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Ruolo del tecnico in ambito forense

Ambito forense civile

Penale

AMBITO CIVILE AMBITO PENALE

Finalità economiche parametro Parametro esistenziali

economico (da considerare per

analisi tecniche. Deve esserci

equilibrio tra la spesa dell’indagine

e il guadagno in caso di vittoria

della causa).

Figura offesa singolo cittadino Figura offesa Stato, Comunità

 

Denuncia ritirabile Denuncia non ritirabile

NO prigione Prigione, sanzioni economiche

(vanno allo Stato)

Clientela persone che rischiano Clientela persone che rischiano la

 

un danno economico prigione

c.c.p. (codice di procedura penale) contiene le modalità con cui si applicano le

norme

Art. 220 c.p.p. OGGETTO DELLA PERIZIA: “la perizia è ammessa quando occorre

svolgere indagini e acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze

tecniche, scientifiche e artistiche”. Non sono ammesse perizie per stabilire

l’abitualità /la professionalità nel reato e le qualità pratiche dell’imputato indipendenti

da cause patologiche.

Art. 221 c.p.p. NOMINA DEL PERITO : “ il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli

iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica

disciplina. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le

indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità”. Questo perché richiedono

conoscenze in diverse discipline.

Art.224 c.p.p. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE : “ il giudice dispone anche d’ufficio la

perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito e la sommaria

enunciazione dell’oggetto delle indagini”. 1

Art. 228 c.p.p. ATTIVITà DEL PERITO: “il perito procede alle operazioni necessarie

per rispondere ai quesiti”.

Quesito :

Bisogna rispondere rimanendo aderenti al quesito

 Si è liberi di rispondere “liberamente”, alla luce delle proprie competenze

 tecniche e delle analisi effettuate. Se non si hanno le competenze per

rispondere, si può non rispondere.

Tecnico forense: può essere nominato di parte (possibilità di rifiutare l’incarico) o

d’ufficio. Le parti sono due: accusa formata dal pubblico ministero (procura della

Repubblica) e la difesa attraverso analisi difensive. D’ufficio possono essere: super

partes o grazie ad albi con una decisione motivata.

Il giudice è il “peritus peritorum”. Gli avvocati fanno una prestazione di difesa

mentre i biologi forensi fanno una prestazione di tipo tecnico-scientifico.

PERITO/CONSULENTE AUSILIARIO

Titolarità e responsabilità Responsabilità limitata

dell’incarico

Aspetti materiali

Perizia (richiesta dal giudice, in penale)/consulenza tecnica (per la Procura della

 Repubblica) è a carico dell’Ufficio.

Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) viene fatta per il giudice, in civile. È a

 

carico della parte/delle parti.

Consulenza tecnica di parte (CTP) è a carico del cliente.

 

Specificità dell’attività forense

In tribunale ci sono degli aspetti formali da rispettare (rapporto con i superiori,

 giochi di potere..)

Processo penale le testimonianze sono tutte stenografate/registrate.

 

Tribunale ambiente formale, combattivo.

 

Contesto e autorità

PROCESSO CIVILE PROCESSO PENALE

Spesso l’udienza avviene nell’ufficio Udienza pubblica (tranne casi

del giudice più informale di un particolari)

processo penale

Non vi è registrazione delle Molto formale

dichiarazioni Il giudice è posizionato più in alto di tutti

senso di autorità

Registrazione delle dichiarazioni 2

Contrapposizione e ridicolo

In ambito forense capita spesso che ci sia qualcuno che contesti le analisi etc.. A volte

anche cercando di mettere in ridicolo il perito stesso (es. per un errore).

Causa penale la parte offesa è lo Stato più eventuali

parti civili (es. la famiglia della vittima). Sono presenti il

PM (più le parti civili) e l’imputato con l’avvocato difensore.

Sproporzione tra le parti

Solitamente non si verifica, ma dipende anche dalla disponibilità economica delle parti

per investire nelle analisi e nei periti /ausiliari assunti.

