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VALORIZZAZIONE: valorizzare significa attribuire maggior pregio ad un immobile.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche per quanto riguarda le persone diversamente abili, con lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura; inoltre comprende anche la promozione degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio la valorizzazione punta alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici tramite la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela che sono compromessi o in situazioni di degrado.

La valorizzazione può essere di iniziativa pubblica o privata:

  • la valorizzazione ad iniziativa pubblica si basa sui principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione
  • la valorizzazione ad iniziativa privata è un’attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI APPARTENENZA PUBBLICA lo stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; in assenza di questi accordi ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ PRIVATA le attività e le strutture di valorizzazione ad iniziativa privata dei beni privati possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello stato, regione e altri enti pubblici; queste misure di sostegno variano a seconda della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono e le modalità con le quali si potrà realizzare la valorizzazione sono stabilite con un accordo stipulato con il proprietario del bene nel momento di adozione della misura di sostegno.

VALORIZZAZIONE:

valorizzare significa attribuire maggior pregio ad un immobile.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche per quanto riguarda le persone diversamente abili, con lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura; inoltre comprende anche la promozione degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio la valorizzazione punta alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici tramite la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela che sono compromessi o in situazioni di degrado.

La valorizzazione può essere di iniziativa pubblica o privata:

  • la valorizzazione ad iniziativa pubblica si basa sui principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione
  • la valorizzazione ad iniziativa privata è un’attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI APPARTENENZA PUBBLICA lo stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; in assenza di questi accordi ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ PRIVATA le attività e le strutture di valorizzazione ad iniziativa privata dei beni privati possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello stato, regione e altri enti pubblici; queste misure di sostegno variano a seconda della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono e le modalità con le quali si potrà realizzare la valorizzazione sono stabilite con un accordo stipulato con il proprietario del bene nel momento di adozione della misura di sostegno.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art 146 del Codice. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli, né fare modifiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono realizzare, con relativa documentazione, e non possono iniziare i lavori fino a quando non hanno ottenuto l'autorizzazione. La documentazione allegata è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato. L'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri interventi urbanistico-edilizi. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione, nemmeno parziale, degli interventi. È valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori in progetto deve essere sottopost

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Ingegneria civile e Architettura ICAR/12 Tecnologia dell'architettura

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Virgi 95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Manutenzione e Gestione del Patrimonio Immobiliare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cipollone Pierluigi.
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