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Parte prima: medicina legale in materia penale

Generalità sul codice penale e sulla medicina legale

E’ la scienza di collegamento fra la antropo-biologia e il diritto: si occupa cioè di stabilire le relazioni fra la persona in senso psichico e fisico e la persona in senso giuridico. Nello studio delle problematiche della medicina legale la causa non ha più un senso eziologico, ma un senso giuridico, e il suo fine non è quello di salvaguardare la salute della persona, ma di migliorare lo svolgimento della vita pubblica.

Medicina giuridica: complesso delle attività dottrinarie e critiche che portano alla formazione ed evoluzione del diritto in relazione alla realtà biologica.

Medicina forense: utilizzo delle conoscenze mediche per la valutazione di singoli casi pratici di diritto (causa di morte, imputabilità di un reato, responsabilità penale in lesioni o danni biologici, eccetera). Vi sono problemi medico-legali, però, non soltanto nel campo del diritto penale, ma anche in quello amministrativo, civile, canonico, previdenziale assicurativo ecc.

Deontologia: insieme di norme e di concetti che definiscono il dovere e la responsabilità del medico; la deontologia nasce con il Giuramento di Ippocrate.

  • Psichiatria forense
  • Tossicologia
  • Medicina del lavoro

Sono rami della medicina legale che si sono resi autonomi.

Interpretazione del codice penale

Il codice penale nasce dall’esigenza di salvaguardare il buon andamento della società: chi minaccia l’ordine e lo stato civile deve essere punito. Le leggi nascono dal comune sentire in un certo periodo storico e sociale, sono espressione del modo di gestire i rapporti fra gli individui autonomi, e quindi nel corso del tempo subiscono variazioni e adattamenti, che le rendono il più vicino possibile al modo di pensare della popolazione che vi sottostà.

L’autorità giudiziaria può pretendere in ogni momento la collaborazione del medico, il quale ha l’obbligo di prestare l’aiuto richiesto e non può rifiutarsi. Inoltre, il codice penale fornisce al medico altri tre obblighi:

  • Obbligo di referto
  • Obbligo di rapporto
  • Obbligo del segreto professionale

Il primo codice penale in Italia è stato il codice Zanardelli, in vigore dal 1870 al 1903. L’attuale è il codice Rocco, varato nel 1930: esso accoglie la teoria secondo la quale si deve considerare non soltanto il reato, ma anche la condizione del reo. Questo significa che si deve valutare anche la situazione, le condizioni esterne e la psicologia del colpevole. Questa impostazione individualizzata del diritto penale permette anche di capire quali sono le motivazioni che portano a un delitto, e se e come possono essere rimosse.

In definitiva, più si approfondisce lo studio del reo e del suo ambiente, più si arriva a fornire ai suoi atti una giustificazione: ogni uomo ha una forma mentale che è frutto di condizionamenti ambientali (esterni) e genetici (interni), nonché del periodo storico e dell’ambiente geografico. Questo vale a maggior ragione per i bambini e per i soggetti che a qualsiasi età non abbiano ancora sviluppato la propria personalità autonoma.

Secondo questo ragionamento, però, non esiste il libero arbitrio, e di conseguenza non esiste più la colpa, in quanto tutto, anche la colpa, è frutto di una legge naturalistica. Secondo questa teoria nessuno dovrebbe essere punito.

La società invece segue la legge del più forte, dove il gruppo di maggioranza (democratica, economica, politica o militare) stabilisce una serie di leggi alle quali devono sottostare tutti gli individui. Una minoranza degli appartenenti alla società contravviene alle leggi, e verso questi individui vengono applicate delle punizioni, con lo scopo di:

  • Difendere la società dalle azioni dell’individuo, che andando contro la legge provoca un danno alla società stessa. Questo è il primo fine dell’azione penale, ed è la sopravvivenza della società.
  • La punizione ha una azione dissuasiva (deterrente) nei confronti di coloro che hanno intenzione di commettere un reato.

Un ulteriore passo è appunto lo studio del reo per comprendere il modo di rieducarlo e svolgere degli interventi di prevenzione nei confronti di quelle cause che portano al reato.

