MEDICINA DEL LAVORO
Evoluzione della Medicina del lavoro e cos’è.
Normativa in tema di sicurezza sul Lavoro.
Figure della Prevenzione e gli obblighi di esse.
Gestione della Sicurezza sul Lavoro (Valutazione del rischio, Promozione e protezione di un ambiente di
lavoro, uso dei DPI e della Segnaletica)
Nello specifico:
Rischio biologico.
Rischio chimico.
Lavoro Notturno.
Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori.
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EVOLUZIONE DELLA MEDICINA DEL LAVORO E COS’È
La Medicina del Lavoro nasce intorno al 1700, da Bernardino Ramazzini, medico che fu il primo a introdurre nel suo
lavoro la famosa frase ”Che Lavoro fa?”, nel senso che ricercava l’origine lavorativa nei suoi pazienti.
Tra il 1700 e il 1970, la Medicina del Lavoro era una disciplina strettamente clinica, che andava quindi a determinare la
diagnosi e ad attuare una terapia. Dopo gli anni 60-70, si passa ad una disciplina di tipo prevenzionistico (quella che è
tuttora).
Divenuta prevenzionistica, come l’igiene si può attuare una prevenzione di tre tipi:
Primaria, s’inserisce la riduzione degli agenti di rischio (con l’uso dei DPI o macchinari di nuova generazione),
la dotazione di eventuali vaccini, l’Informazione e la formazione del personale.
Secondaria, s’inserisce la Sorveglianza sanitaria.
Terziaria, s’inserisce il recupero dei soggetti che hanno avuto problematiche in relazione all’ambiente di
lavoro.
La Medicina del Lavoro è multidisciplinare, poiché si avvale di tante altre discipline per ottenere un miglioramento
dell’ambiente del lavoro e della tutela del lavoratore.
Fisiologia del lavoro, tutto quello che è l’organismo e come si comporta nella normalità, nell’accettabilità, per sapere
fino a quanto ci possiamo spingere prima di evolvere nella patologia (principale obiettivo della medicina del lavoro).
Tutte queste conoscenze fanno si che ci diano delle informazioni per introdurre nell’ambiente di lavoro il concetto di
Ergonomia, ossia dell’ergonomicità del luogo di lavoro, degli ambienti, delle procedure e dell’organizzazione del
lavoro, delle attrezzature di lavoro. -> disciplina che studia delle soluzioni per far si che tutto si adatti al lavoratore e
non viceversa. Esiste anche Ergonomia delle turnazioni.
Epidemiologia Occupazionale è una disciplina molto importante che ci quantifica gli aspetti delle patologie.
La Tecnologia industriale che si occupa dell’operatività del lavoratore, tutto quello che va dai macchinari alle procedure
di lavoro. Questa materia ci fa conoscere l’ambiente di lavoro in ogni sua parte e ci permette poi di rilevare i rischi.
Igiene industriale, studia gli ambienti di lavoro e quantifica i diversi fattori di rischio (rumore, vibrazione, dispersione di
sostanze chimiche).
Psicologia del Lavoro, ci aiuta principalmente per le relazioni interpersonali che s’instaurano nell’ambiente di lavoro
(per evitare il Mobbing o per aiutare i lavoratori che hanno subito traumi sul posto di lavoro).
Tossicologia Professionale, entra in tutto ciò che riguarda le sostanze chimiche (Tossicocinetica e Tossicodinamica) e
anche per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a queste sostanze.
Ingegneria, che ha creato i Dispositivi di Sicurezza per tutti gli operatori sanitari.
NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Concetto di Salute inteso non come assenza di malattia, ma il completo benessere fisico, psichico e sociale, espresso
dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanita`).
Le fonti del diritto del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente e la tutela del lavoratore, sono molto ampie,
infatti, riconoscono delle fonti primarie che corrispondono alla nostra Costituzione, il Codice Civile (cc), quello Penale
(cp), Leggi ordinarie (L), leggi regionali (LR) e Decreti Legge e delegati (DL/DLgs DPR) e delle fonti secondarie che
corrispondono ai Decreti Ministeriali (DM), Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), Regolamenti,
Norme Tecniche, Circolari Ministeriali che sono molte volte esplicative di alcune norme. All'incirca dal 1991 in poi,
siamo soggetti a tutto quello che accade in Europa e, infatti, tutte le leggi da quel momento in poi non sono altro che
delle riadattazioni delle normative Europee.
