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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
Quando noi eseguiamo una certa attività nell’esercizio della nostra professione, la
nostra professione deve rispondere a certe norme e in carente osservanza delle quali
noi siamo chiamati a rispondere dal punto di vista penale civile e disciplinare.
Diversamente da altre discipline per le quali l’interesse primo è quello della persona
assistita, per la medicina legale l’interesse primo è del professionista. Quando agiamo
da professionisti dobbiamo sapere i requisiti all’interno dei quali operare. Possiamo
agire solo all’interno di un modello rappresentato da:
- titolo di studio,
- esame di abilitazione,
- iscrizione all’albo
I professionisti possono lavorare solo se sono in possesso di questi 3 requisiti. Per
esercitare una professione non è detto che ci vuole una laurea ( geometri, ragionieri).
Il problema è che se io non sono in possesso dei requisiti o se faccio un attività che
non compete alla mia professione, commetto un reato ( essere chiamati a rispondere
davanti la legge; esempio esercizio abusivo di una professione SECONDO L’ARTICOLO
348 DEL CODICE PENALE, chiunque abusivamente esercita una professione, per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa da 103 a 526 euro).
Profilo professionale dell’infermiere:
i profili professionali sono atti normativi che attribuiscono in modo ampio competenze
a una determinata figura. In realtà alcuni profili, soprattutto delle professioni tecniche,
sono totalmente particolareggiati da riecheggiare più le vecchie forme mansionali che
non ambiti alti di competenza. I profili professionali si occupano generalmente della
definizione della figura professionale, del suo ambito autonomo ( Infermiere
responsabile dell’assistenza generale infermieristica) e del suo ambito
collaborante ( infermiere e medico responsabili nel capire i bisogni di salute
della persona e della collettività, lavorare per partecipare di intende una
attività autonoma ma svolta in equipe).
federazione nazionale collegio IPASVI e codice deontologico, insieme al patto
infermiere-cittadino sono fondamentali per la professione infermieristica.
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI: I laureati nella classe sono dotati di
un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la
migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che
sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento
preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono
inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano,
nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere , i laureati sono operatori sanitari
cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre
1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili
dell'assistenza generale infermieristica.
Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di
natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione
delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione
sanitaria. I laureati in infermieristica partecipano all'identificazione dei bisogni di
salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza
infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi;
pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico;
garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e
sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; svolgono la
loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e
nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale;
contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente
all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA: documenti che gli esercenti della professione sanitaria
compilano nell’esercizio della loro attività che devono ottemperare le seguenti
indicazioni
Segretezza e riservatezza
Corretta compilazione
Corretta circolazione
Corretta conservazione
Documentazione sanitaria:
cartella clinica
cartella infermieristica
documentazione fisioterapica
registro dei rapporti e delle consegne
registri nosologici
registro di carico e scarico degli stupefacenti
La cartella clinica è il documento sanitario relativo alla "verbalizzazione dell'attività
propria del reparto ospedaliero con riferimento al singolo degente cui tale attività
corrisponde". Il D.P.R. 128/69 all’art.7 stabilisce la responsabilità del primario sulla
conservazione della cartella clinica fino all’invio presso gli archivi centrali. All’art. 5
stabilisce inoltre che il Direttore Sanitario è responsabile della custodia della
documentazione clinica dal momento in cui questa perviene all’archivio centrale ed è
tenuto a svolgere un’attività di vigilanza sull’attività di tale struttura la cui istituzione è
resa obbligatoria in tutti gli ospedali nell’ambito dello stesso provvedimento
normativo.
Il D.P.R. n° 1409/63 all’art. 30 prevede che le cartelle cliniche siano conservate
illimitatamente, per almeno 40 anni in un archivio corrente e successivamente in una
sezione separata di archivio istituita dalla struttura sanitaria.
La successiva circolare del M.S. n°61 del 19/12/86 conferma quanto riportato nel D.P.R.
1409/63.
