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Il rapporto di causalità materiale
Li artt. 40-41 c.p. richiedono la sussistenza di un nesso eziologico tra condotta (attiva od omissiva) ed evento (in questo caso inteso in senso meramente naturalistico), senza però fornire né una definizione del concetto di causalità né un criterio valido ai fini dell'accertamento di detta causalità.
Dottrina
1. Teoria della CONDITIO SINE QUA NON (o Teoria della EQUIVALENZA DELLE CONDIZIONI) e correttivo della Teoria della CAUSALITÀ SCIENTIFICA (di Mantovani).
Le "Tesi naturalistiche" sono le teorie formulate, in Italia e all'estero, sul rapporto causale, verso la fine del secolo scorso; nel pieno sviluppo cioè di una concezione positivistica della realtà naturale e giuridica. Si parte dal presupposto che la realtà è un insieme di entità e fenomeni naturali retti e governati da leggi fisiche ben precise e umanamente conoscibile in base.
Ai criteri e ai metodi delle scienze naturali. Uno dei tanti fenomeni naturali e quindi, come tale, soggetto a precise leggi scientifiche che lo regolano e permettono di risalire alla causa naturale (la condotta) che lo ha determinato. La condotta materialmente intesa è, infatti, il mero movimento (o assenza di movimento) corporeo, che determina un evento, altrettanto naturalisticamente inteso come modificazione del mondo esterno.
La più importante delle tesi giuridiche "naturalistiche" è la tesi c.d. della CONDITIO SINE QUA NON, causa in senso giuridico deve considerarsi ogni singola condizione dell'evento; ogni antecedente, cioè, senza il quale l'evento non si sarebbe verificato.
Pro: pone un limite al di sotto del quale non si può parlare di apporto causale.
Contro: estende eccessivamente il concetto di causa, a ritroso, al di là di quanto sarebbe ragionevole ai fini del-
diritto e della giustizia concreta. Non risulta applicabile in alcune ipotesi dubbie: 1) causalità alternativa ipotetica (A fa esplodere una casa che sarebbe stata di lì a poco distrutta da un incendio contestualmente scoppiato nelle vicinanze); 2) causalità addizionale (A e B, all'insaputa l'uno dell'altro, versano nel bicchiere una dose sufficiente di veleno idonea ad uccidere). Presuppone che la scienza sia sempre in grado di fornire la spiegazione (in termini di certezza o probabilità) del processo causale, quindi non è applicabile quando tale presupposto non opera (caso delle macchie blu per i fumi di alluminio o del talidomide). La critica relativa alle ipotesi dubbie è superabile con riguardo all'"evento concreto", cioè all'evento così come si è verificato per le specifiche modalità di azione e per lo specifico contesto temporale che lo hanno visto realizzarsi. Quindi ARisponde dell'esplosione e A e B rispondono entrambi dell'omicidio. Le altre obiezioni non sono superabili se non con correttivi che, richiamando concetti di prevedibilità e prevenibilità, comportano una commistione tra il piano oggettivo e soggettivo del reato. Il che comporta l'insuccesso di queste tesi, perché esse partono tutte dal presupposto che questi due piani debbano necessariamente essere distinti. L'azione è causa.
Il correttivo offerto da Mantovani è quello della Teoria della CAUSALITÀ SCIENTIFICA: dell'evento quando, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico (cioè, appunto, secondo il "metodo scientifico causale"), l'evento è conseguenza certa (leggi scientifiche) o altamente probabile (leggi statistiche) dell'azione, in quanto senza di essa l'evento non si sarebbe, con certezza o alto grado di probabilità verificato, rimanendo escluso da.
detto rapporto di causalità solo l'evento eccezionale. Va precisato che nella migliore scienza ed esperienza rientra anche il caso in cui la migliore scienza ed esperienza sia raggiunta proprio dall'agente, che ad es. sia uno scienziato che abbia fatto l'ultima scoperta che lui solo conosce e se ne sia avvalso per cagionare l'evento.
Le obiezioni anzidette non risultano superate: eccessivo andamento a ritroso nella ricerca della causa; ricorso a leggi statistiche e cioè probabilistiche, che comportano la commistione tra piano oggettivo e soggettivo, perché richiamano i concetti di prevedibilità e prevenibilità.
