Medicina legale - Prof. Focardi
Il diritto penale
Il diritto penale: è il complesso delle norme giuridiche che prevedono quei particolari fatti illeciti per i quali sono comminate conseguenze penali variabili anche in rapporto alla personalità dell'autore. Quindi Fatto (uccido una persona), Personalità (di chi ha commesso, elemento che distingue i reati), Conseguenze sono i 3 pilastri su cui poggia il diritto penale moderno.
Il diritto penale ha per compito la tutela della persona umana nella società, contribuisce a conservare la pace e l’ordine sociale e a garantire le condizioni essenziali di una civile convivenza. È un potente fattore di socializzazione: non soltanto con la minaccia delle sanzioni e la relativa intimidazione, ma anche e soprattutto, con le rappresentazioni dei confini della libertà dell’agire che diffonde e l’adeguamento spontaneo che suggerisce, esso codetermina e rafforza in generale l’atteggiamento di conformità al diritto e alle esigenze della vita associativa.
Principi costituzionali
L’articolo 25 della costituzione afferma:
- Principio di stretta legalità: prescrive rigorose modalità per il procedimento di formazione delle figure di reato.
L’articolo 27 della costituzione, afferma:
- Principio di colpevolezza: la personalità della responsabilità penale
- Principio di umanità, risocializzazione del reo, divieto della pena di morte: prende posizione sulla tipologia di pene criminali ammissibili e sui loro limiti di afflittività, esplicitando che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Ci sono principi legati al codice penale molto rilevanti che sono dettati dalla costituzione:
- Principio di legalità: Esige che l’applicazione di misure punitive passi attraverso una previa previsione legislativa espressa sia di ciò che costituisce il reato sul del tipo di reazione.
- Principio di gerarchia delle fonti: per il quale un atto normativo superiore non può cessare di aver vigore a seguito dell’emanazione di un atto di rango inferiore. Le fonti sono in ordine: 1- costituzione, 2- leggi costituzionali, 3- leggi ordinarie, 4- atti aventi forza di legge, 5- decreti legge, 6- decreti legislativi, 7- leggi regionali, 8- regolamenti degli enti locali, 9- consuetudine. Un decreto legge non può andare contro a un principio che vige nella costituzione perché è un atto di rango inferiore. La costituzione è in primis la più importante e poi ci sono altre minori tipo codice penale/civile.
- Principio di determinatezza: si radica sull’importanza della precisione della formulazione dell’illecito penale: a- elementi costitutivi del reato, b- conseguenze del reato (pene e misure di sicurezza), c- misura delle sanzioni. Indica sull'importanza della precisione della formulazione dell'illecito penale (elementi costitutivi del reato, conseguenze reato e misure delle sanzioni).
- Principio di irretroattività: la legge in forza della quale si punisce deve essere entrata in vigore prima del fatto commesso. Non posso essere punito in futuro se quel reato non era imputabile come penale quando l'ho compiuto.
Il reato
Il reato: è il fatto previsto come tale dalla legge, irretroattivamente, in forma tassativa, offensivo di valori costituzionalmente significativi, causalmente e psicologicamente attribuibile al soggetto. In assenza di queste caratteristiche la norma incriminatrice è incostituzionale. Al giudice il potere- dovere di astenersi dall’applicare la norma e sollevare la questione di legittimità costituzionale. Il reato è un fatto illecito per cui la legge prevede una pena, affinché si possa dire che il soggetto è responsabile, ci deve essere il fatto (azione), evento (morte soggetto), e devo ricollegare la morte alla mia azione perché se non stabilisco questo nesso di casualità, io non posso rispondere di quel fatto.
L’articolo 39 del codice penale sul reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
L’articolo 17 del codice penale riguardo le specie delle pene principali:
- Pene principali stabilite per delitti: 1- ergastolo, 2-reclusione, 3-la multa
- Le pene principali stabilire per le contravvenzioni: 1- arresto, 2- ammenda.
Se c’è l’elemento soggettivo, con coscienza e volontà allora di conseguenza c’è colpevolezza.
L’articolo 42, I comma del Codice Penale dice: nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Devono essere considerati volontarie tutte le condotte attribuibili alla volontà del soggetto, essendo tale:
- Non solo quelle che traggono origine da un impulso cosciente
- Bensì anche quelle che derivano dall’inerzia del volere ma che con uno sforzo del volere potevano essere impedite.
Articolo 43 Codice Penale: elemento psicologico del reato:
- Il delitto doloso o secondo intenzione quando l’evento dannoso pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione. È volontariamente fatto.
- Preterintenzionale o oltre l’intenzione quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Non è voluto ma si è determinata comunque la morte di quella persona. Magari l'ho picchiato ha battuto la testa ed è morto. La mia intenzione era solo quella di fargli male. ( omicidio preterintenzionale, aborto).
- Colposo o contro l’intenzione, quando l’evento anche se preveduto non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Quando non voglio fare del male ma l'evento si verifica ugualmente per imprudenza, inosservanza delle leggi di ordine civile, negligenza.
Tutti gli atti previsti dal codice penale sono dolosi, a meno che il codice penale non preveda la preterintenzionalità o colpa. Falso in atto pubblico → è un reato colposo
Nel dolo (art. 43 del CP) la previsione e volontà dell’evento devono sorreggere tutti gli elementi oggettivi della fattispecie criminosa: condotta → evento → nesso di causalità fra i due.
