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GLI STRANIERI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il TFUE prevede l'adozione di un sistema comune di protezione a favore dei rifugiati fondato sulla condivisione e sull'equa ripartizione delle responsabilità di accoglienza tra tutti gli stati membri. Questo sistema deve garantire: - un elevato livello di protezione; - che la domanda di asilo sia esaminata in base a criteri e procedure comuni, con esiti equivalenti a prescindere dallo Stato membro in cui la richiesta sia stata presentata. Affinché questi obiettivi possano essere raggiunti, l'Unione ha adottato numerose misure che costituiscono il Sistema europeo comune di asilo poggiato su 4 direttive e 2 regolamenti: - direttiva qualifica; - direttiva procedure; - direttiva accoglienza; - direttiva prevede procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione; - direttiva accoglienza.norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezioni internazionale: 1. Direttiva sfollati (Direttiva 55/2001): si tratta della direttiva che prevede delle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. 2. Regolamento Dublino III (Regolamento 604/2013): stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. 3. Eurodac (Regolamento 603/2013): istituisce un sistema per il confronto delle impronte digitali al fine di garantire l'efficace applicazione del regolamento 604/2013. Nello specifico, gli stranieri esposti nei loro paesi al rischio di minacce di gravi violazioni dei diritti umani possono accedere a queste norme per richiedere protezione internazionale.distinte forme di protezione internazionale, caratterizzate dalla diversità dei presupposti e dall'intensità decrescente delle garanzie offerte. Ai sensi dell'art. 78 TFUE si tratta degli status di: - rifugiato; - protezione sussidiaria; - protezione temporanea. La protezione internazionale assicurata dall'Unione spetta anche agli apolidi ma non riguarda i cittadini degli Stati membri: ciò è previsto dal Protocollo n. 24 il quale prevede dei limiti alla fruizione da parte dei cittadini degli Stati membri del diritto d'asilo previsto dai singoli ordinamenti nazionali. Queste limitazioni sono giustificate, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo, dal fatto che gli Stati membri vengono considerati reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti all'asilo e, di conseguenza, la domanda d'asilo del cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o

dichiarata ammissibile all'esame solo in casi ben definiti, rispondenti alle situazioni eccezionali attivate o accertate ai sensi dell'art 15 CEDU o ai sensi dell'art 7 TUE.

Analizziamo nello specifico i tre diversi status.

RIFUGIATO:

  • CHI? rischio - vengono considerati rifugiati i cittadini di paesi terzi o gli apolidi a di persecuzione nello Stato di cittadinanza o di dimora abituale. Ai sensi dell'art 2 della direttiva 95/2011 questa qualifica spetta allo straniero che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza o la dimora abituale e non può o, a causa di questo timore, non vuole avvalersi della protezione di questo paese. Tale direttiva specifica dettagliatamente sia i requisiti sia le cause di esclusione della qualifica di rifugiato in modo da circoscrivere la discrezionalità degli Stati
membri nella valutazione dell'obbligo di riconoscimento singole fattispecie. Di conseguenza è previsto dello status di rifugiato a vantaggio dello straniero che soddisfi le condizioni positive e non incorra nelle cause ostative sancite dal diritto derivato: dunque in presenza dei presupposti richiesti il riconoscimento diatto declaratorio. Questo status è un Proprio per questo motivo la Corte ne ha tratto la conseguenza che l'interessato, in presenza delle condizioni stabilite dalla direttiva, beneficia, sin dal momento della presentazione della domanda di un diritto soggettivo a che gli sia riconosciuto lo status di rifugiato e ciò ancora prima che sia stata adottata una decisione formale al riguardo. A CHE CONDIZIONI? Le condizioni che bisogna rispettare per poter godere dello status di rifugiato sono: 1) lo straniero deve incorrere in un rischio fondato di subire atti di persecuzione a opera di privati o della pubblica autorità nel paese terzo di

cittadinanza o in cui risiede. Questa condizione è costituita fondato timore di persecuzione dal con la conseguenza che non è necessario che vi sia effettivamente in atto una persecuzione ma è sufficiente dimostrare, secondo un criterio di ragionevole possibilità, che vi sia il pericolo di essere esposti a persecuzioni. Gli atti di persecuzione sono quelli che per loro natura o per frequenza sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'art 15, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. I motivi di persecuzione devono rientrare tra quelli espressamente specificati: 1) razza, 2) religione: la corte ha precisato che affinché un atto possa essere considerato atto di persecuzione per motivi religiosi occorre considerare la natura della repressione

esercitata sull'interessato edelle sue conseguenze;