Neuroimmagine

TC CMC (con mezzo di contrasto) : es. angio (angiotc)

  SMC (senza mezzo di contrasto)

RM STATICA

  DINAMICA: utilizzabile per valutare la capacità d’intendere e volere di

un soggetto. Es. analisi metabolica dell’amigdala per valutare l’Ǝ di patologie

psichiatriche. Permette di valutare il metabolismo delle varie zone del cervello

(assegnazione di un colore in base all’attività metabolica della porzione di

encefalo considerata).

Esempio di sproporzione tra le parti

Determinazione della capacità di intendere e di volere di un imputato

PERITO CTP

Visita psichiatrica Visita psichiatrica

Analisi per immagine problema

tecnico: si usa un campione esiguo di

persone “normali” e di persone con una

particolare patologia psichiatrica;

persone scelte arbitrariamente dal CTP. I

colori attribuiti in relazione all’attività

metabolica sono arbitrari ma più

facilmente interpretabili rispetto ad un

testo, da chi non se ne intende

(avvocati..). non c’è un’unica zona del

cervello che si attiva sempre e in tutti i

soggetti, per esempio quando si è

arrabbiati per una certa circostanza.

L’analisi per imagine sembra molto più

convincente di una visita psichiatrica ,

ma non è necessariamente più

attendibile. Problema: gli avvocati.. non

sanno nulla di queste tecniche e quindi la

ANALISI PER IMAGINE è DIFFICILMENTE 3

CONTESTABILE.

Responsabilità personale e pressione

Se si è il perito nominale, si ha la responsabilità di tutte le analisi tecniche. Le

pressioni possono esserci dentro e fuori il tribunale, anche in base al tipo di caso

trattato.

Competenza ed incompetenza

In tribunale si contesta sempre la competenza di un perito. È importante che il perito

si occupi solo di cose che è certo di fare.

Sostanza e forma

In tribunale conta molto la forma. Nel processo civile avviene in borghese mentre per il

processo penale è necessaria la toga e altri parametri che permettono di capire con

chi si sta parlando. Ad esempio il patrocinatore in cassazione (lo si può diventare solo

dopo alcuni anni – ha la nappa dorata_ ed è un avvocato esperto). Anche quando si

inviano testi (relazioni tecniche) è importante utilizzare termini formali (al giudice ci si

rivolge con “illustrissimo”).

Clienti e avvocati

Attenzione a scegliere i clienti e non ad accontentare i clienti paranoici, se le loro

supposizioni non sono fondate. Bisogna tenere conto dei dati tecnici ottenuti.

1) MOMENTI DELL’INDAGINE (PENALE)

Accertamenti svolti autonomamente dal PM o dalle parti private nella fase delle

indagini preliminari, attraverso la nomina di propri consulenti tecnici.

Art. 359 c.p.p. consulenti tecnici del PM:

Non possono rifiutare la loro opera (tranne casi gravi e motivati)

 Possono essere autorizzati dal PM assistere a singoli atti d’indagine.

Art. 360 c.p.p. accertamenti tecnici non ripetibili:

Persone, cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione

 Il PM avvisa, senza ritardo (salvo impedimenti), la persona sottoposta ad

 indagini (l’indagato), la persona offesa (vittima) ed i difensori di giorno (sono i 4

difensori d’ufficio, se non se ne ha uno di fiducia), ora e luogo fissati per il

conferimento dell’incarico.

Difensori e consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto ad assistere

 al conferimento d’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare

osservazioni o riserve.

Ad esempio una persona investita sulle strisce pedonali. La difesa può richiedere un

tossicologico per verificare che l’investito fosse lucido quando ha attraversato.

Consulente: può rifiutarsi di fare un’analisi; ma solo se il rifiuto è tecnicamente

motivato. (per fornire una motivazione, non uscire dall’ambito tecnico -scientifico,

altrimenti si rischiano contestazioni).

Art. c.p.p. Consulenza tecnica fuori dai casi di perizia (accertamenti tecnici non

disposti dal giudice, bensì dalle parti): giudice. Quando non è stata disposta perizia,

ciascuna parte può nominare , in numero non superiore a due (regola facilmente

aggirabile), propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio

parere, anche presentando memorie. In ambito penale bisogna presentarsi all’udienza

anche se si ha redatto una relazione tecnica scritta (il processo si svolge verbalmente).

