Lezione 1
L'istituto
L’istituto è un complesso di elementi e di fattori, di energie e di risorse personali e materiali; duraturo, dinamico, ordinato, unitario, autonomo, volto alla realizzazione di un bene comune. Esempi di istituto: imprese, famiglie, stato. L'azienda è un sottoinsieme dell'istituto.
Principio di economicità
L'azienda dev'essere capace di perdurare nel tempo, senza perdite e in maniera autonoma. Questo principio si ha nel rispetto di equilibrio reddituale (ricavi > costi) ed equilibrio monetario (entrate > uscite).
Equilibrio istituzionale: lo scopo dell'azienda è soddisfare le categorie dei portatori di interesse ovvero i conferenti di capitale (soci) e i prestatori di lavoro. Per i soci: creare utili e dare congrua remunerazione dell'investimento; dare fiducia rispetto al futuro dell'azienda. Per il lavoratore: congrua remunerazione, adeguato contesto di lavoro per motivare il dipendente (credibilità e competitività aziendale). L'assetto aziendale va a influire pesantemente sui suoi risultati.
Durabilità
Salvo casi particolari, le imprese vengono costituite con prospettiva di medio-lungo termine (principio di continuità); quindi devono essere capaci di cambiare e adeguarsi al contesto economico che le circonda, anticipando le tendenze e le esigenze del mercato. La mancanza di queste capacità può essere molto dannosa.
Autonomia
Capacità di non dipendere eccessivamente dall'indebitamento esterno. È differente l'indebitamento per accrescere il patrimonio (straordinaria amministrazione) rispetto a indebitarsi sistematicamente per ogni singola spesa dell'attività (ordinaria). L'indebitamento costituisce una leva per accrescere il patrimonio fino a quando il suo livello è sostenibile con la ricchezza che l'impresa è in grado di generare.
Ricavi e costi rappresentano la valorizzazione economica di output e input del processo produttivo. Nel lungo periodo la dimensione economica e quella finanziaria tendono a coincidere mentre nel breve può esserci un'asincronia.
Concetto di patrimonio e reddito
Patrimonio: grandezza stock, insieme dei beni (attività e passività ovvero fonti di finanziamento) a disposizione di un'azienda in un dato istante. Si parla di patrimonio con riferimento ad un preciso istante di tempo che però spesso non presenta tutte le dinamiche avvenute nel resto dell'anno.
Reddito: è una grandezza flusso con riferimento ai 12 mesi. Sintetizza tutte le componenti negative e positive in un determinato intervallo di tempo. I saldi di natura economica, a differenza di quelli patrimoniali, si chiudono a fine anno per ripartire l'anno successivo a zero.
Equazione di bilancio
Attività = Passività + Cap. Netto iniziale + Ricavi - Costi
- Investimento di 150.000€ in assegni per costituire un bar. Il denaro rappresenta il capitale sociale iniziale versato in banca.
- Nel tempo T0 Banca 150 = Capitale 150
- Nel tempo T1 ottengo un prestito di altri 150.000 con un mutuo. Banca 300 = Capitale 150 + 150
L'equazione di bilancio dice che il totale delle attività è sempre uguale al totale delle passività. Il totale dei diritti dei creditori interni o esterni è sempre uguale al totale di attività materiali o immateriali a disposizione dell'azienda. Questo equilibrio è verificato in ogni momento della vita dell'azienda.
A = Passivo verso terzi (tutti tranne soci) + Patrimonio Netto (passivo verso soci) PN = capitale sociale + riserve + utile/perdita (ricavi - costi)
I soci si aspettano, prima della chiusura dell'azienda, la restituzione della quota versata inizialmente e durante la sua vita anche di ricevere utili.
A = passività verso terzi + Capitale sociale + ricavi - costi
Partita doppia
I conti patrimoniali incrementano in Dare e decrementano in Avere (es. cassa). I conti finanziari incrementano in Avere e decrementano in Dare (es. debiti verso fornitori).
