Fondamenti di psicopatologia forense
Le discipline psicologiche e psichiatriche nel mondo del diritto
Fondamenti disciplinari del lavoro psicopatologico forense
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Il diritto, per essere valido, deve essere aderente alla vita dell'uomo, quindi deve inevitabilmente confrontarsi con i problemi attinenti alla sfera bio-medica.
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Scienza medico legale: punto d'incontro tra bio-medicina e diritto, rappresentando il complesso delle conoscenze bio-mediche necessarie ai fini della corretta elaborazione, interpretazione e applicazione ai casi concreti delle diverse norme giuridiche.
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Medicina forense: attività medico-legale a carattere applicativo che si occupa specificamente della collaborazione tra le scienze bio-mediche e il mondo della giustizia, concretizzandosi attraverso lo strumento della perizia.
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L'ordinamento giudiziario italiano prevede che il giudice (o gli avvocati delle parti, o la Procura della Repubblica) possa disporre l'esecuzione di indagini di carattere peritale, quando è necessario acquisire dati/valutazioni che richiedono cognizioni tecniche riguardanti specifiche scienze o arti. In campo bio-medico possono riguardare la realtà psicofisica di ogni individuo (vivente o deceduto), ad esempio possono essere disposti accertamenti in merito alle cause della morte.
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Realtà psichica: possono essere disposti accertamenti in merito alla capacità dell'individuo di autodeterminarsi liberamente o compiere consapevolmente atti di rilevanza giuridica (partecipare coscientemente al processo, essere o meno un genitore adeguato).
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Possono essere soggette ad esame peritale eventuali condizioni di inferiorità/infermità di una vittima di reato, caratteristiche psichiche di un lavoratore, stato di mente/pericolosità di un autore di reato, capacità di un testimone di ricordare e riferire, ecc.
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Ogni accertamento peritale prevede due livelli:
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Livello clinico: comprende la raccolta anamnestica, l'esame obiettivo, indagini strumentali, diagnosi e prognosi.
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Confronto tra valutazione clinica raggiunta e la fattispecie giuridica oggetto nel procedimento nel cui contesto è stata disposta la perizia stessa (in genere sotto forma di risposta a uno specifico quesito peritale).
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In tutti gli accertamenti è possibile ravvisare un fondamentale elemento di analogia: si tratta di indagini che identificano nel metodo e nella deontologia medico-legali il proprio fondamento (indipendentemente dalle metodiche specialistiche cui fanno riferimento nel "primo livello").
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Franchini: la perizia rappresenta la fondamentale attività pratica del medico legale e costituisce la risposta motivata che questo specialista fornisce ai quesiti tecnici di rilevanza giuridica che gli vengono proposti. È quindi un "parere tecnico motivato":
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"Parere": termine che esprime il fisiologico ed inevitabile grado di soggettività che qualsiasi risposta professionale non può non esprimere.
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"Tecnico": qualificazione che attiene alla specifica competenza scientifico-professionale che deve essere versata nell'elaborazione del parere (seguendo appunto le regole scientifiche e procedurali che fondano e qualificano la perizia come tale).
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"Motivato": dovere del perito di esplicitare le basi, i metodi, l'evoluzione e le conclusioni del proprio ragionamento, così da rendere lo stesso verificabile in ogni sua parte ad opera del committente e dei suoi diversi fruitori.
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Per molti secoli solo il medico legale (per le sue competenze cliniche e conoscenze giuridiche) è stato in grado di rispondere a tutti i diversi quesiti che potevano essere posti nell'ambito dei procedimenti giudiziari. Più recentemente, lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e la sostanziale autonomizzazione di alcuni ambiti disciplinari hanno reso impossibile tale pratica, in quanto spesso il singolo professionista non è in grado di rispondere motivatamente a quesiti attinenti a discipline scientifiche distinte. Questo fa sì che il lavoro peritale oggi risponda comunque a una modalità di ragionamento, di valutazione e di deontologia che non sono quelle proprie dell'area medico-specialistica interessata alla diagnosi, ma fanno riferimento a una specifica e più ampia formazione medico-legale.
