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FONTI NORMATIVE:
•L’art. 102 TFUE è la seconda norma fondamentale in materia di concorrenza
•La disposizione omologa nazionale è l’art. 3 L. 287/90
Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 3. - Abuso di posizione dominante 17
È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato
nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
• imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose;
• impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo
sviluppo tecnico o il progresso tecnologico a danno dei consumatori;
• applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse
per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella
concorrenza;
• subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
Articolo 102 TFUE
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al
commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione
dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
• nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni
di transazione non eque;
• nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
• nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la
concorrenza;
• nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Nozioni di base
• La posizione dominante non è vietata di per sé: lo è solo il suo abusivo sfruttamento che
spesso può derivare da una crescita esterna dell’impresa e non dalla sua crescita naturale.+
• L’abuso di posizione dominante non può fruire di alcuna esenzione, né individuale né per
categoria
è nozione oggettiva
La giurisprudenza ha costantemente affermato che la nozione di abuso di posizione dominante è
oggettiva e riguarda i comportamenti dell’impresa dominante che:
• sono in grado di influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio a causa della posizione
dominante in questione, il livello di concorrenza è già indebolito, ed
• hanno come effetto, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che governano la normale
competizione tra prodotti o servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, di
ostacolare il mantenimento, o lo sviluppo, della concorrenza ancora esistente su tale
mercato.
Definizione di dominanza
• una posizione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di
ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, ed ha la
possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei
clienti e dei consumatori” (United Brands)
• “a differenza di una situazione di monopolio o di quasi monopolio, non esclude l’esistenza di
una certa concorrenza, ma pone la ditta che la detiene in grado, se non di decidere, almeno
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di influire notevolmente sul modo in cui si svolge detta concorrenza e, comunque, di
comportarsi sovente senza doverne tener conto e senza che, per questo, simile condotta le
arrechi pregiudizio” (Hoffmann-La Roche)
Definizione della Commissione
“Dal punto di vista economico, può essere definita come la capacità di aumentare il prezzo per un
periodo di tempo significativo ad un livello superiore a quello che prevarrebbe in un mercato
competitivo, anche se inferiore al prezzo di monopolio” (dove “aumentare i prezzi” ricomprende
tutti i parametri della concorrenza – quali prezzi, produzione, innovazione, varietà e qualità dei
prodotti) – cfr. Comunicazione della Commissione del 2009 sull'applicazione dell'art. 82. Si potrà
quindi considerare abusivo qualsiasi comportamento restrittivo sulla concorrenza che sia attuato
tramite pratiche scorrette e non incluse nel normale gioco della concorrenza. Inoltre non è
necessaria alcuna volontarietà per ricadere nel divieto.
Ratio del divieto
• Prevenire l’utilizzo del potere di mercato da parte dell’impresa dominante per impedire ai
concorrenti di erodere la sua posizione dominante
• Evitare i costi sociali del monopolio
• Tutelare il processo concorrenziale in quanto tale
“conseguentemente, poiché l'articolo 82 [leggi:102] CE riguarda non solo le pratiche idonee a
provocare un danno immediato ai consumatori, bensì anche quelle che li danneggiano
pregiudicando la sussistenza di una concorrenza effettiva, è all'impresa che detiene una posizione
dominante che incombe una speciale responsabilità di non pregiudicare, con il suo comportamento,
una concorrenza effettiva e leale all'interno del mercato comune” (Sentenza del Tribunale – 2012 –
Caso Telefonica)
Elementi della fattispecie
1. Mercato rilevante: prima di dimostrare la presenza di un abuso di posizione dominante, è
necessario provare l’esistenza di una posizione dominante in un determinato mercato, il che
presuppone la previa definizione di tale mercato
Mercato rilevante del prodotto
Il “mercato del prodotto” comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili
o sostituibili dal consumatore, in ragione delle loro caratteristiche dei loro prezzi e dell’uso al quale
sono destinati.
