Ruolo del tecnico in ambito forense
Ambito forense civile
Penale
AMBITO CIVILE AMBITO PENALE
Finalità economiche parametro Parametro esistenziali
economico (da considerare per
analisi tecniche. Deve esserci
equilibrio tra la spesa dell’indagine
e il guadagno in caso di vittoria
della causa).
Figura offesa singolo cittadino Figura offesa Stato, Comunità
Denuncia ritirabile Denuncia non ritirabile
NO prigione Prigione, sanzioni economiche
(vanno allo Stato)
Clientela persone che rischiano Clientela persone che rischiano la
un danno economico prigione
c.c.p. (codice di procedura penale) contiene le modalità con cui si applicano le
norme
Art. 220 c.p.p. OGGETTO DELLA PERIZIA: “la perizia è ammessa quando occorre
svolgere indagini e acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche e artistiche”. Non sono ammesse perizie per stabilire
l’abitualità /la professionalità nel reato e le qualità pratiche dell’imputato indipendenti
da cause patologiche.
Art. 221 c.p.p. NOMINA DEL PERITO : “ il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli
iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica
disciplina. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le
indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità”. Questo perché richiedono
conoscenze in diverse discipline.
Art.224 c.p.p. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE : “ il giudice dispone anche d’ufficio la
perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito e la sommaria
enunciazione dell’oggetto delle indagini”. 1
Art. 228 c.p.p. ATTIVITà DEL PERITO: “il perito procede alle operazioni necessarie
per rispondere ai quesiti”.
Quesito :
Bisogna rispondere rimanendo aderenti al quesito
Si è liberi di rispondere “liberamente”, alla luce delle proprie competenze
tecniche e delle analisi effettuate. Se non si hanno le competenze per
rispondere, si può non rispondere.
Tecnico forense: può essere nominato di parte (possibilità di rifiutare l’incarico) o
d’ufficio. Le parti sono due: accusa formata dal pubblico ministero (procura della
Repubblica) e la difesa attraverso analisi difensive. D’ufficio possono essere: super
partes o grazie ad albi con una decisione motivata.
Il giudice è il “peritus peritorum”. Gli avvocati fanno una prestazione di difesa
mentre i biologi forensi fanno una prestazione di tipo tecnico-scientifico.
PERITO/CONSULENTE AUSILIARIO
Titolarità e responsabilità Responsabilità limitata
dell’incarico
Aspetti materiali
Perizia (richiesta dal giudice, in penale)/consulenza tecnica (per la Procura della
Repubblica) è a carico dell’Ufficio.
Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) viene fatta per il giudice, in civile. È a
carico della parte/delle parti.
Consulenza tecnica di parte (CTP) è a carico del cliente.
Specificità dell’attività forense
In tribunale ci sono degli aspetti formali da rispettare (rapporto con i superiori,
giochi di potere..)
Processo penale le testimonianze sono tutte stenografate/registrate.
Tribunale ambiente formale, combattivo.
Contesto e autorità
PROCESSO CIVILE PROCESSO PENALE
Spesso l’udienza avviene nell’ufficio Udienza pubblica (tranne casi
del giudice più informale di un particolari)
processo penale
Non vi è registrazione delle Molto formale
dichiarazioni Il giudice è posizionato più in alto di tutti
senso di autorità
Registrazione delle dichiarazioni 2
Contrapposizione e ridicolo
In ambito forense capita spesso che ci sia qualcuno che contesti le analisi etc.. A volte
anche cercando di mettere in ridicolo il perito stesso (es. per un errore).
Causa penale la parte offesa è lo Stato più eventuali
parti civili (es. la famiglia della vittima). Sono presenti il
PM (più le parti civili) e l’imputato con l’avvocato difensore.
Sproporzione tra le parti
Solitamente non si verifica, ma dipende anche dalla disponibilità economica delle parti
per investire nelle analisi e nei periti /ausiliari assunti.
