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Postulato della competenza nel codice civile, nei PCN, negli IAS/IFRS

L’articolo 2423-bis contiene i principi di redazione del bilancio di esercizio, che rappresentano i concetti base che sono gerarchicamente sovraordinati a tutte le norme successivamente dettate. Il principio di competenza esprime il principio di base impiegato per assegnare il risultato economico all’esercizio cui si riferisce il bilancio. Tale principio prevede che i costi e i ricavi siano imputati all’esercizio al quale possono essere ricondotte le operazioni di impiego dei fattori produttivi cui si riferiscono i costi e le operazioni di cessione dei beni e di produzione di servizi cui si riferiscono i ricavi.

E questo indipendentemente dall’esercizio in cui si manifestano: le variazioni di debito e di credito che accompagnano costi e ricavi che non prevedano il regolamento immediato; i pagamenti e gli incassi che perfezionano le operazioni di acquisto e di vendita, i quali possono avere luogo immediatamente o in forma differita o anticipata. Poiché nel corso dell’esercizio i fatti di gestione vengono rilevati nel momento in cui si registra la manifestazione numeraria, in sede di chiusura è necessario effettuare alcune scritture di integrazione e rettifica al fine di assicurare l’applicazione del principio di competenza.

I ricavi sono di competenza dell’esercizio quando si verificano le seguenti due condizioni: il processo di produzione dei beni e dei servizi da cui scaturisce il risultato economico è stato completato; lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. I costi devono essere correlati coi ricavi dell’esercizio. Tale correlazione si realizza per associazione diretta tra costi e ricavi; per ripartizione su base razionale e sistematica dell’utilità o funzionalità di un bene a utilizzo pluriennale, in mancanza di un’associazione diretta con i ricavi; per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati al tempo; per imputazione diretta di valori al conto economico dell’esercizio per il venir meno dell’utilità o della funzionalità del bene pluriennale cui si riferiscono.

Applicazione dei principi contabili

Ad esempio, nel caso di un premio annuo di assicurazione. Il principio contabile OIC 11 espone le finalità del bilancio di esercizio e i suoi postulati. Tali postulati costituiscono fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio, incluse quelle relative alle imprese che operano in settori specialistici.

Il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS si basa su due postulati: competenza e continuità dell’impresa nel tempo. Al fine di soddisfare la propria finalità, il bilancio è preparato secondo il principio della contabilizzazione per competenza. In base ad esso, gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati quando essi si verificano (e non quando viene ricevuto o versato denaro o un suo equivalente) ed essi sono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi cui essi si riferiscono. Il principio di competenza secondo gli IAS/IFRS, pur avendo diversi elementi in comune con il principio di competenza secondo i PCN, si caratterizza per scaturire da un sistema contabile di matrice patrimoniale dove i concetti di ricavo e di costo sono legati a quelli di variazione delle attività e delle passività.

Finalità e contenuto del punto n.3 dell’articolo 2427 del C.C.

La nota integrativa tra le altre cose deve indicare la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, nonché le ragioni dell’iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento. I costi citati da tale articolo sono costi pluriennali che rientrano nella categoria delle immobilizzazioni immateriali. Essi devono essere indicati nella nota integrativa a causa della loro natura: sono infatti costi le cui utilità economica è ritenuta estensibile a più esercizi.

L’OIC 24 afferma che gli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle svalutazioni sono dedotti direttamente dai valori originali delle immobilizzazioni immateriali, a cui gli ammortamenti si riferiscono ed esplicitati nella nota integrativa.

Postulato della prudenza nel C.C, PCN, IAS/IFRS

Il principio di prudenza, contenuto nell’articolo 2423-bis del codice civile, prevede che: non devono essere iscritti in bilancio gli utili non ancora realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; devono essere iscritte in bilancio tutte le perdite (comprese quelle che sono solo presunte o probabili). Tale principio esprime anche l’atteggiamento che il redattore del bilancio deve tenere nei confronti delle valutazioni, senza però sconfinare in un’arbitraria riduzione del risultato d’esercizio e dei valori patrimoniali. Pertanto, in presenza di un dubbio in sede di valutazione, viene iscritto il minor valore positivo o il maggior valore negativo.