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Infatti, alle scienze bio-mediche forensi, a differenza di quelle cliniche, spetta il compito di partecipare all'acquisizione delle competenze scientifiche di interesse giuridico.
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Psicologia e psichiatria forensi non sono direttamente sovrapponibili alle rispettive discipline cliniche, ma rappresentano un complesso di nozioni, metodi, valori, dotato di una propria identità culturale e di una specifica e comune competenza operativa.
Dimensione clinica e competenza peritale
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Negli ultimi 50 anni, la crescente consapevolezza degli psicologi e psichiatri clinici sulle componenti di controllo, sanzione e stigmatizzazione che connotavano l'attività di diagnosi e intervento nei confronti del sofferente psichico, hanno determinato un allontanamento di molti specialisti dalla collaborazione con il sistema giudiziario nel suo insieme.
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Per alcuni anni il lavoro psichiatrico forense è stato considerato da molti clinici come un'attività aliena dagli obiettivi (e forse anche dalla stessa deontologia), quindi è stato svolto da professionisti di formazione eterogenea (ma anche da un ristretto numero di medici legali, criminologi e psichiatri forensi che si sono assunti l'onere di proseguire il dibattito culturale e scientifico in un contesto piuttosto svalutato).
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In questa situazione, gli psichiatri e psicologi forensi hanno preso atto della necessità di rafforzare la dimensione clinica degli accertamenti peritali. Tutto ciò ha contribuito a valorizzare l'apertura di uno "spazio" clinico in cui rientrano le dimensioni dell'ascolto, dell'empatia, della relazione e della comprensione (indispensabili per l'elaborazione della diagnosi, della prognosi e dei correlati valutativi delle stesse).
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Così ci si è definitivamente allontanati da un approccio che identificava la perizia come una sorta di replica degli interrogatori giudiziari.
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La disponibilità di valide competenze cliniche da parte del perito garantisce che la realtà del "paziente forense" sia investigata in modo approfondito. L'affermazione della rilevanza della dimensione clinica del lavoro peritale ha indotto però alcuni studiosi degli scorsi decenni a rivendicare un'assoluta priorità del momento clinico su ogni altra finalità dell'indagine, tanto da attribuire all'intervento dello specialista una connotazione quasi esclusivamente di carattere terapeutico (predominante su ogni altro elemento). Anche questo orientamento non appare percorribile, perché il contesto dell'accertamento peritale esula dalle fondamentali dimensioni del contratto terapeutico, della libera scelta dello specialista da parte del paziente, dell'alleanza tra i due interlocutori e del segreto professionale (proprie di ogni intervento diretto alla cura del sofferente psichico). La consulenza tecnica spesso rappresenta la premessa per decisioni giudiziarie che possono comportare conseguenze anche pesantissime per la libertà, i diritti, l'autonomia, la vita stessa del periziando.
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La perizia è un'attività che si colloca a metà strada tra il mondo della clinica e il mondo del diritto, e per questo deve rispondere in modo trasparente e inoppugnabile a due diversi (e talvolta poco compatibili) sistemi di pensiero e di riferimento applicativo.
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In questo contesto il contributo del clinico si esprime sia attraverso la preliminare e trasparente informazione del periziando circa le caratteristiche, i metodi e le conseguenze della perizia; sia attraverso l'apertura di uno spazio di dialogo e di ascolto che consenta un migliore sviluppo della relazione clinica e valutativa.
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Negli ultimi anni ha assunto valore giustamente crescente la dimensione della tutela dei diritti dei diversi soggetti interessati (non solo il periziando, ma qualunque persona possa essere interessata dall'indagine). Così si è giunti a non considerare pacificamente prioritario l'interesse espresso dal giudice (o dai diversi soggetti committenti delle indagini "di parte"), ma ad attenersi a una serie di normative e di prassi deontologiche in tema di: tutela alla riservatezza, informazione, consenso, bilanciamento costi/benefici nell'esecuzione degli accertamenti, protezione dei soggetti deboli (soprattutto i minori). Tanto da rendere abituale l'assunzione di complesse precauzioni di accertamento, resocontazione, archiviazione e conservazione dei dati peritali (cosa fino a poco tempo fa impensabile).