Art. 348 c.p.p. assicurazioni delle fonti di prova: la polizia giudiziaria può avvalersi di

persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

2) ACCERTAMENTI RICHIESTI DALLE PARTI E DISPOSTI, ATTRAVERSO

L’INCIDENTE PROBATORIO, NELLA FASE DELLE INDAGINI

PRELIMINARI, DAL GIP (GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI)

Art. 392 c.p.p. probatorio: nel corso delle indagini il PM e la persona

incidente

sottoposta a indagini possono chiedere al giudice che si proceda con l’incidente

probatorio a una perizia o ad esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona,

una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. Possono

chiedere una perizia che, se disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una

sospensione superiore a 60 giorni.

In sintesi la perizia può essere chiesta al giudice dal PM o dall’indagato se: ci vogliono

più di 60 giorni per farla e se l’oggetto dell’analisi è soggetto ad alterazioni nel tempo.

Cosa sfruttata dagli avvocati: quello che viene attestato nell’incidente probatorio,

durante il dibattimento viene sfruttato come prova certa.

3) ACCERTAMENTI DISPOSTI NEL DIBATTIMENTO

Art. 508 c.p.p. provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel

dibattimento. Se il giudice dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a

comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è

possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se 5

necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine

massimo di 60 giorni. Nella nuova udienza il perito risponde a questi ed è esaminato.

NORMATIVA DISCIPLINANTE LA PERIZIA III, titolo II, capo VI,

libro

art. 220-233 c.p.p.

Art. 220 c.p.p. OGGETTO DELLA PERIZIA

Art. 221 c.p.p. NOMINA DEL PERITO

Art. 224 c.p.p. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE: il giudice dispone anche d’ufficio la

perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria

enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo

fissati per la comparizione del perito. Dispone la citazione del perito e gli dà gli

opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del

perito.

Art. 225 c.p.p. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO: disposta la perizia, il PM e le

parti private hanno la facoltà di nominare propri CT in numero non superiore, per

ciascuna parte, a quello di periti. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste

dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un

consulente tecnico a spese dello Stato.

Art. 226 c.p.p. DELL’INCARICO: il giuramento è la verità più segreta

CONFERIMENTO

e professionale. Il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il PM e i

difensori presenti.

Art. 227 c.p.p. PERITALE: il perito procede immediatamente ai necessari

RELAZIONE

accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Se, per la

complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata riposta, può

richiedere un termine al giudice. Se il giudice ritiene concede il termine, fissa la data,

non oltre i 90 giorni in sede di incidente probatorio (fase 2 dell’indagine penale), entro

la quale il perito dovrà rispondere ai quesiti. Il termine può essere prorogato ma non 6

oltre i 6 mesi. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito

può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare un’autorizzazione scritta.

Art. 228 c.p.p. ATTIVITà DEL PERITO: il perito procede alle operazioni necessarie per

rispondere ai quesiti

Art. 230 c.p.p. ATTIVITà DEI CT: se sono nominati dopo l’esaurimento delle

operazioni peritali, i CT possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere

autorizzati ad esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto di perizia. La nomina

dei CT e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l’esecuzione della perizia e

il compimento delle altre attività processuali.

Art. 233 c.p.p. CONSULENZA TECNICA FUORI DAI CASI DI PERIZIA: quando non è

stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a 2,

propri CT.

PERIZIA

1. Telefonata dal giudice (in caso di incidente probatorio anche ad orari

improbabili) o dal procuratore. Bisogna chiedere: chi è coinvolto (se lo conosce è

un problema), cosa è successo, come mai, se si è in grado di occuparsi della

perizia, data del termine. Non bisogna avere incarichi penali pendenti. Per la

perizia non si può più rifiutare, ha la priorità rispetto al lavoro abituale.

2. Udienza: giuramento e conferimento dell’incarico. Bisogna avere i recapiti delle

parti (numero interno della cancelleria del giudice, fax ed email del giudice).

3. Fissazione delle indagini peritali: non tutti hanno accesso al fascicolo (fatto

prima della perizia). Il perito d

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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gagnolatomarta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e codice penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Torri Davide.
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