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ED ANCHE
Poichè è un atto pubblico (come il registro operatorio, il registro di Pronto Soccorso, ecc.) deve sottostare a specifiche
norme di compilazione, riservatezza, conservazione e rilascio. Viene redatta da un sanitario che, se dipendente ASUI
o struttura convenzionata, è un pubblico ufficiale. Parte integrante è, p. es., la cartella infermieristica (è compito
dell’infermiere professionale conservare tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi
centrali, ed annotare quanto di sua competenza.).
REQUISITI DELLA CARTELLA
Formali: generalità complete, diagnosi di entrata, anamnesi familiare e personale, esame obiettivo, esami di
laboratorio e specialistici, diagnosi, terapia, esiti, postumi. Devono essere firmate dal curante, sottoscritte dal medico
responsabile e portare un numero progressivo. Sostanziali: vi è un valore documentario per vi deve essere veridicità,
completezza, correttezza formale, chiarezza. Si tratta di un “acclaramento storico contemporaneo” per cui le
annotazioni devono essere fatte contemporaneamente all’evento descritto (deve essere estesa in pendenza di
degenza e secondo la sequenza cronologica della registrazione degli eventi, pur essendo ammesso un equo tempo
di riflessione clinica.
E pure: E’ da ritenere “contemporanea” anche la registrazione che avviene qualche tempo dopo, nello stesso giorno o
in quello successivo, salvo quanto di obiettivo può evolvere e mutare in tempi brevi (i fatti clinici debbono avere
registrazione contestuale, non postuma). La correttezza e la completezza depongono per la perizi e diligenza dei
sanitari. scrittura leggibile (le cancellazioni devono essere leggibili: mai usare il “bianchetto” ma un “cancelletto)”.
RICORDATE CHE: ciascuna annotazione presenta, singolarmente, autonomo valore documentale definitivo che si
realizza nel momento stesso in cui viene trascritta e qualsiasi successiva alterazione apportata durante la
progressiva formazione del complesso documento, costituisce falsità, ancorchè il documento sia ancora nella
disponibilità materiale del suo autore, in attesa della trasmissione alla Direzione Sanitaria. debbono essere allegati in
originale i risultati degli esami. La cartella adempie alla esigenza dell’attestazione delle attività espletate nel reparto,
ha la funzione di diario della giornata, dà atto dell’attività terapeutica e delle analisi effettuate nonchè degli interventi
praticati (Cass. Pen. 9623/83).
CDM 2004 art. 26 Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento ricovero, con
completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza: le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il
medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica ed alle attività
diagnostico - terapeutiche a tal fine praticate:registra il decorso clinico - assistenziale nel suo contestuale manifestarsi
o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la
tracciabilità della sua redazione.
Ed all’ultimo comma CDM Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’informazione e i termini del
consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei
dati sensibili, in particolare nei casi di arruolamento in protocolli di ricerca.
Precedenti ed altro
Già con la legge Petregnani, ribadita poi dal DRR 127/1969, la responsabilità della regolare compilazione, tenuta e
custodia della cartella fino alla consegna all’Archivio è del responsabile del reparto (già noto come Primario). Il
“Primario” deve vigilare sull’esattezza dei contenuti tecnici della cartella, sulla aderenza alla realtà obiettiva di quanto
vi è riportato e deve verificare la correttezza degli accertamenti richiesti, della diagnosi formulata e della terapia
prescritta e praticata. In caso di smarrimento o distruzione la responsabilità penale è della persona fisica che risponde
della conservazione mentre quella civile è della Amministrazione Ospedaliera (Aziendale).
Scrittura della cartella clinica
Le cartelle cliniche debbono essere scritte in modo leggibile poichè “la leggibilità delle informazioni è la prima
condizione per la loro comprensione”.
Già nel 2003 il Garante Privacy aveva accolto il ricorso di un paziente che si era visto respingere dalla ASS la
richiesta di ottenere la comunicazione intelleggibile dei dati personali contenuti nella sua cartella clinica “illeggibile per
la pessima grafia degli autori. già dal 1996 è previsto per legge che i dati personali debbono essere estratti e
comunicati all’interessato in forma intelleggibile anche attraverso l’utilizzo di grafia intelleggibile.
condanna dell’Azienda a rilasciare trascrizione dattiloscritta o comunque intelleggibile ed a pagare a favore del
ricorrente le spese del procedimento.
