LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE.
FONTI
La disciplina degli aiuti pubblici alle imprese è regolata dagli artt 107,108 e 109 i
quali non sono rivolti alle imprese ma agli Stati. Nello specifico:
principio di incompatibilità
l’art 107 pone il tra il mercato interno e gli aiuti
pubblici alle imprese e inoltre prevede, ai paragrafi 2 e 3, delle deroghe;
procedura di controllo
l’art 108 disciplina la applicabile all’art 107;
l’art 109 attribuisce al Consiglio il potere di stabilire regolamenti per
l’applicazione degli artt 107/108; il potere di individuare le condizioni per
applicare l’art 108 paragrafo 3; il potere di fissare le categorie di aiuti che non
rientrano nella procedura prevista dall’art 108.
In un primo momento il Consiglio non utilizzò questo potere del quale si fece carico
comunicazioni.
la Commissione attraverso l’emanazione di una serie di Fu alla fine
degli anni 90 che il Consiglio approvò due importanti regolamenti: 994/98 e 659/99.
Il regolamento 994/98 riguarda l’applicazione degli artt 107 e 108 (ex artt 92
e 93) a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. Tale regolamento ha
attribuito alla Commissione il potere di adottare regolamenti di secondo grado
attraverso cui stabilire le condizioni per poter considerare compatibili con il
mercato interno alcune categorie di aiuti orizzontali, sottraendole così dalla
preventiva autorizzazione della Commissione. Proprio grazie a questa delega
esenzione per
la Commissione potè adottare numerosi regolamenti di
categoria. 800/2008 generale
Nel 2008 la Commissione ha poi adottato il reg.
di esenzione per categorie con il quale venivano individuate alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune. Nel 2014 il regolamento 800/2008
venne sostituito con il regolamento 651/2014 la cui funzione è quella riunire
in un unico atto più settori di esecuzione, o inglobando alcuni regolamenti
precedenti e più specifici o rinviando determinati dettagli ad altri regolamenti
ancora in vigore.
Il regolamento 659/99 oggi confluito nel regolamento 1589/2015 relativo alle
modalità di applicazione dell’art 88 del trattato.
Accanto a questi articoli bisogna poi menzionare anche la prassi della
Commissione composta da un vasto numero di decisioni adottati su casi
individuali che sono spesso oggetto di pubblicazione integrale nella GU.
Grande importanza assumono poi anche alcuni documenti di natura
programmatica pubblicati dalla Commissione. Nello specifico occorre far
riferimento a:
SAAP Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato – Aiuti di
cioè il
Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di
Stato 2005-2009. In tale documento la Commissione ha posto l’accento
su tre esigenze:
la necessità di adottare un approccio economico più
preciso nella valutazione della compatibilità di un aiuto di
Stato con il mercato; infatti vi sono dei casi in cui
l’erogazione di aiuti alle imprese non può essere vista solo
come un’eccezione al principio della parità di concorrenza
ma diventa un vantaggio vero e proprio per il mercato.
la necessità di un controllo più rigoroso da parte della
Commissione sulla concessione di aiuti considerati invece
“nocivi”;
l’esigenza di rafforzare i poteri dei giudici nazionali.
Comunicazione sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE
la del
2012. Con tale Comunicazione la Commissione ha compiuto un ulteriore
passo in avanti sottolineando l’esigenza di limitare il suo controllo ex
post agli aiuti concessi dagli Sati in violazione delle regole del TFUE e la
necessità di incentivare gli Stati ad un controllo ex ante sulle misure di
aiuti che vogliono adottare.
Sulla base di questi documenti la Commissione ha potuto emanare numerosi nuovi
regolamenti, modificando e sostituendo i precedenti, modernizzando così la
disciplina applicabile a questo settore.
LA NOZIONE DI AIUTO.
incompatibili
L’art 107, paragrafo 1, considera con il mercato interno gli aiuti
concessi dagli Stati membri nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi attraverso risorse statali che favoriscono alcune imprese o
alcune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Affinchè l’art 107
aiuto
possa applicarsi è quindi indispensabile capire quando siamo in presenza di un
e per farlo occorre valutare se vengono soddisfatti una serie di criteri obiettivi quali:
finanziamento di origine statale;
conferimenti di un vantaggio per i beneficiari (e selettività della misura);
pregiudizio agli scambi tra Stati membri;
pregiudizio alla concorrenza.