Secondo i principi contabili internazionali, per essere utile un’informazione deve anche essere attendibile. L’informazione possiede la qualità dell’attendibilità se è priva di errori e distorsioni rilevanti. Per essere attendibile un’informazione deve essere fedele, neutrale, prudente e completa. La prudenza consiste nell’impiego di “un certo grado di cautela” nell’esercizio dei giudizi necessari per l’effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati. Tuttavia l’esercizio della prudenza non consente, ad esempio, la creazione di riserve occulte o accantonamenti eccessivi.

Commenta “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”

Tale espressione rappresenta la clausola generale: contiene infatti i principi generali, sovraordinati a tutte le altre disposizioni. In particolare i tre principi contenuti nella clausola generale sono: la chiarezza, la rappresentazione veritiera e la correttezza.

Secondo il principio della chiarezza, il bilancio deve essere comprensibile a tutti i soggetti interessati alla gestione dell’impresa, e trasparente nel processo di formazione sostanziale (rispetto della realtà) e di rappresentazione formale (rispetto dello schema). Il principio della chiarezza prevede: che i dati siano esposti in bilancio secondo una sequenza logica; l’applicazione degli schemi di bilancio previsti; il divieto di compensazioni e di raggruppamenti di voci.

Il principio di rappresentazione veritiera e corretta riguarda innanzitutto i criteri di valutazione: bisogna rispettare le regole e le procedure stabilite per una corretta redazione del bilancio; ed è necessario che il bilancio sia capace di trasmettere informazioni attendibili e credibili.

Il principio di correttezza prevede la coerenza dei dati con la situazione effettiva dell’impresa; l’applicazione di criteri valutativi tecnicamente corretti; comunicazione dei dati in modo non deviante né ingannevole.

Commenta il punto 3 dell’articolo 2423 bis “Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”

Il punto 3 del primo comma dell’articolo 2423-bis esprime il principio di competenza, che è il principio di base impiegato per assegnare il risultato economico all’esercizio a cui si riferisce il bilancio. Tale principio prevede che costi e ricavi siano imputati all’esercizio al quale possono essere ricondotte le operazioni di impiego dei fattori produttivi che hanno generato i costi e le operazioni di cessione dei beni e di produzione dei servizi cui si riferiscono i ricavi. E questo indipendentemente dall’esercizio in cui si manifestano: le variazioni di debito e di credito che accompagnano costi e ricavi che non prevedano il regolamento immediato; i pagamenti e gli incassi che perfezionano le operazioni di acquisto e di vendita.

I ricavi devono essere riconosciuti e sono pertanto di competenza dell’esercizio quando si verificano le seguenti due condizioni: il processo di produzione dei beni e servizi da cui scaturisce il risultato economico è stato completato; lo scambio è già avvenuto, si è cioè già verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. I costi devono essere correlati con i ricavi di esercizio, tramite: associazione diretta tra costi e ricavi; per ripartizione su base razionale e sistematica dell’utilità o funzionalità di un bene ad utilizzo pluriennale, in mancanza di un’associazione diretta con i ricavi; per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati al tempo; per imputazione diretta di valori al conto economico di esercizio per il venir meno dell’utilità o la funzionalità pluriennale del bene cui si riferiscono.

Principali informazioni da riportare in bilancio con riferimento alla voce “Partecipazioni” nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

Con il termine partecipazioni si intendono i titoli espressivi dei diritti sul capitale posseduto da una società in altre imprese, qualunque sia la loro forma giuridica. In particolare rientrano tra le partecipazioni le azioni e le quote di società di capitali.

L’articolo 2427 prevede che la nota integrativa debba indicare, tra le altre cose, l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. Dalla relazione devono in ogni caso risultare i rapporti con imprese collegate, controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime; il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente; il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti, acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Principali differenze di impatto sui valori del bilancio tra l’adozione del metodo FIFO e l’adozione del metodo LIFO

Le rimanenze finali di magazzino possono essere costituite da beni fungibili, ossia da beni non dotati di individualità, che possono essere sostituiti con altri della stessa specie. Per valutare le rimanenze finali di beni fungibili occorre ricorrere a metodologie convenzionali, fondate su specifiche assunzioni inerenti al flusso delle quantità.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davideverdoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Todisco Alessandra.
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