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Patrimonio netto: Capitale

I. Trova iscrizione l'importo nominale delle azioni o delle quote sottoscritte dai soci. Nel caso di delibera di aumento del capitale a pagamento a norma dell'art. 2444 c.c. sino a quando gli amministratori non hanno depositato presso il pubblico registro dell'imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito, di esso non può essere fatta menzione negli atti societari e quindi anche in bilancio. In ipotesi di riduzione per perdite, il minor importo del capitale deve essere iscritto a partire dall'esercizio in cui è avvenuta la riduzione del capitale medesimo a copertura delle perdite.

Riserva da sovrapprezzo azioni:

II. Accoglie l'importo riveniente dall'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni rispetto al loro valore nominale. Oltre al sovrapprezzo in ipotesi di aumento del capitale, o di costituzione della società, trova in essa iscrizione l'eventuale sovrapprezzo derivante dalla

Convesione di un prestitoobbligazionario.

RISERVA DA RIVALUTAZIONE: III. si configurano quali riserve di capitale. Essetraggono origine nel maggior valore rispetto a quello contabile di alcune componentipatrimoniali attive, cui fa da pendant l'iscrizione di una riserva, definita appunto darivalutazione, che esprime il simmetrico aumento del patrimonio.

IV. RISERVA STATUTARIA

V. RISERVA LEGALE

RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO: VI. essa accoglie l'importo delleriserva indisponibile destinata a pareggiare il valore delle azioni proprie iscritte all'attivodel bilancio. La riserva in parola deve essere mantenuta finchè le azioni proprie nonsiano trasferite o annullate. Nell'art 2423 – ter in base al quale "devono essereaggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quellepreviste dagli art 2424 e 2425". In ipotesi di acquisto di azioni della controllante ,inserire una voce ad hoc nel patrimonio netto.

nella quale allocare l'importo dellariserva destinato a pareggiare l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.

ALTRE RISERVE :

VII. è ampiamente utilizata per l'iscrizione dei versamenti in contocapitale effettuati dai soci; delle eventuali riserve da fusione; dalle numerose tipologiedi riserve formatesi in anni passati nei bilanci delle imprese in dipendenza di diversiprovvedimenti fiscali.

VIII. UTILE E PERDITE PORTATI A NUOVOUTILE O PERDITA DI ESERCIZIO

IX. B. FONDI PER RISCHI E ONERI / C. TFR FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO:

  1. Per trattamento quiescenza ed obblighi simili: accolgono i valori relativi afondi di previdenza integrativa normalmente negoziati su basi interne aziendali e ilcui importo alla fine dell'es risulta indeterminato ma ragionevolmente stimabile nelquantum.
  2. Per imposte, anche differite: accoglie il fondo per imposte differite e ilfondo per imposte in contenzioso. Il primo è relativo al caso in cui i

meccanismi di determinazioni della base imponibile ai fini dell'imposizione diretta consentano di differire l'assoggettamento a tassazione di talune componenti reddituali rispetto al momento in cui quelle componenti devono correttamente concorrere. Il fondo per imposte in contenzioso deve coprire i rischi connessi ad eventuali pretese dell'Amministrazione finanziaria. È chiaro che il fondo per imposte non accolga le imposte liquidate in base alla dichiarazione dei redditi le quali devono essere iscritte nella voce "debiti finanziari".

Altri fondi: nell'ambito delle voci di chiusura trovano in realtà iscrizione l'assoluta preponderanza dei fondi oneri e rischi che vengono costituiti dalle imprese: fondi per controversie in corso, per responsabilità civili, per garanzie prodotti, etc. Al fine di razionalizzare i comportamenti si è suggerito di suddividere la voce "altri fondi" rispettivamente in "fondi

oneri” e “fondi rischi”.

4. Trattamento di fine rapporto : accoglie il debito, certo nel suo ammontare alla data di riferimento del bilancio, che l’imprsa ha nei confornti dei propridipendenti, per quella particolare forma di retribuzione differita che deve essere corrisposta all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, pertanto risulta pro quota imputata nei singoli es in cui il rapporto di lavoro stesso ha svolgimento.

Il dato da cui muovere è l’art 2424 – bis, comma 3 “gli accantonamenti per rischi ed onerisono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata (a), di esistenza certao probabile (b), dei quali tuttora alla chiusura dell’es sono indeterminati o l’ammontare(c) ola data di sopravvenienza(d) “.

