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LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE.

FONTI

La disciplina degli aiuti pubblici alle imprese è regolata dagli artt 107,108 e 109 i

quali non sono rivolti alle imprese ma agli Stati. Nello specifico:

principio di incompatibilità

l’art 107 pone il tra il mercato interno e gli aiuti

 pubblici alle imprese e inoltre prevede, ai paragrafi 2 e 3, delle deroghe;

procedura di controllo

l’art 108 disciplina la applicabile all’art 107;

 l’art 109 attribuisce al Consiglio il potere di stabilire regolamenti per

 l’applicazione degli artt 107/108; il potere di individuare le condizioni per

applicare l’art 108 paragrafo 3; il potere di fissare le categorie di aiuti che non

rientrano nella procedura prevista dall’art 108.

In un primo momento il Consiglio non utilizzò questo potere del quale si fece carico

comunicazioni.

la Commissione attraverso l’emanazione di una serie di Fu alla fine

degli anni 90 che il Consiglio approvò due importanti regolamenti: 994/98 e 659/99.

Il regolamento 994/98 riguarda l’applicazione degli artt 107 e 108 (ex artt 92

 e 93) a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. Tale regolamento ha

attribuito alla Commissione il potere di adottare regolamenti di secondo grado

attraverso cui stabilire le condizioni per poter considerare compatibili con il

mercato interno alcune categorie di aiuti orizzontali, sottraendole così dalla

preventiva autorizzazione della Commissione. Proprio grazie a questa delega

esenzione per

la Commissione potè adottare numerosi regolamenti di

categoria. 800/2008 generale

Nel 2008 la Commissione ha poi adottato il reg.

di esenzione per categorie con il quale venivano individuate alcune categorie

di aiuti compatibili con il mercato comune. Nel 2014 il regolamento 800/2008

venne sostituito con il regolamento 651/2014 la cui funzione è quella riunire

in un unico atto più settori di esecuzione, o inglobando alcuni regolamenti

precedenti e più specifici o rinviando determinati dettagli ad altri regolamenti

ancora in vigore.

Il regolamento 659/99 oggi confluito nel regolamento 1589/2015 relativo alle

 modalità di applicazione dell’art 88 del trattato.

Accanto a questi articoli bisogna poi menzionare anche la prassi della

 Commissione composta da un vasto numero di decisioni adottati su casi

individuali che sono spesso oggetto di pubblicazione integrale nella GU.

Grande importanza assumono poi anche alcuni documenti di natura

 programmatica pubblicati dalla Commissione. Nello specifico occorre far

riferimento a:

SAAP Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato – Aiuti di

cioè il

 Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di

Stato 2005-2009. In tale documento la Commissione ha posto l’accento

su tre esigenze:

la necessità di adottare un approccio economico più

 preciso nella valutazione della compatibilità di un aiuto di

Stato con il mercato; infatti vi sono dei casi in cui

l’erogazione di aiuti alle imprese non può essere vista solo

come un’eccezione al principio della parità di concorrenza

ma diventa un vantaggio vero e proprio per il mercato.

la necessità di un controllo più rigoroso da parte della

 Commissione sulla concessione di aiuti considerati invece

“nocivi”;

l’esigenza di rafforzare i poteri dei giudici nazionali.

Comunicazione sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE

la del

 2012. Con tale Comunicazione la Commissione ha compiuto un ulteriore

passo in avanti sottolineando l’esigenza di limitare il suo controllo ex

post agli aiuti concessi dagli Sati in violazione delle regole del TFUE e la

necessità di incentivare gli Stati ad un controllo ex ante sulle misure di

aiuti che vogliono adottare.

Sulla base di questi documenti la Commissione ha potuto emanare numerosi nuovi

regolamenti, modificando e sostituendo i precedenti, modernizzando così la

disciplina applicabile a questo settore.

LA NOZIONE DI AIUTO.

incompatibili

L’art 107, paragrafo 1, considera con il mercato interno gli aiuti

concessi dagli Stati membri nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati

membri, gli aiuti concessi attraverso risorse statali che favoriscono alcune imprese o

alcune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Affinchè l’art 107

aiuto

possa applicarsi è quindi indispensabile capire quando siamo in presenza di un

e per farlo occorre valutare se vengono soddisfatti una serie di criteri obiettivi quali:

finanziamento di origine statale;

 conferimenti di un vantaggio per i beneficiari (e selettività della misura);

 pregiudizio agli scambi tra Stati membri;

 pregiudizio alla concorrenza.