- Esempio: Devo pagare 100€ a un creditore. Banca -100 in avere. Debiti verso fornitori -100 in dare.
- Il conto: prospetto in due sezioni che accolgono valori di segno contrapposto
- Oggetto: classi di operazioni i cui valori sono accolti nel conto
- Titolo: denominazione del conto
- Variazione: valori con segno + o - iscritti nel conto
- Saldo: somma algebrica dei valori nel conto
Libri
- Mastro: insieme di conti accesi e utilizzati in un certo periodo; composto da un insieme di schede con valori classificati per oggetto
- Giornale: documento che rileva cronologicamente fatti e valori da questi originati (previsto all'Art.2414 cc).
- Rilevazioni d'esercizio: rilevano i valori generati da scambi con terze economie nel corso dell’esercizio.
- Bilancio di verifica: è lo strumento che consente di riepilogare i movimenti e quindi tutti i saldi di mastro ed effettuare nel complesso del sistema delle risultanze contabili l’accertamento della correttezza delle rilevazioni verificando il rispetto del principio bilanciante.
- Le rilevazioni di fine esercizio
- Rettifiche dei componenti positivi e negativi di reddito rilevati durante l’esercizio in modo da rispettare il principio di competenza con scritture di integrazione e scritture di rettifica. TUTTI i valori determinati in questa fase sono inevitabilmente di natura stimata o congetturata e quindi presentano margini più o meno elevati di discrezionalità.
Scritture di integrazione
- Fatture da emettere e da ricevere
- Partite varie, attive e passive, da liquidare
- Ratei attivi e passivi
- Accantonamento TFR
Scritture di rettifica
- Rimanenze finali di magazzino
- Risconti attivi e passivi
- Ammortamento dei fattori produttivi pluriennali
- Costruzioni in economia e capitalizzazioni di costo
Chiusura dei conti
- Chiusura di componenti positivi e negativi del reddito
- Rilevazione del risultato dell’esercizio (utile o perdita)
- Chiusura delle attività e delle passività
- Verifica del bilanciamento del conto riepilogativo
Riapertura dei conti
- Riapertura dei conti accesi alle attività e passività patrimoniali
- I conti di conto economico NON SI RIAPRONO
Lezione 2
Le finalità del bilancio d'esercizio
Il bilancio di esercizio (art. 2423 e OIC 11) ha la seguente finalità:
- Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il risultato economico dell’esercizio.
La funzione informativa verso l’esterno impone il rispetto di regole al fine di fornire gli elementi essenziali perché il bilancio assolva la sua funzione:
- Garantire un’informazione minima comune a tutti i portatori di interesse;
- Offrire informazioni utili (comprensibili, comparabili, attendibili e significative);
- Garantire il rispetto dei principi che disciplinano la redazione del bilancio.
A tutela di tutti gli interlocutori esterni, gli amministratori devono redigere il bilancio in ogni esercizio. Esercizio/Periodo amministrativo e le scelte che lo riguardano, vengono previsti nello statuto della società; talvolta il periodo amministrativo può coincidere con l'anno solare. Non c'è coincidenza se le caratteristiche del business non lo permettono. Es. struttura alberghiera in alta montagna lavora molto di più in inverno rispetto che in estate (aziende con business stagionale).
L’accertamento della consistenza della situazione patrimoniale della società è finalizzata a garantire l’integrità del capitale sociale. Esistono società di revisione che erogano il loro servizio a società che possono essere obbligate o meno alla revisione del bilancio. Dalla revisione volontaria si ha una ulteriore garanzia e certificazione del bilancio e ciò rende ancora più affidabile il rendiconto presentato.
Quadro normativo di riferimento
L’imposizione di un obbligo informativo a carico delle imprese deve bilanciare:
- Da un lato le esigenze di riservatezza delle imprese;
- Dall’altro le esigenze conoscitive dei terzi interessati.
A seconda della specifica situazione aziendale cambiano le caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite agli utenti del bilancio.
