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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono fattori di produzione di uso durevole, la cui utilizzazione si
estende oltre un esercizio. Ne segue che il relativo costo non può essere interamente attribuito
all’esercizio in cui esso è stato sostenuto, ma va ripartito in più esercizi, ossia nei periodi in cui il
bene partecipa al processo produttivo. Per quanto riguarda il codice civile non c’è una separata
indicazione rispetto alle immobilizzazioni immateriali e finanziarie; quindi ci possiamo ricollegare
alla spiegazione fatta precedentemente per le immobilizzazioni immateriali.
Passiamo, quindi, ai principi contabili nazionali, più precisamente al documento 16 ( ).
revisione
Le immobilizzazioni materiali acquistate devono essere iscritte in bilancio al costo d’acquisto,
computando in questo anche gli oneri accessori; o al costo di produzione. Per quanto riguarda la
logica di redazione del piano di ammortamento, essa è esattamente la stessa che abbiamo
richiamato più volte. Una peculiarità, invece, si ha nel periodo di ammortamento; in questo caso si
tratta di beni aventi consistenza fisica e la logica di determinazione del periodo di ammortamento
deve tener conto della diversa natura dei beni. Dunque, si parte dalla cosiddetta “senescenza”,
momento in cui l’immobilizzazione non è più in grado di funzione ( tetto massimo di possibilità di
), ed essa rappresenta la
utilizzazione, l’immobilizzazione materiale diventa obsoleto, da eliminare
durata massima del periodo di ammortamento. Oltre alla senescenza bisogna determinare la
durata economica:
1. Obsolescenza da progresso tecnologico: superamento dell’immobilizzazione da parte di una
nuova tecnologicamente avanzata. Per la società, diventa conveniente sostituire la vecchia
immobilizzazione con una più avanzata.
2. Obsolescenza da prodotto: bisogna vedere per quali prodotti si può utilizzare
l’immobilizzazione materiale. Infatti, se cessa la produzione del prodotto per la quale
utilizzavo l’immobilizzazione bisogna vedere se si può utilizzare per altri prodotti, ma se
non può essere utilizzata per nient’altro diventa inutilizzabile.
Facendo la sintesi del minore valore delle due ipotesi di obsolescenza e della senescenza si arriva
alla determinazione del valore economico. Per esempio, ipotizziamo che dalla senescenza derivi
un periodo di 10 anni, dall’obsolescenza da progresso tecnologico un periodo di 8 anni, e
dall’obsolescenza da prodotto derivi un periodo di 6 anni.
Abbiamo così determinato la FASE 1, del processo di valutazione delle immobilizzazioni materiali
( ) e dell’ammortamento sistematico. Iniziamo ora la FASE 2, il
costo di acquisto o di produzione
criterio di riferimento sarà il valore recuperabile.
La determinazione di questo valore recuperabile non è enunciato nel codice civile, ma a questa
carenza ci pensano i principi contabili nazionali. Il valore recuperabile per quanto riguarda le
immobilizzazioni materiali è identificato nel valore recuperabile tramite l’uso o valore in uso, ossia
quel valore che si può ragionevolmente prevedere potrà essere recuperato tramite flussi di ricavi
53
dell’impresa sufficienti a coprire tutti i costi e le spese incluso l’ammortamento. Il valore in uso,
quindi, corrisponde alla somma degli ammortamenti che potranno essere recuperati tramite i
ricavi ( ). Nella FASE 3, in bilancio
valore che l’impresa è in grado di ammortizzare negli esercizi successivi
viene iscritto il minore valore fra il costo e il valore in uso.
Il legislatore impone l’obbligo di procedere alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali nel
caso in cui, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore effettivo del bene risulti durevolmente
inferiore al valore contabile, o a valore residuo del bene.
Lo scopo di tale previsione va ricondotto alla necessità che il valore di bilancio del bene concorra
alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’impresa. Di conseguenza, nel caso in cui il bene presenti una perdita di valore permanente,
ossia duratura, per cui il suo valore contabile residuo ( ) sia inferiore al
costo meno ammortamenti
valore d’uso, cioè al valore che può essere convenientemente ammortizzato nei successivi
esercizi, il valore contabile deve essere rivisto mediante una svalutazione di tipo straordinario.
Passando all’articolo 102 – ammortamento dei beni materiali della legislazione fiscale, le quote
di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono
deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e non dell’acquisto. La deduzione
è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni, quindi il
valore da ammortizzare è solo il costo, dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo
esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di
deperimento e consumo nei vari settori produttivi. Il legislatore fiscale, quindi, rinvia a coefficienti
stabiliti dal Decreto Ministeriale, il quale contiene una tabella strutturata in più fasi: la prima
distinzione è per settori di attività ( ), all’interno di ciascun settore
per esempio chimico, meccanico…
c’è una classificazione a seconda della natura dei beni ( per esempio impianti generici, impianti
), per ciascuno di questi beni è indicato un coefficiente di
specifici, attrezzature, mobili, automezzi…
ammortamento ( ). Il procedimento è quindi molto agevole, si tratta
per esempio 20%, 15%...
solamente di effettuare un calcolo aritmetico: si parte dal determinare il settore di attività, poi il
bene e il rispettivo coefficiente.