3) nazionalità:

4)appartenenza a un particolare gruppo sociale: la Corte ha ritenutoche rientra in questa ipotesi anche l'orientamento omosessuale,precisando che la sanzione penale dell'omosessualità può di per sé costituire un atto di persecuzione purché essa trovi effettivamente applicazione.

5) e opinione politica: può determinare il rischio di persecuzione quando il ricorso è considerato dal governo come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie;

6)La Corte ha inoltre stabilito che lo status di rifugiato deve essere riconosciuto in caso di persecuzioni che assumono la forma di azioni o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando il rifiuto è giustificato dall'esigenza d'astenersi dalla commissione di crimini internazionali o di altri reati gravemente.

riprovevoli.2)l'ordinamento giuridico del paese terzo non deve essere in grado di proteggere da questi atti la persona che li subisce. Questa carenza o ineffettività della protezione, condizione detta della deve essere valutata alla luce degli elementi definiti dagli artt. 7 e 8 della direttiva. Nello specifico i soggetti che offrono protezione devono disporre di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione. L'effettività deve essere verificata tenendo conto:

  • delle disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine;
  • delle relative modalità di applicazione;
  • della misura in cui il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo è garantito in quel paese sulla base della situazione individuale del rifugiato.

3) non devono sussistere cause di esclusione quali:

  • indegnità internazionale - particolari situazioni soggettive di che corrono nel
caso in cui il rifugiato abbia commesso crimini internazionali, reati gravi di diritto comune al di fuori del paese di accoglienza o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite come atti terroristici, o abbia istigato o concorso alla loro commissione. Secondo la Corte tali crimini e azioni rappresentano una grave minaccia ai valori fondamentali quali il rispetto della dignità umana e dei diritti umani su cui si fonda l'Unione e alla pace che l'Unione ha lo scopo di promuovere. Queste cause di esclusione sono state istituite in modo da poter escludere dallo status di rifugiato le persone ritenute indegne della protezione e da evitare che il riconoscimento di questo status consenta ad autori di alcuni gravi reati di sottrarsi alla responsabilità penale. La Corte però ha escluso ogni automatismo nell'applicazione delle cause di esclusione stabilendo che le autorità nazionali competenti procedano ad una valutazione individuale dei.fatti e delle circostanze. -la pericolosità del richiedente per la sicurezza dello Stato membro oper la comunità di accoglienza (è indipendente e autonomo rispetto alla Convenzione di Ginevra). Tale causa di esclusione persegue lo scopo di garantire la sicurezza nazionale dello Stato ospitante e l'incolumità della sua popolazione. Affinché esso possa essere applicato è necessario che il richiedente rifugio o il rifugiato rappresenti un pericolo prospettivo per gli interessi essenziali dello Stato ospitante tutelati dalla norma. Secondo la Corte questa causa di esclusione, interpretata alla luce dei diritti fondamentali, garantisce che sia riconosciuto il livello di protezione minimo previsto dalla Convenzione di Ginevra, come imposto dall'art 78 del TFUE e dall'art 18 della Corte. PROTEZIONE SUSSIDIARIA: essa costituisce innanzitutto un complemento alla protezione dei rifugiati sanciti dalla convenzione di Ginevra, rappresenta dunque

Una garanzia alternativa rispetto alla qualifica di rifugiato, che non può essere cumulata con questa. La protezione sussidiaria viene riconosciuta ai soggetti che, pur non essendo esposti a persecuzioni, corrono il rischio di subire un grave danno nel paese terzo di origine. L'art 15 della direttiva 95/2011 individua tre casi in cui ricorre il danno grave:

  • la condanna o l'esecuzione della pena di morte;
  • la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;
  • la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La protezione sussidiaria rappresenta una trasposizione normativa degli obblighi

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
125 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aalquadrato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Casolari Federico.