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CATEGORIE PROTETTE
Donne in gravidanza e allattamento (TU 151/01)
• Minori (l. 977/67 e d.lgs.345/99 protezione dei giovani sul lavoro)
• Invalidi civili (L.68/99) collocamento e tutela dei collocati
• TU sulla disabilità L. 104/92: ridurre il carico sociale della disabilità trasferendo
• parte degli oneri e qualche vantaggio al mondo del lavoro.
LE VISITE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Rischio biologico e MMC: triennale
Lavoro notturno: biennale
Rischio chimico e R.I. (cat. B): annuale
Rischio R.I. (cat. A): semestrale
Rischio VDT: biennale/quinquennale
In Sorveglianza sanitaria si trovano diverse tipologie di visite a seconda
dell’occasione:
Visita Preventiva
Visita Periodica
Visita su richiesta del lavoratore
Visita medica in occasione del cambio di mansione
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
Visita medica al rientro del lavoratore dopo almeno 60 gg continuativi di
assenza per infortunio/malattia.
GLI ACCERTAMENTI
Sono a cura e a spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi previsti … le visite preventiva, periodica ed in occasione del cambio di
mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Giudizi di idoneità:
Idoneità;
Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni;
Inidoneità temporanea
Inidoneità permanente.
Conseguente al giudizio di idoneità del medico spesso vi è un ricorso:
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
Sorveglianza Sanitaria in caso di:
1. Rischio biologico:
Esami Ematochimici:
(in occasione della visita preventiva e periodica e dopo infortunio a rischio
biologico)
- Emocromo + formula leucocitaria
- Glicemia
- Esame urine
- Test di funzionalità epatica
- Test di funzionalità renale
- Assetto lipidico
Esami sierologici- Markers virali :
(in occasione della visita preventiva e periodica e dopo infortunio a rischio
biologico)
- Epatite B (HBsAb per i vaccinati, HBsAg e HBeAg per valutare la
sieropositività; carica virale per i sieropositivi)
- Epatite C (HCV Ab; se positivo carica virale)
- HIV (HIV Ab su consenso scritto dell’interessato, se positivo carica virale)
- Ab anti rubeo, morbillo, varicella e parotite (richiamo pertosse per
ostetricia-nido) (solo in v. preventiva)
Intradermoreazione di Mantoux
(in visita preventiva e periodica in base al rischio reparti)
eventuale Rx torace/Quantiferon se giustificato dal punto di vista sanitario
(Clinico-diagnostico) in accordo con il DPT di Prevenzione che gestisce il
percorso.
2. Rischio fisico Esami Funzionali:
- Spirometria: limitatamente ai lavoratori esposti ad irritanti respiratori (es:
agenti chimici; sostanze con indicazione Xi) biennale/quadriennale in base alla
quantificazione del rischio.
- Controllo Ergoftalmologico ed eventuale visita oculistica: per uso
significativo e continuativo di VDT e per i microscopisti
(biennale/quinquennale);
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E MONITORAGGIO BIOLOGICO
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è
stato fissato un valore limite biologico.
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di
valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Comma 4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
La Sorveglianza Sanitaria: RADIAZIONI IONIZZANTI
Riguardo alle radiazioni ionizzanti e alla radioprotezione i lavoratori vengono divisi in
due macrocategorie:
1. Categoria A I lavoratori devono essere visitati a cura del medico
autorizzato;
2. Categoria B Possono essere visitati dal Medico Autorizzato o dal Medico
Competente.
Gli accertamenti integrativi:
Elettroforesi proteica e prove emogeniche;
• Funzionalità tiroidea (FT3, FT4, TSH);
• Ecografia della tiroide;
• Visita oculistica (in particolare per valutazione del cristallino).
•
Cartella sanitaria e di rischio conservazione
Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la
necessità di conservazione.
INAIL – Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 TU 1124/65: Infortunio
L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta, in
occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro,
assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi la astensione
dal lavoro per più di tre giorni.
Malattia professionale (contratte nell’esercizio e a causa di… ex.artt. 3 e 211 TU
1124/65):
Malattie tabellate: TU 1124/65; DPR 336/94; DM 9 aprile2008
Malattie non tabellate: Sentenza Corte Costituzionale n.179/88
OBBLIGHI DEL MEDICO IN CASO DI INFORTUNIO
1° Certificato medico all’ INAIL a fini assicurativi;
• Referto all’Autorità giudiziaria (ovvero U.O. Prevenzione e sicurezza degli
• Ambienti di Lavoro della ASS competente per territorio) a fini repressivi/
preventivi;
Denuncia (DPL, UOPSAL, INAIL) a fini epidemiologici/preventivi.
