Università degli Studi di Catania
Facoltà di giurisprudenza
Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Titolare Prof. Vincenzo Milana
Identificazione personale
A cura del dott. Orazio Cascio
Anno Accademico 1998-99
Introduzione
Il significato del termine identificare è rendere uguale. Nel linguaggio medico-giuridico in genere e medico-legale in particolare significa, invece, accertare l'identità di un soggetto mediante un confronto tra i caratteri individuali conosciuti di una determinata persona e quelli che possono essere rilevati nella persona vivente o deceduta oggetto dell'indagine.
Più comunemente, tuttavia, come "identificazione" s’intende quel capitolo della Medicina Legale che si occupa del riconoscimento della persona, sia direttamente sulla persona stessa sia su tracce di materiale biologico (sangue, sperma, urina, saliva, formazioni pilifere, frammenti di tessuti), impronte, scritti, ecc., che da questa sono state lasciate.
Pertanto, distinguiamo un’identificazione della persona, vivente o cadavere che sia, e un’identificazione di frammenti della persona, di frammenti di tessuti organici, di macchie di sangue, sperma, escreti e secreti vari, di peli o di tracce (Chiodi).
Si tratta di un accertamento dell’identità, cioè il riconoscimento e la dimostrazione dei caratteri individuali che differenziano un individuo da qualsiasi altro. L'identificazione della persona, vivente o deceduta, rappresenta una condizione essenziale per l'applicazione in concreto della legge.
È intuitivo che l'identificazione della persona rappresenta, nell'ambito medico-forense, una esigenza fondamentale: ancorché uno sconosciuto colpevole di un reato possa venire condannato, oppure si possa punire una persona nota per violenze lesive a danno di uno sconosciuto, l'ordine giuridico potrà ritenersi pienamente reintegrato soltanto mediante l’esatta individuazione delle persone.
Ciò è necessario, non solo perché la conoscenza delle persone consente di apprezzare in migliore misura l'elemento soggettivo del reato ma anche perché l'occultamento o la falsificazione della propria identità è mezzo usatissimo da chi delinque per sottrarsi alla condanna ed alla conseguente pena.
Non meno importante è l'accertamento dell’identità della persona nell'ambito del diritto civile: basterà pensare ai casi di sostituzione d’infante, a quelli di persone fattesi passare per assenti, dispersi o ritenuti morti e al rinvenimento di cadaveri di sconosciuti la cui morte coincida con modificazioni dello stato civile (vedovanza del coniuge) o dia luogo a diritti (successione) o ad obbligazioni (assicurazioni).
Ancora sono da ricordare le eventuali sostituzioni di persona intese a lucrare indebite prestazioni assicurative, sia nell'ambito delle assicurazioni sociali, sia nell'ambito delle assicurazioni private.
La legge penale prevede il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e quella di falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità propria od altrui (art. 495 c.p.).
L'esigenza dell’identificazione personale si impone anche nella pratica quotidiana, com’è dimostrato dalla istituzione di tessere di riconoscimento, carte d’identità e dalle norme stabilite per la compilazione dei passaporti.
Gli elementi dell’identificazione sono rappresentati dai caratteri, cioè dai peculiari modi di essere della persona nel suo complesso e nelle sue parti. Ogni carattere, anche se raro, considerato in sé non costituisce elemento sicuro di identificazione, la quale può essere raggiunta soltanto quando si considerino più caratteri, cioè una combinazione degli stessi (Cazzaniga).
L'identificazione di persona vivente può rendersi necessaria nel caso che questa non sia in grado, ovvero non intenda, dare esatta notizia di sé e si distingue in una identificazione generica ed in una identificazione specifica od individuale: si tratta solo eccezionalmente di attività medico-legale essendo, almeno di norma, operazione di polizia scientifica volta, in particolare, al riconoscimento dei recidivi.
L'identificazione generica attiene alla determinazione della razza, del sesso, dell'età, della statura, dello sviluppo corporeo ed eventualmente anche del gruppo familiare; mentre l'identificazione specifica, od individuale, attiene a tutto ciò che può valere a stabilire l'identità dell'individuo, vale a dire chi esso realmente sia e, quindi, attiene non solo a quei dati che sono propri e caratteristici, eventualmente, della razza, del sesso, dell'età, ecc., ma anche a quei caratteri somatici, normali ovvero anche abnormi, che meglio possono valere a differenziare un individuo, pur "genericamente" identico (per razza, sesso, età ecc.) ad altri, da questi appunto (Chiodi).
L'identificazione del cadavere nel caso di persistente buona conservazione è di consueto agevole anche se la fisionomia può mutare cospicuamente subito dopo la morte sia per il rilassamento muscolare, sia per le modificazioni cui va incontro l'occhio nel quale cambiano la direzione degli assi visuali e la lucentezza della cornea. Con il tempo sopravvengono quindi ulteriori e sempre più marcate modificazioni: la mandibola cade in basso e la bocca si fa conseguentemente beante, gli occhi (aperti, sbarrati ovvero anche semichiusi se non chiusi del tutto) si approfondano nelle cavità orbitarie, il colore dell'iride diviene malcerto e comunque difficilmente riconoscibile, mentre la mucosa labiale si essicca e le labbra si arrovesciano alquanto all'esterno in corrispondenza del loro margine libero. La pelle assume colorito cereo nelle regioni elevate, mentre in quelle declivi fanno la loro progressiva comparsa le ipostasi.
Con il progredire dei fenomeni putrefattivi ed il mutare del colorito cutaneo ed il distendersi ed il tendersi dei tessuti molli per l'enfisema gassoso, i connotati subiscono profonde modificazioni sì che l'individuo finisce per diventare irriconoscibile: ovviamente ancor più quando siano ormai intervenuti i fenomeni colliquativi e di scheletrizzazione. In queste condizioni il riconoscimento empirico diviene praticamente impossibile al pari di quello fotografico, mentre quello antropometrico si riduce a ben poca cosa.
Ma se i connotati, stante le profonde modificazioni cui sono andati incontro, finiscono per restare privi di importanza pratica, i contrassegni, per contro, ben possono ancora valere per un sicuro riconoscimento. Specialmente le cicatrici ed i tatuaggi, e in particolare questi ultimi, posto che l'esame microscopico di quei distretti cutanei dove si dubitava potesse esistere un tatuaggio, consente in ogni caso di rilevare la presenza di granuli colorati nello spessore del derma. La prova della preesistenza di un tatuaggio potrà essere comunque raggiunta esaminando i linfonodi regionali nei quali potranno essere infatti riscontrati i granuli della sostanza colorante trasportativi dalla corrente linfatica e rimasti inclusi nelle maglie del reticolo linfonodale (Chiodi).
Capitolo I - Impronte digitali
Sulla faccia palmare delle dita delle mani sono presenti numerosissimi solchi regolarmente disposti e separati da esili rilievi cutanei denominati creste o linee papillari. A livello del polpastrello terminale di tutte le dita, le creste papillari hanno disposizione tale da formare dei disegni del tutto particolari (dermatoglifi).
L'importanza delle impronte digitali a fine di identificazione, tanto del cadavere che del soggetto vivente, consegue ai seguenti dati di fatto:
- Il disegno delle impronte digitali presenta un'infinita varietà di figure: il Galton, infatti, calcolò che in via teorica si potrebbero trovare due impronte digitali identiche soltanto ogni sessantaquattro miliardi di individui;
- In ogni soggetto le impronte digitali compaiono nella vita intrauterina e si mantengono immutate per tutta la vita;
- Gli insulti traumatici e chimici superficiali dei polpastrelli comportano, di norma, solo un'alterazione temporanea delle creste cutanee e, quindi, delle impronte, poiché esse si riformano in esatta corrispondenza delle creste dermiche, e solo eventuali irreversibili danni di queste si rifletteranno poi in alterazioni localizzate del disegno papillare;
- Alterazioni trofiche o senili non comportano in genere un'apprezzabile danno del disegno delle impronte e soltanto non comuni malattie possono provocare più che una modifica nella forma, uno "sbiadimento" del disegno papillare. Talora, ma solo eccezionalmente, le impronte digitali possono essere congenitamente assenti.
La classificazione delle impronte digitali adottata dalla polizia italiana è quella del Gasti. Questa suddivide le impronte digitali in 10 classi, ciascuna di esse indicata con una cifra che va da 0 a 9. I criteri classificativi adottati sono: forma (arco semplice, triangolare).
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