Direttiva Europea -> ogni stato membro deve fare propria la direttiva o usandola pari pari o riadattandola e quindi
migliorandola a se stesso. Le direttive sono quindi vincolanti solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire, il
come li si raggiunge è a discrezione del singolo stato membro. Devono essere comprese dagli stati e hanno lo scopo del
riavvicinamento delle legislazioni.
I regolamenti invece sono di portata generale e hanno come scopo l'unificazione delle legislazioni. Sono obbligatori
nella loro integrale applicazione.
Codice Civile del 1942:
Art. 2087: " l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro (i dipendenti) “.
Tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo del datore di Lavoro, di prendersi cura della salute (definita dall'OMS) del
lavoratore.
Costituzione (1947)
Art. 1
Art. 27 - Responsabilità penale e personale.
Art. 32 - Salute come bene tutelato per ognuno. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività”.
Art. 41 II comma - "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilizzo sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta`, alla dignità umana" La sicurezza del lavoratore non può venir meno.
Anni 50:
DPR 303/56 Abrogato con l'81/2008. Tratta le Visite Sanitarie Obbligatorie, quindi l'igiene del lavoro, con l'art.33 che
parla delle visite mediche da parte di un medico competente che è totalmente diverso da quello che troviamo ora
nell'ambiente di lavoro. La sorveglianza sanitaria da quest’articolo è cambiata molto ad oggi: nel 303 la sorveglianza
sanitaria si faceva in base alla presunzione di rischio (esisteva una tabella per cui ogni professione aveva una
determinata frequenza di visite mediche).
DPR 321/56 tratta della prevenzione dei cassoni ad aria compressa (Palombari). In alcuni ambienti ospedalieri abbiamo
la camera iperbarica (stanza per la terapia ad aria compressa) e tutti gli operatori che devono avere a che fare con essa
sono tutelati da questa legge ancora in vigore.
Negli anni 70:
Legge 300/70 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento. Statuto dei lavoratori.
Art. 5 - Accertamenti Sanitari - "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull’idoneità e sull’infermità per
malattia o infortunio del lavoratore dipendente [...]Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico". Il datore non può quindi, per sua volontà,
far controllare un lavoratore dal proprio medico interno (medico competente). Ha però la facoltà di controllarlo da parte
di una commissione delle ASL che lo esaminerà e darà loro un’idoneità oppure da parte d’istituti di diritto pubblico.
È un articolo complementare a tutta la normativa che è in atto in ambito lavorativo.
Dagli anni 90 - Ricevimenti della normativa europea:
DL 277/91 - Nasce il medico competente specifico come nuova figura. Doveva avere, da quel momento, dei requisiti
che consistevano nella specializzazione in Medicina del Lavoro o in materie equipollenti come Tossicologia (Nel 2000
poi si aggiunse la specializzazione in Medicina legale e in Igiene, che saranno specificate meglio con 81/2008 poiché
andavano ad associarsi ad un corso da seguire per essere a tutti gli effetti un Medico Competente). Però visto che a
quell'epoca erano veramente in pochi, ci fu una sanatoria (dopo due mesi dalla legge) in cui si diceva che, chiunque
avesse avuto almeno 5anni di esperienza precedente come medico competente in un’azienda poteva essere iscritto
all'albo dei Medici Competenti.
Questa legge ha inoltre introdotto nel sistema prevenzionistico l'approccio alla valutazione del rischio, che ha portato ad
una gestione completamente diversa nell'ambito della rilevazione dei fattori di rischio. Comprendeva anche alcuni rischi
specifici quali, il rumore, l'asbesto e il piombo. Abrogato.
DL 626/94 trattava le basi delle procedure e della prevenzione della movimentazione fisica dei carichi, dei
videoterminali, del rischio chimico, biologico, cancerogeno. Delinea una suddivisione dei compiti all'interno
dell'ambiente di lavoro. Abrogato.
Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 trattava “in particolari mansioni, che dovevano essere iscritte su
un elenco (che doveva uscire in un paio di mesi) e che permetteva un controllo tossicologico sull’uso di sostanze
stupefacenti. Dal 1990 questa postilla è andata in vigore solo nel 2007 (provvedimento 2007), successivamente
all’uscita del provvedimento sull’alcol.
Legge 125/2001 – in materia di alcool e problemi alcool correlati.
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Art.15 – previsti dei controlli alcolimetrici (come quelli per la guida) al personale in particolari mansioni lavorative. La
lista delle mansioni è uscita solo dopo cinque anni.
Il lavoratore non deve aver bevuto quando sta svolgendo la sua attività lavorativa.
(nell’81/2008 si deve valutare condizioni di alcool dipendenza, non solo nel momento lavorativo.)
ALTOLA!! Articolo 5 – Statuto dei lavoratori – Se un datore di lavoro che viene a scoprire o si accorge che un suo
dipendente lavora sotto effetto di droghe, può chiedere di valutarlo sempre fuori dall’attività lavorativa.
DL 230/1995 - che parla di radioprotezione (attuazioni delle direttive in materia di radiazioni ionizzanti).
DL 151/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Prevede al datore di lavoro di eseguire una valutazione del rischio specifica per la donna in età fertile (che fa particolari
mansioni lavorative) e trovare delle soluzioni.
C’è un elenco di attività e agenti di rischio per la donna in stato di gravidanza e allattamento (radiazioni ionizzanti,
sostanze chimiche pericolose, agenti biologici, non deve operare in reparti di psichiatra ecc. perché possono provocare
delle depressioni, movimentazioni manuali di carico e lavoro notturno per tutta la gravidanza e 7mesi dopo il parto).
DL 66/2003 – tratta tutti gli aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, quindi compreso il lavoro notturno, le ferie
ecc.
DL81/2008 – (al di fuori di questa legge sono rimaste le radiazioni ionizzanti, il 151, il lavoro notturno).
FIGURE DELLA PREVENZIONE E GLI OBBLIGHI DI ESSE
Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed è colui che ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa e dell’attività produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Oltre a numerosi
poteri, possiede degli obblighi di lavoro non delegabili (l’articolo 17) quali: non può delegare la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento e la designazione del Responsabile del SPP dei rischi.
Il Dirigente è definito come colui che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su essa. Ha obblighi associati a quelli del datore di lavoro (l’articolo 18 sancisce i loro obblighi):
Nominare il medico competente per effettuare sorveglianza sanitaria (ove richiesta);
Designare (deve riconoscerli nei suoi lavoratori e deve formarli) i lavoratori che dovranno formare la squadra
di emergenza in caso di primo soccorso, salvataggio, incendi e altri pericoli.
Richiedere l’osservanza , esigere che i lavoratori seguano tutte le norme, le procedure vigenti;
Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
Adempire gli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
Inviare i lavoratori alla visita medica durante l’orario di lavoro;
Vigilare affinché i lavoratori che hanno l’obbligo di sorveglianza sanitaria (che sono quindi esposti a rischi
specifici) siano sottoposti ad essa e che abbiano sempre il giudizio di idoneità, conferito dal medico
competente, in regola (non scaduto).
Il Preposto, non è altro che il capo reparto, cioè colui che ha sotto di sé un piccolo gruppo di lavoratori e ha il compito
di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall’azienda, tese alla protezione dei
lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.
È una figura molto attiva e presente poiché conosce uno per uno i lavoratori, conosce le attività lavorative, conosce il
materiale, conosce i procedimenti lavorativi ecc.. Ha il compito di sovrintendere e vigilare. Deve verificare di non
impiegare persone il cui giudizio d’idoneità non è valido e di far rispettare le idoneità con particolari limitazioni o
adattamenti. (L’articolo 19 sancisce i suoi obblighi)
Il lavoratore, per la sicurezza, è colui che indipendentemente dalla natura contrattuale, svolge un attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro sia pubblico che privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte, una professione. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore
delle cooperative o di società, anche di fatto, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante a corsi
di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici (che comunque è esposto a rischi).
L’articolo 20 sancisce gli obblighi del lavoratore:
“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi