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Nozioni di balistica forense

Università degli Studi di Catania
Facoltà di Giurisprudenza
Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Titolare Prof. Vincenzo Milana
A cura del dott. Orazio Cascio
Anno Accademico 1998-99

Introduzione

La legislazione italiana in materia di armi è piuttosto ampia e molteplici sono le possibili classificazioni delle armi in base alla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 585 c.p., per "armi" si intendono "1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (art. 42 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - TULPS -)".

Lo stesso articolo, all'ultimo comma, assimila alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. L'art. 704 c.p. precisa che, agli effetti delle disposizioni relative ad alcune contravvenzioni, per "armi" si intendono, oltre quelle desumibili dalla definizione contenuta nell'art. 585 c.p., anche "le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti".

Si intendono come armi proprie quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti o accecanti. Le armi improprie sono tutti quegli strumenti la cui destinazione specifica non è l'offesa alla persona e che, purtuttavia, possono assumere in particolari situazioni o condizioni, una funzione offensiva.

Classificazione delle armi

Nell'ambito delle armi proprie si distingue, altresì, tra armi bianche ed armi da fuoco e, tra queste ultime, tra armi da guerra, tipo guerra e armi comuni. Dal punto di vista strettamente giuridico, le armi da fuoco vanno distinte in armi comuni, armi da guerra e armi tipo guerra.

Sono armi comuni da sparo, ai sensi della Legge n. 110/75, i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia, i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale, i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, con lo stesso tipo di caricamento, i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico, i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico, le rivoltelle a rotazione, le pistole a funzionamento semiautomatico, le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 (i cui originali sono considerati armi da collezione).

Sono, altresì, considerati armi comuni da sparo i fucili e le carabine per uso di caccia o sportivo che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, non lo usino di norma e che, inoltre, presentino un limitato volume di fuoco per via delle loro specifiche caratteristiche d'impiego.

Rientrano tra le armi comuni da sparo anche quelle denominate "da bersaglio da sala" o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluso quelle destinate alla pesca, nonché quelle armi per le quali la Commissione Consultiva Centrale delle armi, istituita presso il Ministero dell'Interno, ne escluda l'attitudine a recare offesa alla persona in relazione alle caratteristiche dell'arma.

È proprio la Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, istituita presso il Ministero dell'Interno con l'art. 6 Legge n. 110/75, a provvedere alla catalogazione delle armi da sparo prodotte o importate nello Stato, distinguendo così quelle comuni da quelle da guerra. Tale distinzione, infatti, la si può evincere, per esclusione dal Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, previsto dalla Legge n. 110/75. È infatti l'iscrizione dell'arma nel suddetto Catalogo a costituire accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo di nuova produzione o di nuova importazione.

Sono pertanto armi da guerra tutte quelle che il Catalogo nazionale delle armi non indichi come armi comuni da sparo e che, ai sensi del 1° comma dell'art. 1 L.n. 110/75, "per la loro spiccata potenzialità d'offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualsiasi natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari".

Le armi da guerra sono generalmente distinte in armi convenzionali, come ad esempio i fucili, le pistole, i cannoni, e armi speciali, che si identificano in quelle nucleari, batteriologiche e chimiche. Le armi tipo guerra ai sensi dell'art. 1, 2° comma L.n. 110/75 sono invece quelle che, pur non essendo classificabili come armi da guerra, possono tuttavia utilizzare munizionamento da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o comunque presentino caratteristiche balistiche o d'impiego analoghe a quelle delle armi da guerra.

Pene e sanzioni

L'art. 695 c.p. punisce con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire duemilioniquattrocentomila chiunque, porti armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o di industria. La pena dell'arresto non si applica però nel caso si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o di importanza storica. Sono inoltre proibite dall'art. 28 TULPS, le raccolte o la detenzione di armi da guerra e tipo guerra, italiane o straniere, di parti di esse, nonché di munizioni, di uniformi militari, o di altri oggetti destinati all'armamento di Forze Armate.

Per quanto concerne invece le armi comuni, la licenza è rilasciata dal Questore ed è necessaria per la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la raccolta per ragioni di commercio o industria e la vendita, ex art. 31 TULPS. Non può comunque essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo. Soltanto con riferimento alle armi comuni da sparo può parlarsi di armi clandestine.

La fabbricazione, l'introduzione nello Stato, l'esportazione, il commercio o comunque la messa in commercio di armi o canne clandestine, nonché la loro detenzione e, a fortiori, il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico, costituiscono reato.

Pene analoghe al porto in luogo pubblico o aperto al pubblico si applicano a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di Catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi impressi al momento dell'immatricolazione dell'arma.

