METODOLOGIA E DETERMINAZIONI
QUANTITATIVE D’IMPRESA
Indice:
1. Bilancio di esercizio e codice civile:
a) Articolo 2423
b) Articolo 2423 bis
c) Articolo 2423 ter
d) Articolo 2424
e) Articolo 2425
f) Articolo 2427
g) Articolo 2428
2. Principi contabili nazionali
3. Principi contabili internazionali
4. Rendiconto finanziario
5. Testo unico delle imposte dirette
6. Fiscalità differita
7. Bilancio consolidato
8. Valutazioni:
a) Immobilizzazioni immateriali
b) Immobilizzazioni materiali
c) Immobilizzazioni finanziarie
d) Rimanenze
e) Lavori in corso su ordinazione
f) Crediti
g) Partite in valuta estera 1
h) Ratei e risconti
i) Debiti
j) Fondi per rischi ed oneri 2
BILANCIO DI ESERCIZIO E IL CODICE CIVILE
La disciplina codicistica che regola il bilancio di esercizio è destinata alla generalità delle imprese,
mentre le società quotate, le banche, gli enti finanziari e le società con strumenti finanziari diffusi
presso il pubblico devono redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato in conformità ai
principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Il bilancio di esercizio è un modello economico-finanziario che, esprimendo in modo sintetico e
sistematico le operazioni di gestione, permette di dimostrare il risultato economico conseguito
nell’esercizio e la composizione qualitativa e quantitativa del capitale di funzionamento: su tali
presupposti si permette di conoscere lo status e l’andamento dell’azienda. Inoltre, il bilancio di
esercizio è divenuto strumento di informazione verso l’esterno per i diversi utilizzatori, in
particolare, per i soggetti che hanno rapporti con l’impresa ( soci, clienti, fornitori, banche,
). In questa cornice il documento deve perseguire l’obiettivo di fornire
dipendenti, Stato…
un’informazione minima e comune per tutti i soggetti interessati, rappresentando i caratteri
dell’attendibilità ( ), della neutralità (
connessa alla credibilità nel soddisfare gli scopi del bilancio correlata
), della verificabilità e della
alla finalità del bilancio e agli strumenti tecnici di formazione
rappresentazione veritiera e corretta.
Il sistema informativo di bilancio è l’insieme di dati e informazioni, strutturalmente composito e
organico, regolato da un insieme di regole ( ), tra le quali i più importanti sono l’articolo
principi
2423 c.c. – Clausola generale, l’articolo 2423-bis c.c. – Principi di redazione del bilancio, gli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis – Criteri di rappresentazione ed, infine, l’articolo 2426 –
Criteri di valutazione.
I documenti del sistema informativo di bilancio sono:
Il bilancio in senso stretto ( ), si propone di esprimere in
stato patrimoniale e conto economico
modo sintetico e sistematico la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, in modo
da ricavare la formazione del risultato economico.
La nota integrativa, con funzione strumentaria primaria rispetto al bilancio in senso
stretto, si pone al servizio di questo per renderlo meglio comprensibile, quindi favorire,
mediante le informazioni aggiuntive prescritte nel documento, la conoscenza della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.
La relazione sulla gestione serve a rendere il bilancio meglio comprensibile, mediante
l’enunciazione delle modalità di svolgimento della gestione.
La relazione del collegio sindacale
Il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto indica, per l’esercizio e per quello
precedente, l’ammontare del capitale e delle riserve, l’utile o la perdita dell’esercizio, le
altre movimentazioni del capitale e delle riserve.
Il rendiconto finanziario ( ) svolge la funzione di spiegare, in ottica
prospetto fonti-impieghi
retrospettiva, le cause delle variazioni di liquidità e finanziarie.
Passiamo ora all’analisi dei principali articoli che disciplinano il bilancio di esercizio.
Articolo 2423 – Redazione del bilancio
La redazione del bilancio è a carico degli amministratori ogni anno, i prospetti che compongono il
bilancio sono:
Stato patrimoniale, rappresenta il patrimonio dell’azienda alla chiusura dell’esercizio. Esso è
una rappresentazione statica ( ). Il patrimonio
fotografa il patrimonio in un dato istante
aziendale è costituito da elementi attivi e passivi, la cui differenza corrisponde al
patrimonio netto ( ).
A-P=PN 3
Conto economico, rappresenta i componenti positivi e negativi di reddito che si sono
manifestati nell’esercizio. La somma dei vari componenti dà luogo al risultato economico
dell’esercizio ( ). Il conto economico è una rappresentazione dinamica, in
utile o perdita
quanto considera tutti i componenti che si sono manifestati nell’esercizio.
Nota integrativa, spiega le informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel conto
economico.
