Il rapporto di causalità materiale
Gli artt. 40-41 c.p. richiedono la sussistenza di un nesso eziologico tra condotta (attiva od omissiva) ed evento (in questo caso inteso in senso meramente naturalistico), senza però fornire né una definizione del concetto di causalità né un criterio valido ai fini dell’accertamento di detta causalità.
Dottrina
Teoria della condicio sine qua non (o teoria della equivalenza delle condizioni) e correttivo della teoria della causalità scientifica (di Mantovani)
Le “Tesi naturalistiche” sono le teorie formulate, in Italia e all’estero, sul rapporto causale, verso la fine del secolo scorso; nel pieno sviluppo cioè di una concezione positivistica della realtà naturale e giuridica. Si parte dal presupposto che la realtà è un insieme di entità e fenomeni naturali retti e governati da leggi fisiche ben precise e umanamente conoscibile in base ai criteri e ai metodi delle scienze naturali. Uno dei tanti fenomeni naturali e quindi, come tale, soggetto a precise leggi scientifiche che lo regolano e permettono di risalire alla causa naturale (la condotta) che lo ha determinato. La condotta materialmente intesa è, infatti, il mero movimento (o assenza di movimento) corporeo, che determina un evento, altrettanto naturalisticamente inteso come modificazione del mondo esterno.
La più importante delle tesi giuridiche “naturalistiche” è la tesi c.d. della condicio sine qua non, formulata dal criminalista tedesco Von Buri, nel 1873: causa in senso giuridico deve considerarsi ogni singola condizione dell’evento; ogni antecedente, cioè, senza il quale l’evento non si sarebbe verificato.
- Pro: pone un limite al di sotto del quale non si può parlare di apporto causale.
- Contro: estende eccessivamente il concetto di causa, a ritroso, al di là di quanto sarebbe ragionevole ai fini del diritto e della giustizia concreta. Non risulta applicabile in alcune ipotesi dubbie:
- Causalità alternativa ipotetica (A fa esplodere una casa che sarebbe stata di lì a poco distrutta da un incendio contestualmente scoppiato nelle vicinanze).
- Causalità addizionale (A e B, all’insaputa l’uno dell’altro, versano nel bicchiere una dose sufficiente di veleno idonea a uccidere).
Presuppone che la scienza sia sempre in grado di fornire la spiegazione (in termini di certezza o probabilità) del processo causale, quindi non è applicabile quando tale presupposto non opera (caso delle macchie blu per i fumi di alluminio o del talidomide). La critica relativa alle ipotesi dubbie è superabile con riguardo all’“evento concreto”, cioè all’evento così come si è verificato per le specifiche modalità di azione e per lo specifico contesto temporale che lo hanno visto realizzarsi. Quindi A risponde dell’esplosione e A e B rispondono entrambi dell’omicidio. Le altre obiezioni non sono superabili se non con correttivi che, richiamando concetti di prevedibilità e prevenibilità, comportano una commistione tra il piano oggettivo e soggettivo del reato. Il che comporta l’insuccesso di queste tesi, perché esse partono tutte dal presupposto che questi due piani debbano necessariamente essere distinti.
Il correttivo offerto da Mantovani è quello della Teoria della causalità scientifica: l’azione è causa dell’evento quando, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico (cioè, appunto, secondo il “metodo scientifico causale”), l’evento è conseguenza certa (leggi scientifiche) o altamente probabile (leggi statistiche) dell’azione, in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe, con certezza o alto grado di probabilità, verificato, rimanendo escluso da detto rapporto di causalità solo l’evento eccezionale. Va precisato che nella migliore scienza ed esperienza rientra anche il caso in cui la migliore scienza ed esperienza sia raggiunta proprio dall’agente, che ad es. sia uno scienziato che abbia fatto l’ultima scoperta che lui solo conosce e se ne sia avvalso per cagionare l’evento.
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