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Metodologie e determinazioni quantitative d'aziendalistica delle rilevazioni contabili

Principio di economicità

  • Azienda: ordine economico di un istituto (insieme di persone che condividono risorse per un fine comune).

  • Principio di economicità (equilibrio economico): principio di buon funzionamento e di successo (inteso come soddisfacimento delle aspettative di tutti gli stakeholder) per un'azienda che ha la propria attuazione nella massimizzazione del profitto utilizzando al meglio le risorse disponibili.

    Questo principio dipende da tre aspetti fondamentali dell’attività aziendale:

    • Durabilità: l’attività dell’azienda deve svolgersi secondo condizioni che garantiscano la possibilità di durare nel tempo in un ambiente mutevole, al quale deve adattarsi dinamicamente (modificare il modello di business secondo le esigenze).
    • Autonomia: capacità dell’impresa di non dover ricorrere all’indebitamento interno o esterno per lo svolgimento dell’attività quotidiana. Il livello di indebitamento sostenibile deve essere proporzionato al flusso di cassa generato dalla gestione caratteristica.
    • Equilibrio istituzionale.
  • L’equilibrio economico di un’azienda si misura sotto due punti di vista:

    • Equilibrio reddituale: Costi < Ricavi (genera margine)
    • Equilibrio monetario: Uscite < Entrate (genera cassa)
  • La valutazione dell’economicità di un’azienda si basa su:

    • Modelli qualitativi (es. organizzazione aziendale)
    • Modelli quantitativi (misura dei dati, es. bilancio)

Patrimonio e reddito

  • Patrimonio: grandezza stock costituita dall’insieme delle condizioni di produzione ed consumo di un’azienda in un determinato istante (insieme degli impieghi e delle corrispettive fonti di finanziamento).

  • Reddito: grandezza flusso sintesi dei flussi positivi (ricavi) e negativi (costi) in un determinato intervallo temporale.

Equazione di bilancio

  • L’equazione di bilancio è la traduzione algebrica dell’insieme degli impieghi e delle corrispettive fonti → Attivo = Passivo.

  • Attività = Passività → Attività = Passività + Capitale netto → Attività = Passività + Cap. netto iniziale + Ricavi - Costi

  • Passività: diritti vantati dai creditori dell’azienda.

  • Capitale netto: diritti vantati dai conferenti di capitale.

    • Capitale iniziale
    • Ricavi – Costi: reddito da conto economico

Partita doppia

  • La partita doppia è una tecnica sistematica di registrazione dei fatti di gestione in contabilità due volte con segno opposto, in modo da rispettare l’equazione di bilancio.

  • Momento della rilevazione: la rilevazione in partita doppia degli accadimenti dell’attività aziendale deve essere effettuata quando avviene l’effettiva manifestazione numeraria, ossia all’emissione/ricezione della fattura.

  • Rilevazioni di fine esercizio: rettifica e integrazione (con scritture di “assestamento”) delle componenti positive e negative secondo il principio di competenza.

Fonti normative e postulati di bilancio

Finalità del bilancio d’esercizio

  • Il bilancio è lo strumento di informazione dell’azienda verso gli stakeholder e mette in evidenza le performance dell’azienda, mostrando i dati che riguardano il risultato economico e la composizione del patrimonio dell’azienda. Inoltre, la nota integrativa fornisce gli elementi informativi essenziali affinché il bilancio possa essere compreso.

  • Struttura del bilancio:

    • Stato patrimoniale
    • Conto economico
    • Nota integrativa
  • Requisiti del bilancio:

    • Attendibilità: rispetto delle norme disposte sulla predisposizione del documento.
    • Neutralità: regole vincolanti e standardizzate, uniformi per tutte le imprese.
    • Verificabilità: possibilità di ricostruire il procedimento contabile in tutti i suoi aspetti (compresa la valutazione).

Fonti normative

  • Le fonti normative che regolamentano la redazione del bilancio in Italia sono:

    • Codice Civile: art. 2423 e seguenti
    • Principi contabili internazionali: IAS/IFRS
    • Principi contabili italiani: funzione integrativa, in quanto elaborano e interpretano, del più sintetico Codice Civile.
    • Normativa fiscale: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

Clausola generale

  • La clausola generale dice che: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” (art. 2423).

  • Chiarezza: capacità del bilancio di consentire ai terzi di conoscere e giudicare nel modo più compiuto possibile lo svolgimento della gestione, i risultati conseguiti e le motivazioni sottostanti a definite previsioni per il futuro.