Il medico deve conoscere la medicina legale nel suo interesse, poiché la conoscenza del diritto e delle sue responsabilità lo mette al sicuro dalla galera. In effetti il medico molto sovente si trova implicato in casi di responsabilità civile ed è costretto a collaborare molto più di altri con l’autorità giudiziaria.

Alcuni articoli

→ Art. 1: nessuno può essere punito per un reato che non sia contemplato come tale dal Codice Penale. Questo articolo garantisce la certezza al diritto, e impedisce che individui vengano puniti per reati non stabiliti e con pene non previste dal codice. Inoltre nessuno può essere punito per un reato che era considerato tale quando lo ha commesso e ora non lo è più (principio di retroattività). Esso però non vale nel caso apposto, in quanto nessuno può essere punito per un’azione che non era reato al momento in cui è stata compiuta.

→ Art. 5: l’ignoranza di una legge non può essere invocata come giustificazione ad un reato: a questo proposito però esiste un precedente allarmante: nel 1988 la Corte Costituzionale ha stabilito che l’ignoranza è ammessa come giustificazione quando la legge risulti “oscura o caotica”. Fino ad ora questa norma non è stata applicata, ma sottintende due cose:

  • Lo Stato non sa fare le leggi (non possiede l’ideologia della legge o non sa esprimerla)
  • Chi presiede la corte ha un potere decisionale enorme.

Sempre con lo stesso procedimento si stabilisce che l’ignoranza di una legge annulla il reato anche quando vi siano precedenti assoluzioni per lo stesso reato. Questo implica una sfiducia nella capacità degli organi di governo nel fare le leggi.

Il potere di decidere chi è ignorante o meno di fronte ad una legge si chiama arbitrio di eccellenza, ed è una minaccia all’uguaglianza del cittadino.

L'elemento materiale del reato e il rapporto di causalità

→ Art. 40: nessuno può essere punito per un reato se questo non dipende da una sua azione o omissione. L’azione od omissione illecita deve essere legata al danno subito dal bene protetto dalla legge tramite un rapporto causa effetto.

Il reato è la infrazione di una norma del Codice Penale. Giuridicamente viene definito come un fatto, commissivo od omissivo, ai danni della legge stessa. A seconda della gravità si distingue in due grossi gruppi:

  • Delitti
  • Contravvenzioni

L’obbligo di essere puniti per un reato costituisce la responsabilità penale. Lo Stato può punire l’individuo in due modi, e applicare una sanzione:

  • Arresto o detenzione (per contravvenzioni o reati)
  • Ammenda o multa (per contravvenzioni o reati)

Può cioè togliere la libertà o del denaro ad un individuo che ha commesso un reato.

→ Art. 41: ogni fatto è il frutto di tanti antecedenti. Questo articolo stabilisce che un certo evento (nello specifico il danno subito dal bene protetto dalla legge) si sviluppa per una causa diretta che è necessaria e sufficiente a farlo verificare. Spesso però accade che sia il frutto di una serie di condizioni necessarie, ma singolarmente non sufficienti. Queste si chiamano concause, e sono responsabili di un evento ma nessuna di esse è in grado di produrlo da sola. Ad esempio una ferita ad un braccio (concausa 1) può provocare la morte in un soggetto emofilico (concausa 2).

In situazioni come questa ci si deve chiedere di cosa deve rispondere chi è l’autore di una concausa: il nostro codice sancisce il principio di equivalenza delle cause, che pone ogni concausa sullo stesso piano. Nel nostro codice si afferma, sempre all’articolo 41, che concausa non interrompe il rapporto causa effetto fra l’illecito commesso e il danno provocato (concorso di cause), e quindi l’autore di una concausa risponde del danno che si verifica per intero, anche se ad esso partecipano altre concause. Infatti viene considerata come causa qualsiasi condizione senza la quale l’evento non si sarebbe verificato.

Esiste però un comma che indica che quando molte concause sopravvenute possono essere sufficienti a provocare il danno, allora il rapporto causa effetto viene interrotto. Le cause sopravvenute sono le complicazioni cliniche di un evento. Non posso essere accusato di omicidio, ad esempio, se ferisco uno ed egli muore per un’infezione contratta in ospedale: la mia ferita è una concausa dell’evento malattia, ma il malato muore per le complicazioni dovute alla degenza. In tal caso, devo essere punito per lesioni personali, non per omicidio.