La detenzione abusiva di armi è punita dall'art. 697 del c.p., che prevede in tal senso due distinti reati. Il primo consiste nel fatto di chi "detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità quando la denuncia è richiesta".

Sussiste l'obbligo di presentare immediata denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri, per chiunque detenga armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità.

Il secondo reato previsto dall'art. 697 c.p. si concreta quando taluno, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovino armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità. Inoltre, per chiunque detiene un'arma con licenza incorre l'obbligo della sua diligente e responsabile custodia.

L'art. 699 c.p. tratta del porto abusivo di armi. Incorre in tal reato "chiunque senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa".

Il secondo comma dell'art. 699 c.p. prevede una forma aggravata del reato per chi porta un'arma, per la quale non è ammessa licenza, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa. Il termine "portare" non significa soltanto "portare indosso", ma anche tenere a portata di mano in modo da poterne fare uso.

Capitolo I: Considerazioni generali

La Balistica (dal greco "ballo" = lanciare) è quella parte della Fisica applicata che studia i problemi inerenti al lancio dei proiettili (Balistica interna), al loro moto dopo l'uscita dalla bocca dell'arma da fuoco (Balistica esterna) ed infine al loro effetto sul bersaglio (Balistica terminale).

La Balistica forense, che è certamente una parte della scienza medico-forense, si occupa non solo dell'esame dei proiettili sparati e dei bossoli e della loro identificazione per quanto attiene alla particolare arma con cui sono stati sparati, ma anche della determinazione della distanza e della direzione dello sparo e della eventuale presenza di residui dello sparo.

I problemi di Balistica forense rientrano fra i compiti della Medicina legale (che per inciso ricordiamo essere "rebus medicis sub specie iuris") per un duplice ordine di motivi: innanzitutto perché fa parte della tradizione medico-legale; infatti la prima comparazione fu fatta da Balthazard, un medico legale, il quale utilizzando della semplice carta stagnola riuscì a dimostrare che due proiettili erano fuoriusciti dalla stessa arma da fuoco.

In secondo luogo per un motivo di ordine pratico-contingente e di opportunità, in quanto il medico legale, con il Magistrato e gli organi di polizia scientifica, è fra i primi ad accorrere sul luogo del delitto e spesso resta il solo ad osservare gli effetti della carica esplosiva o di proiettili sul bersaglio, a raffrontare questi con il proiettile o le armi repertate, a cogliere tutte quelle sfumature che costituiranno poi i dati obiettivi sui quali ricostruire la dinamica di un evento delittuoso; tracce di sangue su proiettili e su armi, presenza di residui di polvere da sparo e distribuzione topografica di detti residui sul bersaglio e sulle mani dello sparatore, effetti della carica esplosiva, necessità di differenziare sul bersaglio l'azione meccanica del proiettile da quella calorifera della polvere, rilievo di impronte digitali per la identificazione dello sparatore, ecc...

Il dato balistico svolge pertanto un ruolo di primaria importanza ai fini della ricostruzione della dinamica di un evento criminoso, per stabilire in primo luogo se trattasi di una configurazione omicidiaria, suicidiaria o accidentale.

Capitolo II: Armi da fuoco

L'arma è un qualsiasi mezzo od oggetto specificatamente atto a potenziare le possibilità fisiche dell'uomo sia per offendere che per difendersi o per ottenere un determinato scopo che altrimenti sarebbe limitato od impossibile (es. caccia, tiro a segno, ecc.).

Le armi oggi, nella più vasta terminologia, accresciuta dai progressi tecnologici, possono classificarsi in:

  • Armi bianche (armi da punta, da taglio, da fendente, ecc.)
  • Armi da fuoco (armi che utilizzano la forza propulsiva dei gas prodotti dalla combustione di un esplosivo per lanciare il proiettile)
  • Armi nucleari (bomba atomica e tutti i prodotti radioattivi e da fissione, ecc.)
  • Armi chimiche (gas, veleni, fumogeni, lanciafiamme, ecc.)
  • Armi biologiche (culture batteriche tossine, ecc.)
  • Armi fisiche (es. energia elettrica, ultrasuoni, laser, ecc.)
  • Armi miste (derivanti dalla combinazione di armi appartenenti a classi diverse)
  • Armi improprie (oggetti ed apparati usati casualmente come armi ma non destinati a tale scopo)

Definizione e classificazione delle armi da fuoco

La definizione di arma da fuoco più completa è quella usata dai manuali militari: "L'arma da fuoco è una macchina termo-balistica capace di lanciare un corpo pesante - il proiettile - destinato ad offendere, neutralizzare, oppure ad arrecare specifici effetti ad un bersaglio posto a distanza, utilizzando la forza espansiva dei gas prodotti dalla trasformazione di una sostanza esplosiva - carica di lancio o propellente - fatta esplodere nell'interno di un tubo resistente - canna o bocca da fuoco".

