sostanza deve essere fornita un’informativa esauriente seppur sintetica.
I movimenti di ciascuna voce attinente alle immobilizzazioni: quest’area di informazioni si suddivide in due parti: la prima consente di conoscere come si è formato il valore contabile che ciascuna voce presenta all’inizio del periodo amministrativo, attraverso l’indicazione del costo, di precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni. La seconda consiste nell’indicazione dei movimenti che si sono manifestati durante il periodo amministrativo.
Attraverso l’informazione di cui sopra, il dato di sintesi di ciascuna voce trova completamento nella nota integrativa con il relativo dettaglio, consentendo la conoscenza non solo delle componenti analitiche di ciascuna voce, ma anche del loro valore a fine esercizio quale risultato della somma algebrica tra consistenza all’inizio dell’esercizio e variazioni attribuibili all’esercizio.
Per quanto concerne la forma espositiva dei dati sopraindicati, pur in assenza di prescrizioni legislative, risulta praticamente necessario organizzare tale informativa sotto forma di posizione tabellare per tipologia di immobilizzazioni, in modo da rendere detta informativa efficace e facilmente intellegibile.
La composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento”, “costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità”, nonché le posizioni della loro iscrizione e i relativi criteri di ammortamento: la prima parte della norma prevede l’obbligo di fornire la composizione analitica delle voci in parola. La seconda parte della norma sancisce l’obbligo di attivare tale capitalizzazione dei costi.
(Bis) La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali: l’attuale formulazione legislativa riconduce la portata della norma esclusivamente nell’ambito della vigente struttura codicistica della disciplina di bilancio d’esercizio, sopprimendo quel duplice processo valutativo che era stato introdotto dalla norma precedente che riguardava: il primo processo valutativo, i valori effettivamente iscritti nei conti di bilancio, determinati secondo i criteri di valutazione; il secondo, gli ulteriori valori di dette immobilizzazioni, da indicare in via aggiuntiva nella nota integrativa, determinati applicando i criteri di valutazione previsti dai principi contabili internazionali. La norma richiama gli elementi del processo valutativo che possono condurre alla svalutazione, prescrivendo l’esplicita menzione nella nota integrativa.
Si può inoltre osservare che il n°2 dell’art 2426 prevede che nella nota integrativa devono essere motivate eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati. La disposizione finale “evidenziandone la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio” è coerente con l’esigenza di rappresentare gli effetti sul risultato economico dell’esercizio di componenti di reddito non ricorrenti quali, appunti, le svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Le variazioni nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo: la norma riguarda tutte le voci di stato patrimoniale diverse dalle immobilizzazioni; il n°2 si estende anche alle poste del patrimonio netto, richiedendo l’indicazione dei loro movimenti, preferibilmente nella forma di prospetto tabellare. L’interpretazione prospettata consente al lettore del bilancio di ottenere:
- Una serie di elementi conoscitivi sulla dinamica finanziaria
- Informazioni in ordine alle cause che hanno comportato le variazioni più significative
Nell’ultima parte della norma vi è una richiesta esplicita di indicare la formazione e l’utilizzazione per:
- Le voci del patrimonio netto
- I fondi rischi e oneri
- Il trattamento di fine rapporto
L’elenco delle partecipazioni: è importante l’indicazione per ciascuna partecipazione del valore del patrimonio netto, del valore della quota di partecipazione, e del valore attribuito in bilancio. Un primo problema riguarda le controllate tramite interposta persona o tramite società fiduciaria: in tal caso la partecipazione va inserita nell’elenco per esplicita disposizione legislativa. Un secondo problema è quello delle controllate indirette: se si detiene anche una partecipazione diretta è da ritenere che vi sia l’obbligo di inserimento nell’elenco; se invece non si detiene alcuna partecipazione diretta non sussiste alcun obbligo in quanto non vi è alcuna partecipazione da iscrivere nel bilancio.
