Medicina legale
Si colloca nell’ambito della sanità pubblica. Riguarda l’infortunio sul lavoro, le malattie professionali e le vaccinazioni. La medicina legale contiene in sé due elementi: la medicina e il diritto.
“Il complesso delle conoscenze biologico-cliniche utili ai fini della corretta elaborazione, interpretazione ed applicazione ai casi concreti delle diverse norme giuridiche.” (L. Macchiarelli).
Medicina giuridica e forense
Medicina giuridica = le conoscenze medico-biologiche sono impiegate per una corretta elaborazione o interpretazione delle norme giuridiche.
Medicina forense = le conoscenze medico-biologiche sono impiegate per una corretta applicazione delle norme giuridiche (arte peritale).
Il diritto della medicina
Insieme delle norme etiche, deontologiche e giuridiche necessarie all’esercizio pratico della medicina.
La medicina legale nella medicina pubblica
Tutela dell’idoneità e/o validità della persona: idoneità lavorativa, valutazioni in ambito di invalidità pensionabile, invalidità civile, invalidità lavorativa.
La medicina legale nelle assicurazioni private
Valutazione degli aspetti biologici del contratto assicurativo.
Cenni storici
- Codice di Ur (2100 a.C.)
- Codice di Hammurabi (1700 a.C.): risarcimento del danno/legge del taglione
- Giuramento di Ippocrate (V secolo a.C.)
- Legge delle XII tavole (V secolo a.C.): Lex Aquilia (danno da fatto illecito), Lex Cornelia (persecuzione pubblica delle ingiurie)
- Pandette di Giustiniano (534 d.C.)
- Decretales di Gregorio IX (XIII secolo d.C.): matrimonio/impedimenti, imputabilità
Paolo Zacchia (1584-1659)
Nato a Roma nel 1584, considerato il fondatore della medicina legale. Pubblicò opere su vari argomenti medici, legando la sua fama alle Questiones Medico-Legales. Suo paeceptor fu il veronese Marsilio Cagnati, professore di medicina pratica alla Sapienza dal 1603 al 1612.
Questiones Medico-Legales: Opera scritta in latino e suddivisa in 9 volumi. Trattazione monografica della medicina legale. Il parallelismo costante ed armonioso tra l’approccio medico e quello giuridico. Sono la rappresentazione di quella somma dei due saperi medico e giuridico.
Salute secondo WHO
È uno stato di benessere fisico, psichico e sociale e non consiste solamente in un’assenza di malattia o infermità. Il possesso del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano.
Validità
Efficienza psicosomatica dell’individuo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ed extra-lavorativa.
Malattia in medicina clinica
Entità nosologica caratterizzata da 3 elementi:
- Uno o più agenti causali
- Segni o sintomi identificabili
- Alterazioni anatomiche che sono ripetibili
Malattia in medicina legale (secondo Gerin)
Modificazione peggiorativa dello stato anteriore a carattere dinamico estrinsecantesi in un disordine funzionale apprezzabile (di una parte o dell’intero organismo) che determina una effettiva limitazione della vita organica e, soprattutto, della vita di relazione e richiede un intervento terapeutico per quanto modesto.
Cenni di diritto, imputabilità, capacità giuridica, capacità di agire
Costituzione
Art. 32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Codice penale
Corpo di norme in tema di diritto penale. Attualmente in vigore Codice Rocco del 1930, seppure ammodernato ed epurato degli aspetti di matrice fascista.
Codice civile
Corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme giuridiche di diritto processuale civile. La versione attualmente in vigore è stata emanata con il Regio decreto 16 marzo 1942.
Reato
Ogni fatto illecito al quale l’ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena.
Delitti
Reati più gravi puniti con l'ergastolo, la reclusione o la multa.
Contravvenzioni
Reati meno gravi puniti con l'arresto o l'ammenda.
Processo penale
Notizia di reato ↓ Apertura di un procedimento giudiziario da parte della procura della Repubblica (procuratore capo + sostituti procuratori) ↓ Indagini condotte dal sostituto procuratore con l’ausilio della polizia giudiziaria ↓ Conclusioni delle indagini.
Richiesta al giudice per le indagini preliminari (gip) di rinvio a giudizio.
Richiesta al gip di archiviazione.
Processo presieduto da Giudice monocratico/tribunale ordinario/corte d’assise.
Primo grado di giudizio, secondo grado di giudizio (appello), terzo grado di giudizio (cassazione).
Processo civile
Il processo civile è uno strumento giuridico atto a dirimere controversie aventi ad oggetto il diritto privato. Si basa sui principi del diritto processuale civile contenuti per gran parte nel codice di procedura civile.
Giudice
- 1. Attore, colui che chiama in causa.
- 2. Convenuto, colui che è chiamato in causa.