ATTO PUBBLICO Documento di una pubblica amministrazione o di altri soggetti (per
esempio, un notaio o un altro pubblico ufficiale ) autorizzati ad emetterlo. Quello che è
scritto in un atto pubblico si deve ritenere vero fino a quando una sentenza di un
giudice non lo dichiara falso
La cartella infermieristica L’unica possibilità per il sanitario di dimostrare la
correttezza e la fondatezza del suo operato è la scrupolosa registrazione di ogni dato
inerente la sua attività in modo chiaro e comprensibile nella cartella clinica o, nella
fattispecie, infermieristica. La cartella infermieristica (riconosciuta dal DPR 384 del
1990) è un atto pubblico in senso lato perché redatto da un incaricato di pubblico
servizio nell’esercizio delle sue funzioni e “serve a documentare fatti inerenti l’attività
da lui svolta e la regolarità delle operazioni amministrative a cui è addetto”. Poiché la
cartella infermieristica è lo strumento dove l’infermiere documenta per ogni persona
assistita la pianificazione della assistenza e la sua attuazione e nella realtà italiana le
elaborazioni teoriche scelte come modello per la assistenza infermieristica si rifanno
alla cosiddetta “scuola dei bisogni”, la struttura della cartella infermieristica dovrebbe
prevedere:
una raccolta di informazioni che deve comprendere i dati per una conoscenza
generale della persona e i suoi problemi ed elementi per conoscere le modalità
di manifestazione dei bisogni, fattori che favoriscono la soddisfazione die
bisogni
una identificazione dei bisogni: analisi delle informazioni raccolte consente
all’infermiere di identificare i bisogni di assistenza infermieristica, distinguendoli
da quelli soddisfatti autonomamente dalla persona stessa che devono
comunque essere sorvegliati dall’infermiere.
una formulazione degli obiettivi; esplicitare il risultato dell’assistenza
infermieristica e definire la pianificazione assistenziale. L’obiettivo è la
descrizione di una situazione finale verso la quale sia l’infermiere che la persona
assistita debbono indirizzare i loro sforzi e operare le scelte.
una pianificazione delle azioni dell’infermiere; programmazione delle azioni
infermieristiche dove l’infermiere documenta la scelta e l’attuazione degli
interventi che ritiene possano portare alla risoluzione die bisogni dell’assistito
che sono stati identificati
il diario infermieristico; registrazione in ordine cronologico delle osservazioni
relative ai cambiamenti che ci sono stati nella persona.
una valutazione dei risultati; valutazione alla conclusione del periodo di degenza
per definire il grado di autonomia raggiunto dalla persona nel soddisfacimento
dei bisogni evidenziando gli interventi che dovrebbero essere fatti a domicilio.
La responsabilità nasce dal mancato adempimento dei doveri professionali; il concetto
di responsabilità presuppone quello di illecito. È illecito ciò che una norma considera
vietato e al quale è ricollegata dall’ordinamento giuridico, una sanzione come
conseguenza. La responsabilità professionale può essere evidenziata in diversi ambiti:
- Penale : postula la violazione di regole ritenute fondamentali per la convivenza
civile e la sanzione è il tipo personale/patrimoniale.
- Civile: presuppone la violazione di regole poste a tutela di interessi
prevalentemente di natura privatistica e come conseguenza la riparazione in
forma specifica oppure, per equivalente attraverso il risarcimento dei danni,
previo accertamento del suo diritto.
- Disciplinare: è dato dalla violazione dei doveri posti nell’interesse della pubblica
amministrazione, può trattarsi di doveri che sono imposti a tutti i cittadini in
base al generale potere di supremazia della stessa oppure di doveri specifici
facenti capo a soggetti che si trovano in un particolare rapporto con la pubblica
amministrazione, come nel rapporto di lavoro pubblico. Questa responsabilità
nasce dalle inadempienze delle norma previste dalla legislazione e dal contratto
di lavoro. I regolamenti di disciplina sono previsti dal ccnel e adottati dai datori
di lavoro e dai collegi insieme agli ordini professionali in quanto professionisti
iscritti all’albo.
- Ordinistico: è dato dalla violazione di doveri posti agli appartenenti ad ordini o
collegi professionali. Il potere a questo a questo riservato mira a reprimere gli
abusi, le scorrettezze mancanze commesse nell’esercizio dell’attività
professionale nonché comportamenti della vita privata ledono il decoro della
categoria. Le sanzioni previste sono avvertimento, censura, sospensione
temporanea e