Il fallimento di queste teorie è dovuto ai presupposti da cui partono: l'intento di ricercare un metodo assolutamente valido non è raggiunto, perché è necessario ricorrere a concetti probabilistici; l'intento di ricercare un metodo oggettivamente valido non è raggiunto,
perché c'è commistione tra piano oggettivo esoggettivo. Teoria della CAUSALITÀ UMANA (Antolisei) Questa teoria è stata elaborata successivamente alle tesi naturalistiche e rivendica all'uomo ed alla condotta umana una configurazione specifica, unica e peculiare nell'ambito dei fenomeni della natura, che rende impossibile la piena e completa assimilazione dell'azione dell'uomo ad ogni altra forza fisica. L'elemento di peculiarità sta nelle capacità conoscitive, volitive e "direzionali" dell'uomo, il quale è in grado di indirizzare tutte le forze esterne facendole convergere ai suoi fini. Quindi, tutto ciò che rientra nella sua sfera di dominio, cioè è da lui controllabile e viene prodotto in attuazione dei suoi poteri conoscitivi e volitivi. Al contrario, è a lui estraneo e non riferibile tutto ciò che non è da lui controllabile.Parte sua conoscibile e dominabile tramite i suoi poteri di conoscenza, previsione e volontà.
Critica: in pratica il criterio per valutare la causalità è quello della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, percui si attua una commistione tra piano oggettivo e soggettivo del reato che inficia i presupposti di separazione da cui parte questa, come le altre teorie, con consequenziale fallimento dei suoi intenti. Il correttivo apportato da Antolisei sta nel dire che la prevedibilità ed evitabilità vanno valutati in astratto, secondo la figura dell'uomo medio, mentre tali concetti vanno valutati in concreto ai fini dell'accertamento della colpa. Solo che in tal modo non sarebbe punibile il soggetto che si è avvalso di una sua conoscenza peculiare cagionando dolosamente l'evento (morte di chi si sa essere emofiliaco tirandogli un sassolino). Né si può dire che in tal caso soccorre l'analisi.
dell'aspetto soggettivo perché si ricade nell'obiezione della commistione dei due piani. Teoria della CAUSALITÀ ADEGUATA condizione che si presenta in generale idonea a produrre l'effetto; con probabilità, cioè, Causa è la di causarlo, secondo l'id quod plerumque accidit. Critica: o la valutazione va fatta in astratto e allora i concetti usati, come l'id quod plerumque accidit, sono troppo elastici e va scagionato chi ha cagionato un evento in base a proprie conoscenze peculiari, il quale era improbabile si verificasse secondo l'id quod plerumque accidit; oppure va fatta in concreto, in base alle conoscenze dell'agente, e si cade nella commistione tra piano oggettivo e soggettivo, perché il criterio viene a coincidere con quello della prevedibilità. Tesi del Siniscalco Recentemente dottrina ha proposto di superare l'empasse che deriva dalla contrapposizione tra teorie naturalistiche e le altre teorie
Causali tacciate di indebita commistione di piani e livelli del reato adottando un processo unico di accertamento causale complesso, che cioè tenga conto, ai fini dell'accertamento causale, sia del piano oggettivo che di quello soggettivo, in base ad una visione unitaria del reato, ferma restando la distinzione tra piano oggettivo e soggettivo, oggetto pertanto di separate analisi ma pur sempre collegati. In pratica la condotta è solo una delle condizioni dell'evento, necessaria ma non sufficiente, dovendosi, in un secondo momento passare a verificare l'esistenza eventuale di dolo e colpa nel soggetto agente, in qualità di fattori che cooperano a produrre l'evento (per es. conoscenza che il soggetto è diabetico e volontà omicida o imprudenza nel somministrargli una dose eccessiva di zucchero), per compiere infine, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, una indagine di "adeguatezza" della condotta all'evento, ex art.
49, 2°comma, cp. GIURISPRUDENZA
La Giurisprudenza è unanime nell’affermare che il nostro ordinamento ha accolto la TEORIA DELLACONDITIO SINE QUA NON e nell’adottare, pertanto, tale teoria.
Le caratteristiche di tale criterio di accertamento causale così come accolto dal nostro c.p. si desumonodagli artt. 40-41 c.p.:
- 40 cp: le cause concorrenti (preesistenti, concomitanti, successive), necessarie (nel
- 41, 1° comma, c.p.:senso anzidetto, ancorchè non sufficienti da sole a determinare l’evento, sono tutte e ciascunacausa dell’evento; ciò senza distinguere tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, prossime eremote, avendo tutte uguale efficienza causativa, qualora, senza di esse, l’evento non si sarebbe verificato.
- è causa ogni antecedente mancando il quale l’evento non si sarebbe verificato