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Il perito di oggi deve saper garantire la validità della propria disamina clinica e valutativa; deve tutelare la corretta procedura e i diritti di tutte le parti interessate, in un ambiente sempre più complesso e stratificato (in cui ad esempio è abituale il confronto tra molte e diverse figure professionali); deve sapersi "muovere" (nei casi più eclatanti) rispetto alle sollecitazioni dei media, alle strategie processuali ed extraprocessuali che possono essere adottate dall'una o dall'altra parte.
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In ambito penalistico, a seguito dell'introduzione nel 1989 del carattere orale di dibattimento, è anche chiamato a spiegare e motivare le proprie valutazioni dinanzi al giudice ed alle parti, in un contesto che richiede buone competenze espositive e una ancor migliore tenuta emotiva, a fronte del sempre cogente dovere di rendere il più possibile trasparenti e comprensibili le diagnosi e le conclusioni (quindi in situazioni che fino a qualche decennio fa i periti conoscevano solo nei film statunitensi).
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Gli è richiesta una specifica attenzione nel prevenire non solo i comportamenti scorretti, ma anche qualsiasi soggettività procedurale che possa essere anche strumentalmente qualificata come inidonea, ai fini di un ricorso contro il suo operato (o quantomeno di una doglianza ordinistica). Questa attenzione non riguarda tanto la tutela di sé, quanto l'impegno di prevenire (per quanto possibile) qualsiasi contestazione (anche strumentale) delle conclusioni peritali (spesso è sufficiente solo il sospetto della scorrettezza di un perito perché si giunga a mettere in discussione l'intero suo operato).
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Il "saper fare" del perito di oggi è molto più complesso e stratificato rispetto a prima. Un tempo il lavoro peritale era riservato a un ristretto numero di professionisti, che si pronunciavano su fattispecie anche molto differenziate. Oggi la maggiore complessità del settore forense, la diversificazione delle competenze specialistiche per le quali si giunge alla professione peritale, l'attenzione posta dall'opinione pubblica verso le vicende legate alla giustizia, e le modalità di articolazione e rivendicazione di diritti e interessi soggettivi, prevedono un'identità del perito decisamente diversa, più complessa ed esposta al rischio professionale.
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Questo rende ancora più necessario che il momento clinico e quello valutativo siano ancor più presenti nella competenza e nello stesso mondo interno del professionista, perché gli stessi, strettamente uniti, costituiscono il fondamento di quella complessa e sempre più sfaccettata identità professionale che viene oggi richiesta.
Finalità del lavoro peritale
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Funzione del perito: elaborazione di una risposta tecnica motivata rispetto a quesiti di rilevanza giuridica.
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I quesiti (posti dal giudice o dalle parti processuali) non hanno un carattere generale, ma fanno riferimento a specifiche e cogenti fattispecie di legge (o quantomeno a consolidati orientamenti giurisprudenziali).
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La risposta che dovrà fornire il perito non è quindi un mero parere clinico, ma richiede che, dopo aver identificato la realtà diagnostica e prognostica del caso, si attui una comparazione tra la stessa e le fattispecie normative previste nel quesito ricevuto.
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A seconda della nozione giuridica di riferimento, lo spazio di autonomia clinica e progettuale del perito può essere differenziato:
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Può essere formulato un quesito che attribuisce allo psicologo forense un compito quasi esclusivamente clinico.
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In altri contesti il quesito corrisponde rigidamente al dettato di un articolo di legge, e quindi impone al perito di confrontare il dato clinico con nozioni di stretta pertinenza giuridica (il cui riscontro può addirittura qualificare la stessa sussistenza di un reato, o può condizionare l'avvio o meno dell'azione giudiziaria). In questi casi la componente di carattere clinico viene ad assumere la connotazione di "premessa" rispetto alla prioritaria rilevanza del momento valutativo (rigidamente articolato sulla base delle previsioni normative e giurisprudenziali).