Inoltre, sulla base dell’art 107 si deduce che per poter considerare come aiuto

una misura statale:

i motivi o gli scopi che hanno indotto lo Stato membro ad adottarla;

 determinati sono invece gli effetti che la misura produce sulla concorrenza e

 sugli scambi tra gli Stati membri. BAI.

Emblematica è a tal proposito la sentenza Il caso ruota intorno ad una

sovvenzione accordata dalla Regione basca ad una compagnia di navigazione

locale attraverso l’acquisto anticipato di un quantitativo prefissato di biglietti sul

tragitto Bilbao-Portsmouth. Il Tribunale concluse che si era in presenza di un

aiuto ai sensi dell’art 107 e quindi affermò che gli obiettivi di carattere socio-

culturale eventualmente perseguiti dalle autorità spagnole non hanno alcuna

rilevanza nel ricollegare l’accordo del 1995 all’art 107 (ex art 92), in quanto

risulta da una costante giurisprudenza che l’art 92 non distingue gli interventi in

base alla loro causa o al loro scopo ma li definisce in relazione ai loro effetti.

Analizzando nello specifico i criteri:

Finanziamento di origine pubblica. L’art 107 ne menziona due diverse ipotesi:

 gli aiuti concessi dagli Stati membri “gli aiuti concessi attraverso risorse

e

statali.” Secondo la Corte di Giustizia la differenza tra queste due diverse

ipotesi risiede nel fatto che nella nozione di aiuto vengono ricompresi non

solo gli aiuti concessi direttamente dagli Stati ma anche quelli concessi da

enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati, con la conseguenza che

affinchè l’aiuto sia considerato concesso da uno Stato membro non occorre

che esso sia accordato direttamente da uno Stato membro ma può essere

accordato anche da enti pubblici territoriali; da enti pubblici economici; da

società controllate dallo Stato; da enti pubblici o privati istituiti o designati da

uno Stato per amministrare la sovvenzione attribuita. Tuttavia la Corte ha

sottolineato che l’imputabilità allo Stato non può essere dedotta dal solo fatto

che le risorse statali sono state concesse da un’impresa pubblica controllata

dallo Stato, ciò in quanto è necessario constatare che vi sia effettivo controllo

da parte dello Stato e che le autorità pubbliche abbiano avuto un qualche

ruolo nell’adozione di queste misure.

Italia c. Commissione

Emblematica è la sentenza nella quale la Corte è

chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della decisione della Commissione la

quale aveva considerato come “aiuto”, e quindi rientrante nella disciplina di

cui all’art 107, i ripetuti apporti di capitale effettuati dall’holding pubblica IRI,

attraverso la propria controllata Finmeccanica, a favore di Alfa Romeo.

Secondo la Commissione tali aiuti erano stati erogati attingendo ai fondi di

dotazione che lo Stato italiano metteva a disposizione di IRI e Finmeccanica. Il

governo italiano però contestava questa conclusione affermando che gli

apporti di capitale ad Alfa Romeo erano il frutto di una decisione autonoma di

IRI e Finmeccanica e che la Commissione non aveva dimostrato che i mezzi

finanziari devoluti dallo Stato ad IRI fossero destinati alla realizzazione dei

conferimenti di capitali ad Alfa Romeo. La Corte ricorda la sua giurisprudenza

secondo la quale non si deve distinguere tra l’ipotesi in cui l’aiuto è concesso

direttamente dallo Stato e l’ipotesi in cui l’aiuto è concesso da enti pubblici o

privati che lo Stato istituisce o designa per la gestione dell’aiuto; a tal

proposito essa rileva come, da un lato, numerosi elementi dimostrino che l’IRI

e la Finmeccanica operano sostanzialmente sotto il controllo dello Stato e

dall’altro che anche nel caso in cui i mezzi finanziari assegnati all’IRI o alla

Finmeccanica non fossero stati specificamente destinati ai conferimenti di

capitali controversi, è innegabile che questi conferimenti sono stati effettuati

attraverso fondi pubblici destinati a interventi economici.