La regolamentazione della funzione informativa del bilancio è affidata a:
- Leggi nazionali (Art.2423-2435 bis cc; art.2426);
- Regolamentazioni fornite da qualificate associazioni professionali (Consiglio dei Ragionieri (CNR) e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) oltre che i principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)).
Principi nazionali e internazionali forniscono le regole di dettaglio o di integrazione e svolgono funzione interpretativa per l'applicazione dei principi contabili. Ricoprono invece funzione integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti. Questi principi sono obbligatori per tutte le società e l’obbligatorietà scaturisce dal richiamo dell’art. 2423. Possono considerarsi parimenti corretti i bilanci redatti secondo lo schema nazionale e quelli redatti secondo lo schema internazionale.
Le società quotate (e loro controllate), le banche e le assicurazioni hanno come riferimento – oltre alle norme di legge – un diverso insieme di principi contabili (in sostituzione dei principi contabili nazionali):
- International Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS);
- Interpretazioni (SIC/IFRIC) di IAS e di IFRS.
Contenuto del bilancio di esercizio consolidato
Il bilancio di esercizio è un “Sistema di valori” costituito da:
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario
- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
Il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni di patrimonio netto sono previste in tutti i bilanci italiani certificati e nei bilanci di esercizio redatti secondo i principi contabili internazionali.
Il bilancio deve inoltre essere corredato da una relazione degli amministratori (Relazione sulla Gestione art. 2428); in alcuni casi è corredato dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione di certificazione.
Hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato:
- Le società di capitali che controllano una qualunque impresa;
- Le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali che controllino una società di capitali.
Pertanto non hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato:
- Le imprese individuali;
- Le associazioni e le fondazioni che esercitano attività d’impresa;
- I gruppi di modeste dimensioni (Attivo netto Max17.500.000€, Fatturato Max 35.000.000€, N.dipendenti Max 250);
- I sottogruppi o sub-holding (Imprese con controllanti con il 95% delle azioni).
Casi di esonero
Nei casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato, le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella Nota integrativa. L’esonero rappresenta una facoltà concessa alle società che ne presentano i requisiti: è quindi possibile, anche in queste ipotesi, redigere il bilancio consolidato.
Lezione 3
Quadro normativo di riferimento
Abbiamo queste principali fonti.
- Codice civile: In Italia il legislatore è l'unico a disporre in materia del bilancio e troviamo tutto nel codice civile (dal 2423 in avanti);
- Principi contabili nazionali: integrano quanto disposto dal codice civile con sfaccettature ed esempi che permettono di meglio comprendere le indicazioni del codice; le aziende minori sono obbligate ad adottarli.
- Principi contabili internazionali: abbiamo società obbligate ad adottarli e società che hanno la facoltà di adottarli o meno; adottati da società che intervengono a livello internazionale.
- Normativa fiscale: Il redattore del bilancio può interpretare la norma in un modo piuttosto che in un altro, anche ai limiti della legalità, per raggiungere lo scopo finale di rappresentare la situazione effettiva di bilancio.
Le norme che disciplinano il bilancio di esercizio
Codice civile
Le norme previste dal codice civile si prefiggono l’obiettivo di:
- Disciplinare la redazione del bilancio di esercizio orientandola alla chiarezza e alla “rappresentazione veritiera e corretta”;
- Definire una serie di principi di redazione;
- Definire la struttura del bilancio e i criteri di sintesi;
- Definire gli schemi di valutazione.
Art.2423 I comma: Il bilancio è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; la Relazione sulla Gestione non ne fa parte ma lo correda. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio e sono tutti responsabili delle informazioni in esso contenute.