  • Aderenza al vero: i criteri valutativi devono essere ispirati a esigenze di reale rappresentazione della dinamica economica, ferma restando l’inevitabile discrezionalità tecnica.

  • Correttezza: per le classi di valore soggette a processi valutativi, occorre adottare criteri di calcolo economico rispettosi dei postulati di bilancio e dei principi contabili applicativi.

  • Informazioni complementari: se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni aggiuntive necessarie allo scopo.

  • Obbligo di deroga: se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Postulati di bilancio

  • Continuità (going concern): la valutazione deve essere effettuata in una prospettiva di continuità dell’attività aziendale.

  • Prevalenza della sostanza sulla forma: l’identificazione della sostanza economica delle operazioni è base per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Ciò comporta di individuare non solo le caratteristiche dell’evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili, il cui insieme concorre a determinare l’unitarietà dell’operazione negli aspetti sostanziali. La sostanza economica dell’operazione che è stata così individuata rappresenta, salvo i casi esplicitamente indicati, l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell’evento nel bilancio.

  • Competenza: l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano le relative manifestazioni finanziarie. Ai ricavi d’esercizio devono essere correlati i relativi costi secondo i seguenti casi:

    • Per associazione di causa-effetto tra costi e ricavi.
    • Per ripartizione dell’utilità su base sistematica e razionale di un costo tra più esercizi.
    • Per imputazione diretta all’esercizio in quanto associati al tempo o perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo (es. spese generali, svalutazioni, …).
  • Criterio del costo: il costo, inteso come complesso degli oneri che un’impresa ha effettivamente sostenuto per procurarsi un dato bene, costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento. Essendo i beni acquistati destinati alla produzione di reddito in futuro, il costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per la loro acquisizione, ma anche il valore delle loro qualità funzionali che partecipano al processo formativo di reddito (costi anticipati la cui utilità è misurata attraverso un sistema di valutazioni successive). Il criterio del costo è stato scelto in quanto di facile applicabilità e attuazione e poiché lascia la minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi.

  • Continuità nell’applicazione dei criteri di valutazione nel tempo: la costanza nell’applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è uno dei cardini della determinazione dei risultati d’esercizio. Il cambiamento dei principi contabili deve effettuarsi solo in casi eccezionali e la motivazione, nonché l’effetto, devono essere propriamente mostrati all’interno della nota integrativa.

  • Prudenza: trova attuazione nell’applicazione della regola secondo la quale devono essere contabilizzati solo i profitti realizzati, mentre le perdite devono essere esposte a bilancio anche se solo presunte.

  • Omogeneità: il bilancio deve essere redatto nella valuta corrente del paese in cui opera l’azienda.

  • Neutralità: il bilancio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti, senza favorire particolari esigenze o interessi.

  • Rilevanza: la contabilità può evitare di applicare alcuni principi contabili per transazioni che non hanno un impatto nella valutazione degli stakeholder sulle prestazioni.

Framework principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

Clausola generale

  • Finalità del bilancio: la finalità del bilancio è di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni nella struttura finanziaria dell’impresa, utili ad un’ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico.

  • Prospettiva del bilancio: la prospettiva del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, al contrario di quella risultante dai principi contabili nazionali, è futura, allo scopo di permettere ad un’ampia gamma di soggetti di analizzare la possibilità dell’impresa di produrre reddito in futuro.

Assunti fondamentali

  • Principio della competenza: gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati quando si verificano (e non quando avviene la loro manifestazione economica) e vengono riportati nel bilancio degli esercizi cui si riferiscono. I costi sono imputati a conto economico sulla base della diretta correlazione tra i costi sostenuti e la realizzazione degli specifici ricavi realizzati. Tale correlazione può avvenire sia in modo diretto, sia in modo indiretto, associando i costi a differenti periodi amministrativi attraverso procedure sistematiche e razionali di imputazione.

  • Continuità aziendale (going concern): i bilanci sono normalmente preparati in base all’assunzione che l’impresa sia in funzionamento e che continui la sua attività nel prevedibile futuro.

Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili

  • Comprensibilità: una qualità essenziale delle informazioni contenute nel bilancio è che siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori.

  • Significatività: l’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri.

  • Attendibilità: rappresentazione fedele scevra da errori o distorsioni rilevanti.

