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ICSID
L’International Centre for the Settlement of Investment Disputes è stato istituito su impulso della BIRS.
La partecipazione all’ICSID è aperta ai soli stati membri della BIRS. Quindi la partecipazione alla banca
è presupposto necessario per l’acquisto della qualità di membro dell’ICSID. La partecipazione all’ICSID
non è invece obbligatoria per i membri della BIRS.
Attualmente gli stati membri dell’ICSID sono 161. Non ne è membro: Polonia, Russia, Brasile, India….
Il consiglio di amministrazione dell’ICSID può decidere, con il voto favorevole dei due terzi dei
componenti, di invitare anche Stati non membri della BIRS a firmare la convenzione, purchè siano
parti della Corte internazionale di giustizia.
Tra le finalità della BIRS è compresa quella di incentivazione degli investimenti privati esteri, nella sua
storia però l’organizzazione ha quasi del tutto trascurato di perseguire siffatta finalità.
Lo scopo dell’ICSID è di mettere a disposizione meccanismi di conciliazione e di arbitrato per la
soluzione delle controversie in materia di investimenti, sorte tra stati parti dell’Accordo e cittadini di
altri Stati parti. In virtù del timore di alcuni investitori della possibilità di incorrere in controversie
irrisolvibili nei mercati target, l’ICSID fornisce agli investitori privati la possibilità di deferire a istanze
internazionali le eventuali controversie sorte con gli Stati ospiti dell’investimento.
L’ICSID assolve al ruolo di provvedere alla soluzione delle controversie relative agli investimenti,
mettendo a disposizione delle parti due possibili procedure: conciliazione e arbitrato.
Gli organi di soluzione delle controversie non hanno carattere permanente. La struttura permanente
del centro si compone di due organi: Consiglio di Amministrazione e Segretariato.
Il CDA è l’organo assembleare in cui ciascuno Stato parte della Convenzione ha un rappresentante. Nel
CDA dell’ICSID, diversamente da quanto accade nella BIRS, ogni stato membro dispone di regola di un
voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi di approvazione dei regolamenti
di conciliazione e di arbitrato in cui è necessaria la maggioranza qualificata. Per le decisioni del CDA è
necessario un quorum pari alla maggioranza dei membri. Il CDA dell’ICSID è presieduto dal presidente
della BIRS. Il consiglio si occupa anche della modifica alla Convenzione e elegge con la maggioranza dei
due terzi il segretario generale del centro. Quest’ultimo è il legale rappresentante del Centro e assume
il ruolo di cancelliere nei procedimenti di soluzione delle controversie.
Le commissioni di conciliazione e i tribunali arbitrali, non hanno carattere permanente, ma vengono
costituiti di volta in volta. Presso l’ICSID sono costituite delle liste di conciliatori e di arbitri a cui si
attinge ai fini della costituzione delle commissioni di conciliazione o dei tribunali arbitrali. Gli stati
membri del Centro possono indicare fino a 4 nominativi per ogni lista, mentre il presidente ne può
nominare 10. Si rimane nella lista 6 anni e è necessario avere competenza nei settori del diritto, del
commercio, dell’industria, della finanza. Le parti della controversia scelgono i membri, qualora non
fossero d’accordo, la commissione di conciliazione sarebbe composta da 3 soggetti (1 scelto di comune
accordo e 1 per ogni stato).
Le liste svolgono anche la funzione di facilitazione nell’individuazione di soggetti dotati delle
caratteristiche necessarie allo svolgimento di questo ruolo, qualora le parti non facessero riferimento
alla lista stessa.
Spetta alle parti di una controversia decidere se utilizzare il procedimento di conciliazione o quello di
arbitrato (arbitri: Sono dei professionisti, dei docenti di diritto o professionisti blasonati all’apice della
carriera, che vengono incaricati di risolvere le controversie. Non togati, non fanno parte
dell’ordinamento giudiziario. Sono dei soggetti privati. Il potere dell’arbitro deriva dalla volontà delle
parti. Il potere del giudice di giudicare invece discende dallo Stato, è lo stato che parla tramite la
persona del giudice nel nome del popolo italiano. Autorità del giudice discende dall’ordinamento, è la
voce della legge, c’è lo Stato dietro di lui). Una delle due parti quindi indirizza al segretario generale
una richiesta di conciliazione o di arbitrato e il Segretario lo trasmette alla controparte. Sia le
commissioni di conciliazione che i tribunali arbitrali operano esclusivamente sulla base del consenso
di entrambe le parti della controversia (il consenso può essere contenuto nello stesso contratto di
investimento ovvero esplicitato sulla base di un atto unilaterale). La sussistenza del consenso è
oggetto di un accertamento specifico da parte delle commissioni di conciliazione/tribunali arbitrali.
Per l’investitore persona fisica, il possesso di una doppia cittadinanza tra cui quella dello Stato ospite
dell’investimento, esclude l’utilizzazione dei meccanismi ICSID.