Come si individua:
Tre criteri:
1) sostituibilità sul versante della domanda
• sostituibilità tecnica
• sostituibilità economica (rilevano il prezzo e il costo di utilizzazione: esempio, bicchieri di
cristallo/bicchieri in plastica)
• sostituibilità psicologica (ad esempio, cinema di prima visione/cinema a luci rosse)
Esame dell’elasticità incrociata della domanda
Il test principale è il c.d. SSNIP test (“Small but Significant Non-transitory Increase in Prices”), in base
al quale si esamina la reazione dei clienti in una data area geografica in risposta ad un ipotetico
incremento piccolo ma significativo e non transitorio del prezzo (nell’ordine del 5-10 %).
2) sostituibilità sul versante dell’offerta: Capacità dei fabbricanti di soddisfare la domanda di
prodotti o servizi diversi da quelli che stanno attualmente producendo (quando fabbricanti
di un certo prodotto sono in grado di soddisfare in breve tempo, e senza dovere sostenere
significativi costi aggiuntivi o affrontare rischi eccessivi, la domanda di prodotti diversi, in
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risposta ad un ipotetico incremento piccolo ma significativo e non transitorio del prezzo di
detti prodotti)
3) concorrenza potenziale
Mercato rilevante geografico
Il mercato geografico rilevante comprende “l’area nella quale le imprese in causa forniscono o
acquistano prodotti o servizi e ove le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee” e
sensibilmente diverse dalle condizioni di concorrenza delle zone geografiche contigue
Elementi della fattispecie
Dominanza: si individua in base a:
• quota di mercato (in senso dinamico): le quote di mercato devono essere alte per molto
tempo ossia non deve esserci una erosione portata dall’espansione dei concorrenti le quote
devono quindi essere poco dinamiche.
• posizione dei concorrenti e degli acquirenti: Bisogna anche analizzare le quote dei concorrenti
per esempio una quota di mercato non troppo elevata da parte dell’impresa può essere
considerata rilevante in quanto i concorrenti detengono tutti basse quote di mercato.
• struttura dei costi e risorse finanziarie dell'impresa: presenza di sussidi incrociati ossia la
possibilità di finanziare una attività con risorse provenienti da un altro mercato rilevante,
succede nelle imprese con gamma di prodotti elevata, integrazione verticale e organizzazione
di marketing
• marchi e/o altri diritti di privativa
• conoscenze tecnologiche
• concorrenza potenziale (barriere all’ingresso): deve esserci una minaccia futura da parte dei
concorrenti che imponga all’impresa di tenere i prezzi a livello concorrenziale e la costringa ad
innovare. Questa concorrenza potenziale deve essere concretizzarsi in maniera prevedibile ed
in tempi rapidi. La possibile esistenza di barriere all’entrata per questi concorrenti può essere
una prova di posizione dominante dell’impresa leader.
• elementi comportamentali
Quote di mercato
Elevate quote di mercato sono un elemento molto significativo, ma spesso non determinante:
• le imprese in posizione di monopolio (anche ex lege), detengono per definizione una
posizione dominante nel caso in cui i prodotti oggetto del monopolio costituiscano un
mercato rilevante
• un’impresa che possiede più del 50% si presume (salvo circostanze eccezionali) detenga una
posizione dominante
• una quota compresa tra il 25% e il 50% non costituisce di per sé solo un elemento probatorio
sufficiente ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una posizione dominante.
• una quota inferiore al 25% è normalmente non significativa ai fini della determinazione di
una posizione dominante
• una quota inferiore al 10% è indice di assenza di una posizione dominante
Elementi comportamentali che diventano indici di dominanza
• aumento regolare dei prezzi: l’impresa può ottenere una rendita monopolistica aumentando
i prezzi
• ruolo di price leader
• eliminazione di concorrenti
• possibilità di applicare prezzi anormalmente bassi
• offerta di prezzi selettivi
• clausola inglese 20
Mercato collegato e dominanza
• il mercato su cui avviene l’abuso può essere collegato, ma distinto da quello su cui insiste la
posizione dominante (cfr. essential facilities doctrine)
• la posizione dominante può esistere sia dal lato dell’offerta che dal lato della domanda
(monopsonio: mercato in cui c’è un unico compratore)
Elementi della fattispecie
Nozione di abuso
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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