Questo calcolo ha insito il fatto che l’ammortamento deve essere effettuato a quote costanti.
Spese di manutenzione
Le spese di manutenzione, ammodernamento e trasformazione, possono essere ricondotte a due
categorie fondamentali:
Manutenzioni ordinarie, hanno un carattere conservativo e servono a mantenere il livello
di efficienza - vita utile prevista per quella immobilizzazione materiale.
Manutenzioni straordinarie, sono spese che aumentano la capacità produttiva dell’
immobilizzazione materiale o la produttività della medesima ( tramite un incremento
) o incrementano la vita utile o ne incrementano il grado di sicurezza nel suo
dell’efficienza
utilizzo.
Per quanto riguarda il trattamento in bilancio, il codice civile non dice nulla in proposito; mentre i
principi contabili nazionali si occupano del trattamento in bilancio di queste spese per
immobilizzazioni materiali sempre nel documento 16.
Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie, in quanto rivolte a mantenere la conservazione,
esse vanno a finire nel conto economico. Le manutenzioni straordinarie, invece, vengono portate
in aumento al valore delle immobilizzazioni materiali a cui si riferiscono, e quindi, vengono
capitalizzate. In questo modo viene definito un nuovo valore da ammortizzare, che sarà composto
dal costo originario più questi costi capitalizzati su cui calcolare il nuovo ammortamento. Prima di
accettare questo nuovo valore da ammortizzare, bisogna effettuare una verifica per via del 54
postulato della prudenza, cioè bisogna verificare che il nuovo valore dell’immobilizzazione
materiale sia un valore non superiore al valore in uso determinato in precedenza. Si ritorna quindi
alla solita logica di valutazione, dove mettere a confronto il valore ottenuto dalla prima e dalla
seconda fase.
Per finire la trattazione riprendiamo l’articolo 102 della legislazione fiscale.
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite
del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio.
L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Il legislatore fiscale
afferma che se le spese di manutenzione vengono capitalizzate non ci sono problemi; mentre se
le spese di manutenzione non vengono capitalizzate ( ) viene riconosciuto
portate a conto economico
come componente di reddito negativo un valore massimo pari al 5% del costo complessivo di tutti
i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio. Il calcolo del 5 % va effettuato
sul totale di tutte le immobilizzazioni materiali, da cui si ricava il tetto massimo di costi iscrivibili
nel bilancio, senza la distinzione di manutenzioni ordinarie o straordinarie. Se ipotizziamo che i
costi di manutenzione nel conto economico siano di 30, mentre dal limite del 5% essi possono
essere iscritti per un importo pari a 25 ( 5% di 500 totale delle immobilizzazioni materiali
). L’eccedenza, pari a 5, è riconosciuta dal fisco per quote costanti nei 5 esercizi
ammortizzabili
successivi ( ),
norma chiave che definisce il trattamento di quella differenza non riconosciuta nell’esercizio
nell’esempio si avrà per 5 anni successivi un variazione in diminuzione pari a 1. Si hanno così delle
differenze temporanee: nel 2012 variazione in aumento pari a 5. Dal 2013 al 2018 variazione in
diminuzione pari a 1 ( ). Lo stesso fenomeno di fiscalità differita si ha nel caso di
1*5anni
ammortamento iscritto nel conto economico, con un coefficiente minore rispetto a quelle che
vengono determinate secondo i coefficienti di ammortamento del Ministero.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Con riguardo al Codice civile partiamo dall’articolo 2426 punto 3. Iniziando con la FASE 1, il costo
è un costo di acquisto ( ) e non vi è il problema
non ha senso il costo di produzione
dell’ammortamento in quanto non sono beni ammortizzabili. Dopo aver determinato il costo,
possiamo passare alla FASE 2, di cui il valore non viene specificato dal codice civile; infine si
conclude con la FASE 3, con l’iscrizione in bilancio del minor valore tra il costo ed il criterio
alternativo.
I Principi contabili nazionali, dedicano a questo argomento due documenti ( ), il
in fase di revisione
documento 20, il quale tratta delle partecipazioni in generale, ed il documento 21, che tratta delle
partecipazioni specifiche rispetto al metodo del patrimonio netto.
Incominciamo a trattare le partecipazioni in generale. La FASE 1 riguarda tipicamente il costo di
acquisto. Invece, per quanto riguarda la FASE 2, è data dall’analisi dei risultati economici
dell’impresa in cui si possiede la partecipazione.