La finalità del bilancio di esercizio è di rappresentare la situazione patrimoniale ( attraverso lo Stato
), economica ( ) e finanziaria (
patrimoniale attraverso il Conto economico riguarda i flussi – fonti e
). La redazione del bilancio deve rispettare le seguenti clausole generali,
impeghi dei mezzi finanziari
che dal punto di vista giuridico, disciplinano la redazione del bilancio:
Chiarezza, intesa in termini di comprensibilità della redazione del bilancio ( un bilancio chiaro
). Essa impone univocità e comprensibilità alle denominazione
è un bilancio comprensibile
delle voci dei conti, là dove non siano vincolate dagli schemi imposti dalla legge. Il
principio di chiarezza ha importanza principalmente per quanto attiene alle modalità di
redazione della nota integrativa, infatti essa non è retta da schemi rigidi, per cui si impone
l’esigenza di una formulazione ordinata, facilmente comprensibile, inequivoca ed
esauriente.
Rappresentazione veritiera, si distingue in valori oggettivi, nel senso che bisogna avere un
unico valore corretto ed oggettivo ( ), e in valori soggettivi,
verità assoluto, es: voce banca
suscettibili di una pluralità di valori compresi in un certo intervallo di ragionevolezza. Essa
corrisponde alla migliore rappresentazione soggettiva del dato oggettivo.
Rappresentazione corretta, approfondisce i concetti di chiarezza e verità e costituisce
un’esplicazione del principio di buona fede.
Tutte le norme che seguono all’articolo 2423 c.c. tendono a dare un’attuazione in senso pratico a
questi concetti, come se fossero una bussola da seguire. Le clausole generali prevalgono su quelle
speciali, nel caso in cui quest’ultime comportano delle interpretazioni incorrette e false: sono casi
eccezionali e per cui la nota integrativa deve motivare la delega e mostrare gli effetti quantitativi
che si hanno sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.
Nel caso in cui si consegue un utile superiore rispetto al non utilizzo alla deroga, questo importo
va inserivo in una riserva indisponibile, finché non diventa un utile realizzato.
Articolo 2423-bis – Principi di redazione del bilancio
I principi di redazione del bilancio sono da applicare obbligatoriamente per il rispetto della
clausola generale della “rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economia della società”, quindi nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei (
componenti determinati in modalità diverse secondo i vari criteri, che
) ricompresi nelle singole voci devono essere valutati
poi confluiranno nella voce di bilancio
separatamente; 4
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Esistono
delle deroghe a questo principio consentite solo in casi eccezionali. La nota integrativa
deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Il principio di prudenza ( ) viene solamente e semplicemente enunciato dal codice civile.
punto 1
Il principio della prudenza si sostanzia nell’imposizione di uno specifico comportamento da parte
del legislatore affinché gli amministratori determino con cautela il risultato economico
dell’esercizio. La prudenza presuppone, in primo luogo, l’attuazione e costante verifica di un
adeguato sistema di controllo in relazione alle caratteristiche ed attività dell’impresa. In secondo
luogo il principio di prudenza presuppone che i comportamenti di tutti i soggetti debbano essere
informati rispetto ai principi della buona fede, della diligenza e della perizia.
La funzione economica del singolo elemento dell’attivo e del passivo ( ) è fondata sull’assunto
punto 1
che se l’informazione di bilancio è destinata a rappresentare fedelmente fatti od operazioni, è
necessario che questi siano rilevati e presentati nella loro sostanza e realtà economica e non solo
sotto l’aspetto formale.
Il principio di prospettiva della continuazione dell’attività ( ), presuppone la continuità della
punto 1
vita aziendale ( ), qualora questa continuità non fosse
istituto economico destinato a perdurare
rispettata, la configurazione del capitale passa da capitale di funzionamento ad un capitale di
liquidazione ( ).
bilancio di liquidazione
La realizzazione degli utili alla data di chiusura dell’esercizio ( ) si tratta di un principio
punto 2
strettamente connesso alla definizione dei principi della prudenza e della competenza economica:
i costi ed i ricavi imputati all’esercizio sono rilevati prudentemente solo se realizzati; si economico
impone l’esposizione in bilancio dell’utile e della perdita realizzata.
Il principio della competenza ( ) non viene definito dal codice civile, ma valgono i principi
punto 3
contabili nazionali per i quali:
I ricavi per vendite o prestazioni di servizi sono di competenza dell’esercizio in cui è
avvenuto lo scambio od è stato prestato il servizio.
I costi devono essere correlati ai ricavi, ossia ai ricavi di competenza di un esercizio
debbono essere contrapposti i relativi costi siano essi certi o presunti.
Se i costi non sono correlabili ai ricavi, essi sono di competenza dell’esercizio in cui si
manifestano.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma viene solamente e semplicemente enunciato
dal codice civile.
Il principio della costanza dei criteri di valutazione ( ) fa riferimento al fatto che i criteri di
punto 6
valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, con lo scopo di evitare che,
attraverso il mutamento dei criteri valutatiti, si possano generare fenomeni di occultamento degli
effettivi risultati conseguiti.
Il principio della costanza dei criteri di valutazione fa riferimento a quello di comparabilità nel
tempo del bilancio.
Nonostante non sia enunciato nel codice civile, vi è un’ulteriore principio desumibile dall’articolo
2426 – Criteri di valutazione, cioè il principio del costo come criterio base di valutazione nella
determinazione dei valori di bilancio.
