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Collocamento lavorativo soggetti disabili e svantaggiati

L'inserimento lavorativo della persona disabile nel mondo del lavoro è stato oggetto di una significativa produzione normativa. È stato a lungo disciplinato dalla legge 482/1968, che ha imposto ai datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette. Successivamente, la legge 68/99 ha introdotto il collocamento mirato e, superando le logiche assistenzialistiche, ha riconosciuto al disabile il ruolo di risorsa concreta valorizzando le sue competenze, aspirazioni e motivazioni introducendo gli strumenti tecnici per l'applicazione del cosiddetto collocamento mirato.

Il metodo del collocamento mirato

Si tratta di un metodo di avviamento al lavoro di disabili in base alla valutazione delle capacità residue e all'elaborazione di un progetto personalizzato. I requisiti per usufruire della legge sono:

  • Età minima di 15 anni
  • Appartenenza a una categoria protetta
  • Stato sociale di disoccupato

Beneficiari della normativa

I beneficiari della normativa sul collocamento lavorativo dei soggetti svantaggiati sono le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 104/92. Rientrano anche le persone invalide al lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL; i non vedenti o sordomuti; invalidi di guerra, civili e per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria del T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra; vedove, orfani, profughi, e le vittime di terrorismo e criminalità organizzata.

Obblighi per i datori di lavoro

I datori di lavoro, che abbiano almeno 15 dipendenti, sono tenuti ad assumere la cosiddetta quota di riserva di lavoratori appartenenti alle categorie protette. Nelle aziende con più di 50 dipendenti essa è pari al 7% dei lavoratori occupati, nelle aziende con 36 – 50 dipendenti è pari a 2 lavoratori, da 15 a 35 dipendenti corrisponde a un solo lavoratore. Le esclusioni dell'obbligo sono indicate dalla legge e riguardano mansioni e attività in cui è necessaria una totale idoneità fisica. Sono previsti degli esoneri parziali per gli enti pubblici e privati che svolgono attività pericolose e faticose, per cui non possono occupare l'intera quota di disabili, ma versano comunque un contributo economico al fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Il primo passo per l'accesso ai benefici di legge è l'accertamento delle condizioni di disabilità attraverso la presentazione della domanda per via telematica all'INPS.

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Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

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