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CONSOLIDAMENTO
Ogni impresa che fa parte di un gruppo ha autonomia giuridica e per tanto deve predisporre il
proprio bilancio individuale. Il bilancio individuale esprime efficacemente la rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziarie e il risultato di esercizio nel caso di imprese caratterizzate da
completa autonomia gestionale. Al contrario, nei gruppi dove l’autonomia gestionale è
potenzialmente limitata, se non esclusa, i bilanci individuali potrebbero fornire una
rappresentazione veritiera e corretta da un punto di vista formale e non sostanziale. In questi casi,
il meccanismo che riduce la valenza economica e comunicativa del bilancio individuale è il prezzo
di trasferimento, cioè quel prezzo a cui avviene una transazione interna al gruppo. Poiché tale
prezzo non si forma nel libero mercato ma in un mercato interno governato dall’unità di comando, i
valori che in esso si determinano rispondono a molteplici finalità e possono ridurre il grado di
significatività sia dei ricavi sia dei costi. Sorge quindi l’esigenza di leggere il bilancio della singola
impresa insieme alla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della realtà più ampia a cui
appartiene attraverso il bilancio consolidato.
Il processo di consolidamento si sviluppa lungo le seguenti fasi: l’individuazione delle aziende da
sottoporre a consolidamento, della cosiddetta area di consolidamento; la predisposizione di bilanci
omogenei per le società da consolidare; l’integrazione dei bilanci delle aziende componenti l’area
di consolidamento; la verifica dell’esistenza di operazioni fra aziende che appartengono al gruppo
e loro eliminazione; valutazione delle partecipazioni in imprese non consolidate.
Le precondizioni al consolidamento rappresentano l’insieme delle verifiche e delle operazioni tese
a raggiungere l’uniformità. I bilanci di esercizio delle società da controllate devono essere
omogenei con riferimento a: la data di riferimento, che coincide con la data di chiusura del bilancio
individuale della controllante; gli schemi di bilancio; i criteri di valutazione, che coincidono con
quelli adottati dalla capogruppo; la moneta di conto, che coincide con quella del Paese in cui ha
sede la capogruppo.
CONCETTO DI AVVIAMENTO E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE IN BILANCIO E RELATIVI
CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDO CC, PCN E IAS/IFRS.
Si definisce avviamento l’attitudine di un’azienda a produrre reddito, o meglio, a produrre un
reddito in misura superiore a quella mediamente richiesta dal settore per un’azienda avente un
patrimonio netto rettificato pari a quello dell’azienda considerata del settore. Esso è rappresentato
da un insieme indistinto di condizioni immateriali che esprimono la capacità competitiva
dell’impresa: immagine aziendale, clientela, organizzazione, manegement, prodotti, rete
commerciale.
Per ‘articolo 2426 l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
Il valore dell’avviamento da iscrivere nel bilancio di esercizio, si determina per differenza fra il
prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione dell’azienda ed il valore corrente di mercato
attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono. Può essere
capitalizzato solo l’avviamento acquisito a titolo oneroso (pagamento di un prezzo in moneta o in
azioni a fronte di un’incorporazione o conferimento aziendale).
Caratteristiche dell’avviamento per la capitalizzazione: deve essere all’origine costituito da oneri e
costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri; deve avere un
valore quantificabile, in quanto incluso nel corrispettivo pagato per l’acquisizione di un’azienda o di
un ramo d’azienda o di una partecipazione; non deve essere suscettibile di vita propria
indipendente e separata dal complesso aziendale e non deve essere considerato come un bene
immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi.
In occasione della chiusura di ciascuno dei bilanci, chiuso dopo aver iscritto l’avviamento tra le
attività, dovrà essere effettuata una rigorosa analisi del valore dell’avviamento tramite l’impairment
test, svolgendo un’attenta ricognizione per rilevare eventuali mutamenti nei fattori e nelle variabili
presi in considerazione al tempo della originaria rilevazione. Le eventuali riduzione di valore che
emergessero dall’analisi debbono essere tempestivamente registrate procedendo alla svalutazione
esplicita della posta “avviamento”.
