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CRIMINOSO
con un fine specifico
- tramite sostanze abortive quali minerali [piombo], emmenagoge [prezzemolo,
aumento del flusso ematico e congestione dell’utero], ecboliche [chinino,
aumento contrazione utero], purgative [aloe]; ormonali [pillola del giorno dopo,
prostaglandine]);
- tramite manovre abortive:
esterne: effettuate sulla parete addominale
a) vaginali: per eccitare la contrazione uterina
b) cervicali: dilatazione del collo uterino (di solito sono preparatorie)
c) endouterine:
d) distruzione del feto con iniezione intraamniotiche;
1. espulsione dell’uovo con puntura delle membrane, introduzione di sonde,
2. uso di paste abortive ecc.
estrazione dell’uovo mediante svuotamento dell’utero che può essere
3. manuale, strumentale o per aspirazione.
senza un fine specifico (es. lesione personale).
Può essere:
colposo: chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è
1) punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni (la metà se cagiona un parto
prematuro). Se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro la pena è aumentata. Aborto colposo prima della L. 174 era considerato
aggravante delle lesioni personali oggi sono reati autonomi perseguibili d'ufficio e
non a querela.
doloso (aborto di donna non consenziente): questa ipotesi ricorre quando taluno
2) cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna (violenza,
minaccia, inganno o frode) è punito con la reclusione da 4 a 8 anni. Costituiscono
aggravanti la minore età della gestante, o l’aver praticato l’aborto da chi avesse
prima sollevato obiezione di coscienza.
preterintenzionale: quando si cagiona l’interruzione della gravidanza senza il
3) consenso della donna, attraverso azioni dirette a provocare lesioni alla donna (stessa
pena dell’aborto doloso). Se oltre all’aborto derivano alla donna morte o lesioni
gravi o gravissime si hanno inasprimenti della pena.
accelerazione del parto quale conseguenza di lesioni volontarie: è punito chi con
4) azioni dirette a cagionare lesioni alla donna, provoca l’accelerazione del parto
(compreso acceleramento preterintenzionale conseguente a lesioni volontarie sulla
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donna).
Conseguenze dannose dell’aborto: intossicazioni, lesioni traumatiche da strumenti introdotti a
scopo abortivo, emorragie, infezioni post abortive, embolia, morte per inibizione (riflesso cardio
inibitore da stimolazione del canale cervicale).
INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA
L. 194/1978
Per il diritto penale è aborto l’interruzione intenzionale della gravidanza con conseguente morte del
prodotto del concepimento.
Con la L. 194/78 l’aborto punibile cessa di essere un delitto contro 1'integrità e sanità della stirpe e
diventa un delitto contro la maternità (intesa quale evento sociale costituzionalmente tutelato), ed è
consentita l’IVG voluta dalla gestante nei primi 3 mesi di gestazione.
Diritto alla vita ed alla salute della madre è posto a confronto con il diritto alla vita del nascituro;
distinguere 3 periodi:
gravidanza che non ha superato i 90 gg
1) gravidanza che ha superato i 90 gg
2) feto che ha raggiunto la capacità di vita autonoma
3)
Art 1 e 2: lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore
sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della
gravidanza non è un mezzo per il controllo delle nascite.
I.V.G. ENTRO I PRIMI 90 gg (art. 4): per interrompere volontariamente la gravidanza entro i primi
90 gg, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la
maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo
stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari (es. se non ha i soldi per
mantenere un figlio o un ulteriore figlio), o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento (es. in
seguito a uno stupro o se la coppia non aveva programmato un figlio), o a previsioni di anomalie o
malformazioni del concepito (previsioni, non certezze anche perché nei primi nei 3 mesi è difficile
analizzare e trovare malattie), si deve rivolgere ad un consultorio pubblico, o ad una struttura
socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
È la donna che nei primi 90 gg, può rivolgersi (autodeterminazione della donna) ad un consultorio
pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia,
adducendo le ragioni che a suo avviso potrebbero seriamente compromettere la sua salute fisica o
psichica.