Percosse
Percosse: è un atto violento privo di conseguenze lesive, ossia non produttivo di una malattia o psichica, che si limita a causare una sensazione fisica dolorosa senza lasciare residuo di tracce organiche, cioè non accompagnata da alterazioni anatomiche visibili.
L’articolo 581 del CP: percosse: chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 309 euro. Il delitto di percosse non sussiste quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo (es: rapina) o come circostanza aggravante di un altro reato (es: violazione di domicilio, oltraggio).
Lesioni personali
Lesioni personali: chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia in corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna circostanza aggravante preveduta dagli articoli 583 e 585, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Lesione personale dolosa
Il dolo consiste nella volontà e nella coscienza di offendere con la propria azione od omissione l’incolumità altrui. L’intenzione di ledere potrà desumersi sala natura del mezzo usato (oggetti contundenti, armi, ecc) e dalla violenza impressa all’azione lesiva. La condotta non richiede modalità determinate, basta che essa sia idonea a cagionare la lesione dell’integrità corporea o mentale in qualunque modo o con qualsiasi mezzo. I mezzi impiegati con azione commissiva o lasciati agire per un comportamento omissivo provvisti di capacità lesiva. L’evento è rappresentato dalla malattia fisica o psichica della persona offesa, riconducibile con nesso causale alla condotta del soggetto agente.
Abbiamo diversi gradi della lesione personale dolosa:
- Lievissima (= quando ne deriva una malattia di durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti. È perseguibile a querela della persona offesa. Punita con la reclusione da tre mesi a tre anni).
- Lieve (= quando ne deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma non superiore ai 40. È procedibile d’ufficio e punita con la reclusione da 3 mesi a 3 anni).
- Grave (= 1- se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni. 2-Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. È procedibile d’ufficio e si applica la reclusione da 3 a 7 anni).
- Gravissima (= se dal fatto deriva: 1- una malattia certamente o probabilmente insanabile, 2- la perdita di un senso, 3- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente o grave difficoltà nella favella, 4 la deformazione ovvero uno sfregio permanente del viso. È procedibile d’ufficio e si applica la reclusione da 6 a 12 anni).
Per malattia si intende un processo morboso a carattere evolutivo che compisca la sede delle funzioni fisiche (corpo), o la sede delle funzioni psichiche (mente). La malattia è l’elemento essenziale che distingue il reato di percosse da quello di lesione personale. Gli elementi costitutivi sono:
- Anormalità: ovvero una modificazione peggiorativa dello stato somato-psichico anteriore, determinato dal passaggio dallo stato di salute a quello di malattia, oppure rappresentato da un aggravamento di un processo morboso antecedente.
- Evolutività, posta in evidenza dal carattere evolutivo, consiste in una successione di fenomeni che hanno un inizio, un decorso ed un esito e dipendono sia dall’azione aggressiva dell’agente patogeno sia dalla reazione difensiva e ripartitiva dell’organismo
- L’alterata funzionalità, caratterizzata da disturbi locali o generali apprezzabili obiettivamente
- La ripercussione sulla vita di relazione, che impedisce o limita l’espletamento delle attività lavorative e di quelle sociali in genere determinando una inabilità di durata varia.
- Il ricorso alle cure che implica ogni trattamento richiesto dalla malattia.
Gli elementi essenziali della malattia sono: anormalità, evolutività e alterata funzionalità. (es: nel delitto di lesione personale, la nozione di malattia nel corpo e nella mente, scaturisce da questi 3 elementi la cui coesistenza è sufficiente).
Gli elementi conseguenziali della malattia sono la ripercussione sulla vita di relazione (es: infortunio sul lavoro, malattia professionale), e il ricorso alle cure (es: assistenza sociale delle malattie).
Lesioni personali colpose (art 590 del CP)
Risponde di lesione colposa chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale. Anche questa si divide in gradi:
- Lesione colposa semplice (= ossia non aggravata, la lesione colposa dalla quale deriva una malattia di durata non superiore ai 40 giorni, la pena è della reclusione fino a 3 mesi o dalla multa fino a 309 euro. Procedibile a querela della persona offesa).
- Lesione colposa grave (= quando ne deriva una malattia di durata superiore ai 40 giorni o concorre una delle altre circostanze previste dall’art 583 per la lesione dolosa come pericolo di vita, incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, indebolimento permanente di un senso o di un organo. Procedibile a querela della persona offesa).
- Lesione colposa gravissima (= quando ne deriva una malattia certamene e probabilmente insanabile o concorre una delle circostanze previste dall’art 583 come perdita di un senso/arto o dell’uso di un organo. Procedibile a querela della persona offesa).
Eccezione: si procede d’ufficio se le lesioni gravi o gravissime dipendono da fatti commessi con violazione delle norme:
- Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- Relative all’igiene del lavoro
- Che abbiano determinato una malattia professionale per le quali si procede d’ufficio.
Art. 585 CP: circostanze aggravanti c.d giuridiche Nei casi preveduti dagli art. 582, 583, 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’art. 576 (commesso dal latitante, dall’associato per delinquere, ecc); è aumentata fino ad un terzo se...