  • Prevalenza della sostanza sulla forma: l’identificazione della sostanza economica delle operazioni è base per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Ciò comporta di individuare non solo le caratteristiche dell’evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili, il cui insieme concorre a determinare l’unitarietà dell’operazione negli aspetti sostanziali. La sostanza economica dell’operazione che è stata così individuata rappresenta, salvo i casi esplicitamente indicati, l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell’evento nel bilancio.

  • Neutralità: il bilancio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti, senza favorire particolari esigenze o interessi.

  • Prudenza: impiego di un grado di cautela nell’esercizio dei giudizi necessari per l’effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza.

  • Completezza: per essere attendibili, le informazioni devono essere complete, entro i limiti di rilevanza e costo.

  • Comparabilità: gli utilizzatori devono essere in grado di comparare il bilancio di un’impresa nel tempo al fine di identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale-finanziaria e dell’andamento economico. Per questo motivo, oltre che mostrare le informazioni corrispondenti agli esercizi precedenti, il bilancio deve essere redatto utilizzando principi continui analoghi nel tempo.

Principi contabili nazionali vs IAS/IFRS

  • Finalità del bilancio: mentre la finalità del bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali è quella di fornire una prudente valutazione ai fini della conservazione del capitale, la finalità del bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS è quella di evidenziare le prospettive future di realizzazione di reddito e le potenzialità insite nel sistema aziendale.

  • Destinatari:

    • Principi contabili nazionali: creditori sociali e azionisti di minoranza.
    • IAS/IFRS: investitori potenziali ed effettivi.
  • Capitale:

    • Principi contabili nazionali: insieme di risorse ed obblighi facenti capo giuridicamente all’impresa.
    • IAS/IFRS: insieme di risorse economiche gestite dall’impresa.
  • Reddito:

    • Principi contabili nazionali: reddito distribuibile, con particolare enfasi sulla prudenza.
    • IAS/IFRS: reddito potenzialmente prodotto.
  • Valutazione a fair value (valore corrente): secondo i principi contabili internazionali, il criterio del costo è soltanto uno dei parametri per la misurazione del capitale aziendale e non il parametro di riferimento, come nel caso italiano.

  • Trattamento di fine rapporto:

    • Principi contabili nazionali: iscrizione in bilancio dell’indennità di fine rapporto che l’impresa dovrebbe erogare nell’ipotesi in cui tutti i dipendenti cessassero di lavorare l’ultimo giorno dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
    • IAS/IFRS: necessità di stimare quando i dipendenti cesseranno di lavorare e l’importo dell’indennità che allora sarà dovuta e attualizzare alla data di redazione del bilancio tale flusso.

Stato patrimoniale

Rigidità degli schemi

  • Le voci degli schemi devono essere indicate secondo un ordine rigoroso e con una precisa classificazione.

    • Macroclassi
    • Classi
    • Voci
    • Sottovoci

Poste rettificative

  • Al fine di garantire una più immediata comprensione del bilancio, le voci dell’attivo devono essere rettificate. Ciò può avvenire in modo diretto, ossia esponendo l’importo lordo con a seguito l’importo del fondo rettificativo e il conseguente importo netto, oppure in via indiretta, ossia esponendo il solo importo netto inserendo la ricostruzione delle movimentazioni dei fondi rettificativi in nota integrativa.

Criteri di classificazione dell’attivo

  • Per destinazione: immobilizzazioni e attivo circolante. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

  • Per natura: i crediti finanziari devono essere classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, indipendentemente dalla durata residua, mentre i crediti commerciali devono essere rappresentati nell’attivo circolante.

  • Criterio finanziario: gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo devono essere classificati tra le immobilizzazioni finanziarie.

Ratei e risconti

  • Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi (non solo due) e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Criteri di classificazione del passivo

  • Patrimonio netto: classificazione effettuata sulla base delle fonti di finanziamento, in modo da distinguere mezzi di terzi e mezzi propri.

  • Fondi per rischi e oneri: gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia non sono ancora certi l’ammontare o la data di sopravvenienza.

  • Debiti: classificati in base alla natura del rapporto.

Conti d’ordine

  • Informazione aggiuntiva su eventuali garanzie prestate (fideiussioni, avalli o altre garanzie reali e personali) a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti o di altre società da esse controllate.

Conto economico

Finalità

  • Il conto economico deve fornire un’espressiva rappresentazione e dimostrazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico conseguito, raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

Contenuto

  • Il conto economico deve, inoltre, dare evidenza dei risultati intermedi significativi.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher A.T. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Todisco Alessandra.
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