Inoltre, sulla base dell’art 107 si deduce che per poter considerare come aiuto
una misura statale:
i motivi o gli scopi che hanno indotto lo Stato membro ad adottarla;
determinati sono invece gli effetti che la misura produce sulla concorrenza e
sugli scambi tra gli Stati membri. BAI.
Emblematica è a tal proposito la sentenza Il caso ruota intorno ad una
sovvenzione accordata dalla Regione basca ad una compagnia di navigazione
locale attraverso l’acquisto anticipato di un quantitativo prefissato di biglietti sul
tragitto Bilbao-Portsmouth. Il Tribunale concluse che si era in presenza di un
aiuto ai sensi dell’art 107 e quindi affermò che gli obiettivi di carattere socio-
culturale eventualmente perseguiti dalle autorità spagnole non hanno alcuna
rilevanza nel ricollegare l’accordo del 1995 all’art 107 (ex art 92), in quanto
risulta da una costante giurisprudenza che l’art 92 non distingue gli interventi in
base alla loro causa o al loro scopo ma li definisce in relazione ai loro effetti.
Analizzando nello specifico i criteri:
Finanziamento di origine pubblica. L’art 107 ne menziona due diverse ipotesi:
gli aiuti concessi dagli Stati membri “gli aiuti concessi attraverso risorse
e
statali.” Secondo la Corte di Giustizia la differenza tra queste due diverse
ipotesi risiede nel fatto che nella nozione di aiuto vengono ricompresi non
solo gli aiuti concessi direttamente dagli Stati ma anche quelli concessi da
enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati, con la conseguenza che
affinchè l’aiuto sia considerato concesso da uno Stato membro non occorre
che esso sia accordato direttamente da uno Stato membro ma può essere
accordato anche da enti pubblici territoriali; da enti pubblici economici; da
società controllate dallo Stato; da enti pubblici o privati istituiti o designati da
uno Stato per amministrare la sovvenzione attribuita. Tuttavia la Corte ha
sottolineato che l’imputabilità allo Stato non può essere dedotta dal solo fatto
che le risorse statali sono state concesse da un’impresa pubblica controllata
dallo Stato, ciò in quanto è necessario constatare che vi sia effettivo controllo
da parte dello Stato e che le autorità pubbliche abbiano avuto un qualche
ruolo nell’adozione di queste misure.
Italia c. Commissione
Emblematica è la sentenza nella quale la Corte è
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della decisione della Commissione la
quale aveva considerato come “aiuto”, e quindi rientrante nella disciplina di
cui all’art 107, i ripetuti apporti di capitale effettuati dall’holding pubblica IRI,
attraverso la propria controllata Finmeccanica, a favore di Alfa Romeo.
Secondo la Commissione tali aiuti erano stati erogati attingendo ai fondi di
dotazione che lo Stato italiano metteva a disposizione di IRI e Finmeccanica. Il
governo italiano però contestava questa conclusione affermando che gli
apporti di capitale ad Alfa Romeo erano il frutto di una decisione autonoma di
IRI e Finmeccanica e che la Commissione non aveva dimostrato che i mezzi
finanziari devoluti dallo Stato ad IRI fossero destinati alla realizzazione dei
conferimenti di capitali ad Alfa Romeo. La Corte ricorda la sua giurisprudenza
secondo la quale non si deve distinguere tra l’ipotesi in cui l’aiuto è concesso
direttamente dallo Stato e l’ipotesi in cui l’aiuto è concesso da enti pubblici o
privati che lo Stato istituisce o designa per la gestione dell’aiuto; a tal
proposito essa rileva come, da un lato, numerosi elementi dimostrino che l’IRI
e la Finmeccanica operano sostanzialmente sotto il controllo dello Stato e
dall’altro che anche nel caso in cui i mezzi finanziari assegnati all’IRI o alla
Finmeccanica non fossero stati specificamente destinati ai conferimenti di
capitali controversi, è innegabile che questi conferimenti sono stati effettuati
attraverso fondi pubblici destinati a interventi economici.