Dunque l’aiuto può essere considerato come concesso attraverso risorse

statali quando:

il vantaggio accordato all’impresa beneficiaria, qualunque ne sia

 la forma, corrisponde ad un onere finanziario a carico dell’ente

erogatore di tale vantaggio deve rappresentare la contropartita

di un onere che l’ente pubblico subisce;tra l’onere e il vantaggio

deve sussistere un nesso sufficientemente diretto tra il vantaggio

accordato al beneficiario e una riduzione del bilancio statale o un

rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su

tale bilancio.

le risorse utilizzate per erogarlo provengono da contributi

 obbligatori o da tasse parafiscali riscosse da un ente pubblico a

carico delle imprese di un certo settore e utilizzate a favore di

alcune categorie.

In passato la Commissione sostenne che l’ampia nozione di aiuto accolta dall’art 107

e in particolare

in riferimento all’ipotesi di aiuto concesso attraverso risorse statali, consentirebbe

di prescindere dalla necessità di dimostrare l’esistenza di un onere finanziario

sopportato dall’ente pubblico erogatore. Tuttavia la Corte respinse questa tesi

affermando che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente attraverso

risorse statali devono essere considerati aiuti ai sensi dell’art 92 del Trattato.

Sloman Neptum Eventech.

Sentenze di riferimento sono la sentenza e la sentenza

Sloman Neptum

Nella sentenza l’attenzione della Corte è rivolta ad una legge

tedesca relativa all’istituzione di un registro speciale internazionale riservato alle

navi battenti bandiera federale ma utilizzate nel traffico marittimo internazionale.

Le navi iscritte a questo registro non erano tenute ad applicare il diritto tedesco per

quanto riguarda i contratti di ingaggio dei membri dell’equipaggio non aventi né

dimora né domicilio stabile nel territorio federale. Ciò comportava notevoli risparmi

in termini di retribuzione e di contributi sociali e previdenziali. Tuttavia la Corte

ritenne che tale disciplina era finalizzata non a creare un vantaggio che avrebbe

costituito per lo Stato o per gli enti pubblici un onere supplementare, ma a

modificare, in favore delle imprese di navigazione marittima, le condizioni alle quali

vengono costituiti i rapporti contrattuali tra quelle imprese e i loro dipendenti.

Eventech

Nella sentenza veniva presa in considerazione una normativa della città di

Londra che autorizzava i taxi londinesi a transitare sulla maggior parte delle corsie

riservate agli autobus di Londra durante le ore di operatività delle restrizioni alla

circolazione riguardanti queste corsie, vietando questo transito ai veicoli a noleggio

con conducente tranne che per prelevare e depositare passeggeri che si siano

prenotati in anticipo. In quanto autorizzati i taxi londinesi non avrebbero pagato

alcuna sanzione pecuniaria, prevista invece in tutti i casi di utilizzo delle corsie

preferenziali da parte degli altri autoveicoli. La Corte era quindi chiamata a decidere

se l’apertura di una corsia riservata agli autobus su una strada pubblica, durante le

ore di operatività di tale corsi, ai taxi londinesi ma non ai veicoli a noleggio con

conduttore, comporti l’uso di risorse statali ai sensi dell’art 107. La Corte però

precisò che il fatto che i taxi londinesi potessero utilizzare queste corsie senza

incorrere in ammende è il risultato di un’autorizzazione accordata ai taxi di

utilizzare queste corsie, e no da una rinuncia da parte dei poteri pubblici alla

riscossione di ammende dovute, con la conseguenza che da tale circostanza non

derivano oneri supplementari per i poteri pubblici.

in alcuni casi la Corte considerò risorse statali anche risorse di cui l’ente

 erogatore non era il titolare ma di cui poteva però comunque disporre. Nello

specifico si trattava dei finanziamenti concessi alla società Stardust Marine,

operante sul mercato della navigazione da diporto, da parte di due banche

private appartenenti al gruppo pubblico Crèdit Lyonnais. Il governo francese

contestava che i finanziamenti fossero stati concessi attraverso risorse

statali. La Corte argomentò che dalla giurisprudenza della Corte emerge che

dall’art 87 n 1 CE comprende tutti gli strumenti pecuniarie che le autorità

pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal

fatto che questi strumenti appartengano o meno, permanentemente, al

patrimonio dello Stato. Quindi anche se le somme corrispondenti alla misura

in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il

fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico e dunque a

disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse

siano qualificate risorse statali.