•
RESPONSABILITA’
art 509 c.p.
Le pene per eventuali lesioni personali colpose (gravi o gravissime) sono aumentate
se commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o
di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
In questi casi la procedibilità è d’ufficio e non a querela di parte.
LA TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE
d.lgs. 26.03.2001, n. 151 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8
marzo 2000".
d.lgs.80 del 15.06.2015 “conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”(Job’s Act).
La tutela prevista dalla legge è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, pubbliche e
private, in formazione lavoro, part-time, socie di cooperative o di società, le utenti dei
servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria, professionale, le allieve
di Istituti di formazione e Universitari nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici.
La normativa prima del TU:
Art. 37 della Costituzione: speciale ed adeguata protezione per la madre e il
• bambino.
L. 30/12/71 n. 1204 “Tutela delle lavoratrici madri” stabilisce il divieto di
• licenziamento (art.54 e 56 T.U.);
DPR 25/11/76 n. 1026 “ Regolamento di attuazione della L. 1204/71” (allegato A
• T.U.) in cui si riportano i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri vietati durante la
gravidanza e per alcuni fino a 7 mesi dopo il parto;
L. 09/12/77 n. 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
• lavoro” introduce il divieto di lavoro notturno (art.53 T.U.).
Circolare Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 05/11/90 (elenco di lavori
• considerati pregiudizievoli o gravosi in relazione all’avanzato stato di
gravidanza):
- lavori del personale medico e paramedico;
- lavori d’assistenza in centri per handicappati;
- lavori a contatto con bambini e attività ausiliarie negli asili nido e scuole
materne.
D.Lgs 17/03/95 n.230 “Attuazione delle direttive Euratom …. in materia di
• radiazioni ionizzanti”. (art.8 T.U.):
- obbligo alla lavoratrice di notificare al datore di lavoro il proprio stato di
gestazione non appena accertato.
D.Lgs. 25/11/96 n. 645 concernente “Il miglioramento della sicurezza e
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo
d’allattamento”, (art.7 T.U.) integra il divieto di esposizione delle gestanti
e delle madri adottive e affidatarie fino ai 7 mesi di età del bambino a
lavori faticosi, pericolosi e insalubri con agenti chimici, fisici e biologici e
processi industriali ritenuti pericolosi;
D.Lgs 532/99 L. 25/99 “Divieto al turno notturno in gravidanza e fino al
compimento di un anno di età del bambino”: non si può obbligare al turno
notturno fino ai tre anni del figlio e ai 12 anni se genitore unico affidatario.
LA LAVORATRICE: cosa deve fare in caso di gravidanza
1. accerta lo stato di gravidanza
2. lo comunica al Datore di Lavoro (DdL) con un certificato medico di gravidanza
rilasciato su carta intestata del S.S.N a firma di un medico di una struttura
pubblica o convenzionata con il S.S.N.
3. La dipendente esposta a rischio radiologico ha l'obbligo di trasmettere
immediatamente (risposta positiva al primo accertamento) la certificazione al
DdL.
Procedure
Se la gravidanza ha un decorso regolare comunicazione al DdL con il certificato
rilasciato dal ginecologo;
Se la gravidanza è a rischio comunicazione alla Direzione Provinciale Lavoro con il
certificato rilasciato dal ginecologo.
Nel caso della gravidanza con decorso regolare senza rischi in ambito lavorativo la
lavoratrice continua a lavorare; invece se sono presenti rischi il DL (SPP) valuta la
possibilità di un cambio di attività/ unità operativa. Se viene scartata la possibilità del
cambio di attività, la decisione spetta alla Direzione Prov. Lav.
Astensione obbligatoria dal lavoro
Ha una durata di cinque mesi:
- due mesi prima della data presunta del parto
• - tre mesi dopo la data del parto;
- un mese prima della data presunta del parto
- quattro mesi dopo il parto
(flessibilità dell'astensione obbligatoria)* (art. 20 del TU).
La flessibilità dell’astensione obbligatoria può essere richiesta dalla lavoratrice nel
*
settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo del
SSN o con esso convenzionato. Per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria il
Medico Competente dovrà attestare l’assenza di controindicazioni lavorative.
Astensione anticipata a tre mesi prima del parto
• che deve essere richiesta al DPL, entro