Comunemente le armi da fuoco si possono dividere a seconda della loro adattabilità all'impiego tattico e logistico, oltre che balistico in:

  • Armi da fuoco portatili o leggere o individuali
  • Armi da fuoco mobili o medie o di gruppo
  • Armi da fuoco pesanti o da postazione o artiglierie

Armi da fuoco leggere

Le armi da fuoco leggere sono quelle che appunto sono "leggere" come peso e non gravose per le sollecitazioni dello sparo al tiratore, possono essere pertanto facilmente portate ed impiegate efficacemente da un solo uomo e hanno impiego limitato come distanza. Normalmente si indicano come armi da fuoco portatili o individuali i revolvers (o rivoltelle), le pistole semiautomatiche e quelle automatiche, i mitra (pistole mitragliatrici sarebbe il termine giusto), i fucili a ripetizione semplice o semiautomatica o automatica (fucili mitragliatori), i mortai leggeri, i lanciarazzi (bazooka).

Armi da fuoco medie e pesanti

Le armi da fuoco medie sono quelle che pur avendo potenza e gittata intermedia tra le leggere e le pesanti si differenziano per alcune caratteristiche sia dall'una che dall'altra. Dall'una perché occorre più di un uomo, almeno due "serventi", per portare e utilizzare razionalmente l'arma: ciò per il peso e per il caricamento. Dall'altra per le caratteristiche ridotte. Appartengono a questa categoria le mitragliatrici, i lanciarazzi pesanti, i mortai pesanti, i cannoncini senza rinculo, ecc.

Di regola si ritiene media un'arma da fuoco con calibro fino a 20 mm, e non superiore a 100 mm, per le armi a razzo o altre. Le armi da fuoco pesanti sono quelle che a causa della loro potenza, sollecitazione, peso, richiedono per il trasporto appositi mezzi meccanici, per l'impiego stabile appoggio sul terreno e per l'uso un servizio di diversi uomini (a meno che non si tratti di centrali elettroniche o di servizio automatiche).

Armi da fuoco portatili

Noi ci occuperemo delle armi da fuoco leggere (o portatili) che si suole dividere in:

  • Armi da guerra
  • Da difesa
  • Da caccia
  • Da sport (tiro)
  • Da segnalazione

Le armi da fuoco portatili si possono ulteriormente dividere a seconda della lunghezza della canna in:

  • Armi da fuoco corte: revolver o rivoltella, pistola semi ed automatica
  • Armi da fuoco lunghe: fucili

Inoltre, le armi da fuoco possono essere ad anima rigata o liscia; le armi da fuoco corte hanno generalmente l'anima rigata.

Struttura dell’arma

In un'arma, genericamente, distinguiamo: la canna, il castello di culatta (parte che serve per tenere unite tutte le parti funzionali), il sistema di scatto, il sistema di percussione, il sistema di estrazione ed espulsione del bossolo sparato, il sistema di alimentazione, il sistema di puntamento, la cassa o calcio e altri accessori.

Canna delle armi da fuoco

La canna delle armi portatili è un tubo metallico, con determinato diametro esterno ed interno (calibro), lunghezza, profilo (esterno ed interno), ecc., destinato a contenere la cartuccia e, poi, durante lo sparo, a permettere l'utilizzo della spinta dei gas sul fondello del proiettile ed inoltre permettere di dirigere e governare il primo percorso del proiettile, ed imprimergli direzione, moto traslatorio e rotatorio di stabilizzazione.

La rigatura della canna interna (quando presente), ossia dell'anima, è l'insieme dei solchi nei quali si impegna il proiettile assumendo un moto rotatorio sul proprio asse. In essa si distinguono il vuoto o riga o solco, ossia la parte cava, ed il pieno o nervatura.

I fasci di rigature possono essere destrorsi o sinistrorsi a seconda se nella progressione dal vivo di culatta alla bocca dell'arma si portano verso destra o verso sinistra. La distanza misurata tra due pieni opposti della rigatura rappresenta il calibro balistico, quella tra due cavi il calibro effettivo, mentre per calibro commerciale s'intende l'intera cartuccia.

Il calibro delle armi ad anima liscia è espresso dal numero delle palle di piombo puro, aventi il diametro della canna, che si possono ottenere da una libbra di piombo.

Sistema di percussione

Il congegno di sparo ha la specifica funzione di percuotere, tramite il percussore, la capsula (o innesco) contenente la miscela innescante, provocando l'accensione e poi la deflagrazione della carica esplosiva racchiusa nella cartuccia.

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