Medicina Legale (Daniela Schillace)
MEDICINA LEGALE:
Disciplina che studia la persona umana, psichica e fisica, nei suoi rapporti con il diritto (=
insieme di norme raccolte in modo organico dettate ed imposte dallo Stato ai propri cittadini).
È collegata all’ordinamento giuridico dello stato in cui si lavora. Le norme non sono
sovrapponibili con gli altri Paesi.
Applicazione delle scienze mediche al diritto.
Scopo della medicina legale è l’ACCERTAMENTO DELLA VERITA’, quella contingente ed
empirica, che la scienza riconosce in una data fase storica. E’ vero ciò che viene
obiettivamente riconosciuto conforme alle conoscenze scientifiche del momento. Contestuale
alle prove e tecnologie che posso applicare oggi rispetto ai fatti. Interviene e si riferisce alle
responsabilità della persona, di terzi o dell’ambiente.
Nell’ambito applicativo della medicina legale il fenomeno biologico non è MAI considerato solo
attraverso il profilo clinico, ma costantemente anche sotto quello giuridico.
STORIA della MEDICINA LEGALE
Nasce da quando l’uomo cominciò a governarsi con leggi sono certamente esistite
problematiche di tipo medico-legale e se l’uomo viola le regole ci sono delle sanzioni:
2000 a.C.: LEGGI BABILONESI: norme sui reati di lesione personale, di aborto, di
• violenza carnale. Antiche leggi cinesi, leggi romane, ecc., ma a quei tempi le
conoscenze scientifiche erano RUDIMENTALI in tutti i campi e costituivano un
patrimonio comune delle persone colte e il magistrato era in grado di decidere da sé
ogni questione.
EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICHE -> ha reso necessario l’intervento di un
ESPERTO (medico legale: colui che verifica le conoscenze e i dati che gli vengono
consensualizzati. PERITO che redige una PERIZIA) ponendo le basi per l’avvio di una NUOVA
DISCIPLINA
IX-XIV secolo: fiorire prime scuole mediche, con necessità dell’intervento del medico nel
• PROCESSO.
1301: prima autopsia giudiziaria nel Nord-Italia
• 1532: Carlo V norme procedurali sulla perizia medica che regolano il processo penale in
• quasi tutta l’Europa “Quaestiones medico-legales”
1612: Paolo Zacchia prima opera europea completa ed
• autonoma che attraverso la casistica peritale forniva la soluzione ai quesiti; è il maestro
di tutti i medici legali.
‘700: fu introdotto il METODO SCIENTIFICO – sperimentale delle scienze positive
• (osservazione fatti e ragionamento induttivo legato a tecnologie, strumenti che hanno
dei costi);
‘800: primi laboratori di medicina legale, insegnamento sistematico della disciplina agli
• studenti delle Facoltà mediche e giuridiche;
1819: insegnamento medicina legale nelle Università italiane – Riforma della Scuola di
• Medicina Legale a Firenze per iniziativa del Duca di Lorena;
‘800-’900: nascita delle assicurazioni obbligatorie – legami tra la traumatologia clinica
• e la medicina del lavoro collocò la medicina legale al centro del sistema assicurativo-
previdenziale (Infortunistica: L. Borri; Invalidità: C. Biondi);
Epoca moderna: nuove finalità sociali della medicina legale inserita all’interno del SSN:
• tutela della salute e gestione del rischio clinico.
MEDICINA LEGALE CLINICA: branca applicativa in ambito clinico-ospedaliero
accertamento della morte cerebrale
gestione del rischio clinico
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Medicina Legale (Daniela Schillace)
informazione al trattamento medico
acquisizione del consenso
cartelle cliniche e documentazione assistenziale;
monitoraggio delle infezioni ospedaliere;
controllo delle trasfusioni;
gestione del contenzioso dell’azienda ospedaliera
unità di soccorso per violenza
Altro
RIPARTIZIONE MEDICINA LEGALE PER ARGOMENTI
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
- indica le norme di comportamento anche etico nella professione
MEDICINA LEGALE PENALISTICA
- esamina gli aspetti del diritto penale di specifico interesse medico-legale: omicidio,
lesioni personali, ecc.
MEDICINA LEGALE CIVILISTICA
- problematiche legate al diritto civile: risarcimento del danno alla persona, matrimonio,
eredità, testamento, ecc.
MEDICINA LEGALE CANONISTICA
- studia le problematiche medico-legali del diritto canonico
MEDICINA LEGALE DELLA SICUREZZA SOCIALE
- INAIL, INPS, Invalidità Civile, Handicap, ecc.