Un’altra particolare condizione si ha qualora la vittima di un illecito prolunghi o aggravi volontariamente il danno ricevuto, allo scopo di ottenere una condanna maggiore per il reo. Questo viene espressamente considerato come attenuante all’Art. 62.

Il peso delle varie concause viene valutato in base alla loro efficienza, ossia la capacità della concausa isolata di verificare l’evento, cioè di essere condizione necessaria e sufficiente. Altre proprietà delle concause sono:

  • La causa prossima: ossia l’ultima condizione che ha efficacia generatrice dell’evento
  • La causa adeguata: in base a questo si considera come causa la condizione che genera sempre quell’effetto.

Queste proprietà però non sono considerate dal nostro codice. Le concause possono essere presistenti (malattie, fattori individuali), contemporanee (ferite, pugni, lesioni) o complicanze (embolie, rotture di aneurismi). In certi casi comunque permangono delle perplessità: ad esempio con una lesione di poco conto posso indurre un soggetto ad andare in Pronto Soccorso. Se muore perché nell’andarci ha un incidente d’auto, tecnicamente la lesione iniziale (che è un illecito) può essere considerata concausa per l’evento morte.

Il compito del medico resta comunque quello di fornire delucidazioni sul rapporto causa effetto e sulle conseguenze delle azioni illecite compiute.

Accertamento del rapporto di causalità

Il compito del medico è la dimostrazione del rapporto causale. Esso deve valutare il peso delle lesioni riscontrate e provocate dal reo nel determinarne le conseguenze, e il peso di eventuali cause preesistenti, contemporanee o successive. Soltanto il sopraggiungere di una causa successiva sufficiente da sola a provocare la morte esclude completamente il reo dalla responsabilità.

È interessante notare che in questo senso la causa che ha portato alla morte è una causa di natura anatomo-patologica: infatti il dubbio sollevato alcuni capoversi sopra, se un soggetto ferito lievemente muore per incidente durante il trasporto in ospedale, viene risolto assolvendo il feritore in quanto la causa che ha portato alla morte non è, in senso clinico, la ferita iniziale, benché senza di esse il paziente non si sarebbe ricoverato e non avrebbe avuto l’incidente.

Alcuni criteri sono importanti per la valutazione del rapporto causa effetto.

  • Criterio cronologico: rapporto temporale adeguato fra l’azione e l’evento, sotto il profilo dell’azione lesiva, dell’eventuale insorgenza di complicanze eccetera. In alcuni casi questo aspetto sembra scontato (l’evento segue per forza la sua causa), specie quando la successione è immediata, come nel caso di contusione frattura. Diventa invece molto importante nel caso di infezioni, manifestazioni neoplastiche dovute all’esposizione a sostanze varie.
  • Criterio topografico: massima corrispondenza fra sede di applicazione dell’insulto lesivo e sede di manifestazione della lesione.
  • Criterio di efficienza: l’efficienza lesiva qualitativa e quantitativa è un fattore importante: non si può provocare una estesa ustione con un accendino, e non si può provocare una frattura con un canovaccio (che può produrre un soffocamento). In caso di avvelenamento, è importante valutare non solo la natura della sostanza, ma anche la dose, la via di inoculazione eccetera.
  • Criterio di continuità fenomenica: il rapporto di causa-effetto fra la lesione e le sue conseguenze non si interrompe, ma continua a procedere indisturbato nel modo previsto dalla patogenesi e dalla clinica previste. Studiando questo criterio si deve anche mettere in luce l’insorgenza di altre cause o il ruolo di fattori presistenti.
  • Criterio di esclusione di altre cause: si collega strettamente al precedente, in quanto individuando la continuità fenomenica e le concause che interferiscono con essa, si escludono automaticamente tutte le altre concause.

È sufficiente la negatività di uno solo di questi criteri per annullare il rapporto di causa effetto (esempio: tetano insorto dopo ferita lacero contusa, ma in tempi troppo brevi).

L'elemento psicologico del reato

→ Art. 42: nessuno può essere punito se non ha commesso il reato con coscienza e volontà.

