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FOCUS SUL DIRETTORE SANITARIO

Il direttore sanitario è un professionista sanitario che fa da garante del corretto esercizio delle prestazioni

sanitarie erogate all’interno delle strutture (ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza

ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti).

I titoli necessari dipendono dalla concorrenza di norme nazionali e (se del caso) regionali, ma è di norma –

semplificando – un medico chirurgo, con l’eccezione di:

- Ambulatori odontoiatrici, dove è necessario un odontoiatra o un medico chirurgo iscritto all’Albo

Odontoiatri;

- Laboratorio di analisi, che richiede un medico chirurgo o (se v’è nel personale un medico che possa

incaricarsi degli atti di natura medica) un chimico o un biologo;

- Ambulatorio radiologico, con uno specialista radiologo;

- Ambulatorio di fisioterapia, con un medico chirurgo anche non specialista (se nell’ambulatorio opera

un medico chirurgo specialista nella disciplina di riferimento).

Alcuni dei suoi obblighi riguardano:

- L’organizzazione tecnico-funzionale e il funzionamento dei servizi sanitari;

- L’assegnazione ai servizi del personale sanitario;

- La verifica del possesso dei titoli e delle competenze necessari per l’esercizio delle attività svolte

presso la struttura;

- La tenuta e l’aggiornamento del registro contenente i titoli abilitanti del personale (altrimenti si

contesta il concorso in esercizio abusivo);

- Il controllo e la verifica del funzionamento di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche;

- La manutenzione degli ambienti e delle attrezzature (con relativi controlli periodici);

- Lo smaltimento dei rifiuti (speciali);

- Vigilare sull’osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie

professionali;

- Vigilare sull’effettuazione delle segnalazioni obbligatorie;

- Vigilare sul trattamento e la conservazione dei dati personali;

- La registrazione, la trascrizione, la conservazione e il rilascio della documentazione sanitaria;

- La conservazione e il controllo della scadenza dei farmaci;

- Il rispetto del Codice di deontologia medica.

Con questo discorso, si vuole sottolineare che le figure apicali sono quelle in cui convergono delle

responsabilità gravanti.

CONSENSO INFORMATO

Un argomento molto importante e che va ben compreso è quello del consenso informato.

Riguardo a questo, c’è da notare come alcune nozioni siano specificatamente indirizzate all’area medica, ma

molte altre si estendono ai professionisti sanitari in generale.

Questo consenso informato non va confuso con il consenso che riguarda ad esempio la firma su un progetto

di ricerca o l’informativa sul trattamento dei dati personali, ma è un consenso che si riferisce all’erogazione di

una prestazione sanitaria: un prelievo di sangue, un’analisi tossicologica, un’analisi genetica, un test a scopo

metabolico, nutrizionale, … sono tutte prestazioni sanitarie.

Ci si soffermerà sul trattamento dei dati perché, quando si offre una prestazione sanitaria, da tossicologi o

genetisti..., sarà necessario procurarsi un consenso sul trattamento dei dati (nome, cognome, informazioni di

vario tipo). Si stanno infatti raccogliendo dei dati sanitari: il loro trattamento, cioè qualsiasi azione esercitata

su di essi, richiede uno specifico consenso.

Bisogna comprendere con molta attenzione cos’è il consenso (per le prestazioni sanitarie e per il trattamento

di dati sanitari) perché tanto non prenderlo quanto prenderlo in modo errato espone ad una richiesta

risarcitoria. Si può effettuare benissimo il test tossicologico, genetico, qualsiasi prestazione biologica, ma se

non si ha acquisito il consenso per le prestazioni sanitarie e/o per il trattamento dei dati sanitari, per questa

sola mancanza ci si espone ad una richiesta risarcitoria.

Il consenso informato riguarda l’art. 32 della Costituzione sul diritto alla salute, ma in verità concerne anche

altre specifiche situazioni giuridiche, o meglio dei diritti, che sono l’art. 2 e soprattutto l’art. 13; ovvero è

garantita costituzionalmente la salute (art. 2), ma anche l’impossibilità ad essere sottoposti contro la propria

volontà a trattamenti sanitari, a meno di situazioni particolarissime (art. 32). L’art. 13 invece attiene più

latamente alla facoltà di autodeterminarsi, nel senso che violare (cioè mancare nel farlo o farlo male) il

consenso informato vuol dire attentare non solo al diritto alla salute strettamente inteso, ma anche e

soprattutto alla capacità di autodeterminarsi della persona. Si può quindi chiedere un risarcimento anche solo

per questo, perché attinge ad un bene giuridico ulteriore rispetto alla salute.

Il consenso informato quindi è prima di tutto incardinato, legato a diritti costituzionali (artt. 2, 13 e 32); è

anche legato alla Legge 833/78 che riguarda l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La necessità

del consenso è stata specificata nei trattati internazionali, primo tra tutti, la Convenzione sui Diritti Umani e la

Biomedicina, siglata nel 1997 a Oviedo (per cui prende il nome di Convenzione di Oviedo). Tutte queste fonti

normative specificano la necessità di un consenso informato.