Altre attività che si sono separate
MEDICINA LEGALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
• TOSSICOLOGIA FORENSE
• GENETICA FORENSE
• ODONTOIATRIA FORENSE
• PSICOPATOLOGIA E CRIMINOLOGIA FORENSI
• esaminano le problematiche psichiche in campo penale e civile e criminologiche
- SESSUOLOGIA ED OSTETRICIA FORENSI
• tratta le problematiche di natura sessuale e applica le cognizioni ostetriche per
- esigenze del codice penale e civile.
TANATOLOGIA FORENSE
• studia i fenomeni correlati alla morte e alla sua cronologia
- IDENTIFICAZIONE
• metodi di indagine su vivente, cadavere, e sulle tracce biologiche
- PATOLOGIA MEDICO-LEGALE
• MEDICINA LEGALE MILITARE
•
IL DIRITTO
Diritto è un complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una
certa collettività, in un dato momento storico. Impone delle norme che il professionista
sanitario deve rispettare per la tutela del diritto cittadino.
Il diritto nasce con il consolidarsi delle prime aggregazioni umane per il perseguimento di
sopravvivenza e sviluppo, e assicura la pacifica convivenza nella comunità.
Per garantire questo obiettivo è essenziale non solo garantire la certezza del diritto, ma
anche la certezza della sua osservanza, tramite imposizioni di comportamenti obbligatori.
Si divide in: 2
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- Diritto pubblico che disciplina i rapporti tra Stato e singolo cittadino e comprende:
. d. penale (codice penale e codice di procedura penale)
. d. processuale
. d. costituzionale
. d. amministrativo
- Diritto privato che regola i rapporti tra i privati. Si divide in:
. d. civile (codice civile e codice di procedura civile)
. d. del lavoro
. d. commerciale
Le fonti del diritto sono i mezzi materiali da cui risultano le norme giuridiche, che
nell’ordinamento giuridico italiano si distribuiscono secondo la seguente gerarchia:
la Costituzione Italiana
la legge formale (norme del Parlamento)
la legge sostanziale (decreti legislativi, norme comunitarie)
le fonti secondarie (regolamenti)
gli usi normativi
le consuetudini
MEDICINA LEGALE NASCE DALLA NECESSITÀ DI PORTARE A SOLUZIONE I QUESITI GIURIDICI
PER MEZZO DELLE SCIENZE MEDICO-BIOLOGICHE, CON CARATTERE APPLICATIVO ED
EMINENTEMENTE PRATICO - > MEDICINA FORENSE DE JURE
CONTEMPORANEAMENTE ASSUNSE ANCHE UN CARATTERE DOTTRINALE –
CONDENDO – INFLUENDO SUI NUOVI ORIENTAMENTI GIURIDICI MEDICINA GIURIDICA (serve
per modificare le norme)
Entrambe sono collegate all’epoca al momento in cui queste attività vengono svolte.
CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA MEDICINA LEGALE
II) MEDICINA FORENSE
Scienza applicata ai numerosi casi concreti offerti dalla pratica forense (intrinsecamente una
disciplina biologica) per l’ACCERTAMENTO DELLA VERITA’ (contingente ed empirica, in una
precisa fase storica).
Funzione ausiliaria insostituibile nell’amministrazione della giustizia che fornisce PARERI
TECNICI MOTIVATI (perizia; consulenza tecnica in materia penale e civile (CTU)).
L’infermiere forense è stata introdotta in quanto il medico vede come figura più vicina ad
attività specifiche che possono essere motivo di specificazione di un caso.
Ha un carattere applicativo e funzioni pratiche.
Rappresenta la prassi peritale vera e propria
Mira alla risoluzione dei singoli casi concreti nei diversi campi di applicazione
PARERI TECNICI MOTIVATI IN AMBITO GIUDIZIARIO
Perizia (conferita dal Giudice in ambito penale)
Consulenza tecnica in materia penale (CT conferita dal Pubblico Ministero)
Consulenza tecnica d’ufficio in materia civile (CTU conferita dal Giudice in ambito
civile).