E’ sulla base di questo orientamento che la Corte potè risolvere il caso

Germania c. Commissione.

presentatole nella sentenza In questo caso loStato

non aveva il potere di disporre dei fondi, né esercitava un controllo pubblico

sulla corretta gestione dei fondi. La Corte quindi escluse che i fondi generati

da una sovrattassa, l’EEG, a carico dei fornitori di energia elettrica e che

andava a vantaggio delle imprese produttrici di energia elettrica che si

avvalessero di fonti di energia rinnovabili, costituissero risorse statali.

La Corte ha poi escluso che i fondi privati utilizzati dalle organizzazioni

 private diventino risorse pubbliche solo perché utilizzati unitamente a somme

eventualmente provenienti dal bilancio pubblico.

Conferimento di un vantaggio ai beneficiari. Qui occorre subito precisare che

 l’aiuto può assumere forme diverse. Sulla base di una formula ricorrente in

giurisprudenza in base alla quale si afferma che il concetto di aiuto è più

ampio di quello di sovvenzione in quanto esso designa non solo le prestazioni

positive ma anche gli interventi che alleviano gli oneri che normalmente

gravano sul bilancio di un’impresa, è possibile dividere gli aiuti in due gruppi:

gli aiuti che comportano prestazioni positive a carico dell’ente erogatore e

quelli che consistono in una rinuncia ad introiti.

Aiuti che comportano prestazioni positive: esempio tipico di questa categoria

 è rappresentato dalle sovvenzioni consistenti in un trasferimento materiale di

risorse finanziarie dal bilancio dell’ente pubblico erogatore a quello

dell’impresa beneficiaria. A questa categoria appartengono anche

la concessione di prestiti o di garanzie;

 gli investimenti pubblici nel capitale di imprese quando avvengono in

 condizioni che un investitore privato che agisse in un’economia di

mercato non avrebbe accettato. Questo criterio è conosciuto come il

criterio (o test) dell’investitore privato. Il criterio dell’investitore

privato si affermò in relazione al fenomeno dell’assunzione da parte dei

pubblici poteri di partecipazione nel capitale di imprese in difficoltà o

alla sottoscrizione di nuove quote di capitale in imprese già a

maggioranza azionaria statale. Secondo la Corte queste operazioni

dissimulano un aiuto quando avvengono in condizioni tali che privati

operatori non le avrebbero effettuate. Si può a tal proposito

menzionare nuovamente la sentenza Italia c. Commissione nella quale

l’Italia sosteneva che la Finmeccanica avrebbe effettuato il proprio

intervento in favore di Alfa Romeo operando in base a criteri di

redditività a lungo termine, tenuto conto della particolarità del settore

(industria automobilistica). La Corte argomenta affermando che per

stabilire se questi interventi abbiano natura di aiuti statali bisogna

vedere se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni

paragonabili a quelli degli enti che gestiscono il settore pubblico

avrebbe effettuato conferimenti di capitali di entità simile. Essa

aggiunge poi che il comportamento dell’investitore privato deve essere

almeno analogo a quello di una holding privata o di un gruppo

imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o

settoriale, guidato di prospettive di redditività a lungo termine.

Successivamente il criterio dell’investitore privato è stato applicato anche in

contesti diversi :

per valutare un prestito concesso a tassi agevolati;

o per valutare la concessione di un’agevolazione per il pagamento di

o contributi sociali;

per valutare misure non classificabili come prestazioni positive ma

o come rinunce ad introiti pubblici.

aiuti indiretti. L’aiuto è indiretto quando l’erogazione di risorse pubbliche non

 è destinata ai beneficiari stessi ma ai loro clienti. Sentenza di riferimento è la

Mediaset

sentenza nella quale si discuteva del contributo previsto dal

legislatore italiano per l’acquisto o il noleggio di decoder per il digitale

terrestre. In questo caso, nonostante ad usufruirne fossero gli utenti, il

Tribunale concluse che la misura di aiuto da un lato incitava i consumatori a

passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre limit

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aalquadrato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Casolari Federico.
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