Art.2423 II comma: Il bilancio prevede la determinazione della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. La situazione patrimoniale trova rappresentazione in uno schema di elementi attivi e passivi che determinano per somma algebrica il patrimonio netto. Il risultato di esercizio è uguale alla variazione del patrimonio netto derivante dalla gestione, misurata con la tecnica delle rilevazioni di esercizio. La rappresentazione della situazione finanziaria presuppone la rappresentazione dei principali stock (patrimonio) e flussi (reddito) di natura finanziaria. Ciononostante il codice civile non prevede l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario. Quale rappresentazione della situazione finanziaria è dunque possibile attraverso il bilancio conformato come da codice civile? Problema della obbligatorietà o meno di redazione del rendiconto finanziario. Posizioni diverse nella dottrina...in ogni caso...non è prevista una struttura.
Clausola generale
Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e ha la finalità di rappresentare in modo veritiero e corretto situazione patrimoniale, finanziaria e risultato economico di esercizio.
I principi generali
- Chiarezza: Capacità del bilancio di consentire ai terzi di comprendere e giudicare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. Il bilancio dev'essere comprensibile a tutti i soggetti interessati e trasparente nel processo di rappresentazione sostanziale (rispetto della realtà) e formale (rispetto dello schema). L'applicazione del principio spetta al redattore: egli deve adottare una rappresentazione del bilancio che permetta ai terzi di comprenderne il contenuto. Per questo il legislatore impone:
- Il rispetto degli schemi di bilancio e dell’ordine di esposizione delle voci; il divieto di raggruppamento di voci; l’obbligo di inserimento di nuove voci
- L’adattamento delle voci quando la natura dell’attività esercitata lo esige
- La comparabilità delle voci
- Il divieto di compensi di partite
- La comparabilità dei dati è di rilevanza fondamentale perché permette il confronto con il risultato degli anni precedenti. Se non ci fosse sarebbe difficile per gli stakeholder capire l'andamento aziendale.
- Rappresentazione veritiera: Il principio della rappresentazione veritiera e corretta della dinamica economica riguarda innanzitutto i criteri di valutazione.
- Aspetto formale: Rispetto delle regole e delle procedure stabilite per una corretta redazione (es. debiti inseriti verso società di factoring invece che verso banche).
- Aspetto sostanziale: Capacità del bilancio di trasmettere informazioni attendibili, affidabili e credibili.
- Correttezza: Per il rispetto di questo principio sono richieste:
- Coerenza dei dati con la situazione effettiva dell'impresa
- Applicazione di criteri valutativi tecnicamente corretti
- Comunicazione dei dati in modo non ingannevole (buonafede)
Il principio di correttezza si sostanzia pertanto in quattro aspetti:
- Correttezza aritmetica (sempre);
- Correttezza economica (riguardo all’attendibilità);
- Onestà e neutralità nel processo di costruzione del bilancio;
- Rispetto delle regole valutative stabilite dalla legge e dai principi contabili.
I due obiettivi di chiarezza e di rappresentazione veritiera (corrispondenza fra i fatti aziendali e i valori iscritti in bilancio) e corretta (informazione neutrale fornita dal redattore nel rispetto delle norme del codice civile) permettono di ottenere il cosiddetto «Quadro fedele» definito dal Legislatore italiano nel 3 e 4 comma dell’art. 2423. Infatti: Chiarezza + rappresentazione corretta e veritiera sono sovraordinate rispetto alle specifiche disposizioni che seguono.
Art.2423 III e IV comma: La sovraordinazione:
- III comma= obbligo di fornire informazioni complementari necessarie a rappresentazione veritiera e corretta quando le informazioni richieste dagli articoli non sono sufficienti
- IV comma= deroga obbligatoria nel caso eccezionale di conflitto tra clausola generale (e i suoi tre principi) e la norma specifica.
La deroga
- Ha carattere di eccezionalità
- È obbligatoria
- È estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio d'esercizio
- Comporta la giustificazione ed evidenziazione delle conseguenze in Nota Integrativa
- Comporta l'accantonamento degli utili che ne derivano in riserva non distribuibile.
Principio di selettività e irrilevanza: La contabilità può trascurare le transazioni irrilevanti se queste non influenzano la valutazione dello stakeholder.
-
Eserciziario Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda
-
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda
-
Metodologie e determinazioni quantitative
-
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda - Appunti