Che cosa è la MEDICINA LEGALE
•applicazione delle conoscenze mediche al diritto: studia l’uomo nei suoi attributi fisici e psichici, in rapporto alle leggi,
all’ordinamento giuridico - sociale, ed adegua alle conoscenze biologiche relative all’uomo le norme del diritto. Valuta
in pratica le situazioni biologiche di interesse giuridico. Contribuisce inoltre alla formazione di nuove leggi ed a
interpretare quelle vigenti (Medicina Giuridica). •poichè il diritto è composto di norme codificate che regolano la vita
associativa dell’uomo, esso si modifica nel tempo con il mutare delle esigenze e ciò spiega anche la vitalità ed il
divenire della medicina legale. •in quanto disciplina deontologica studia gli aspetti legali della pratica sanitaria e
contribuisce alla formazione professionale del sanitario, a lui impartendo le nozioni etiche e giuridiche per il corretto
esercizio della disciplina. •sul piano pratico utilizza le nozioni mediche necessarie per risolvere i casi concreti
dell’Autorità Giudiziaria (Medicina Forense).
E’ un ramo della medicina Pubblica
E’ scienza che opera nell’interesse della collettività e coopera alla migliore competenza sociale. E’ una disciplina
antropologica poichè investe ogni rapporto esistente fra uomo e Stato, considerando il cittadino sia come entità psico -
fisica individuale sia come partecipe della collettività in un sistema di sicurezza sociale e politico. Ubi societas, ibi ius:
il Diritto costituisce quel principio di coesione senza il quale la società si dissolverebbe nell’anarchia. Ordinamento
giuridico: insieme delle norme giuridiche vigenti in una determinata comunità. Diritto Pubblico: disciplina
l’organizzazione dello Stato e degli Enti Pubblici nonchè i rapporti fra loro ed i cittadini: Comprende il diritto penale, il
processuale, il costituzionale, l’amministrativo. Diritto privato: disciplina le relazioni reciproche fra gli individui. E’, in
pratica, il diritto civile.
ASPETTI DIDATTICI Compiti formativi: insegnare al personale sanitario la particolare forma mentis per la quale
debbono considerare il fenomeno biologico anche dal punto di vista giuridico ed ai giuristi che ogni norma, per essere
diretta all’uomo, deve tener conto della personalità di questo, con tutti i limiti e le incertezze delle scienze biologiche
(in continuo progresso). Compiti informativi: trasferire al discente quelle nozioni tecniche che sono essenziali per
l’esercizio pratico della M. L.
Partizioni della M.L. • Medicina Legale Generale • Etica e deontologia • Medicina Giudiziaria • Ostetricia forense •
Sessuologia forense • Psicopatologia forense • Odontostomatologia forense • Lesività • Tanatologia • Tecnologia
medico-forense • Medicina Assicurativa • Medicina Legale Militare • Medicina Legale del S.S. N. • Medicina Sociale
In dettaglio • Medicina Legale Generale: nozioni preliminari, finalità, origini e storia della M. L., metodologia, dottrina
della causalità, concetti generali del danno alla persona. • Etica e deontologia: studia le norme etiche, professionali e
legali e fornisce alle professioni sanitarie i principi del galateo professionale. Codice deontologico. Principi generali,
professione sanitaria, divieti legali, segreto professionale, obblighi legali, problemi professionali particolari,
responsabilità professionale.
• Medicina Giudiziaria: attiene alle varie branche del diritto (penalistica - rapporti tra m.l. e diritto penale, civilistica, -
interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, filiazione, matrimonio, danno alla persona in RC -
canonistica - rapporti con il diritto canonico > matrimonio, filiazione); • Ostetricia forense: rapporti fra funzione
riproduttiva e diritto pubblico o privato; fecondazione, gestazione, parto, IVG, PMA, ecc. • Sessuologia forense:
afrodisiologia o Venere forense. Manifestazioni normali e patologiche della sessualità, reati sessuali, rettifica di sesso,
ecc.
• Psicopatologia forense: applicazione delle conoscenze psichiatriche al diritto civile e penale. Imputabilità,
interdizione, inabilitazione, ecc. • Odontostomatologia forense: identificazione, danni, responsabilità corso di laurea. •
Tanatologia: studia i fenomeni della morte e la loro evoluzione, oggi importanti non solo in campo penale ma anche
dal punto di vista della rianimazione e dei trapianti d’organo.