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In tutti i casi la perizia è solo un tassello del procedimento giudiziario, e la funzione del consulente sul piano fattuale è quella di un "collaboratore" del giudice (o di una parte), che entra nel processo solo per espletare la propria funzione (e una volta conclusa ne esce).
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Il quesito peritale rappresenta un delicato momento di congiunzione tra:
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Le necessità del committente dell'accertamento.
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Le incombenze del consulente tecnico.
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Quindi, di fronte al quesito, l'esperto non è solo chiamato a confrontarsi con l'attribuzione di un compito che può essere molto differenziato a seconda delle richieste del momento, ma in alcuni casi può anche essere tale da comportare una forzatura dei metodi e dei valori propri della formazione clinica. Infatti al perito viene spesso chiesta l'elaborazione di risposte dotate di un'assoluta certezza diagnostica e prognostica (non raggiungibile dal clinico); oppure gli può essere chiesta la costruzione di complesse strutture deduttive, utili per gli interessi di giustizia, ma lontane da una possibile dimostrazione di carattere scientifico.
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Alla formulazione del quesito si accompagnano altri due momenti (la cui sussistenza contribuisce a delimitare ulteriormente i "confini" del lavoro peritale e a differenziarlo da quello prettamente clinico):
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Effettuazione di un giuramento o di una dichiarazione di impegno (imposti in sede di conferimento d'incarico/audizioni dibattimento penale). Questa responsabilizzazione formale sottende a una prospettiva di sanzione per l'eventuale violazione dei termini dell'incarico e delle incombenze ad esso correlate.
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Definizione (da parte del committente) della durata temporale delle indagini peritali. Questo parametro conferma il fatto che il lavoro peritare non è sovrapponibile alla sfera di indirizzo terapeutico, che infatti si caratterizza per i suoi tempi "aperti", e dipendenti unicamente dalla disponibilità del paziente e del suo curante.
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Difficile esigenza: integrare un corretto approccio diagnostico-valutativo con la risposta a quesiti di natura giuridica e con il rispetto di formule e adempimenti sconosciuti al contesto puramente clinico.
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Per ciò, per lo psicologo/psichiatra forense è necessaria: la conoscenza delle fattispecie e delle procedure del diritto e la conoscenza degli strumenti diagnostici e prognostici.
Incarico peritale: aspetti normativi ed applicativi
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La consulenza tecnica può essere disposta sia d'ufficio che di parte.
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In ambito penale l'accertamento richiesto dal giudice è definito perizia d'ufficio; mentre quello disposto da una delle parti (PM compreso) è consulenza tecnica.
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In ambito civile l'indagine disposta dal giudice è definita consulenza tecnica d'ufficio (CTU); mentre quella espletata su incarico di una delle parti in causa è consulenza tecnica di parte (CTP).
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Entrambi gli accertamenti sono regolamentati da una complessa serie di norme e procedure:
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Ordinamento giuspenalistico: accertamento tecnico viene disposto sulla base di norme/modalità differenziate a seconda delle specifiche esigenze di indagine, di formazione della prova o di discussione della stessa, che caratterizzano i successivi momenti della collaborazione dell'esperto con il giudice e con le parti, nelle diverse fasi del procedimento giudiziario.
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Art. 220 cpp disciplina la perizia: risulta compresa tra i mezzi di prova (strumenti attraverso cui le fonti di prova producono la prova in dibattimento).
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1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
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2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
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Nel comma 2: divieto di perizia psicologica e criminologica durante il processo. Perizie che hanno ad oggetto aspetti psicologici/criminologici dell'imputato (quindi nel giudizio di cognizione, e non nella fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza); in quella fase non si può disporre un'indagine peritale che ha ad oggetto delle qualità psichiche dell'indagato/imputato indipendenti da cause patologiche.
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