Medicina del lavoro
Prof.ssa Fallahi Poupak
È una disciplina poliedrica; si occupa dello studio dei rapporti tra lo stato di salute dell'uomo che lavora, il lavoro svolto e le condizioni dell'ambiente di lavoro.
La promozione della salute è molto importante! Gli obiettivi della medicina del lavoro moderna, secondo il comitato misto OIL-OMS (1959), sono:
- “Promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutte le occupazioni…”
- “… adoperarsi per prevenire ogni danno causato alla salute da condizioni legate al lavoro e proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti dalla presenza di agenti nocivi ...”
- “… destinare e mantenere i lavoratori in occupazioni consone alle loro attitudini fisiologiche e psicologiche …”
- “… in sostanza, adattare il lavoro all'uomo e sistemare ogni persona al posto giusto”.
Spostamento degli obiettivi soprattutto sul piano preventivo: “costituire e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e salubre idoneo a favorire una salute fisica e mentale ottimale in relazione al lavoro”.
Raccomandazione 171 ILO e Convenzione 161 (metà anni ‘80).
Cambiamento del concetto di salute: “la salute dei lavoratori in tutti gli Stati Membri, deve essere migliorata rendendo i posti di lavoro più salubri, riducendo le malattie e gli infortuni correlati con l’attività lavorativa e promuovendo il benessere delle persone al lavoro”.
25° dei 38 obiettivi da raggiungere nella promozione della salute OMS 1991.
Storia della medicina del lavoro
L'origine della medicina del lavoro risale al 700 con Bernardino Ramazzini che elaborò il primo trattato sistematico e completo della disciplina.
La medicina del lavoro si è sviluppata parallelamente alla rivoluzione industriale.
Le malattie venivano descritte sino dall’antichità come ad esempio, nel papiro egizio Sollier KII; alcuni come Ippocrate, Plinio il vecchio, Galeno, Agricola e Paracelso si cimentarono nell’identificare il nesso causale.
Ippocrate, Galeno e Plinio già segnalarono forme morbose che comparivano con particolare frequenza in determinate categorie di artigiani.
In seguito, nel secolo XV, Agricola e Paracelso descrissero gli aspetti del lavoro nelle miniere di metalli e le malattie che colpivano i minatori e i fonditori, in alcuni casi suggerendo anche possibili applicazioni preventive.
1633: Ramazzini, considerato padre della medicina del lavoro. Scrisse il De Morbis artificum Diatribia dove divise i principali fattori di rischio professionale in:
- Fattori derivanti dalla pessima qualità delle sostanze manipolate e da quanto si libera durante l’attività lavorativa;
- Fattori da individuare nei movimenti compiuti e nelle posizioni mantenute per un tempo troppo prolungato, nella organizzazione del lavoro.
L’evoluzione tecnologica e la rivoluzione industriale hanno cambiato anche la prevenzione.
Con medicina del lavoro si indica attualmente sia un settore multidisciplinare di operatori dedicati alla tutela della salute in ambito occupazionale che una vera disciplina medica.
La salute lavorativa
Le condizioni lavorative possono incidere sulla salute per la possibile presenza dei cosiddetti fattori di rischio, che dipendono dalle mansioni svolte, dalle tecnologie di lavoro, dalle macchine, dai prodotti usati, dagli ambienti e dall'organizzazione del lavoro.
I fattori di rischio: per fattore di rischio si intende la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
I fattori di rischio possono essere classificati in base alla modalità con le quali possono determinare danni ai lavoratori:
- Fattori di rischio per la sicurezza = fattori legati a danni acuti;
- Fattori di rischio per la salute = legati a danni progressivi e cronici.
Sono suddivisi in:
- Rischi di tipo fisico;
- Rischi di tipo chimico;
- Rischi di tipo biologico;
- Rischi da sovraccarico biomeccanico;
- Rischi da stress lavoro-correlato.
- Fattori di rischio di tipo trasversale = infortuni e patologie da lavoro.
I fattori di rischio possono raggiungere la probabilità concreta di determinare un danno. → non si parla più di fattore di rischio o pericolo ma di rischio.