ATTIVITÀ PER GLI UFFICI GIUDIZIARI
Richiede per ogni professionista competenze medico-sanitarie specialistiche, competenze
medico-legali, anche di tipo professionale, e nozioni giuridiche : 3
Medicina Legale (Daniela Schillace)
“speciale competenza nella materia, la condotta morale specchiata e l’iscrizione alle
rispettive associazioni professionali”
Scelta del/dei professionisti: iscritti agli ALBI dei Tribunali Italiani del luogo di residenza
o del domicilio professionale (futura revisione degli Albi art. 13 legge Gelli-Bianco)
Scelta da altro Albo: per convenienza impedire connivenze, pressioni, incompatibilità
territoriali
Scelta fuori dall’Albo: per ragioni di particolare esperienza del professionista o per
attività di nicchia e molto peculiari
FORME DI ATTIVITA’ MEDICO-LEGALE (MEDICINA FORENSE)
PERIZIA IN MATERIA PENALE (artt. 220-232 e 508 c.p.p.):
Parere tecnico motivato espresso da chi possiede particolari cognizioni in determinate
scienze/arti, in risposta a precisi quesiti posti dal magistrato giudicante in sede dibattimentale
specifiche competenze tecniche,
o di incidente probatorio, in ambiti nei quali siano richieste
scientifiche o artistiche.
Alla perizia è dato il valore di “mezzo di prova” che servirà al giudice nell’ambito della
valutazione delle prove per formare il libero convincimento nel giudizio.
Le conclusione del perito non vincolano la decisione del giudice, che può decidere con libero
convincimento adeguatamente motivato, anche in contrasto con il parere peritale.
La perizia oltre che veridica deve essere anche chiara, ordinata, completa e motivata in modo
plausibile, in modo che rappresenti per il Giudice il mezzo per farsi una convinzione o per
decidere su una situazione.
CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO PENALE (CT del Pubblico Ministero) (art.
359, 360 c.p.p.):
Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze,
può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
Nel caso in cui la nomina del consulente venga fatta al fine di compiere attività di indagine
non ne viene data comunicazione alle parti (art. 359 c.p.p.); laddove, al contrario, debbano
compiersi accertamenti non ripetibili, il codice di rito impone al P.M. di comunicarla, senza
ritardo, alle parti, le quali hanno facoltà di nominare dei propri consulenti tecnici (art. 360
c.p.p.).
La differenza sostanziale tra la consulenza tecnica disposta ai sensi dell'art. 359 c.p.p. e
quella disposta ai sensi dell'art. 360 c.p.p. consiste nel fatto che, in questa, è prevista la
partecipazione del difensore dell'indagato e che l'elaborato è inserito nel fascicolo del
dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., così come avviene per la perizia.
CONSULENZA TECNICA NEL CASO DI INCIDENTE PROBATORIO (art. 392 c.p.p.)
Durante le indagini preliminari sia il P.M. che la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio. Tale istituto consente di formare
prove per la decisione in una fase precedente al dibattimento.
L'art. 392 c.p.p. consente di ricorrere all'incidente probatorio, tra le tante ipotesi, anche per la
esecuzione di una perizia o un esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona,
una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione. Il motivo della non rinviabilità
dipende dalla deteriorabilità dell'oggetto della prova, che, in quanto non evitabile, rende l'atto
non utilmente rinviabile.
CONSULENZA IN MATERIA CIVILE (art. 61 c.p.c.)
Analogo della perizia in materia penale ed è un parere tecnico motivato che viene redatto nel
procedimento civile su uno specifico problema a richiesta del magistrato e nel rispetto delle
normative e formalità vigenti. Medico legale è ausiliario del Giudice e lo aiuta nella
conoscenza e nella valutazione di un fatto. 4
Medicina Legale (Daniela Schillace)
Analogo della perizia in materia penale ed è un parere tecnico motivato che viene espresso
nel procedimento civile su uno specifico problema a richiesta del magistrato e nel rispetto
delle normative e formalità vigenti.
ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) (art. 696 bis c.p.c.)
Dal 2005 tale tipo di accertamento tecnico disposto dal Giudice consente un accertamento
tecnico più ampio, ma veloce ai fini della composizione della lite.
prima del processo in vista del processo.
L’ATP mira a costituire una prova e
La CTU in tale ambito permette alle parti di conoscere il possibile esito del giudizio di merito,
favorendo così una risoluzione stragiudiziale della controversia, che può intervenire anche
dopo il deposito della CTU.
Fine principale: CONCILIATIVO – offre una ipotesi di soluzione della controversia
Casi particolari: differenza valutativa ampia, correlazione causale non chiara, esclusione della
responsabilità-colpa LA CONCILIAZIONE
GESTIONE STRAGIUDIZIALE DELLA LITE :
Un terzo neutrale – privo di qualsiasi potere decisionale – assiste i litiganti nel tentativo di
trovare una soluzione negoziale accettabile da entrambe le parti in conflitto.
