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PRODOTTI ALLEGATOmodificato dal reg 2393/2017 1CEREALI, RISO ,ZUCCHERO,FORAGGIO, SEMI ,CANAPA,LINO, OLIO D’OLIVA,ALCOLRegolamento TABACCO, VINO,1308 /2013 ORTOFRUTTAFLORI BACHI COLTURA,CARNI, POLLAME, UOVA,LATTE , LUPPOLOCEREALIRISO VITIVINICOLO E ORTOFRUTTICOLO V O1308 / 2013ZUCCHERO BACHI E FLORI COLTURA BCEFArticolo 1comma 2FORAGGI alcol LUPPOLO e tabacco LAT latteSEMI carni pollame e uova CUPCANAPA LINO, OLIO DA OLIVA ODOIn particolare l’attenzione è sull’art 152 CHE dichiara gli stati liberi di riconoscereop in questi settori ma obbligati per le categorie dell’olio D’oliva, luppolo, bachi eortofrutticoloRequisiti per il riconoscimentosu iniziativa dei produttori e a norma dell’art 153 c. 2 lett. c produzione ecosostenibile e CONFORME ALLA domanda, ottimizzare prezzi,concentrare l’offertaArt 153 obblighi e contributi dei soci , procedure ammininistrative,sanzionatorie ammissionesettore lattiero casearioreg 2393/2017

Apporta modifiche al reg 1308 tra cui all'art 152 con l'art 4 lettera b del 1308 è arricchita da un ulteriore riferimento (su iniziativa dei produttori e svolgenti le seguenti attività: trasformazione, distribuzione, gestione rifiuti e uso attrezzature in comune. Pianificare la produzione, negoziare i prezzi in deroga al 101 TFUE. Purché ciò a) incrementare produttività dell'agricoltura b) assicurare un tenore di vita equo, con redditi più elevati c) stabilizzare i mercati d) assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori - indipendentemente dal trasferimento di proprietà dei prodotti all'op - i soci facciano parte di altre op tranne se hanno più unità produttive in luoghi diversi. 1 ter le op comprendono anche le aop. 1 quater l'autorità nazionale antitrust interviene in caso di lesione obiettivi 39 TFUE Background o dietro le quinte delle modifiche negoziazione del prezzo.

risultato. Il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:

riservata–all’art 149 latte e a 169,170,171 dietro valutazione della Commissione. La commissione nelle dichiarazioni di chiusura reg 2393 avvisa che negoziaziaresenza il suo controllo potrebbe ledere interessi di agricoltori esterni ad op e èconsumatori

RICONOSCIMENTO OP ed AOP art. 154 : soddisfare condizioni del 152+ n membrie volume di produzione, offrire garanzie circa il corretto svolgimento della propriaattività. Il riconoscimento avviene entro 4 mesi e gli stati motivano allaCommissione l’ approvazione o il diniego e forniscono info sull’andamento delle opriconosciute

Art. 155 novità disciplinare esternalizzazione–possonoGli Stati membri consentire ad una OP o AOP riconosciuta diesternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, tranne la produzione, purchél’OP o l’AOP resti responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e dellagestione, del controllo e della supervisione dello risultato.

Svolgimento di tale attività. OP ricerca di tecniche migliori che incrementino l'efficienza delle coltivazioni, riducano i costi, aumentino la quantità e la qualità del prodotto, utili anche agli agricoltori esterni e non aderenti. (funzione omologatrice) dei comportamenti dei produttori (funzione sociale) crescita del settore. Per tali motivi è possibile attribuire efficacia erga omnes a accordi/decisioni, informando la Commissione, purché così facendo non si crei danno ad altri agricoltori (rappresentatività). Art 164 consente OP, AOP, OI (dotate di di richiedere che accordi, decisioni o pratiche per un periodo limitato, siano obbligatori verso altri operatori. OP ortofrutticole: il 60% del volume della produzione AOP e OI interprofessionali: 2/3 volume totale OP vi partecipino: il 50% dei produttori di una circoscrizione territoriale. Art. 165 gli operatori economici o i gruppi esterni all'OP beneficiari delle tecniche da essa escogitate.

Versano all'op una parte o il totale del contributo versato daisociArt 157 ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI Gli agricoltori/trasformatori /operatori commerciali possono unirsi in oi, che intevengono direttamente sullafiliera, piattaforma di dialogo, promuovendo le migliori pratiche e la trasparenzadel mercato, inteloquendo con strutture rappresentative tipo organizzazione eassociazioniIl riconoscimento delle oi è facoltativo in tutti i settori, tranne olio di oliva, olive datavola e tabacco, e avviene dove le oi hanno la loro sede centrale.Compiti e poteri- trasparenza della produzione e del mercato : pubblicazione dati statistici suicosti di produzione e prezzi- promuovere un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodottisul mercato- redigere contratti di vendita o di fornitura ai sensi dell'art 210 TFUE ( pratichevietate cosi da escludere che abbiano effetti negativi sul mercato e suiconsumatori.158 :Gli Stati membri possono

riconoscere le op richiedenti entro 4 mesi, purché: a) rispettino art. 157; b) siano rappresentative di cui all'articolo 157 e non attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti da articolo 162. Lo stato compie controlli periodici per verificare la sussistenza dei requisiti del 158 e nel caso di inadempienza commina sanzioni. La disciplina nazionale delle op e aop è negli art 2 - 6 DEC 102 2005 Art. 2. Scopo delle op produzione dei produttori aderenti -> commercializzazione contributi da versare, in base alla quantità o valore dei prodotti commercializzati. Art. 3. Forma giuridica società di capitali, cooperative agricole o società consortili. Statuto -> obbligo di applicare le regole interne all'op, vendere il 75% della propria produzione a nome dell'op, in nome proprio fino al 25%, vincolo associativo di anni e, per recesso, preavviso di 6 mesi; regole per il controllo democratico e sanzioni per.

