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FOCUS SUL DIRETTORE SANITARIO
Il direttore sanitario è un professionista sanitario che fa da garante del corretto esercizio delle prestazioni
sanitarie erogate all’interno delle strutture (ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza
ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti).
I titoli necessari dipendono dalla concorrenza di norme nazionali e (se del caso) regionali, ma è di norma –
semplificando – un medico chirurgo, con l’eccezione di:
- Ambulatori odontoiatrici, dove è necessario un odontoiatra o un medico chirurgo iscritto all’Albo
Odontoiatri;
- Laboratorio di analisi, che richiede un medico chirurgo o (se v’è nel personale un medico che possa
incaricarsi degli atti di natura medica) un chimico o un biologo;
- Ambulatorio radiologico, con uno specialista radiologo;
- Ambulatorio di fisioterapia, con un medico chirurgo anche non specialista (se nell’ambulatorio opera
un medico chirurgo specialista nella disciplina di riferimento).
Alcuni dei suoi obblighi riguardano:
- L’organizzazione tecnico-funzionale e il funzionamento dei servizi sanitari;
- L’assegnazione ai servizi del personale sanitario;
- La verifica del possesso dei titoli e delle competenze necessari per l’esercizio delle attività svolte
presso la struttura;
- La tenuta e l’aggiornamento del registro contenente i titoli abilitanti del personale (altrimenti si
contesta il concorso in esercizio abusivo);
- Il controllo e la verifica del funzionamento di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche;
- La manutenzione degli ambienti e delle attrezzature (con relativi controlli periodici);
- Lo smaltimento dei rifiuti (speciali);
- Vigilare sull’osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
- Vigilare sull’effettuazione delle segnalazioni obbligatorie;
- Vigilare sul trattamento e la conservazione dei dati personali;
- La registrazione, la trascrizione, la conservazione e il rilascio della documentazione sanitaria;
- La conservazione e il controllo della scadenza dei farmaci;
- Il rispetto del Codice di deontologia medica.
Con questo discorso, si vuole sottolineare che le figure apicali sono quelle in cui convergono delle
responsabilità gravanti.
CONSENSO INFORMATO
Un argomento molto importante e che va ben compreso è quello del consenso informato.
Riguardo a questo, c’è da notare come alcune nozioni siano specificatamente indirizzate all’area medica, ma
molte altre si estendono ai professionisti sanitari in generale.
Questo consenso informato non va confuso con il consenso che riguarda ad esempio la firma su un progetto
di ricerca o l’informativa sul trattamento dei dati personali, ma è un consenso che si riferisce all’erogazione di
una prestazione sanitaria: un prelievo di sangue, un’analisi tossicologica, un’analisi genetica, un test a scopo
metabolico, nutrizionale, … sono tutte prestazioni sanitarie.
Ci si soffermerà sul trattamento dei dati perché, quando si offre una prestazione sanitaria, da tossicologi o
genetisti..., sarà necessario procurarsi un consenso sul trattamento dei dati (nome, cognome, informazioni di
vario tipo). Si stanno infatti raccogliendo dei dati sanitari: il loro trattamento, cioè qualsiasi azione esercitata
su di essi, richiede uno specifico consenso.
Bisogna comprendere con molta attenzione cos’è il consenso (per le prestazioni sanitarie e per il trattamento
di dati sanitari) perché tanto non prenderlo quanto prenderlo in modo errato espone ad una richiesta
risarcitoria. Si può effettuare benissimo il test tossicologico, genetico, qualsiasi prestazione biologica, ma se
non si ha acquisito il consenso per le prestazioni sanitarie e/o per il trattamento dei dati sanitari, per questa
sola mancanza ci si espone ad una richiesta risarcitoria.
Il consenso informato riguarda l’art. 32 della Costituzione sul diritto alla salute, ma in verità concerne anche
altre specifiche situazioni giuridiche, o meglio dei diritti, che sono l’art. 2 e soprattutto l’art. 13; ovvero è
garantita costituzionalmente la salute (art. 2), ma anche l’impossibilità ad essere sottoposti contro la propria
volontà a trattamenti sanitari, a meno di situazioni particolarissime (art. 32). L’art. 13 invece attiene più
latamente alla facoltà di autodeterminarsi, nel senso che violare (cioè mancare nel farlo o farlo male) il
consenso informato vuol dire attentare non solo al diritto alla salute strettamente inteso, ma anche e
soprattutto alla capacità di autodeterminarsi della persona. Si può quindi chiedere un risarcimento anche solo
per questo, perché attinge ad un bene giuridico ulteriore rispetto alla salute.
Il consenso informato quindi è prima di tutto incardinato, legato a diritti costituzionali (artt. 2, 13 e 32); è
anche legato alla Legge 833/78 che riguarda l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La necessità
del consenso è stata specificata nei trattati internazionali, primo tra tutti, la Convenzione sui Diritti Umani e la
Biomedicina, siglata nel 1997 a Oviedo (per cui prende il nome di Convenzione di Oviedo). Tutte queste fonti
normative specificano la necessità di un consenso informato.