Tali strutture, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici e l’inesistenza di
controindicazioni sanitarie (controllare la gravidanza, epoca della stessa e condizioni di salute),
hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza è
determinata da motivazioni non sanitarie (dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o
familiari sulla salute della gestante), di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la
donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata
come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le
cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi
diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna,
offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto (colloquio dissuasivo,
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informativa sulle soluzioni alternative art. 5). Il sanitario deve ascoltare le motivazioni che la
donna adduce e cercare soluzioni alternative in modo da dissuaderla dall’aborto. Il sanitario non va
ad accertare le motivazioni della donna, anche se viene proposta una soluzione alternativa alla
donna essa rimane libera comunque di interrompere la gravidanza.
Dopo il colloquio, ove non venga riscontrato lo stato di urgenza, alla donna viene rilasciata copia di
un documento, sottoscritto anche dalla donna, che attesta lo stato di gravidanza e l’avvenuta
richiesta di interruzione della stessa e viene altresì rivolto alla gestante l’invito a soprassedere per 7
gg dalla propria decisione di abortire. Decorsi i 7 gg, la donna può presentarsi, per ottenere la
interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole, presso una delle sedi
autorizzate.
In caso di intervento medicalmente ritenuto urgente, alla donna deve essere immediatamente
rilasciato un certificato attestante l’urgenza, con il quale la stessa può presentarsi ad una delle sedi
autorizzate a praticare l’interruzione della gravidanza. È una valutazione medica con obiettivazione
sanitaria, nella valutazione medica prevale la salute della donna contro quella del feto. Se c’è un
urgenza medica e non si possono aspettare 7gg serve un certificato
IVG DOPO I PRIMI 90 gg (art. 6): può essere praticata:
quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (es.
a) donna che ha una grave patologia cardiaca che si aggrava con la gravidanza);
quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o
b) malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica
della donna.
I processi patologici interessanti la donna od il nascituro, che possono dar luogo al “grave”
pericolo per la salute della prima, devono essere accertati da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica
l'esistenza (informando il Direttore Sanitario) e dovrà seguire particolari procedure, che non sono
invece richieste dalla legge in caso di imminente pericolo per la vita della donna (art. 7).
Solo quando sussistono indicazioni mediche accertate, il rischio deve essere reale, rilevante, attuale
o anche futuro, inevitabile.
In caso di POSSIBILE VITA AUTONOMA DEL FETO, l’IVG può essere praticata solo nel caso di
grave pericolo per la vita della donna, in tale ipotesi, il medico che accerta questo grave pericolo
e che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto (prodotto
di concepimento).
Il pericolo per la salute della donna:
sufficiente sia “serio” entro i primi 90 gg dell’inizio della gravidanza;
- deve essere “grave” oltre i 90 gg.
-
La sussistenza della serietà o gravità è sostanzialmente rimessa all’allegazione della donna in caso
di aborto entro i 90 gg, mentre deve essere medicalmente accertata, nonostante la genericità dei
relativi presupposti non consenta una verifica strettamente rigorosa, in caso di aborto cd.
“terapeutico”, vale a dire oltre i 90 gg.
Obiezione di coscienza (art. 9): il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto
a prendere parte alle procedure di cui agli art. 5 (colloquio ecc..) e 7 (accertamento) ed agli
interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva
dichiarazione.
La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, anche senza una specifica motivazione, al
medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o dalla casa di cura, anche al
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direttore sanitario, entro un mese dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un
ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una
convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può
sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
Essa prevede il rifiuto di sottostare ad un obbligo di legge per motivi che contrastano con i propri
principi etici o le proprie convinzioni religiose (diversa è la posizione del farmacista che si rifiuta di
fornire la pillola del giorno dopo in quanto non abortivo ma contraccettivo d'emergenza).
Obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal
compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare
l'interruzione della gravidanza, ma non esclude il dovere di assistenza alla donna prima e dopo
l’intervento (non si può obiettare sull’assistenza pre e post operatoria), né l’obbligo di intervenire in
caso di pericolo di vita (obiezione di cosc