  • Coscienza: capacità di intendere e rendersi conto del male che si fa (o del male che può essere derivato da una certa azione).
  • Volontà: capacità di autodeterminarsi: ciascuno di noi ha una certa capacità di scelta di fronte a tutte le azioni che mette in atto, ma solo se è libero di scegliere come comportarsi. La volontà può infatti venire meno per molte condizioni estrinseche od intrinseche, come ad esempio le malattie o i condizionamenti psichici.

Questo modo di interpretare il reato è abbastanza libero, ma nel codice sono previsti tutti i gruppi di casi possibili:

  • Reato doloso: il soggetto è consapevole del danno che provoca, l’atto è voluto, e il danno è conseguente all’atto. Il dolo può essere intenzionale (volontà di uccidere o nuocere) o di previsione (consapevolezza del danno che sicuramente deriva dal mio comportamento). Si può compiere dolo con azioni ma anche con omissione (un chirurgo che opera un nemico e si astiene dall’arrestare un’emorragia mortale).
  • Reato preterintenzionale: il soggetto è consapevole del danno che provoca la sua azione, ma per l’intervento di concause esterne il danno va oltre l’intenzione del reo. Esempio tipico, è l’omicidio eseguito con un pugno in un soggetto con aneurisma cerebrale.
  • Reato colposo: il soggetto non ha intenzione di compiere il danno, ma esso si verifica per una omissione o trasgressione ad una norma o disciplina. Esempio: omicidio di un pedone che attraversa sulle strisce, per velocità eccessiva, freni malfunzionanti, eccetera. Nel reato colposo viene dimostrato a difesa del reo la non volontà di commettere l’omicidio.

Nessuno può essere punito per un’azione prevista come illegale se non l’ha compiuta con coscienza e volontà, tranne che per i casi espressamente indicati come colposi. Nel reato colposo l’essenza della colpa è la prevedibilità: se non è possibile prevedere la conseguenza di una certa azione (cioè se non esiste una norma che impedisce il comportamento che ha portato all’omicidio) non c’è reato. Questo ha importanza nello svolgersi della professione medica, nella quale è fondamentale conoscere a fondo i rischi di ogni procedura e cautelarsi verso di essi. Si può comunque dimostrare di aver ponderato i rischi possibili e aver scelto quello minore.

La colpa può essere generica o specifica, a seconda che sia stata infranta una precisa legge o il comportamento colposo sia invece di natura non giuridica. Di fronte a un determinato rischio bisogna dimostrare di aver mantenuto:

  • Diligenza: non si è verificata negligenza, cioè la mancanza di attenzioni, premure o sollecitudini necessarie, o l’omissione di doveri specifici.
  • Perizia: non si è verificata imperizia, cioè l’insufficiente preparazione o mancanza di competenza nell’espletare delle attività.
  • Prudenza: non si è verificata imprudenza, cioè avventatezza, insufficiente ponderazione o omissione di cautela.

Il consenso informato del paziente non è sufficiente.

La non punibilità

A volte coscienza e volontà possono essere limitate da circostanze esterne o interne. Queste possono essere di due tipi: quelle che annullano la volontà e la coscienza, e che quindi tolgono al reato l’imputabilità e la punibilità, e quelle che limitano la volontà e la coscienza, e quindi tolgono al reato la sola punibilità.

  • Punibilità: è definita come la responsabilità penale associata a un evento.
  • Imputabilità: è definita come la capacità del soggetto di essere ritenuto responsabile delle sue azioni od omissioni.

Per non imputabilità si intende la condizione in cui il soggetto è dimostrato infermo di mente e quindi incapace di intendere e di volere. Le condizioni in cui invece si ha imputabilità ma non punibilità sono:

  • Causa di forza maggiore: esempio perdita di documenti per incendio o cataclisma o incidente (non è da considerarsi violazione del segreto professionale), oppure omissione di soccorso per ambiente impraticabile (durante un incendio o un naufragio).
  • Costringimento fisico: si ha conservazione della coscienza ma costrizione della volontà.
  • Errore di fatto: un medico fa una diagnosi sbagliata per aver ricevuto delle analisi errate.
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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Crinò Claudio.
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