• Tratta delle lesioni personali e delle morti per causa violenta (traumatologia, asfissiologia, tossicologia, radiologia
forense). • Trauma: azione violenta da parte di un agente fisico capace di determinare un danno alla integrità psico -
fisica dell’individuo. • Asfissia: insufficienza respiratoria acuta cagionata dall’arresto della ventilazione polmonare in
seguito ad azioni meccaniche e violente che agiscono direttamente sull’apparato respiratorio, impedendo la libera
penetrazione dell’aria nei polmoni (impiccamento, strozzamento, strangolamento, annegamento, ecc.). • Tossico o
veleno: ogni elemento o composto chimico solubile che, introdotto nell’organismo per adatta via, agisca con
meccanismo biochimico ed in quantità relativamente piccole, causando lo stato di malattia o la morte. Lesività
Tecnologia medico forense • identificazione personale (anche DNA e radiologia forense): accertamento della identità
di una persona o di un cadavere con varie metodiche. • ematologia e genetica forense: a fini identificativi, di paternità,
con studio dei caratteri ereditari gruppo specifici e studio delle caratteristiche sequenziali del DNA • sopralluogo
giudiziario: ispezione e descrizione di una località ove è stato commeso un reato, con documentazione, ricerca e
conservazione di tracce, esame del cadavere (tanatologia, lesività).
Medicina Assicurativa • Applica le conoscenze mediche alle assicurazioni sociali (INAIL, INPS, ecc.) e private. • La
protezione sociale garantisce un adeguato tenore di vita a tutti, esigenza da ogni Stato espressa in diverse forme.
Medicina sociale Questioni mediche che sorgono dai bisogni della collettività organizzata e dal sistema di sicurezza
sociale (alcolismo, tabagismo)
Protezione sociale • Previdenza sociale: mutualità obbligatoria per le classi lavoratrici mediante le assicurazioni sociali
obbligatorie che coprono infortuni, malattia, vecchiaia, invalidità, disoccupazione involontaria. • Assicurazioni sociali:
sono un risparmio obbligatorio cui provvede il datore di lavoro con una quota di salario, al fine di coprire determinati
rischi. • Assistenza sociale: per tutti i cittadini in condizioni di necessità, inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi con cui
vivere, da parte della Pubblica Amministrazione e con finanziamento pubblico. • Sicurezza Sociale: intervento pubblico
esteso a tutti indistintamente, in quanto cittadini. Costi enormi.
Infortunistica • Traumatologia del lavoro in ambito INAIL • Traumatologia della strada in ambito RCA Pensionistica
Privilegiata Pensioni privilegiate per causa di servizio; equo indennizzo, riconoscimento di dipendenza da causa di
servizio.
Medicina Legale Militare Leggi e regolamenti militari; idoneità al servizio, pensioni di guerra, terrorismo, ecc.
STORIA DELLA MEDICINA LEGALE • E’ materia antichissima che nacque e si sviluppò seguendo la naturale
evoluzione delle conoscenze mediche e degli ordinamenti giuridici. • Alla nascita della disciplina contribuirono i
legislatori ed i filosofi, i quali fecero della medicina uno strumento ausiliare della legislazione e della politica. Nacque
prima la medicina giuridica e poi quella giudiziaria e peritale. • Le conoscenze mediche vennero utilizzate per statuire
leggi indirizzate alla conservazione delle nazioni ed alla sicurezza dei cittadini. • I grandi legislatori del passato fecero
ampio ricorso a nozioni tratte dalla M. L che, per altro, non era ancora scienza autonoma.
LE FONTI • Fonti giuridiche: sono le più importanti e le più antiche. Sono testi legislativi che avevano statuito leggi
penali e civili utilizzando i principi medici applicati al diritto.s • Fonti filosofiche: opere dei grandi pensatori
dell’antichità. P. es. i Pitagorici e lo stesso Platone si occuparono di traumatologia forense. • Fonti letterarie: scritti dei
maggiori storici dell’antichità (Erodoto, Tacito, ecc.) e testi quali la Bibbia, il Talmud. In essi vi sono episodi,
costumanze e leggi di grande rilievo medico -legale. • Fonti mediche: si fanno risalire all’antico Egitto ma, soprattutto,
ad Ippocrate (460 a.C - 377 a.C, descrisse il fungo schiumoso degli annegati, distinse le ferite sicuramente mortali da
quelle eventualmente mortali), motivo per cui gli antichi giudici siglavano le loro sentenze con le parole “propter
auctoritamen doctissimi Hyppocratis”.
GLI EGIZI • Sono note attività peritali fin dall’epoca della III dinastia (2780-2680 a.C). Nel 2900 a. C. compare la figura
di Imhotep, medico e ministro della Giustizia, personificato nel dio della Medicina e rappresentazione delle relazioni
fra medicina e diritto. • Nel tardo periodo romano (130-325 d.C.) si facevano i sopralluoghi giudiziari e le visite per il
risarcimento del danno.