Articolo 2423-ter – Struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico
Gli schemi di bilancio sono caratterizzati da un impianto rigido ( ):
articolo 2424 e 2425 c.c.
contribuiscono a migliorare la leggibilità dei bilanci e la facilità di comparazione spazio-
temporale. 5
Nello schema classificatorio particolare attenzione è stata dedicata dal legislatore alle voci
precedute da numeri arabi, ciascuna delle quali viene a costituire un numero elementare di valori
nella costruzione di bilancio. Queste voci, possono essere ulteriormente suddivide ( a condizione
), raggruppate (
che venga mantenuta anche la voce complessiva quando è irrilevante ai fini dei principi di
) o adattate (
chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta quando lo esige la natura dell’attività, in
).
modo da soddisfare la rappresentazione della situazione dell’impresa
Articolo 2424 – Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale si divide in due sezioni contrapposte ( ), ed è composto da
attivo, passivo
macroclassi ( ), classi ( ), voci ( ).
lettere maiuscole numeri romani numeri arabi – lettere minuscole
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o
indirettamente ( ), ed indicando
distinzione fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali
separatamente le garanzie prestate a favore di imprese controllate, collegate, controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
Lo schema dello stato patrimoniale.
Attivo dello Stato patrimoniale
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della
A) parte già richiamata
Si tratta dei crediti che la società vanta nei confronti dei propri socie per la quota di capitale da
essi sottoscritto, in sede di costituzione della società o di aumento di capitale sociale, non
ancora versata alla data di riferimento di bilancio.
Ad esempio, supponiamo che venga deliberato un aumento di 100, con un versamento da
parte dei soci di 20: in bilancio si avrà l’iscrizione di 100 in “crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti ( )”.
di cui 80 già richiamati ma non versati
Sono sostanzialmente tre i momenti che risultano importanti per l’aumento del capitale
sociale: 1) delibera da parte dell’assemblea dell’aumento del capitale; 2) sottoscrizione da
parte dei soci dell’obbligo a versare l’aumento del capitale; 3) versamento del capitale da parte
dei soci.
Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione
B) finanziaria
Le immobilizzazioni sono elementi patrimoniali destinati a durare nel tempo.
I. Immobilizzazioni immateriali
Esse non hanno il requisito della materialità e sono costituite tipicamente da tre tipologie: 1)
costi capitalizzati, ossia costi che si ritiene abbiano un’utilità pluriennale e patrimoniale ( voce
); 2) diritti, ossia immobilizzazioni immateriali che non possiedono il requisito della
1 e 2
materialità e che sono tipicamente dei diritti o beni non fisici ( ); 3) avviamento,
voce 3 e 4
ossia quel plusvalore che viene riconosciuto nell’ambito di una vendita, in quanto l’azienda
presenta una redditività superiore rispetto a quella normale del settore ( ).
voce 5
1) Costi di impianto e di ampliamento
I valori riconducibili ad essa sono sostenuti al fine di predisporre, in sede di costruzione
( ), o di modificare, in una qualsiasi successiva fase di vita aziendale (
costi di impianto costi
), la capacità operativa dell’impresa (
di ampliamento insieme delle condizioni di struttura
).
necessarie per un fisiologico svolgimento dei processi gestionali
Esempi, sono i costi della parcella del notaio, le imposte e le tasse di costituzione della
società, costi di ricerca del mercato, gli studi preparatori, le consulenze, le produzioni
pilota, etc.
Se i costi di impianto e di ampliamento non sono completamente ammortizzati 6
possono essere distribuiti dividendi solo se si hanno riserve disponibili sufficienti a
coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Essi hanno anche loro i vincoli sulla distribuzione dei dividendi.
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Costi pluriennali sostenuti per acquistare ( dall’esterno oppure attraverso la realizzazione in
) le peculiari condizioni produttive consistenti nel diritto di disporre in via
economia
esclusiva di un patrimonio di conoscenze tecnico-operative, giuridicamente tutelate,
impiegabili nell’ambito di un processo industriale ( ); nel diritto di godere dei
brevetto
vantaggi economici associati allo sfruttamento di un’opera intellettuale.
4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili
La voce aggrega un insieme di valori diversificati, come il costo pluriennale del diritto
di sfruttamento in esclusiva di un bene o di un servizio pubblico ( ); il costo
concessioni
pluriennale del diritto di utilizzo delle conoscenze o dei diritti di un terzo ( ); il
licenze
costo pluriennale per l’acquisizione o la produzione interna di emblemi o
denominazioni, giuridicamente tutelati, che connotano un prodotto o una linea di
prodotti ( ).
marchi
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti ( ).
riferimento voce B-II-5
7) Altre
Voce di carattere residuale inerente alla classe delle immobilizzazioni immateriali
( migliorie su beni di terzi, costi sostenuti per l’acquisizione del diritto di usufrutto di titoli
).
azionari, oneri relativi all’ottenimento di un finanziamento, etc
II. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni che possiedono il carattere della
fisicità.
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
Voce residuale delle immobilizzazio
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