Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE
In due casi è prevista la possibilità di togliere ad individui l'intera capacità legale (interdizione) o limitarla ad atti che non eccedano l'ordinaria amministrazione (inabilitazione). A differenza della non imputabilità penale, il provvedimento è duraturo.
Interdizione giudiziale
Viene pronunciata dal giudice su richiesta degli aventi diritto (cioè delle persone giuridiche) per il maggiore di età o il minore emancipato, quando esso si trovi in condizioni di abituale infermità mentale che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi. Questo vale anche per il cieco o il sordomuto dalla nascita quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. In questo caso il giudice ha l'obbligo di esaminare il soggetto, ed eventualmente di richiedere la consulenza di un tecnico. Devono essere dimostrati la ricorrenza di una infermità di mente, la sua abitualezza,
propri interessi. L'incapacità ad essa correlata di provvedere ai propri interessi può essere definita come una patologia psichica oggettivabile clinicamente. Nonostante possano verificarsi periodi di transitoria lucidità, questi non garantiscono un comportamento coerente e lucido da parte del soggetto nei confronti degli interessi da salvaguardare. Tali interessi non riguardano solo quelli economici, ma anche quelli morali. L'inabilitazione è un provvedimento meno grave che può essere preso per diverse situazioni, tra cui: - Soggetti infermi di mente con uno stato non abbastanza grave da essere interdetti. - Soggetti dediti all'uso abituale di sostanze stupefacenti che mettono se stessi o la famiglia in gravi condizioni economiche. - Persone cieche o sorde dalla nascita che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente, ma che non siano comunque in condizioni di inabilità così grave da non poter provvedere completamente ai propri interessi.loro interessi tanto da essere interdetti. Quando ne ricorrono i presupposti, la persona può essere inabilitata, mentre quando ricorrono i presupposti per l'interdizione è obbligatorio farlo. Il provvedimento di inabilitazione può essere revocato, e quello di interdizione trasformato in inabilitazione quando ricorrono le condizioni. Il deficit di mente deve essere tale da consentire lo svolgere di attività elementari. Il caso più comune è quello della prodigalità, in cui deve esserci insita una incapacità di intendere: le spese possono essere anche motivate da cause nobili o valide, ma il soggetto trascura i bisogni familiari elementari. Incapacità naturale: Quella persona che, sebbene legalmente capace e quindi maggiore di età e non interdetta, si trovi in situazioni cliniche tali che la rendono in un dato momento incapace di fatto a comprendere il significato giuridico e le conseguenze dell'atto che compie.Questi casi le azioni compiute possono essere annullate (l'azione si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto).
Incapacità a testare: art. 591 "Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare:
- coloro che non hanno compiuto la maggiore età
- gli interdetti per infermità di mente
- quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere
L'azione si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Capitolo 30 - danno alla persona in resp civile
Danno: privare un individuo di un bene che gli appartiene. Può consistere:
- diminuzione temporanea/permanente del patrimonio
- compromissione della sua integrità e della sua efficienza psicologica
Per decenni, dalla iniziale
impostazione giuridico-dottrinaria, il danno alla persona è stato riferito non al patrimonio "uomo", quanto a quello di "uomo lavoratore" e la liquidazione mirava a riparare esclusivamente la perdita di capacità produttiva di reddito, nonostante fin dal 1952 il Gerin avesse inutilmente proposto di introdurre, accanto alla capacità lavorativa specifica, la validità psico-fisica, sovrapponibile al concetto di incolumità individuale, tutelata dal Codice penale, al quale assegnare un valore economico convenzionale ed uniforme, indipendente da attività lavorative; pertanto l'unico danno risarcibile rimaneva quello patrimoniale, con il riconoscimento del danno extra-patrimoniale, identificato esclusivamente nel danno morale, nei casi previsti dall'art. 185 c.p. Dopo numerose sentenze innovatrici una svolta determinante è rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale, 26/7/79, n. 88, la quale ha riconosciuto ildanno alla salute, quale menomazione dell'integrità fisica in sé considerata, non suscettibile direttamente di valutazione economica, e quindi di carattere extra-patrimoniale risarcibile ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. La Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata con la sentenza n. 184 del 30/6/1986. In questa sentenza la salute, bene giuridico costituzionalmente tutelato dall'art. 32, viene intesa non già come assenza di malattia o infermità, ma, secondo il concetto dell'O.M.S. oggi universalmente accettato, come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, viene a porsi al centro della valutazione del danno alla persona come bene primario: è infatti la lesione alla salute il danno-evento da cui possono derivare, o non, il danno morale soggettivo e l'incapacità lavorativa specifica. Il danno biologico è sempre presente mentre il danno patrimoniale può o non conseguire. Pertanto sono.tre oggi le categorie di danno risarcibile:- danno alla salute o danno biologico. E' inteso nel senso più vasto come lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto e quindi limitazione delle sue potenzialità sociali, viene a conglobare la miriade di componenti della personalità dell'uomo che venivano ad essere compromesse dall'uno o dall'altro evento lesivo, quali il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno della capacità sessuale, le piccole invalidità permanenti, l'incapacità lavorativa generica.