Per tanto tempo però non si era mai detto come andava acquisito il consenso e nel 2016 non c’era ancora una
legge dello Stato che regolasse il procedimento e, quando i medici valutavano queste situazioni, si rifacevano
al Codice di Deontologia medica che prescriveva la necessità di acquisire in forma scritta il consenso. Il codice
deontologico, come si è visto, è però una soft law, cioè una fonte di diritto più debole rispetto alla legge dello
Stato.
Tutto è cambiato con la Legge 219 del 22/12/2017; in quest’anno è stata promulgata una legge che dà tutte
le informazioni circa il consenso. Regola due questioni, il consenso informato e le disposizioni anticipate di
trattamento (quest’ultima non verrà trattata diffusamente). Si è intervenuti nel 2017 non solo per dare una
regola al consenso, ma anche perché si è raggiunta una situazione in Italia nella quale si dibatteva molto
sull’accanimento terapeutico, sull’eutanasia, … e c’è stata una convergenza tra la parte giuridica, il Parlamento,
le parti sociali e le principali Confessioni religiose in Italia, su vari temi, ad esempio sul fatto che fosse ingiusto
l’accanimento terapeutico. Dato che quegli aspetti non erano normati fino a quel momento, si è deciso di porvi
rimedio.
L’accanimento terapeutico non è materia di tossicologi e genetisti, paradossalmente più di nutrizionisti. Si
intende, con questo termine, dare delle cure inutili e sproporzionate; ad esempio per una persona che ha delle
lesioni irreversibili a livello encefalico, per cui è in coma irreversibile, sono inutili l’idratazione e la nutrizione
artificiali perché, come si è visto, la persona è giuridicamente morta.
Di seguito sono approfonditi gli artt. della Costituzione che riguardano il diritto ad un consenso informato.
Art. 2 della Costituzione
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»
L’Art. 2 riconosce espressamente la tutela dei c.d. diritti inviolabili dell’uomo, intesi come quelle posizioni
giuridiche della persona ritenute essenziali in quanto innate nella natura umana ed il consenso informato –
inteso come adesione consapevole al trattamento sanitario – si configura come diritto della persona, il cui
fondamento si trova all’interno dei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione.
La Carta Costituzionale è la più alta fonte di diritto di uno Stato, perché la Costituzione rappresenta un po’ le
questioni, i diritti fondamentali: diritto alla salute, alla libertà personale, alla difesa in un processo, … Come
suggerisce il termine quindi la Costituzione rappresenta proprio l’ossatura fondamentale, giuridica e sociale di
uno Stato.
L’art. 2 è uno dei più importanti della Costituzione italiana. Tutela i diritti inviolabili dell’uomo, quei diritti che
sono presenti per il solo fatto di essere uomini, che vanno universalmente riconosciuti. Il consenso informato,
la valorizzazione del diritto ad acconsentire a delle prestazioni sanitarie dopo aver ricevuto congrua
informazione, è uno di questi. Basti pensare che Platone nel Fedro distingue tra i medici degli schiavi e quelli
degli uomini liberi; una delle fondamentali differenze che sottolinea è che gli uomini liberi potevano esprimere
il consenso o il dissenso alle cure, gli schiavi no.
Art. 13 della Costituzione
«La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge...»
Il consenso informato asserisce alla libertà morale del soggetto e alla sua autodeterminazione, nonché alla sua
libertà fisica intesa come rispetto della propria integrità corporea.
L’art 13 riguarda la libertà e dice che la libertà personale è inviolabile.
La libertà è un concetto complesso perché giuridicamente se ne considerano tre forme fondamentali:
- Libertà fisica
È la libertà di circolare liberamente; questo è un diritto costituzionale molto importante che può venire
meno solo su disposizione dell’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, ad esempio l’arresto;
- Libertà morale
Gli individui sono pienamente liberi di credere, avere una confessione religiosa o meno, avere un
convincimento politico o meno, volere una persona morta o meno (finché non si paga qualcuno per
ucciderla è un diritto costituzionale); si è liberi di pensare ed esprimersi nell’ambito della continenza
formale, come si preferisce e si ritiene più opportuno;
- Autodeterminazione
Una libertà molto importante, nel senso che l’integrità psico-fisica è un diritto nella relativa
disponibilità della persona (art. 5 del Codice Civile), cioè una persona non può disporne
completamente; si vede un esempio: se uno volesse amputarsi un braccio, non può andare da un
chirurgo e farselo tagliare, e se chiede ad un suo amico di tagliarglielo, quello va in galera per lesioni
personali gravissime; l’individuo non può cagionarsi condizioni di invalidità permanente, se non sono
giustificate, ma certame