- Volontarietà: la partecipazione è volontaria
- Cooperatività: conciliatore guiderà le parti verso la negoziazione cooperativa
(tecniche di ascolto attivo; mutuo rispetto; ecc.)
- Creatività: ogni accordo è modellato sulla misura degli interessi e bisogni delle parti.
- Imparzialità: il terzo non può avere interessi in comune con nessuna delle parti, né
interessi personali.
- Riservatezza: nulla può essere comunicato al di fuori dell’ambiente conciliativo
- Economicità e velocità: limitare tempi e costi di un’ordinaria procedura di risoluzione
delle controversie.
- Autocomposizione: le parti decidono tra loro equamente
- Autonomia: procedura autonoma e non ostacola la proposizione di una causa alla
giustizia ordinaria
ARBITRATO (titolo VIII, Libro IV c.p.c.)
E’ il procedimento con cui si deferisce di comune accordo, una o più persone, da loro scelte e
designate per la risoluzione di una controversia (contratto tra privati).
Il giudizio arbitrale non è ammesso nelle controversie riguardanti i rapporti individuali di
lavoro e la materia previdenziale ed assistenziale obbligatoria e nelle controversie che
riguardano questioni di stato o di separazione personale tra coniugi.
In tutti gli altri casi (ambito assicurativo privato) le parti possono risolvere le controversie
ricorrendo alla decisione arbitrale stipulando un compromesso.
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano deciso
precedentemente di pronunciarsi secondo equità.
L’atto del giudizio (scritto) degli arbitri è il lodo arbitrale deliberato a maggioranza dagli
arbitri.
VISITA FISCALE
Prestazione medico-legale richiesta da Enti, Autorità o da terzi con lo scopo di accertare le
condizioni psico-fisiche di un soggetto, che allegando motivi di salute, si rifiuti ad uffici od
obblighi imposti dalla legge, oppure per stabilire l’idoneità di un soggetto ad assumere o
mantenere impieghi, verificare il diritto a prestazioni assicurative, stabilire la necessità di
taluni provvedimenti restrittivi della libertà personale o quando richiesta dal datore di lavoro
ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori per il controllo dell’assenteismo.
La visita fiscale è priva di finalità terapeutica e non è richiesta dal soggetto che viene
sottoposto a visita medica. 5
Medicina Legale (Daniela Schillace)
QUIZ: esempio
LA PERIZIA disposta dal Giudice è:
A) Un ausilio obbligatorio per il giudice penale
B) Uno strumento processuale solo per la difesa
C) Uno strumento processuale solo per l’accusa
D) Uno strumento per interpretare e risolvere questioni che richiedono particolari conoscenze GIUSTA
E) Un ausilio obbligatorio per il giudice civile DE JURE
CONTEMPORANEAMENTE ASSUNSE ANCHE UN CARATTERE DOTTRINALE –
CONDENDO – INFLUENDO SUI NUOVI ORIENTAMENTI GIURIDICI - > MEDICINA
GIURIDICA
La Medicina Giuridica mira alla conoscenza e soluzione di problemi generali, contribuisce
all’elaborazione di materiale occorrente all’opera legislativa (questioni di ordine generale e
(diritto condendo).
della formulazione di concetti teorici) Ha un carattere dottrinale e porta ad
elaborazioni concettuali.
Contribuisce alla formazione di nuove leggi in modo che le norme giuridiche si adeguino ai
progressi delle scienze biologiche ed ai bisogni sociali dell’uomo.
Riveste valore didattico
E’ fonte di ispirazione in sede legislativa qualora la norma preveda la persona come
protagonista dell’ oggetto giuridico
METODOLOGIA MEDICO-LEGALE
Ogni fatto biologico attinente alla persona umana, il quale coincide o possa coincidere con
una situazione di interesse giuridico, costituisce materia di apprezzamento medico-legale;
ogni situazione/evento della persona viene quindi valutato/accertato in ordine a una specifica
esigenza del diritto.
Per LESIVITÀ, in senso medico-legale, s’intende l’insieme dei fatti compromettenti l’integrità
psico-fisica della persona (offesa alla salute anche senza reperti obiettivabili; disturbi di ordine
psichico; disturbi di tipo fisico; la morte del soggetto), studiati dal punto di vista dei rapporti
giuridici ad essa attinenti.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
La valutazione medico-legale richiede pertanto la piena conoscenza del rapporto giuridico
inerente ai fatti da valutare:
ambito penale:
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