Dunque l’aiuto può essere considerato come concesso attraverso risorse
statali quando:
il vantaggio accordato all’impresa beneficiaria, qualunque ne sia
la forma, corrisponde ad un onere finanziario a carico dell’ente
erogatore di tale vantaggio deve rappresentare la contropartita
di un onere che l’ente pubblico subisce;tra l’onere e il vantaggio
deve sussistere un nesso sufficientemente diretto tra il vantaggio
accordato al beneficiario e una riduzione del bilancio statale o un
rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su
tale bilancio.
le risorse utilizzate per erogarlo provengono da contributi
obbligatori o da tasse parafiscali riscosse da un ente pubblico a
carico delle imprese di un certo settore e utilizzate a favore di
alcune categorie.
In passato la Commissione sostenne che l’ampia nozione di aiuto accolta dall’art 107
e in particolare
in riferimento all’ipotesi di aiuto concesso attraverso risorse statali, consentirebbe
di prescindere dalla necessità di dimostrare l’esistenza di un onere finanziario
sopportato dall’ente pubblico erogatore. Tuttavia la Corte respinse questa tesi
affermando che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente attraverso
risorse statali devono essere considerati aiuti ai sensi dell’art 92 del Trattato.
Sloman Neptum Eventech.
Sentenze di riferimento sono la sentenza e la sentenza
Sloman Neptum
Nella sentenza l’attenzione della Corte è rivolta ad una legge
tedesca relativa all’istituzione di un registro speciale internazionale riservato alle
navi battenti bandiera federale ma utilizzate nel traffico marittimo internazionale.
Le navi iscritte a questo registro non erano tenute ad applicare il diritto tedesco per
quanto riguarda i contratti di ingaggio dei membri dell’equipaggio non aventi né
dimora né domicilio stabile nel territorio federale. Ciò comportava notevoli risparmi
in termini di retribuzione e di contributi sociali e previdenziali. Tuttavia la Corte
ritenne che tale disciplina era finalizzata non a creare un vantaggio che avrebbe
costituito per lo Stato o per gli enti pubblici un onere supplementare, ma a
modificare, in favore delle imprese di navigazione marittima, le condizioni alle quali
vengono costituiti i rapporti contrattuali tra quelle imprese e i loro dipendenti.
Eventech
Nella sentenza veniva presa in considerazione una normativa della città di
Londra che autorizzava i taxi londinesi a transitare sulla maggior parte delle corsie
riservate agli autobus di Londra durante le ore di operatività delle restrizioni alla
circolazione riguardanti queste corsie, vietando questo transito ai veicoli a noleggio
con conducente tranne che per prelevare e depositare passeggeri che si siano
prenotati in anticipo. In quanto autorizzati i taxi londinesi non avrebbero pagato
alcuna sanzione pecuniaria, prevista invece in tutti i casi di utilizzo delle corsie
preferenziali da parte degli altri autoveicoli. La Corte era quindi chiamata a decidere
se l’apertura di una corsia riservata agli autobus su una strada pubblica, durante le
ore di operatività di tale corsi, ai taxi londinesi ma non ai veicoli a noleggio con
conduttore, comporti l’uso di risorse statali ai sensi dell’art 107. La Corte però
precisò che il fatto che i taxi londinesi potessero utilizzare queste corsie senza
incorrere in ammende è il risultato di un’autorizzazione accordata ai taxi di
utilizzare queste corsie, e no da una rinuncia da parte dei poteri pubblici alla
riscossione di ammende dovute, con la conseguenza che da tale circostanza non
derivano oneri supplementari per i poteri pubblici.
in alcuni casi la Corte considerò risorse statali anche risorse di cui l’ente
erogatore non era il titolare ma di cui poteva però comunque disporre. Nello
specifico si trattava dei finanziamenti concessi alla società Stardust Marine,
operante sul mercato della navigazione da diporto, da parte di due banche
private appartenenti al gruppo pubblico Crèdit Lyonnais. Il governo francese
contestava che i finanziamenti fossero stati concessi attraverso risorse
statali. La Corte argomentò che dalla giurisprudenza della Corte emerge che
dall’art 87 n 1 CE comprende tutti gli strumenti pecuniarie che le autorità
pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal
fatto che questi strumenti appartengano o meno, permanentemente, al
patrimonio dello Stato. Quindi anche se le somme corrispondenti alla misura
in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il
fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico e dunque a
disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse
siano qualificate risorse statali.
