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COLLOCAMENTO LAVORATIVO SOGGETTI DISABILI E SVANTAGGIATI
L’inserimento lavorativo della persona disabile nel mondo del lavoro è stato oggetto di una significativa
produzione normativa. E’ stato a lungo disciplinato dalla legge 482/1968, che ha imposto ai datori di lavoro,
pubblici e privati, l’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette. Successivamente la
legge 68/99 ha introdotto il collocamento mirato e, superando le logiche assistenzialistiche, ha riconosciuto
al disabile il ruolo di risorsa concreta valorizzando le sue competenze, aspirazioni e motivazioni
introducendo gli strumenti tecnici per l’applicazione del c.d. collocamento mirato. Si tratta di un metodo di
avviamento al lavoro di disabili in base alla valutazione delle capacità residue e all’elaborazione di un
progetto personalizzato. I requisiti per usufruire della legge sono. L’età minima di 15 anni, l’appartenenza a
una categoria protetta e lo stato sociale di disoccupato.
I beneficiari della normativa sul collocamento lavorativo dei soggetti svantaggiati sono le persone in età
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti
commissioni mediche di cui alla legge 104/92; le persone invalide al lavoro con grado di invalidità superiore
al 33%, accertata dall’INAIL; non vedenti o sordomuti; invalidi di guerra, civili e per servizio, con minorazioni
ascritte dalla prima all’ottava categoria del T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra; vedove,
orfani, profughi, alle vittime di terrorismo e criminalità organizzata.
I datori di lavoro, che abbiano almeno 15 dipendenti, sono tenuti ad assumere ad assumere la c.d. quota di
riserva di lavoratori appartenenti alle categorie protette. Nelle aziende con più di 50 dipendenti essa è pari
al 7% dei lavoratori occupati, nelle aziende con 36 – 50 dipendenti è apri a 2 lavoratori, da 15 a 35
dipendenti corrisponde ad un solo lavoratore. Le esclusioni dell’obbligo sono indicate dalla legge e
riguardano mansioni e attività in cui è necessaria una totale idoneità fisica. Sono previsti degli esoneri
parziali per gli enti pubblici e privati che svolgono attività pericolose e faticose, per cui non possono
occupare l’intera quota di disabili, ma versano comunque un contributo economico al fondo regionale per
l’occupazione dei disabili.
Il primo passo per l’accesso ai benefici di legge è l’accertamento delle condizioni di disabilità attraverso la
presentazione della domanda per via telematica all’INPS, corredata dalla certificazione medica che riporti la
diagnosi e la tipologia della menomazione. Alla domanda è possibile allegare cartelle cliniche in possesso
del richiedente. La data della visita medica è fissata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda,
mentre nei casi di patologia oncologica il termine è ridotto a 15 giorni.
La visita medica è svolta dalla commissione medica dell’Asl e da un medico dell’INPS, a cui compete il
giudizio definitivo. La Commissione, sulla base del verbale di visita, della documentazione clinica del
paziente e del suo profilo socio – lavorativo, elabora una relazione che viene invita al Comitato tecnico per
l’incontro tra le richieste delle aziende e le capacità lavorative del disabile. L’interessato deve presentare,
poi, al Centro per l’impiego della propria provincia una richiesta di iscrizione nell’elenco del collocamento
obbligatorio. A ciascun iscritto viene assegnato un punteggio sulla base dell’anzianità di iscrizione, del
reddito, della percentuale di invalidità, del numero dei familiari a carico, delle difficoltà di locomozione nel
territorio. Il datore di lavoro, invece, deve presentare dei prospetti informativi al servizio provinciale per
l’impiego contenente le caratteristiche dei lavoratori dipendenti, i posti e le qualifiche disponibili per i
lavoratori disabili.