NEL VECCHIO TESTAMENTO • nel Levitico (III libro della Torah ebraica e della bibbia cristiana) sono indicate le
indagini mediche per stabilire il diritto di primogenitura, l’avvento della pubertà e l’idoneità al sacerdozio. • Allorchè si
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rinveniva il cadavere di un uomo ucciso si e ettuava il sopralluogo, cui partecipava anche il medico levita. • “Quando
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ti sarà di cile dare un giudizio tra ferita e ferita , tra omicidio e omicidio, tra lite e lite” era prescritto l’accesso al
Tempio e l’intervento del sacerdote levita, che era anche medico. • nei libri di Mosè sono delineati i requisiti della
verginità (sanguinamento dopo la deflorazione), dell’oltraggio al pudore, della sodomia, delle lesioni personali. • I
principi legali sono in funzione del rapporto fra Dio, l’uomo fatto a sua immagine e somiglianza e la sua interiorità.
MESOPOTAMIA • Codice di leggi di Ur-Nammu, re dei Sumeri (2500-1950 a. C.): è la più antica legge documentata
(tavoletta Nippur). Vi è p. es. il risarcimento del danno in caso di lesioni personali (un piede valeva 10 sicli d’argento):
è il principio della valutazione economica del danno (con superamento della legge del taglione - “dente per dente”). •
Codice di Bilalama: re del medio Tigri (1850 a. C.): lesioni personali e loro punibilità • Codice babilonese di
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Hammurabi (1728-1686 a.C.): 300 articoli; nel menzionare diverse operazioni chirurgiche a erma il principio della
responsabilità professionale in caso di morte o lesione, con il taglio della mano, ma anche risarcimento proporzionale
all’entità del danno. Pena corporale per il danno arrecato: legge del taglione. Norme relative all’aborto ed alla violenza
carnale. Annullamento del contratto di vendita di uno schiavo malato e quindi inabile al lavoro. • Codice degli Hittiti
(1290 a. C.): impone al colpevole di lesioni personali di corrispondere al danneggiato una somma per inabilità
temporanea al lavoro oltre ad una indennità a guarigione avvenuta, oltre all’onorario medico. Disposizioni su aborto e
stupro. Compensazione economica del danno alla persona. • Leggi degli Assiri (1112 - 612 a. C.): notevoli esigenze in
fatto di prove (p. es. si gettava nell’acqua l’individuo incolpato: ordalia fluviale). Ricerca rigorosa della prova del reato
(aborto procurato, lesioni, veneficio, ecc.).
ANTICA GRECIA • Scuola ippocratica; si fondano i principi dell’etica medica e della deontologia professionale medica.
• Ippocrate (460-376 a. C.), nativo dell’isola di Coo, tratta la medicina dal punto di vista naturalistico e senza l’allusione
ali “dei” come causa di malattia. Esperienza e retto ragionamento. Vere e proprie cartelle cliniche. Doveri dei medici (il
famoso Giuramento). In un suo testo valuta, su incarico delle Autorità, la salute mentale del filosofo Democrito. • Le
leggi penali di Atene tenevano in grande conto l’elemento psicologico del reato ma era rara la consuetudine di
chiedere un parere medico su questioni giuridiche.
Antica Roma • E’ la maestra del diritto in cui si plasmò la M.L.. Riferimenti a lesioni personali, morti violente, stupro.
Richiesta la collaborazione di esperti medici per accertare gravidanza, sterilità, verginità: ciò su richiesta di pubbliche
autorità e con giuramento, per cui si è di fronte ad una vera attività peritale, pur se non codificata nè applicata in modo
sistematico. • Lex regia di Numa Pompilio (720-677 a. C.), II re di Roma: prevedere il taglio cesareo post mortem per
salvare il feto. • lex Aquilia (286 a. C.). criteri sulla letalità delle ferite, sull’aborto, sulla follia, sul risarcimento del danno
da imperizia e negligenza medica. • Lex Cornelia (81 a. C.): errore professionale, imputabilità non esistente sotto i 14
anni e nei maniaci, stregoneria, magia. Magistratura speciale (“Judex veneficii”) per la repressione dei delitti di
avvelenamento. • L’arte medica ha però scarso prestigio rispetto allo splendore giuridico.
Roma
• Nelle Dodici Tavole (451-450 a. C.), alla VII legge della V tavola eredità), si esamina il caso di colui il quale ha del
tutto perso la ragione, non discernendo il bene dal male: non può quindi amministrare il patrimonio e deve essere
posto sotto tutela. • Le leggi delle XII tavole (duodecim tabularum leges) sono un corpo di leggi compilato nel 451-450
a.C. dai decemviri legibus scribundis, contenenti regole di diritto privato e pubblico • La legislazione romana
sopravvive alla caduta dell’impero ed andrà ad influenzare il successivo pensiero giuridico.