E’ sulla base di questo orientamento che la Corte potè risolvere il caso
Germania c. Commissione.
presentatole nella sentenza In questo caso loStato
non aveva il potere di disporre dei fondi, né esercitava un controllo pubblico
sulla corretta gestione dei fondi. La Corte quindi escluse che i fondi generati
da una sovrattassa, l’EEG, a carico dei fornitori di energia elettrica e che
andava a vantaggio delle imprese produttrici di energia elettrica che si
avvalessero di fonti di energia rinnovabili, costituissero risorse statali.
La Corte ha poi escluso che i fondi privati utilizzati dalle organizzazioni
private diventino risorse pubbliche solo perché utilizzati unitamente a somme
eventualmente provenienti dal bilancio pubblico.
Conferimento di un vantaggio ai beneficiari. Qui occorre subito precisare che
l’aiuto può assumere forme diverse. Sulla base di una formula ricorrente in
giurisprudenza in base alla quale si afferma che il concetto di aiuto è più
ampio di quello di sovvenzione in quanto esso designa non solo le prestazioni
positive ma anche gli interventi che alleviano gli oneri che normalmente
gravano sul bilancio di un’impresa, è possibile dividere gli aiuti in due gruppi:
gli aiuti che comportano prestazioni positive a carico dell’ente erogatore e
quelli che consistono in una rinuncia ad introiti.
Aiuti che comportano prestazioni positive: esempio tipico di questa categoria
è rappresentato dalle sovvenzioni consistenti in un trasferimento materiale di
risorse finanziarie dal bilancio dell’ente pubblico erogatore a quello
dell’impresa beneficiaria. A questa categoria appartengono anche
la concessione di prestiti o di garanzie;
gli investimenti pubblici nel capitale di imprese quando avvengono in
condizioni che un investitore privato che agisse in un’economia di
mercato non avrebbe accettato. Questo criterio è conosciuto come il
criterio (o test) dell’investitore privato. Il criterio dell’investitore
privato si affermò in relazione al fenomeno dell’assunzione da parte dei
pubblici poteri di partecipazione nel capitale di imprese in difficoltà o
alla sottoscrizione di nuove quote di capitale in imprese già a
maggioranza azionaria statale. Secondo la Corte queste operazioni
dissimulano un aiuto quando avvengono in condizioni tali che privati
operatori non le avrebbero effettuate. Si può a tal proposito
menzionare nuovamente la sentenza Italia c. Commissione nella quale
l’Italia sosteneva che la Finmeccanica avrebbe effettuato il proprio
intervento in favore di Alfa Romeo operando in base a criteri di
redditività a lungo termine, tenuto conto della particolarità del settore
(industria automobilistica). La Corte argomenta affermando che per
stabilire se questi interventi abbiano natura di aiuti statali bisogna
vedere se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni
paragonabili a quelli degli enti che gestiscono il settore pubblico
avrebbe effettuato conferimenti di capitali di entità simile. Essa
aggiunge poi che il comportamento dell’investitore privato deve essere
almeno analogo a quello di una holding privata o di un gruppo
imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o
settoriale, guidato di prospettive di redditività a lungo termine.
Successivamente il criterio dell’investitore privato è stato applicato anche in
contesti diversi :
per valutare un prestito concesso a tassi agevolati;
o per valutare la concessione di un’agevolazione per il pagamento di
o contributi sociali;
per valutare misure non classificabili come prestazioni positive ma
o come rinunce ad introiti pubblici.
aiuti indiretti. L’aiuto è indiretto quando l’erogazione di risorse pubbliche non
è destinata ai beneficiari stessi ma ai loro clienti. Sentenza di riferimento è la
Mediaset
sentenza nella quale si discuteva del contributo previsto dal
legislatore italiano per l’acquisto o il noleggio di decoder per il digitale
terrestre. In questo caso, nonostante ad usufruirne fossero gli utenti, il
Tribunale concluse che la misura di aiuto da un lato incitava i consumatori a
passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre limit
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