Neuroimmagine
TC CMC (con mezzo di contrasto) : es. angio (angiotc)
SMC (senza mezzo di contrasto)
RM STATICA
DINAMICA: utilizzabile per valutare la capacità d’intendere e volere di
un soggetto. Es. analisi metabolica dell’amigdala per valutare l’Ǝ di patologie
psichiatriche. Permette di valutare il metabolismo delle varie zone del cervello
(assegnazione di un colore in base all’attività metabolica della porzione di
encefalo considerata).
Esempio di sproporzione tra le parti
Determinazione della capacità di intendere e di volere di un imputato
PERITO CTP
Visita psichiatrica Visita psichiatrica
Analisi per immagine problema
tecnico: si usa un campione esiguo di
persone “normali” e di persone con una
particolare patologia psichiatrica;
persone scelte arbitrariamente dal CTP. I
colori attribuiti in relazione all’attività
metabolica sono arbitrari ma più
facilmente interpretabili rispetto ad un
testo, da chi non se ne intende
(avvocati..). non c’è un’unica zona del
cervello che si attiva sempre e in tutti i
soggetti, per esempio quando si è
arrabbiati per una certa circostanza.
L’analisi per imagine sembra molto più
convincente di una visita psichiatrica ,
ma non è necessariamente più
attendibile. Problema: gli avvocati.. non
sanno nulla di queste tecniche e quindi la
ANALISI PER IMAGINE è DIFFICILMENTE 3
CONTESTABILE.
Responsabilità personale e pressione
Se si è il perito nominale, si ha la responsabilità di tutte le analisi tecniche. Le
pressioni possono esserci dentro e fuori il tribunale, anche in base al tipo di caso
trattato.
Competenza ed incompetenza
In tribunale si contesta sempre la competenza di un perito. È importante che il perito
si occupi solo di cose che è certo di fare.
Sostanza e forma
In tribunale conta molto la forma. Nel processo civile avviene in borghese mentre per il
processo penale è necessaria la toga e altri parametri che permettono di capire con
chi si sta parlando. Ad esempio il patrocinatore in cassazione (lo si può diventare solo
dopo alcuni anni – ha la nappa dorata_ ed è un avvocato esperto). Anche quando si
inviano testi (relazioni tecniche) è importante utilizzare termini formali (al giudice ci si
rivolge con “illustrissimo”).
Clienti e avvocati
Attenzione a scegliere i clienti e non ad accontentare i clienti paranoici, se le loro
supposizioni non sono fondate. Bisogna tenere conto dei dati tecnici ottenuti.
1) MOMENTI DELL’INDAGINE (PENALE)
Accertamenti svolti autonomamente dal PM o dalle parti private nella fase delle
indagini preliminari, attraverso la nomina di propri consulenti tecnici.
Art. 359 c.p.p. consulenti tecnici del PM:
Non possono rifiutare la loro opera (tranne casi gravi e motivati)
Possono essere autorizzati dal PM assistere a singoli atti d’indagine.
Art. 360 c.p.p. accertamenti tecnici non ripetibili:
Persone, cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione
Il PM avvisa, senza ritardo (salvo impedimenti), la persona sottoposta ad
indagini (l’indagato), la persona offesa (vittima) ed i difensori di giorno (sono i 4
difensori d’ufficio, se non se ne ha uno di fiducia), ora e luogo fissati per il
conferimento dell’incarico.
Difensori e consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto ad assistere
al conferimento d’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare
osservazioni o riserve.
Ad esempio una persona investita sulle strisce pedonali. La difesa può richiedere un
tossicologico per verificare che l’investito fosse lucido quando ha attraversato.
Consulente: può rifiutarsi di fare un’analisi; ma solo se il rifiuto è tecnicamente
motivato. (per fornire una motivazione, non uscire dall’ambito tecnico -scientifico,
altrimenti si rischiano contestazioni).
Art. c.p.p. Consulenza tecnica fuori dai casi di perizia (accertamenti tecnici non
disposti dal giudice, bensì dalle parti): giudice. Quando non è stata disposta perizia,
ciascuna parte può nominare , in numero non superiore a due (regola facilmente
aggirabile), propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio
parere, anche presentando memorie. In ambito penale bisogna presentarsi all’udienza
anche se si ha redatto una relazione tecnica scritta (il processo si svolge verbalmente).