Antica Roma 2 • L’autopsia era un atto inimmaginabile ed i deceduti per morte violenta o improvvisa venivano esposti
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per 2 giorni a nchè ognuno potesse dare il suo giudizio. • Fu esposto anche il corpo di Giulio Cesare ed il medico
Antistio stabilì, con il solo esame esterno, che una sola delle 23 ferite era stata mortale, perchè penetrata nel torace
fra I e II costola.
L’egitto romano; i papiri di Oxyrhinchus • E’ documentazione certa di attività peritale, con esercizio regolare di una
medicina giudiziaria pubblica, prevista nel rito processuale e svolta da medici pubblici o privati, su richiesta della
Magistratura. • Sono 4 papiri di epoca compresa fra il 130 ed il 325 d. C., nel periodo degli imperatori Traiano,
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Antonino, Commodo e Costantino. • Perizie e sopralluoghi disposti anche di u cio, con stesura da parte di un medico
pubblico oppure privato (ma che prestava giuramento). Un funzionario pubblico portava l’ordinanza di nomina a perito
e firmava la relazione conclusiva, redatta da uno scriba. • E’ un sistema molto perfezionato che deve far ritenere che
si trattasse di istituto datante da molto tempo addietro.
I Popoli Barbari • Le leggi dei Longobardi (editto di re Rotari. 643 d.C.), le leggi dei Visigoti (lex. Visigothorum, 466
-485 d. C.), ecc., contengono disposizioni in tema di diritto familiare, patrimoniale e penale. Anche aspetti del diritto
romano. Le faide vengono sostituite con risarcimenti pecuniari (guidrigildo) legati alla dignità di chi collette il fatto e di
ff
chi lo subisce. • Si fissa la tari a per le operazioni e per insegnare la medicina. Il medico non può salassare una
ragazza se non i presenza di padre o madre o fratello, ecc., salvo i casi di urgenza. • La Legge Salica (franchi presso
il fiume Sala - oggi in Olanda 485-511) dei Franchi (Clodoveo I) tende a far comporre le vertenze (per una frattura al
capo 45 soldi; per ogni colpo di bastone o pugno senza perdita di sangue 3 soldi). Pena in denaro (se il colpevole è
un uomo libero) • Non esistono però norme procedurali su vere e proprie attività peritali.
Capitolari di Carlo Magno 742-814
• il primo è del 779: si tenta di fissare le basi di una medicina forense disponendo che, quando occorra, il giudice
debba servirsi del parere di un medico. • per secoli però il medico servirà per garantire il processo ai cadaveri, i
supplizi ai criminali deceduti prima della sentenza, l’assistenza alla tortura
IN CINA • I primi scritti di indole medico - legale risalgono al 600 d. C. • Verso la fine del X secolo le opere di Djen-Sin,
di He-Nin e del figlio He-Min trattano dell’esame esterno del cadavere e delle indagini criminalistiche. • Nel 1217
Soun-Si scrive l’opera “Shi -Yang -Lu”, 5 volumi dedicati al cadavere, al sopralluogo giudiziario ed alle varie
procedure, senza alcun cenno ad autopsie ed a perizie mediche sul vivente. • Era una medicina legale più avanzata
rispetto all’europea dal punto di vista trattatistico, con accurate tecniche di sopralluogo e di ricognizione dei resti
scheletrici.
Statuti comunali • Città medioevali fra la fine del 1200 ed i primi del 1300. • Il medico era richiesto nei processi per
stupro, lesioni, morti violente: veniva scelto a sorte, prestava giuramento e dettava il referto ad un notaio. • Nascono i
“medici e cerusici” delle ferite, i “medici plagarum”, veri periti che debbono segnalare ogni caso di riferimento da loro
osservato. Si eseguono le prime autopsie giudiziarie. • Nel 1249 Ugo de’ Borgognoni da Lucca, medico di Bologna, fu
obbligato a fornire pareri medici sotto giuramento. • Il 15 febbraio 1302, in Bologna, Bartolomeo da Varignana fu
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incaricato dal giudice Giacomo di e ettuare, assieme a 4 colleghi, l’autopsia di un certo Azzolino, morto per sospetto
veneficio (in realtà una trombosi). • Il codice dell’imperatore d’oriente Giustiniano (529) stabiliva p. es. gli accertamenti
tecnici per lo scioglimento
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