Certe volte sarebbe opportuno che i sanitari facessero un corso di aste e filetti e di bella calligrafia
RILASCIO DELLA CARTELLA Al Direttore Sanitario spetta il controllo dell’Archivio Centrale Cartelle Cliniche e la
responsabilità di rilasciare, agli aventi diritto, copia della cartella e di ogni altra documentazione. Si tratta sempre di
“copia conforme” all’originale: mai si rilascia l’originale (salvo sequestro da parte dell’A.G.) Può rilasciarsi al diretto
interessato, al tutore,a chi esercita la potestà genitoriale, agli eredi legittimi (con riserva su talune notizie), a persona
fornita di delega (anche il curante), ecc. Non può rilasciarsi a terzi non muniti di delega neppure patronati, Ministeri,
autorità di PS (e limitate a precisi quesiti).
PER IL TeRP vi è "solo":
Titolo III (Responsabilità nell’esercizio della professione), capo I (Dovere di mantenere la riservatezza): “Il TeRP deve
tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso, concernenti la persona assistita o
la sua famiglia”.
Il FALSO
Falsità materiale: il documento è stato redatto da soggetto diverso a cui competeva (cartella contraffatta) o quando il
documento contiene modifiche successive alla sua stesura definitiva (cartella alterata). Falsità ideologica: l’atto, pur
essendo materialmente corretto ( non alterato nè contraffatto) contiene affermazioni non rispondenti al vero. Si
riferisce ai “fatti” ovvero ai dati obiettivi e controllabili di cui l’atto è destinato a provare la verità e non ai giudizi. Vi
rientra anche la retrodatazione. Richiede il dolo. Non compilare la cartella clinica (e’ un atto urgente da compiere
senza rirardo) da parte del P.U. o dell’I.P.S. integra il reato di
Delitti di falso Falso materiale commesso da P.U. in atti pubblici: formare in tutto o in parte un atto falso o alterare un
atto vero: procedibile di ufficio e da 3 a 10 anni (specie se atti di fede privilegiata), con custodia cautelare consentita.
Art. 476 c.p. Falso ideologico commesso da P.U. in atti pubblici: attestare falsamente che un fatto è stato da lui
compiuto o avvenuto in sua presenza o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese ovvero omette o altera
dichiarazioni da lui ricevute o attesta comunque fatti di cui l’atto è destinato a provare la verità: custodia cautelare e
arresto consentiti. Pene come il 476 c.p.
Qualifiche giuridiche del medico art. 357 c.p. “Agli effetti della legge penale sono Pubblici Ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli stessi effetti è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e
certificativi. Il MMG, p. es., è ritenuto a tutti gli effetti dalla Cassazione un pubblico ufficiale (da altri un incaricato di
pubblico servizio ed in tal caso è tenuto comunque non solo al referto ma anche alla denuncia di reato)
LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 170 del 24-7-2009 - Suppl.
Ordinario n. 128) 8. All’articolo 342 del codice penale è premesso il seguente: Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico
ufficiale). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il
prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito
con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se
la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto
medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno,
mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della
medesima, il reato è estinto».
9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l’articolo 393 è aggiunto il seguente: Art. 393-bis. - (Causa di
non punibilità). – Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto
negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». Comunque i reati commessi dal P.U.
SONO più gravi
Un contentino ff
Ed ancora • Art. 358 c.p.: “agli e etti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, a
qualunque titolo prestino un pubblico servizio … deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della
pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”. • Art. 359 c.p.: “Agli
ff
e etti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: • i privati che esercitano
professioni sanitarie o forensi, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione
dello Stato , quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato ad ad avvalersi …….
Esiste anche l’art. 340 c.p. la nozione di “rifiuto” di cui al comma 1 dell’art. 328 c.p. implica un atteggiam