Art. 348 c.p.p. assicurazioni delle fonti di prova: la polizia giudiziaria può avvalersi di
persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
2) ACCERTAMENTI RICHIESTI DALLE PARTI E DISPOSTI, ATTRAVERSO
L’INCIDENTE PROBATORIO, NELLA FASE DELLE INDAGINI
PRELIMINARI, DAL GIP (GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI)
Art. 392 c.p.p. probatorio: nel corso delle indagini il PM e la persona
incidente
sottoposta a indagini possono chiedere al giudice che si proceda con l’incidente
probatorio a una perizia o ad esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona,
una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. Possono
chiedere una perizia che, se disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una
sospensione superiore a 60 giorni.
In sintesi la perizia può essere chiesta al giudice dal PM o dall’indagato se: ci vogliono
più di 60 giorni per farla e se l’oggetto dell’analisi è soggetto ad alterazioni nel tempo.
Cosa sfruttata dagli avvocati: quello che viene attestato nell’incidente probatorio,
durante il dibattimento viene sfruttato come prova certa.
3) ACCERTAMENTI DISPOSTI NEL DIBATTIMENTO
Art. 508 c.p.p. provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel
dibattimento. Se il giudice dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a
comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è
possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se 5
necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine
massimo di 60 giorni. Nella nuova udienza il perito risponde a questi ed è esaminato.
NORMATIVA DISCIPLINANTE LA PERIZIA III, titolo II, capo VI,
libro
art. 220-233 c.p.p.
Art. 220 c.p.p. OGGETTO DELLA PERIZIA
Art. 221 c.p.p. NOMINA DEL PERITO
Art. 224 c.p.p. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE: il giudice dispone anche d’ufficio la
perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria
enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo
fissati per la comparizione del perito. Dispone la citazione del perito e gli dà gli
opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del
perito.
Art. 225 c.p.p. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO: disposta la perizia, il PM e le
parti private hanno la facoltà di nominare propri CT in numero non superiore, per
ciascuna parte, a quello di periti. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste
dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un
consulente tecnico a spese dello Stato.
Art. 226 c.p.p. DELL’INCARICO: il giuramento è la verità più segreta
CONFERIMENTO
e professionale. Il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il PM e i
difensori presenti.
Art. 227 c.p.p. PERITALE: il perito procede immediatamente ai necessari
RELAZIONE
accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Se, per la
complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata riposta, può
richiedere un termine al giudice. Se il giudice ritiene concede il termine, fissa la data,
non oltre i 90 giorni in sede di incidente probatorio (fase 2 dell’indagine penale), entro
la quale il perito dovrà rispondere ai quesiti. Il termine può essere prorogato ma non 6
oltre i 6 mesi. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito
può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare un’autorizzazione scritta.
Art. 228 c.p.p. ATTIVITà DEL PERITO: il perito procede alle operazioni necessarie per
rispondere ai quesiti
Art. 230 c.p.p. ATTIVITà DEI CT: se sono nominati dopo l’esaurimento delle
operazioni peritali, i CT possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere
autorizzati ad esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto di perizia. La nomina
dei CT e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l’esecuzione della perizia e
il compimento delle altre attività processuali.
Art. 233 c.p.p. CONSULENZA TECNICA FUORI DAI CASI DI PERIZIA: quando non è
stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a 2,
propri CT.
PERIZIA
1. Telefonata dal giudice (in caso di incidente probatorio anche ad orari
improbabili) o dal procuratore. Bisogna chiedere: chi è coinvolto (se lo conosce è
un problema), cosa è successo, come mai, se si è in grado di occuparsi della
perizia, data del termine. Non bisogna avere incarichi penali pendenti. Per la
perizia non si può più rifiutare, ha la priorità rispetto al lavoro abituale.
2. Udienza: giuramento e conferimento dell’incarico. Bisogna avere i recapiti delle
parti (numero interno della cancelleria del giudice, fax ed email del giudice).
3. Fissazione delle indagini peritali: non tutti hanno accesso al fascicolo (fatto
prima della perizia). Il perito d
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