inosservanza di obblighi o mancato pagamento dei contributi, contabili e di bilancio. Ai fini del riconoscimento, le op devono essere formate da un numero min di produttori ed produrre un volume minimo di produzione fissato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2016 allegato del decreto Articolo 4 del d. ministeriale 387 del 2016 paragrafo 2n minimo di produttori, un valore minimo di produzione, ceduta o conferita dai soci Allegato I (...) o al 2% della produzione regionale nel settore di riferimento in base ai dati istat DEROGA latte crudo, quantità minima di produzione pari a: a. 4.500,00 (quattromilacinquecento) to. per il latte di vacca; b. 1.500,00 (millecinquecento) t. per il latte di bufala; c. 900,00 (novecento) t. il latte ovicaprino.

Art. 4. - Le regioni riconoscono le op in base ai requisiti articolo 3

Art. 5. - obiettivi a) concentrare l'offerta e valorizzare i prodotti agricoli

b) gestire le crisi di mercato;
c) costituire fondi realizzare programmi;
d) coordinare le attività delle op; supportare le attività commerciali dei soci,
Spetta al Ministero politiche AF riconoscere e controllare forme associate op
Art. 6. ‐ Requisiti riconoscimento forme associate: statuto -> obbligo di aderire ad 1 sola op, versare contributi finanziari, vincolo associativo di 3 anni e preavviso 6 mesi. Regole x controllo demo, sanzioni x mancato inosservanza obblighi d.m. 9084 20141. vendita dei prodotti per almeno 85 % solo il 15 % si presta ad essere venduto al di fuori dell’op.
Esternalizzazione possibile fino al 40% del valore fatturato nell’anno precedente
Voto non produttori massimo 10% , no decisioni sul fondo, no attività concorrenziali.
Art 8 / socio quota max di voto 35% e quota societaria 49%
Nell’ambito di AOP una op non più del 50% diritti di voto, se costituita in forma cooperativa non più del 74% delle quotesocietarie.ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI → ammesse in ambito europeo per dec leg 173 del 1998 specifici comparti e in italia previste con il (art. 12), mai operativo perché privo di un decreto con le modalità e criteri per il riconoscimento e controlli. Abrogato dalla L 91 / 2015 rappresentatività > 40% su un prodotto o gruppo di prodotti - 51% se opera in un’unica circoscrizione. potendo attribuire il riconoscimento ad una sola oi disettore DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA: nel campo agroalimentare la normativa antitrust è - strumento di rafforzamento del settore - incentivo alla costituzione di op, consentendo accordi e intese vietati in altri settori. Si sfrutta la limitazione della concorrenza per raggruppare l’offerta ovvero per far funzionare meglio il mercato già di per se frammentato. Negli altri settori questa necessità non c’è anzi per il buon andamento degli affari occorre sanzionare condotte anti concorrenziali. Primo

Il primo atto per proteggere la concorrenza negli Stati Uniti fu il Sherman Act del 1980, che aveva lo scopo di tutelare gli agricoltori dall'industrializzazione che aveva comportato la concentrazione dell'offerta nelle mani dei grandi imprenditori. Nel 1908 fu coinvolta la American Tobacco Company e nel 1911 la Standard Oil, per proteggere il pubblico dal fallimento del mercato.

Lo scopo del Sherman Act era quello di proteggere il mercato e vietare e prevenire condotte sleali che tendono a distruggere la concorrenza stessa. Il Sherman Act è diviso in tre sezioni: la prima descrive le condotte anticoncorrenziali, la seconda si concentra sul monopolio e i suoi risultati, la terza estende i contenuti delle prime due sezioni ai territori degli Stati Uniti.

Nel 1914 fu approvato il Clayton Act, che nel 1922 fu integrato dal Capper-Volstead Act, che rendeva legittimi accordi, pratiche e intese e strutture associative tra soli produttori agricoli, allo scopo di bilanciare il potere contrattuale. Questo atto è ancora in vigore oggi.

Nel 1967 fu approvato l'Agricultural Fairly Practices Act, che mirava a evitare che le strutture associative dei produttori agricoli fossero oggetto di discriminazioni da parte delle industrie nella conclusione di accordi.

contratti di vendita -> impedire che le stesse attuino condotte lesive verso produttori non aderenti o altri interlocutori commerciali.

United States Secretary of Agriculture potere di vietare o bloccare tali accordi, diridimensionarli.

La normativa antitrust americana ha ispirato L'UE che negli art 100 e 101 TFUE FINALITA' sistema nord americano = potenziare l'efficienza del sistema agroalimentare FINALITA' UE = preservare la struttura del mercato interno istituito con l'articolo 120 TFUE reg 1 / 2003 l'applicazione degli articoli 81 e 82b100 e 101 TFUE) trat

Dettagli
A.A. 2020-2021
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nobody_scuola_1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Mercati agro-alimentari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Canfora Irene.