L’indicazione dei crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica partizione secondo le aree geografiche. Questa disposizione completa la classificazione per “scadenza” dei crediti e dei debiti. Nella nota integrativa viene introdotta la separata indicazione di quelli a lungo termine riassumendo che il lungo termine riguardi un intervallo di tempo superiore ai 5 anni.
Per quanto riguarda la seconda parte della norma si può notare che tale disposizione, mentre da un lato non pone particolari problemi applicativi, dall’altro lato accresce il significato informativo relativamente all’esposizione debitoria, introducendo specifiche informazioni di carattere qualitativo. L’ultima parte della norma richiede la classificazione dei crediti e dei debiti per aree geografiche. La disposizione è rivolta ad evidenziare l’eventuale esistenza del “rischio Paese”, un rischio particolarmente importante per i crediti.
(Bis) Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio. In conformità ai principi contabili, le variazioni di cambio successive alla chiusura del bilancio d’esercizio non producono effetti sulla valutazione in bilancio di dette partite, ma determinano soltanto, se significative, un obbligo di informazione nella nota integrativa. L’informativa risulta costituita dall’indicazione delle differenze scaturenti tra tassi di cambio alla chiusura dell’esercizio e tassi di cambio correnti al momento della predisposizione della nota integrativa. Tali differenze dovrebbero essere indicate nella nota integrativa. Nel caso in cui i rischi di cambio siano integralmente coperti con strumenti derivanti o in altre forme, è da ritenere sufficiente un accenno all’esistenza di tale copertura.
(Ter) L’indicazione dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. La disposizione contenuta nell’art 2424-bis comma 5° prevede che le attività oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. Il cessionario a “pronti” dovrà specificare nella nota integrativa che quel credito si riferisce ad un’operazione di “pronti contro termine” nella quale esso rivestiva, appunto, la posizione di cessionario “a pronti” dei titoli in oggetto con obbligo di vendere a “termine” i medesimi.
L’indicazione delle voci “ratei e risconti”, altri fondi e altre riserve. Il dettaglio di tali voci va fornito sempre per le “altre riserve”, mentre per le altre poste solo quando il loro ammontare è apprezzabile. Risulta efficace contrastare la tendenza secondo la quale nella voce “ratei e risconti” sarebbero inseriti anche i valori di crediti e di debiti. La voce “altri fondi” risulta di carattere residuale, mentre per la voce “altre riserve” è già previsto che siano indicate quali sottovoci della voce A VII.
(Bis) L’indicazione delle voci di patrimonio netto. La norma prevede che per ciascuna voce di patrimonio netto sia indicata:
- L’origine
- La possibilità di utilizzazione
- La distribuibilità
- L’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi
È opportuno organizzare in modo sistematico e unitario le informazioni richieste, ricorrendo ad una forma espositiva di tipo tabellare che comprende tutte le voci previste dalla normativa relativamente alle voci di patrimonio netto.
L’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati, distintamente per ogni voce. L’inserimento nel costo di una quota di oneri finanziari è consentito, in sede di valutazione di bilancio d’esercizio, per immobilizzazioni e rimanenze, ma limitatamente al periodo di fabbricazione, interna o presso terzi. Per quanto concerne le rimanenze, l’imputazione di oneri finanziari può riguardare principalmente i lavori in corso su ordinazione di lunga durata; molto più raramente altre tipologie di rimanenze.
Gli impegni non risultanti dalla stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impieghi e dei conti d’ordine. La prima parte della norma si riferisce agli impieghi che non sono iscritti nei conti d’ordine in quanto non quantificabili. La seconda parte della norma si riferisce ancora agli impieghi prevedendone una disclosure in ordine alla loro composizione e natura. La loro mancata esplicazione nella nota integrativa condurrebbe in molti casi ad una sostanziale ermeticità, a cui ha opportunamente inteso ovviare la norma in parola.
Le informazioni richieste nel punto in esame, se rilevanti, sono molto utili ai fini di un compiuto apprezzamento della posizione patrimoniale-finanziaria dell’impresa. Importante è che le informazioni di cui sopra siano riportate separatamente per imprese controllate, collegate e controllanti.