Secondo gli IAS/IFRS le immobilizzazioni immateriali si dividono in attività a vita utile definita e
attività a vita utile indefinita. Le attività a vita utile indefinita non si ammortizzano. L’avviamento è
considerato a vita utile indefinita. Per i principi contabili internazionali l’avviamento è pari
all’eccedenza del costo di un’acquisizione aziendale rispetto alla quota di interessenza del valore
di mercato delle attività e delle passività dell’impresa acquisita, e l’avviamento generato
internamente non può essere rilevato come immobilizzazione immateriale.
COMMENTA IL PUNTO 1 DELL’ART 2423-BIS “LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEVE ESSERE
FATTA SECONDO PRUDENZA E NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUAZIONE
DEL’ATTIVITA’ NONCHE’ TENENDO CONTO DELLA FUNZIONE ECONOMICA
DELL’ELEMENTO ATTIVO O DEL PASSIVO CONSIDERATO”.
Nel punto 1 dell’articolo 2423-bis del codice civile sono contenuti due dei principi di redazione del
bilancio di esercizio: il principio di prudenza e il principio di prospettiva di continuità e funzione
economica dell’elemento considerato.
Il principio di prudenza prevede che non devono essere iscritti in bilancio gli utili non ancora
realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e devono essere iscritte in bilancio tutte le perdite,
comprese quelle che sono solo presunte o probabili.
Secondo il principio di continuazione dell’attività d’impresa gli amministratori devono redigere il
bilancio al termine di ciascun periodo amministrativo per determinare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico di esercizio definiti in base all’ipotesi di continuazione dell’attività
, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
MODALITA’ DI VALUTAZIONI NEL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI
FINITI SECONDO IL C.C., PCN, NORMA FISCALE
Le rimanenze di magazzino sono valori economici comuni a due esercizi e riguardano processi
produttivi, iniziati e non conclusi alla fine del periodo amministrativo, che troveranno compimento in
quello successivo mediante il realizzo diretto per i beni destinati al mercato e indiretto per quelli
che dovranno subire ulteriori trasformazioni.
Per l’articolo 2423 bis la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività , nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Si iscrivono nella voce A)2) solo la variazioni dei
lavori in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti. Per l’articolo 2426: le rimanenze che non
costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; il costo dei beni
fungibili può essere calcolato con il metodo della media ponderata o con quelli del LIFO e del
FIFO.
Per l’articolo 92 del TUIR concorrono alla formazione del reddito le variazioni di rimanenze di beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta ‘attività d’impresa e dei beni mobili , esclusi quelli
strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Il valore rilevante ai fini
fiscali è il minore tra il costo e il valore normale medio.
CONCETTI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO E ELENCARE PER QUALI SOCIETA’ E’
OBBLIGATORIA, SECONDO LA NORMATIVA ITALIANA, LA REDAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO DI GRUPPO
Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di
ottenere i benefici dalle sue attività.
Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente
attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi
eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto
dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati.
L’articolo 25 del D. Lgs 127/1991 individua re tipi di soggetti obbligati alla redazione del bilancio
consolidato: le società di capitale che controllano almeno un’impresa; gli enti pubblici che hanno
per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale e che controllano almeno una società di
capitale; le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano almeno una società di
capitale.
TEMA D’ESAME- APPELLO 20 febbraio 2013
3-MODALITA’ DI RAPPRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE NEL BILANCIO
D’ESERCIZIO DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE (PLURIENNALI) DAL PUNTO
DI VISTA DEL C.C., DEI PRINCIPI CONT NAZIONALI E DELLA NORMA FISCALE.
I lavori in corso su ordinazione sono processi produttivi pluriennali in fase di svolgimento al
momento della chiusura dell’esercizio. Nei lavori in corso su ordinazione il ricavo è, in linea
di massima, certo, in quanto definito contrattualmente col committente. Il problema è
come attribuire i ricavi e i costi della commessa nei diversi esercizi in cui i processi
pluriennali si svolgono, rispettando allo stesso tempo i principi di competenza economica e
di prudenza.
Il codice civile, prevede nell’articolo 2423-bis che: la valutazione delle voci deve essere
fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività economica; si
possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura; i criteri di
valutazione devono rimanere invariati da un esercizio all’altro, e nel caso di deroghe vanno
indicati i motivi in nota integrativa. L’articolo 2424 prevede che essi vadano iscritti nella
voce C) dell’attivo dello stato patrimoniale, tra le rimanenze; l’articolo 2425 prevede che in