Si può definire come oggetto del processo, oppure oggetto della decisione, il contenuto delle domande che le parti (attore, convenuto, terzi o, in alcuni casi, lo stesso pubblico ministero) rivolgono al giudice e sulle quali viene richiesta una esplicita pronuncia con sentenza idonea a passare in giudicato, vale a dire idonea a diventare incontrovertibile una volta esperiti i mezzi di impugnazione concessi dall’ordinamento o una volta spirati i relativi termini di legge.
Il concetto assume una connotazione precisa, diversa da quella affine, ma di “materiale di causa” (o oggetto di cognizione), la quale comprende anche le circostanze di fatto delle quali il giudice deve conoscere nel corso del processo per giungere alla decisione sulle domande, senza essere chiamato a una pronuncia idonea al giudicato, la quale è limitata all’oggetto del processo.
Oggetto del processo
Può essere considerato attraverso i cosiddetti elementi di identificazione dell’azione, gli elementi che consentono di individuare con precisione quale diritto venga fatto valere in giudizio attraverso la proposizione della domanda e i connessi limiti della pronuncia giudiziale.
Secondo l’impostazione tradizionale, gli elementi di identificazione dell'azione sono costituiti da:
- Le parti, la parte che propone e quella verso la quale viene proposta la domanda
- Il petitum immediato, il concreto provvedimento che la parte proponente domanda al giudice (ad es. una sentenza di condanna, un provvedimento di semplice accertamento, una pronuncia di carattere costitutivo)
- Il petitum mediato, il bene della vita che la parte proponente la domanda si prefigge di ottenere attraverso il provvedimento giudiziale (ad es. il soddisfacimento del diritto di credito)
- La causa petendi, i fatti costitutivi del diritto sostanziale che la parte intende in concreto far valere in giudizio (ad es. il diritto di proprietà su un bene immobile può sorgere per il fatto costitutivo dell’usucapione, e secondo una teorica più risalente, la causa petendi può essere ravvisata direttamente nello stesso diritto sostanziale in relazione al quale viene invocata la tutela giurisdizionale).
Imputabilità
Capacità di intendere
Riconoscere il significato, il valore (o il disvalore) e le conseguenze dell’agire o dell’omettere (l’ignoranza non inevitabile della legge penale non equivale all’incapacità di intendere).
Capacità di volere
È l’attitudine ad autodeterminarsi in vista di uno scopo.
Concetti di rilievo civilistico: capacità giuridica e capacità di agire
Con imputabilità, nel diritto penale, si indica la condizione sufficiente ad attribuire a un soggetto giuridico il fatto tipico e antigiuridico commesso e a mettere in conto le conseguenze giuridiche. Nessuno può essere imputabile se al momento del reato non era in grado di intendere o di volere, ma l'incapacità non esclude l'imputabilità quando è dovuta a colpa del soggetto (una persona che si è procurata un'ubriacatura e pur non essendo in grado di intendere e di volere fracassa una vetrina è imputabile).
< 14 anni: mai imputabile
14-18 anni: imputabilità da valutare caso per caso, usualmente imputabilità riconosciuta ma con riduzione di pena
Più di 18 anni: imputabile a meno che non venga riconosciuto:
- Vizio totale di mente (imputabilità esclusa)
- Vizio parziale di mente (imputabilità riconosciuta, ma netta riduzione della pena)
Capacità giuridica
Ogni essere umano è persona: ogni persona fa parte del consorzio sociale, ogni appartenente al consorzio sociale è portatore di posizioni giuridiche attive e passive nei confronti dello stato e degli altri consociati. Il rispetto di ogni posizione giuridica è garantito da norme di diritto privato (diritto alle successioni, del matrimonio e della filiazione, del lavoro, dei rapporti commerciali, industriali, agrari e così via) e di diritto pubblico (diritto penale, processuale penale, amministrativo e così via).
La persona umana è l’unico essere capace di diritti della realtà fisica: la condizione è che nasca e che nasca vivo. Il fatto giuridico della nascita risulta dall’atto di nascita, compilato dall’ufficiale di stato civile su richiesta di uno dei genitori i quali devono esibire il certificato sanitario di assistenza al parto.
Capacità di agire
La capacità di agire non è una prerogativa dell’uomo in quanto tale (come la capacità giuridica) ma è l’attitudine dell’uomo a compiere in modo valido ed efficace atti e negozi giuridici. Mentre la capacità giuridica si acquista con la nascita, la capacità di agire si esprime a condizione che un individuo raggiunga la prescritta maggiore età anagrafica e mantenga la necessaria maturità e salute psichica.
Interdizione
Art 414 cc – Persone che possono essere interdette. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Il raggiungimento della necessaria maturità psichica è presunto con il compimento del 18esimo anno di età.
La condizione di abituale infermità di mente che rende l’individuo incapace di provvedere ai propri interessi determina la reazione dell’ordinamento in tutela dell’infermo di mente attraverso il meccanismo dell’interdizione.
L’azione per interdizione rappresenta una forma di tutela dell’infermo di mente e lo priva della capacità d’agire retrocedendolo alla condizione di un minore. Un tutore compie in proprio gli atti di ordinaria amministrazione e con l’autorizzazione del Giudice tutelare quelli di extra-ordinaria amministrazione. Tale provvedimento è obbligatorio, qualora sia stata accertata l’incapacità di provvedere ai propri interessi.
Tre condizioni
- Infermità di mente
- Abitualità della malattia mentale
- Conseguente incapacità del soggetto di provvedere ai suoi interessi
Può essere richiesta dalle persone interessate alla conservazione del patrimonio dell’incapace (coniuge, parenti, affini) e viene disposta con sentenza del giudice. L’interdizione determina l’incapacità assoluta e permanente ai negozi patrimoniali e familiari. L’interdetto non dispone più delle sue sostanze, non può stipulare contratti, non può contrarre matrimonio, non può fare testamento, non può riconoscere figli naturali.
Inabilitazione
Art 415 (persone che possono essere inabilitate). Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva applicazione dell’art 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
L’azione per inabilitazione, rappresenta una forma di tutela facoltativa dell’infermo di mente e limita la sua capacità di agire autonomamente agli atti ordinari (nonché al testamento ed al matrimonio) necessitando di un curatore per quelli extra ordinari.
Amministrazione di sostegno
Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo 1, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
Art. 404 – Amministrazione di sostegno
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Nesso di causalità materiale
Nesso di causalità = si intende quel rapporto che corre tra due fenomeni, che assumono l’uno la qualità di causa e l’altro quella di effetto.
Causa: antecedente necessario e sufficiente a produrre l’effetto.
Effetto: fenomeno susseguente legato alla causa in modo invariabile ed incondizionato.
La ricostruzione del rapporto causa-effetto è un problema:
- Giuridico e quindi medico legale (ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni e deve quindi sopportare le conseguenze giuridiche che ne derivano).
- Filosofico (epistemologico): “ogni cosa che diviene una causa e proviene da qualche cosa d’altro e diviene essa stessa qualcosa… pertanto ciò che diviene, nel senso di ciò che si modifica o meglio viene modificato ha sempre una causa (Aristotele).
- Causa ea quae id efficit cuius est causa, ut vulnus mortis, cruditas morbi, ignis ardoris (Cicerone), la causa è quello da cui dipende l’effetto, così la ferita è la causa della morte, il freddo del morbo e il fuoco del calore.
- Religioso: qual è la causa prima.
Nesso di causalità materiale
Approccio sperimentale
“Quella e non altra si deve stimar causa che posta fa seguire sempre l’effetto e rimossa rimuove l’effetto” (Galileo Galilei). Prima di poter dire bisogna verificare che un evento sia causa di un altro evento. Tale approccio alla ricostruzione del rapporto di causalità materiale ben si applica alle scienze esatte come la matematica e la fisica, risultando di più difficile applicazione in biologia e medicina in considerazione di:
- Variabilità intra ed interindividuale
- Particolari circostanze in cui ciascun fatto avviene
- Frequente impossibilità di eseguire esperimenti
Necessità di un approccio metodologico idoneo ad identificare criteri di giudizio che permettano nei casi reali di ricostruire il rapporto di causalità materiale.
Approccio interpretativo
- Teoria della equivalenza
- Teoria della prevalenza
Causa prossima, causa più vicina all’evento.
Causa efficiente, causa più forte scatenante l’evento.
Causa adeguata, tra tutte le cause devo identificare quella che statisticamente è più frequentemente legata a quell’evento.
Causa = antecedente necessario e sufficiente a produrre l’effetto.
Concausa = antecedente necessario ma non sufficiente a produrre l’effetto.
Occasione = è una circostanza favorevole al verificarsi dell’evento. Non ha valore causale. L’antecedente coincide con l’occasione quando presenta i seguenti caratteri:
- Esiguità rispetto all’evento
- Sostituibilità con altro antecedente
- Inefficacia lesiva su individuo normale
Condizione = stato anteriore necessario perché la causa possa agire. Non ha valore causale. (esempio la gravidanza è il presupposto dell’aborto, ma non è né causa, né concausa dello stesso).
Causalità immediata e mediata
Ha come fondamento il principio della consecuzione causale (la causa di un fenomeno dipende da un’altra che la precede e così di seguito). Si può affermare che fanno parte del nesso causale:
- Gli effetti immediatamente seguiti alla causa (causalità immediata)
- Gli effetti più lontani che conseguono mediante il succedersi di fenomeni intermedi collegati fra loro come gli anelli di una catena (causalità mediata)
La causalità secondo il codice penale
Art 40 c.p., “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.”
Art 41 c.p. “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra azione od omissione e l’evento.”
Da questo deriva:
- La causa concorrente ha lo stesso valore della causa unica
- Il colpevole dovrà accollarsi la responsabilità dei fattori concorrenti anche se estranei al suo operato
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.