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DISORDINE FUNZIONALE
Il significato della malattia non è l'alterazione anatomica, quanto piuttosto l'esistenza del disordine funzionale, generale o locale, da cui deriverà l'altro importante requisito del danno alla vita di relazione.
Circostanze aggravanti: la lesione personale è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; ovvero una malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; se il fatto produce indebolimento permanente di senso o di organo.
La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:
- Una malattia certamente o probabilmente insanabile
- La perdita di un senso
- La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o la perdita della capacità di procreare ovvero una
LESIONI PERSONALI DOLOSE
Lesioni lievissime: malattia < 20 gg, procedibili a querela della persona offesa
Lesioni lievi: 20 gg < malattia > 40 gg, procedibili d'ufficio
Lesioni gravi: malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni > 40 gg; malattia che metta in pericolo la vita; indebolimento permanente di un senso o di un organo, procedibili d'ufficio
Lesioni gravissime: malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso o di un organo, perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile, perdita della capacità di procreare, permanente difficoltà della favella, sfregio, deformazione permanente del viso, procedibili d'ufficio.
LESIONI PERSONALI STRADALI
Il reato si concretizza nel caso in cui si verifichino lesioni personali gravi e gravissime a seguito di violazione delle norme del codice della
strada.Sono previste specifiche aggravanti nel caso in cui il responsabile si trovasse al momento dell’incidente instato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nonché abbia compiuto gravi violazioni del codice della strada. Procedibili d’ufficio.
PROCEDIBILITA’ DOLOSE
- Lievissime (malattia < 20 gg) A QUERELA
- Lievi (malattia 20-40 gg) D’UFFICIO
- Gravi (malattia > 40 gg + aggravanti biologiche) D’UFFICIO
- Gravissime (malattia certamente o probabilmente insanabile + D’UFFICIO aggravanti biologiche) COLPOSE
Semplici (malattia < 40 gg) A QUERELA
Gravi (malattia > 40 gg + aggravanti biologiche) A QUERELA (d’ufficio se a seguito di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative a malattia professionale)
Gravissime (malattia certamente o probabilmente insanabile + A QUERELA aggravanti biologiche (d’ufficio se a seguito di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative a malattia professionale)STRADA
Gravi (malattia > 40 gg + aggravanti biologiche)
D'UFFICIO
Gravissime (malattia certamente o probabilmente insanabile + aggravanti biologiche)
CONSENSO INFORMATO
L'atto medico-assistenziale è quel complesso di atti che il professionista sanitario compie sull'uomo al fine di giovare alla salute.
Esso comprende:
- Attività diagnostica
- Attività terapeutica
- Profilassi
- Cure estetiche
- Riabilitazione funzionale
L'atto medico assistenziale si qualifica rispetto a:
- Persona che lo compie, laureato in medicina iscritto all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri, laureato in una delle professioni sanitarie iscritto, se previsto, all'albo professionale
- Mezzi, secondo le regole dell'arte medica
- Fine, tutela della salute del singolo e benessere della collettività
- Consenso del paziente
Art. 32 Costituzione italiana (1947): nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge
Art. 1, legge 180/1978, "accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori", i trattamenti sanitari sono volontari
Convenzione di Oviedo, 1997, adottata a Nizza il 07.12.00 e ratificata dallo stato italiano con legge 28.03.01, n.145
Legge 219 del 22/12/2017, norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
ART. 5 CC: gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
ART 50 C.P., non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne
ART 54 C.P., non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o gli altri da un pericolo attuale o da un danno grave della persona
pericolo da lui nonvolontariamente voluto, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
LEGGE 219 DEL 22 DICEMBRE 2017
Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
- Art 1, consenso informato
- Art 2, terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita
- Art. 3 minori e incapaci
- Art 4, disposizioni anticipate di trattamento
- Art 5, pianificazione condivisa delle cure
- Art 6, norma transitoria
- Art 7, clausola di invarianza finanziaria
- Art 8, relazione alle camere
La nuova legge riprende ed esplicita quando già previsto da:
- Art 2, 13 e 32 della costituzione
- Art 1,2,3 carta dei diritti fondamentali dell'UE
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
La relazione di cura si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale
Il rapporto di cura tra medico e paziente è basato sulla fiducia reciproca, sulla riservatezza e sulla collaborazione. La relazione di cura si basa sulla centralità del paziente e sulla competenza e autonomia professionale del medico. Contribuiscono alla relazione di cura gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.
MODALITÀ DI RACCOLTA
- CONSENSO IMPLICITO (il paziente si reca in laboratorio analisi per sottoporsi al prelievo)
- CONSENSO ESPLICITO
- Orale (negli atti ordinari della relazione di cura)
- Scritto:
- Negli atti straordinari della relazione di cura, quali interventi chirurgici, ...
- Nei casi previsti dalla legge (trattamento con sangue, inserimento in sperimentazioni cliniche, donazione di organi, uso off-label di farmaci, accertamento HIV, disposizioni anticipate di trattamento)
- Attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di...
VALIDITÀ
Il consenso per essere valido deve essere:
- Espresso da persona in possesso della capacità di intendere e di volere e della capacità di agire
- Personale
- Informato
- Libero
- Attuale
PERSONALE
Il consenso all'atto medico assistenziale, a meno di casi particolari (minori o incapaci, persona fisicamente impossibilitata ad esprimere il consenso) può essere espresso solo dal paziente.
INFORMATO
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto sanitario.
Il paziente può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso.
In sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Il tempo di comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura (novità introdotta dalla legge 219/2017).
LIBERO
Al momento dell'acquisizione del consenso è necessario verificare che questo sia fornito liberamente dal paziente nel senso che sia libero da condizionamenti.
ATTUALE
Elemento caratterizzante il consenso è il fatto che, se anche raccolto in precedenza, sia valido e presente al momento dell'attuazione dell'intervento diagnostico-terapeutico.
Ogni persona ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario o singoli atti del trattamento stesso. Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento.
Sono considerati trattamenti sanitari anche la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione possibile di sostegno al paziente medesimo.
Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, le revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o comunque nella documentazione sanitaria del paziente e nel fascicolo sanitario elettronico.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e in conseguenza di ciò è esente di responsabilità civile.
e penale.ESPRESSO DA PERSONA IN POSSESSO DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE E DELLACAPACITÀ DI AGIRE
Nel caso di persona non in possesso delle capacità di intendere e di volere e/o delle capacità di agire si profilano tre scenari:
1- Soggetti non in grado di esprimere un consenso valido che necessitano di interventi diagnostico terapeutici urgenti decide il medico appellandosi allo stato di necessità
2- Soggetti di minore età il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.