Per tanto tempo però non si era mai detto come andava acquisito il consenso e nel 2016 non c’era ancora una

legge dello Stato che regolasse il procedimento e, quando i medici valutavano queste situazioni, si rifacevano

al Codice di Deontologia medica che prescriveva la necessità di acquisire in forma scritta il consenso. Il codice

deontologico, come si è visto, è però una soft law, cioè una fonte di diritto più debole rispetto alla legge dello

Stato.

Tutto è cambiato con la Legge 219 del 22/12/2017; in quest’anno è stata promulgata una legge che dà tutte

le informazioni circa il consenso. Regola due questioni, il consenso informato e le disposizioni anticipate di

trattamento (quest’ultima non verrà trattata diffusamente). Si è intervenuti nel 2017 non solo per dare una

regola al consenso, ma anche perché si è raggiunta una situazione in Italia nella quale si dibatteva molto

sull’accanimento terapeutico, sull’eutanasia, … e c’è stata una convergenza tra la parte giuridica, il Parlamento,

le parti sociali e le principali Confessioni religiose in Italia, su vari temi, ad esempio sul fatto che fosse ingiusto

l’accanimento terapeutico. Dato che quegli aspetti non erano normati fino a quel momento, si è deciso di porvi

rimedio.

L’accanimento terapeutico non è materia di tossicologi e genetisti, paradossalmente più di nutrizionisti. Si

intende, con questo termine, dare delle cure inutili e sproporzionate; ad esempio per una persona che ha delle

lesioni irreversibili a livello encefalico, per cui è in coma irreversibile, sono inutili l’idratazione e la nutrizione

artificiali perché, come si è visto, la persona è giuridicamente morta.

Di seguito sono approfonditi gli artt. della Costituzione che riguardano il diritto ad un consenso informato.

Art. 2 della Costituzione

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»

L’Art. 2 riconosce espressamente la tutela dei c.d. diritti inviolabili dell’uomo, intesi come quelle posizioni

giuridiche della persona ritenute essenziali in quanto innate nella natura umana ed il consenso informato –

inteso come adesione consapevole al trattamento sanitario – si configura come diritto della persona, il cui

fondamento si trova all’interno dei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione.

La Carta Costituzionale è la più alta fonte di diritto di uno Stato, perché la Costituzione rappresenta un po’ le

questioni, i diritti fondamentali: diritto alla salute, alla libertà personale, alla difesa in un processo, … Come

suggerisce il termine quindi la Costituzione rappresenta proprio l’ossatura fondamentale, giuridica e sociale di

uno Stato.

L’art. 2 è uno dei più importanti della Costituzione italiana. Tutela i diritti inviolabili dell’uomo, quei diritti che

sono presenti per il solo fatto di essere uomini, che vanno universalmente riconosciuti. Il consenso informato,

la valorizzazione del diritto ad acconsentire a delle prestazioni sanitarie dopo aver ricevuto congrua

informazione, è uno di questi. Basti pensare che Platone nel Fedro distingue tra i medici degli schiavi e quelli

degli uomini liberi; una delle fondamentali differenze che sottolinea è che gli uomini liberi potevano esprimere

il consenso o il dissenso alle cure, gli schiavi no.

Art. 13 della Costituzione

«La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge...»

Il consenso informato asserisce alla libertà morale del soggetto e alla sua autodeterminazione, nonché alla sua

libertà fisica intesa come rispetto della propria integrità corporea.

L’art 13 riguarda la libertà e dice che la libertà personale è inviolabile.

La libertà è un concetto complesso perché giuridicamente se ne considerano tre forme fondamentali:

- Libertà fisica

È la libertà di circolare liberamente; questo è un diritto costituzionale molto importante che può venire

meno solo su disposizione dell’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, ad esempio l’arresto;

- Libertà morale

Gli individui sono pienamente liberi di credere, avere una confessione religiosa o meno, avere un

convincimento politico o meno, volere una persona morta o meno (finché non si paga qualcuno per

ucciderla è un diritto costituzionale); si è liberi di pensare ed esprimersi nell’ambito della continenza

formale, come si preferisce e si ritiene più opportuno;

- Autodeterminazione

Una libertà molto importante, nel senso che l’integrità psico-fisica è un diritto nella relativa

disponibilità della persona (art. 5 del Codice Civile), cioè una persona non può disporne

completamente; si vede un esempio: se uno volesse amputarsi un braccio, non può andare da un

chirurgo e farselo tagliare, e se chiede ad un suo amico di tagliarglielo, quello va in galera per lesioni

personali gravissime; l’individuo non può cagionarsi condizioni di invalidità permanente, se non sono

giustificate, ma certame

Dettagli
A.A. 2023-2024
166 pagine
SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher beatrice.tom00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Grassi Simone.