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Schemi libro COMMERCIALE 14/11/13 10:19

DIRITTO COMMERCIALE

PARTE PRIMA: L’IMPRENDITORE

• Cap. 1: L’IMPRENDITORE

1: Il sistema legislativo.

• Nel ns sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura

dell’imprenditore.

• Il cod. civ. distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a 3 criteri:

• l’oggetto dell’impresa imprenditore agricolo <> imprenditore commerciale;

• la dimensione dell’impresa piccolo imprenditore <> imprenditore medio-grande;

• la natura del soggetto che esercita l’impresa impr. individuale <> i. cost. in forma di società <> i.

pubblica.

• Tutti gli imprenditori sono assoggettati allo statuto generale dell’imprenditore (azienda, segni

. Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato anche allo statuto

distintivi, concorrenza, consorzi…)

tipico dell’imprenditore commerciale (iscrizione nel registro delle imprese, pubblicità legale, rappresentanza commerciale,

, integrativo di quello generale.

scritture contabili, fallimento…)

• Dal sistema così disegnato dal legislatore del 1942 emerge che non si può essere imprenditori

commerciali se non si è imprenditori, se l’attività svolta, cioè, non risponde ai requisiti fissati dalla nozione generale

di imprenditore.

2: La nozione generale di imprenditore.

2082 “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica

• Art. :

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” . (linea di confine tra impren. e

semplice lavorat. autonomo)

• L’art. fissa i requisiti minimi. Si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti);

caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi) e da specifiche modalità di svolgimento

(organizzazione, economicità, professionalità). [È controverso se siano altresì indispensabili: la liceità dell’attività, l’intento

del profitto/lucro, la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.]

3: L’attività produttiva.

• L’impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi (fine

generalmente unitario). È attività produttiva di nuova ricchezza.

• Irrilevante è invece la natura dei beni o servizi e il tipo di bisogno che essi sono destinati a

soddisfare.

salvo per le professioni intellettuali, può essere impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o

ricreativa (es. casa di riposo, istituti di istruzione privata…).

• Non è impresa l’attività di mero godimento, cioè che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o

servizi .

(es. proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione, non è imprenditore xk non produce)

Un’attività può però costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi

(es. imprenditori/imprese: proprietario di un immobile che lo adibisca ad albergo; impiego di proprio denaro nella compravendita di

strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, con scopo di investimento o speculazione, o nella concessione di finanziamenti a

.

terzi [sono infatti imprese commerciali le società finanziarie])

• La qualità di imprenditore si pensa debba essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva

svolta è illecita (cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume) [es. commercio all’ingrosso senza

. Ovviamente in qst caso non potrà avvalersi delle norme che

licenza amministrativa; fabbricazione o commercio di droga…]

tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi .

(azienda, segni distintivi, concorrenza sleale)

4: L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo.

• Non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi: CAPITALE e

LAVORO proprio e/o altrui. Tipico e normale è che l’imprenditore crei un complesso produttivo, formato da persone e

da beni strumentali (macchinari, merci…) ATTIVITÀ ORGANIZZATA. [Art. 2086 e 2094: lavoro e organizzazione

del lavoro nell’impresa; art. 2555: azienda = complesso dei beni organizzati dall’imprend. per l’esercizio

dell’impresa.] Pagina 1 di 74

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• È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o

subordinate: ci può essere anche solo organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale.

• Non è necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione

di un apparato aziendale composto di beni mobili e immobili: può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o

altrui .

(es. attività di finanziamento o di investimento)

• -----> La qualità di imprenditore non può essere negata né quando l’attività è esercitata senza

l’ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati), né quando il coordinamento degli altri fattori produttivi (capitale

e lavoro proprio) non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.

• Tuttavia, la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro (in mancanza dunque di un

minimo di eteroorganizzazione) non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale (neppure di piccola

impresa) .

[es. elettricista con solo la sua borsa degli attrezzi; agente di commercio…]

• Piccola impresa è infatti quella organizzata prevalentemente (ma non esclusivamente!) con il lavoro

proprio e dei familiari. Inoltre, il requisito dell’organizzazione è richiesto per l’imprenditore (art. 2082) e per il

piccolo imprenditore (art. 2083), ma non per il lavoratore autonomo (art. 2222).

Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è necessario per avere impresa, sia pure piccola. In

mancanza, si avrà un semplice lavoratore autonomo non imprenditoriale.

5: Economicità dell’attività e scopo di lucro.

• “Attività economica” = per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con

METODO ECONOMICO: secondo modalità cioè che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed

assicurino l’autosufficienza economica. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza.

• Non è perciò imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a “prezzo

politico”, tale cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi.

• Perché l’attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dallo

scopo di lucro, cioè dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale. Lo scopo che

normalmente anima l’imprenditore privato è cmq la realizzazione del massimo profitto consentito dal mercato…ma

non è un movente giuridicamente necessario; lo scopo lucrativo si intende come movente psicologico

dell’imprenditore, soggettivo. Mentre la disciplina dell’impresa è volta anche a tutelare i terzi e si fonda quindi su dati

oggettivi.

• E sufficiente che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e

ricavi (met. economico).

La nozione di imprenditore infatti è nozione unitaria, sia dell’impresa privata sia dell’impresa pubblica (art. 2093); ciò

implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.

Infatti: • Impresa pubblica: sì criteri di economicità, ma di regola non di lucro;

• Imprese private, con rif. alle società cooperative: scopo mutualistico (art. 2511), non lucrativo;

• Imprese sociali (recente disciplina): divieto di distribuire utili a soci, partecipanti… