Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e ampliamento sono costi sostenuti dalla società per il suo ampliamento; il loro ammortamento deve esaurirsi entro 5 anni. Secondo il Codice Civile, vanno valutati al costo d'acquisto, che comprende gli oneri accessori, o al costo di produzione se prodotti internamente. Per iscriverli all'attivo serve il consenso del collegio sindacale, per poi capitalizzarli. I dividendi vanno distribuiti entro un limite e tramite riserva vincolata.
In nota va indicata la composizione di tali costi. Secondo i Principi Contabili Nazionali (PCN), l'iscrivibilità di un costo pluriennale è subordinata alla sua utilità futura e il suo ammortamento è un processo sistematico di ripartizione sull'intera durata dell'utilizzazione. La sua iscrizione non può eccedere il valore recuperabile, ovvero il maggiore tra valore di mercato e valore in uso. Il valore va continuamente rettificato tramite un processo chiamato impairment test.
Secondo i Principi Contabili Internazionali (PCI), le spese di impianto e ampliamento vanno imputate a conto economico. Secondo le norme fiscali, questi costi sono deducibili nei limiti della quota imputata all'esercizio.
Fondi oneri e fondi rischi
Fondi oneri
I fondi oneri rappresentano passività certe nella loro esistenza, ma stimate nell'importo e nella data di estinzione. Sono passività correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio ma che si manifesteranno negli esercizi successivi, come il fondo garanzia prodotti e le manutenzioni cicliche.
Fondi rischi
I fondi rischi sono passività incerte, connesse a rischi il cui verificarsi è ritenuto probabile, e potrebbero concretizzarsi in perdite, come i fondi rischi non assicurati o l'inosservanza di una norma di legge.
La norma fiscale prevede che i fondi non usati entro la fine del terzo esercizio concorrano a formare il reddito dello stesso e che non si possano dedurre accantonamenti diversi da quelli presi in considerazione. In nota devo indicare la composizione dei fondi e il loro utilizzo.
Bilancio consolidato
Il bilancio consolidato è un bilancio a cui vanno aggiunte le rettifiche di consolidamento. È formato da stato patrimoniale, conto economico, nota, prospetto di patrimonio netto e rendiconto finanziario, esprime un giudizio sull'equilibrio economico e finanziario di un gruppo di imprese e lo si ottiene combinando stato patrimoniale e conto economico delle imprese di un gruppo previo adattamento dei valori patrimoniali e reddituali.
Sono soggette al consolidato le imprese di controllo e collegamento. Controllo: le società in cui la controllante ha una partecipazione di qualsiasi tipo e la maggioranza nell'assemblea ordinaria. Collegamento: quelle società su cui la capogruppo esercita un'influenza notevole.
La norma presume che nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato il 20% dei voti, 10% se quotata la società. Sono soggette al consolidamento le imprese italiane ed estere in cui la capogruppo:
- Dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria
- Dispone di un numero di voti sufficiente a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
- Esercita influenza grazie ad accordi presi con soci o per via di una clausola statutaria
Le partecipazioni detenute possono essere dirette, indirette, reciproche o incrociate (la prima con la seconda, la seconda con la terza, la terza con la prima).
Le società obbligate a redigere questo tipo di bilancio sono quelle di capitale che controllano almeno un’impresa, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività economica. Sono esonerate le società di persone, le imprese individuali o se hanno ridotte dimensioni, va specificato in nota la ragione dell’esclusione di certi gruppi.
- Se il bilancio della società da consolidare non è omogeneo rispetto agli altri deve essere convertito al cambio corrente, le date di chiusura devono preferibilmente combaciare, se no uso l’ultimo bilancio approvato.
- Il bilancio consolidato non va predisposto se non è richiesto almeno sei mesi prima della chiusura del bilancio.
- Se la controllante è soggetta a uno degli Stati UE deve sottoporgli il bilancio.
Area di consolidamento
L'area di consolidamento segue due criteri, è composta da tutte le aziende sottoposte a controllo sostanziale della capogruppo o tutte quelle aziende in cui la capo ha la maggioranza. Poi si può delineare anche il perimetro, ovvero uno generale che comprende tutte le imprese rientranti nella sfera della controllante, e uno specifico, tutte le imprese su cui la capo esercita un controllo, vengono escluse le aziende che si trovano in liquidazione, per esclusione implicita o esplicita, se la loro inclusione è irrilevante o costa troppo. Il criterio base è l’intensità del legame partecipativo.
Gli schemi devono essere simili e permettere i paragoni, così come le date devono coincidere, i criteri devono coincidere con quelli della capogruppo, se no ho deroghe. Ad esempio, se ho aziende che risiedono in stati con legislazione differente o come nel caso delle rimanenze posso ricorrere a diversi metodi di valutazione, a parte se sono irrilevanti e favoriscono la chiarezza. Se non si riesce a trovare l’uniformità nei singoli bilanci, intervengo solo ai fini del consolidamento. Per la conversione si usano i cambi correnti se la società all’estero è autonoma o ai cambi storici se c’è alta integrazione con la capogruppo (ogni valore tradotto in base al cambio presente al momento della sua genesi), è il metodo più costoso, esplicito in nota le scelte di cambi e criteri.
Metodo di consolidamento
Nel bilancio della capogruppo, il valore delle controllate è rappresentato dalle partecipazioni che essa detiene. Nel consolidamento, viene sostituito con il totale delle attività e passività delle società controllate, le partecipazioni e il patrimonio netto della controllata vengono eliminati. Posso avere una situazione in cui il valore delle partecipazioni eguaglia la frazione di patrimonio netto della controllata oppure no, in questo caso si generano differenze positive o negative: positive se sottovaluto le attività e sopravvaluto le passività, se esiste un valore di avviamento, ho errate valutazioni, oppure negative se sottovaluto passività.
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