- danno patrimoniale. Consiste in una perdita economica da:
- danno emergente, rappresentato dalle spese di cura, di assistenza, di controlli clinici, di vitto speciale, di apparecchi protesici, ecc.
- lucro cessante, costituito dalla perdita del guadagno durante il corso della malattia, la convalescenza e anche successivamente se residuano postumi permanenti. Si chiama anche incapacità
lavorativa temporanea
Danno da ridotta efficienza della persona: quando cioè per le conseguenzeo della lesione non è possibile ripristinare il normale stato biologico e quindi sipresume che la persona non potrà più svolgere determinate attività o lavori. Lacapacità lavorativa si distingue in generale o specifica. La specifica indical’incapacità di svolgere l’attuale attività lavorativa, mentre la generale è validasoprattutto per il bambino o il giovane, che deve scegliere il lavoro da fare eche ad esempio perde un dito o una mano e non potrà fare il pianista. E’ ilgiudice che fa una valutazione equitativa (ossia non necessariamente esatta,dato che è impossibile farla esatta) del danno provocato. Si chiama ancheincapacità lavorativa permanente.
danno extra-patrimoniale, consiste in una condizione particolare di sofferenza fisica e psichica, cagionata dal fatto illecito; per legge il
risarcimento è dovuto solo quando essi sia conseguenza di un reato, oppure dell'inosservanza di un regolamento (incidente stradale). Esiste anche il concetto di danno futuro; ossia quel danno che si crea al soggetto per la impossibilità, causata dall'illecito, di acquisire una capacità che avrebbe posseduto (ad esempio la castrazione di un bambino → perdita della possibilità di acquisire una maturità sessuale), oppure il danno che conseguirà sicuramente, secondo l'evoluzione clinica della lesione, al danno attuale (ad esempio esiti cicatriziali deformanti o artrosici, secondo la concezione evolutiva di malattia). L'art 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito recita- Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Lo studio delle invalidità dev'essere personalizzato, cioè si deve tener conto delle caratteristiche individuali.bisogna tener conto anche di come la persona vive la propria menomazione. L'impiego di baremes (tabelle valutative) è utile ma non decisivo. Dal punto di vista valutativo bisogna tener conto che vi sono funzioni indispensabili (respiratoria, cardiocircolatoria, immunitaria, ecc) e funzioni necessarie (visiva, uditiva, sessuale, ecc). La valutazione conclusiva dell'invalidità permanente è espressione dell'valutazione della personalità dell'esaminato e del reale significato invalidante della menomazione. Oggi grazie alle protesi vi è la possibilità per molti mutilati/amputati di recuperare una parte della funzionalità mediante l'uso di protesi, va perciò studiato dal punto di vista medico, chirurgico, riabilitativo, psicologico e sociale. Per la liquidazione del danno molti tribunali si sono basati sul criterio equitativo puro in base al quale il giudice liquida secondo equità e buon senso. Questo però hacomportato disparità di trattamento ecco perché la maggior parte dei giudici fa riferimento a 2 criteri:
- il metodo del triplo della pensione sociale che considera il triplo della pensione sociale moltiplicato per la percentuale di invalidità residuata e per il coefficiente relativo all'età dell'infortunato ottenendo così il corrispettivo
- il metodo del punto elastico della scuola pisana secondo il quale si stabilisce un importo per ogni punto di invalidità e lo si moltiplica per il grado di invalidità residuata. Attualmente questo sistema è stato preferito e perfezionato, mantiene l'idea della liquidazione per mezzo del valore punto e determina le oscillazioni in base a 2 funzioni:
- crescente: percentuale di invalidità che fa alzare il valore punto all'aggravarsi della patologia
- decrescente: l'età del danneggiato che lo fa decrescere in proporzione all'anzianità
Capitolo 32 -
“Tutela della