La circostanza descritta al primo punto dell’art permette di escludere l’ammissibilità della costituzione di fondi rischi generici, a presidio indistinto del rischio di

impresa: la costituzione dei fondi è legittimata se, e solo se, essi risultino specificatamente indirizzati a pareggiare rischi identificabili nella loro individualità e circoscrittibili nell'ambito del sistema dei valori d'impresa. La circostanza richiamata al punto B ha carattere dirimente per distinguere i fondi oneri futuri dai fondi rischi. Si parla di un fondo rischi nel caso in cui sia INCERTA LA VERIFICAZIONE DELL'EVENTO da cui deriveranno una perdita o un debito destinati ad essere pareggiati dalla costituzione del fondo perdita o debito incerti. Si parla invece di fondo oneri nel caso in cui L'EVENTO idoneo a generare la perdita o il debito è di sicura verifica, pur essendo incerto il quantum e/o la data di sopravvenienza dell'evento stesso. L'aspetto C si riferisce all'indeterminatezza del quantum, costituisce un elemento costitutivo affinché possa aversi un fondo oneri, ma è altresì circostanza.

Caratteristica dei fondi rischi: l'indeterminatezza della data di sopravvenienza dell'evento "generatore" dell'accantonamento ad un fondo costituisce l'aspetto più problematico attinente all'interpretazione dell'art. 2424-bis c.c. L'espressione "data di sopravvenienza" che ricorre nell'art. 2424 deve essere intesa nel senso di data nella quale il debito o la perdita risultano definitivamente accertati, in quanto venuti in compiuta esistenza.

D. DEBITI:

  1. Obbligazioni: deve essere iscritto il valore nominale del debito assunto i prestiti il cui capitale risulti dall'impresa. In questa voce rientrano indicizzati; nella situazione in esame la soluzione contabile preferibile per riflettere nel bilancio d'es gli effetti della clausola di indicizzazione varia al variare del contenuto di quest'ultima. Se i meccanismi di indicizzazione previsti nel regolamento del prestito consentono di determinare con
certezza l'importo del debitorevisionato con riferimento alla clausola di indicizzazione, nella voce in parola dovrà essere iscritto l'importo risultante dall'adeguamento. Viceversa la voce seguente continuerà ad esporre il valore nominale del debito. Anche nel caso di prestito obbligazionario si ritiene utili utilizzare questa voce. 2. Obbligazioni convertibili: deve essere iscritto il valore nominale del debito assunto dall'impresa. 3. Debiti verso soci per finanziamenti: è destinata ad accogliere tutti i finanziamenti con obbligo di retribuzione da parte della società ai propri soci. Appare coerente ricondurre alla voce in esame anche eventuali finanziamenti postergati dai soci. 4. Debiti verso banche 5. Debiti verso altri finanziatori 6. Acconti 7. Debiti v/fornitori 8. Debiti rappresentati da titoli di credito: in questa voce rientra il pagherò cambiario 9. Debiti verso imprese controllate 10. Debiti verso imprese collegate 11. Debiti

12. Debiti tributari: in essa affluiscono le posizioni debitorie a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, nonché quelle relative ad altri tributi.

13. Debiti verso istituti previdenziali

14. Altri debiti

4. LO STATO PATRIMONIALE: I CONTI D’ORDINE

Non trovano iscrizione nel corpo di bilancio:

a) I contratti a prestazioni corrispettive

b) Gli effetti economici dei negozi che comportano un esborso futuro solo eventuale

I valori a) e b) concorrono a formare le due classi denominate “impieghi” e “rischi” esse assieme ai valori relativi ai beni di terzi trovano presso l’azienda rappresentazione nella sintesi di es, nei conti d’ordine annotati in calce allo stato patrimoniale. Questi valori traggono origine da operazioni idonee ad incidere sulla misura dell’utile di es e del patrimonio di funzionamento. L’art 2427 c.c. n.9 prevede l’obbligo di indicare nella nota integrativa gli impegni che

nonché gli impegni di carattere generale e non specificamente legati a operazioni o transazioni specifiche.nonché i contratti di locazione non finanziaria, lavorosubordinato, di consulenza di durata pluriennale e simili. Fanno eccezione i contratti di leasing finanziario. È preferibile privilegiare la sintesi informativa nei prospetti tabellari demandando le più ampie informazioni nella nota integrativa. Nei conti d'ordine devono inoltre essere iscritti i beni di terzi presso l'azienda (deposito, pegno, cauzione, conto lavorazione). 5. IL CONTO ECONOMICO: l'art 2425 c.c. risulta articolato in classi di valori: A. IL VALORE DELLA PRODUZIONE: misura il totale della produzione realizzata nel periodo amministrativo anche se questa non è stata ancora negoziata sul mercato: per non aver raggiunto uno stadio produttivo sufficiente per la commercializzazione, per motivi di volume di scorte, per non essere indirizzate alle vendite ma all'accrescimento o miglioramento della produttività aziendale. Le voci sono: 1. Ricavi
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A.A. 2008-2009
15 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e Determinazioni Quantitative e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Russo Paolo.