Le commissioni di conciliazione o arbitrato ICSID possono occuparsi di controversie insorte tra lo
stato ospite e la società che formalmente hanno la nazionalità in tale Stato ma che debbano
considerarsi ai fini ICSID come nazionali di un altro stato contraente, nella misura in cui sono
controllate da soggetti stranieri (straniera la maggioranza o totalità del capitale). Il controllo straniero
può essere diretto o indiretto. Esso può essere esercitato da una seconda società straniera, avente
nazionalità di un terzo Stato, tramite una società figlia, nazionale di un altro Stato che a sua volta
controlli la società di diritto locale che effettua l’investimento.
Sulla base dell’art. 42 della Convenzione di Washington, il diritto applicato in queste controversie è
quello scelto dalle parti. In assenza di tale scelta, il tribunale dovrà decidere sulla base del diritto dello
Stato ospite e delle regole del diritto internazionale che risultino applicabili. Le parti possono
convenire di inserire una clausola di stabilizzazione che, fissando il diritto dello Stato designato al
momento in cui la scelta viene effettuata, pone al riparo l’investitore da successive modifiche di legge
che quello Stato possa introdurre.
In caso di assenza di scelta la Convenzione prevede che i tribunali applichino il diritto dello Stato
ospite e le regole del diritto internazionale se applicabili
La giurisprudenza più recente ha ritenuto di dover assicurare al diritto statale del paese ospite e al
diritto internazionale più definiti ambiti di applicazione. Le obbligazioni contrattuali di natura
privatistica, da sottoporre al diritto statale, e gli obblighi assunti a livello internazionale agli Stati nella
loro attività sovrana, al diritto internazionale.
Alcune controversie non possono essere di competenza di un arbitro, ogni ordinamento cioè decide
quali materie non possono essere compromittibili ma sono solo riferibili a giudici statali, ovvero quelle
materie dove lo stato ha un forte interesse, controversie con un preminente interesse pubblicistico. Lo
Stato in pratica evita che gli arbitri possano essere chiamati a giudicare di fronte ad un forte interesse
pubblico. Tutte le questioni di natura civile legate alla famiglia (se voglio divorziare, adottare un
bambino..), diritto antitrust, violazione della concorrenza, oppure di diritto penale, quando cioè è stato
commesso un illecito e il risultato è una sanzione che incide sulla libertà personale; Oppure alcuni
ordinamenti impediscono agli arbitri di decidere questioni di natura lavoristica, perche c’e’ una parte
debole che deve essere tutelata( il lavoratore).: in tutti quei casi dove l’interesse dello Stato e’
dominante, non può essere quindì devoluta ad un arbitro la risoluzione della controversia.
VANTAGGI DELL’ARBITRATO: Gli arbitri anzitutto arrivano a decidere la controversia in minor tempo
rispetto per esempio agli ordinamenti nazionali. Il lodo arriva in tempi rapidi, non si trascina per
decenni ma in maniera celere. 1 anno/massimo 2 e arriva il Lodo. L’altro vantaggio è che quando
abbiamo a che fare con questioni di diritto molto specifiche e fuori dall’ordinario, quando cioè è
richiesta una competenza molto specifica sulla materia, in modo tale che l’arbitro che giudica sulla
materia abbia una competenza molto specifica.
Le sentenze rese dai tribunali ICSID assumono valore di cosa giudicata nell’ordinamento giuridico
degli Stati contraenti senza necessità di controllo da parte degli organi giurisdizionali interni.
La sentenza ICSID è definitiva e soggetta esclusivamente ad annullamento. In tali casi il riesame è
effettuato da un comitato ad hoc composto da 3 arbitri i quali possono decidere di annullare la
sentenza o in tutto o in parte per i seguenti motivi: difetto nella costituzione del tribunale, manifesto
eccesso di potere del tribunale arbitrale, corruzione di un membro del tribunale, inosservanza di una
norma procedurale di importanza fondamentale e difetto di motivazione della sentenza, il lodo non ha
propriamente indicato le motivazioni di base per quella decisione, non è sufficientemente motivato.
MIGA (MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY)
La MIGA è stata istituita per impulso della BM nel 1985. Tra gli obiettivi della MIGA: incrementare tra
gli Stati membri il flusso degli investimenti privati a fini produttivi, in capitale e tecnologie, tenendo
conto delle reali necessità dei PVS e offrendo una garanzia contro i rischi non commerciali.
3 organi: Council of Governors, Board of Directors, Council e infine un presidente.
Gli stati membri della convenzione di Seul sono stati distinti in due categorie: prima composta dagli
Stati industrializzati e la seconda dagli Stati in via di sviluppo.
L’investitore che intende realizzare un investimento in uno Stato in via di sviluppo e vuole ottenere
una copertura assicurativa dalla MIGA deve presentare all’agenzia una richiesta nella quale illustra i
caratteri generali dell’investimento (stato destinatario, progetto costo operazione e durata). Se
l’investimento risponde ai requisiti stabiliti nella Convenzione, la richiesta viene accettata e l’agenzia e
l’investitore stipulano un contratto di garanzia, nel quale sono previste le condizioni relative alla
copertura assicurativa dell’investimento. La copertura può arrivare fino al 90% dell’investimento. In
via generale possono beneficiare della garanzia MIGA gli investimenti di capitale a lungo o medio
termine e gli IDE ritenuti ammissibili dal Board of Directors. Il progetto di investimento deve
dimostrare solidità e fondatezza economica e il suo svolgimento deve quindi essere previst