D. Lgs. 81/08 definizione di rischio.
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Tale probabilità deve essere valutata nei luoghi di lavoro per tutti i rischi.
Attuali condizioni di lavoro
Il mondo del lavoro ha subito negli ultimi 20 anni una serie di mutamenti che condizionano anche le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Richiami normativi
La tutela della salute del lavoratore trova fondamento in alcuni articoli della costituzione (art 32 e art 41); a questi articoli si aggiungono anche art 2087 codice civile e D. Lgs. 81/08 = legislazione speciale.
Fattori che influiscono sulla salute
I fattori che influiscono sulla salute dei lavoratori e sulla promozione della salute sono:
- Settore lavorativo;
- Settore extralavorativo.
Questi fattori incidendo sul lavoratore andranno ad alterare il benessere e la salute portando alle malattie correlate al lavoro e agli infortuni.
Evoluzione della patologia da lavoro
Prima c’erano determinate malattie che ora non ci sono più e viceversa.
Per esempio nel 1900 avevamo malattie come:
- Malattie infettive e parassitarie = (TBC, carbonchio, tetano, anchilostomiasi);
- Patologie dell’udito;
- Intossicazioni acute o croniche da Pb, S, cemento;
- Pneumoconiosi (silicosi, asbestosi, antracosi, ecc.).
Adesso queste malattie non sono più presenti ma ne sono nate delle nuove come:
- Malattie osteo-articolari da MMC, da vibrazioni, da movimenti ripetuti o posture incongrue = (es. Cumulative Trauma Disorders - CTD);
- Malattie da “rischi psicosociali” = (malattie stress-correlate);
- Sindromi allergiche respiratorie e cutanee;
- Malattie da rischio infettivo in ambito sanitario;
- Sick Building Syndrome;
- Patologia da VDT;
- Intossicazioni croniche a bassi dosaggi da agenti chimici;
- Patologia neoplastica.
Definizioni
Infortunio: “tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni”; è una causa violenta.
Per causa violenta s’intende un fattore esterno, improvviso e imprevisto, che in modo rapido e intenso provoca un effetto lesivo. Può essere anche un’azione dovuta a microrganismi.
Malattia correlata al lavoro: patologie che riconoscono una concomitanza e/o interazione tra fattori ezio-patogenetici occupazionali ed extra-professionali, in cui il ruolo lavorativo è comunque importante (OMS 1985).
Malattia professionale: “Si considera malattia professionale, la malattia causata da una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull'organismo del lavoratore, contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore” non è una causa violenta, si verifica nel tempo. L’elenco delle malattie professionali si trova in allegato al DPR 1124/65. → Tabelle malattie professionali.
Con decreto ministeriale 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008) sono state pubblicate le "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura", di cui agli articoli 3 e 211 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Tale revisione periodica è stata effettuata da un'apposita Commissione scientifica prevista dall'articolo 10 comma 1 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Le precedenti tabelle erano state aggiornate nel 1994 con D.P.R. n. 336.
Le nuove tabelle prevedono 85 voci per l'industria (erano prima 58) e 24 per l'agricoltura (in precedenza 27) essendo stati esclusi alcuni agenti chimici per i quali vige ormai da tempo espresso divieto di utilizzo.
Sistema assicurativo misto
- Per le malattie tabellate provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale di origine;
- Per le malattie non tabellate, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale.
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Art. 13) definisce il danno biologico come la: “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.
Elenco malattie da denunciare
Con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Supplemento Ordinario n. 68 della G.U. n. 70 del 22 marzo 2008) è stato aggiornato l'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia/segnalazione, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, da parte di ogni medico che ne venga a conoscenza.
L'Elenco, che aggiorna il D.M. 27 aprile 2004, è costituito da:
- Lista I = contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
- Lista II = contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
- Lista III = contenente le malattie la cui origine lavorativa è invece solo possibile.
Obblighi medico-legali
- Certificato Medico di Infortunio sul Lavoro (primo, continuativo o definitivo) da rilasciare al lavoratore da redigere secondo le modalità espresse dall’art. 53 del DPR 1124/65; *
- Referto di Infortunio sul Lavoro (art. 365 c.p.); **
- Certificato Medico di Malattia Professionale (primo, continuativo o definitivo) da rilasciare al lavoratore da redigere secondo le modalità espresse dall’art. 53 del DPR 1124/65;
- Referto di Malattia Professionale (art. 365 c.p.); ***
- Denuncia segnalazione di Malattia Professionale (ex art. 139 DPR 1124/65); ****
Art. 53 DPR 1124/65 contiene
- Generalità del lavoratore;
- Giorno ed ora in cui è avvenuto l’infortunio;
- Le cause e le circostanze dell’infortunio, anche in riferimento a eventuali carenze di misure di igiene e di prevenzione;
- La natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
** Art 365 cp “coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, devono riferirne all’autorità giudiziaria. Sono perseguibili d’ufficio i casi nei quali da un infortunio lavorativo derivi la morte del lavoratore, oppure una lesione grave o gravissima (art. 582, art. 583).
Ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale la lesione personale è considerata grave nei seguenti casi:
- 1. Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2. Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è considerata gravissima, se dal fatto deriva:
- 1. Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2. La perdita di un senso;
- 3. La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4. La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Il referto deve pervenire, entro quarantotto ore o, se sussiste pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi altro ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL) del luogo in cui il medico ha prestato la propria opera o assistenza.
*** Lo scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l’autorità giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. Secondo quanto disposto dall’articolo 590 del codice penale, tutti i “fatti che abbiano determinato una malattia professionale con lesione grave o gravissima” possono presentare il carattere di un delitto perseguibile di ufficio. Una volta diagnosticata la malattia professionale il medico deve presentare una denuncia all’autorità giudiziaria.
**** Ha valore conoscitivo-epidemiologico con precise finalità preventive. È prevista dall’articolo 139 del D.P.R. 1124/65, così come modificato dalle disposizioni contenute nel decreto di riforma dell’INAIL (Articolo 10 del D.Lgs. n. 38 del 2000).
Il sistema integrato per la salute e sicurezza in ambito lavorativo
La valutazione del rischio
Dlgs. 81/08: art 2 comma 1 lettera q): “valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;”
Scopo: scegliere le adeguate misure di sicurezza.
Metodo:
- Identificazione del pericolo;
- Identificazione del rischio corrispondente;
- “Quantificazione” del rischio.
Rischio = P x D.
P = probabilità che si verifichi un evento dannoso;
D = gravità dei danni alla salute avuti in una situazione pericolosa.
Le normative sulla valutazione dei rischi sono cambiate, prima avevano un approccio qualitativo mentre ad oggi hanno un approccio quantitativo.
Categorizzazione dei principali rischi in ambito lavorativo:
- 1. Rischi fisici
- 2. Rischi chimico/allergologico
- 3. Rischi biologici
- 4. Rischio da VDT
- 5. Rischio da mov. man. di carichi
- 6. Stress psichico
Le figure della sicurezza
- Datore di lavoro;
- Lavoratore;
- Responsabile per la Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS);
- Medico competente.
Tutte queste figure hanno compiti ed obblighi precisati dalla 626; compiti ed obblighi ancor più dettagliati con il D.Lgs 81/08.
Altre figure
Organi di vigilanza:
- SPISAL per le ASL;
- Ispettorato del lavoro;
- Vigili del fuoco.
Organismi paritetici:
- Organizzazioni sindacali;
- Organizzazioni datoriali.
Art 15 dlgs 81/08: misure generali di tutela impo
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
- Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- Eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Riduzione dei rischi alla fonte;
- Programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- Controllo sanitario dei lavoratori;
- Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione ove possibile ad altra mansione;
- Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- Informazione, formazione adeguate per per i lavoratori, RLS, dirigenti, preposti ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- Istruzioni adeguate ai lavoratori;
- Partecipazione e consultazione dei lavoratori e degli RLS;
- La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Obblighi del datore di lavoro e compiti del RSPP
Il datore di lavoro è responsabile del documento d
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