La ripartizione dei ricavi secondo criteri di attività e secondo aree geografiche. Detta ripartizione deve essere fornita solo se significativa. I due tipi di ripartizioni, categorie di attività e aree geografiche, possono anche essere combinati tra loro, se opportuno. Le informazioni in parola assumono rilievo in un’ottica aziendale, in quanto costituiscono utili elementi conoscitivi per apprezzare i punti di forza e di debolezza dell’impresa, il suo posizionamento nei suoi vari mercati di sbocco, la sua dimensione commerciale.
Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. Questa disposizione permette di conoscere non solo l’ammontare di tali proventi diversi dai dividendi, ma anche l’ammontare di questi ultimi. I proventi in parola sono costituiti principalmente da diritti d’opzione venduti, da plusvalenze su alienazioni da partecipazioni, ecc.
La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari. Tale scomposizione si aggiunge e si integra con quella già prevista al n°17 dello schema del conto economico, ossia la separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti. Le suddivisioni previste sono state inserite nella nota integrativa, per non complicare, attraverso un numero eccessivo di voci, lo schema di conto economico. Tali voci devono sempre essere fornite.
La composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”. Tale analisi va fornita solo se dette voci sono apprezzabili relativamente all’importo. È da ritenere che la prescrizione in esame possa estendersi anche a quei proventi ed oneri che tuttavia non presentino il carattere di straordinarietà ai fini del loro inserimento nelle voci in esame del conto economico. In tal caso la loro esposizione nella nota integrativa è da inserire in sede di commento delle voci in cui sono stati iscritti.
La fiscalità differita ed anticipata. Giova osservare che qualora nel conto economico alla voce 22 le imposte sul reddito siano esposte nel loro importo complessivo, senza distinzione in apposite sottovoci, tale scomposizione dovrà essere fornita nella nota integrativa, per evidenti ragioni di chiarezza. L’informativa sulla fiscalità si sostanzia nell’esplicitazione nella nota integrativa degli elementi fondamentali su cui si è basato il calcolo delle imposte differite e delle imposte anticipate.
L’informativa deve contenere:
- Descrizione e importo delle singole differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e di imposte anticipate e dell’aliquota fiscale applicata
- Indicazione delle variazioni delle differenze temporanee e dell’aliquota fiscale
- Importi delle imposte differite o anticipate accreditati o addebitati a conto economico o a patrimonio netto
- Descrizione dell’importo delle singole differenze temporanee
- Ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio
- Ammontare delle imposte anticipate derivate da perdite fiscali riportabili non ancora contabilizzate in bilancio, e la relativa motivazione della mancata contabilizzazione
L’articolata informativa fornisce una visione non solo statica ma anche dinamica delle basi di calcolo, sia in termini quantitativi che qualitativi, della fiscalità differita nei suoi profili fondamentali; in tal modo il lettore del bilancio è posto nelle condizioni di cogliere l’evoluzione del fenomeno nei suoi tratti salienti.
Il numero medio dei dipendenti ripartito per categorie. Il numero dei dipendenti costituisce un parametro frequentemente utilizzato per esprimere la dimensione dell’impresa. In ordine al calcolo del dato medio la normativa fa riferimento al numero di persone impiegate, tenendo conto dei dipendenti part-time, naturalmente con opportuna rettifica per equipararli agli altri dipendenti.
L’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria. La norma realizza il principio di trasparenza in tema di remunerazioni agli amministratori e ai sindaci.
Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni, il numero il valore nominale delle nuove azioni sottoscritte durante l’esercizio. La prescrizione è applicabile alle società in accomandita per azioni. Mentre la prima parte della norma fa quindi riferimento ad una consistenza di fine periodo, la seconda si riferisce invece a movimento manifestatisi nel periodo, prevedendo tuttavia esplicitamente solo l’indicazione degli incrementi e non dei decrementi conseguenti ad eventuali riduzioni del capitale.
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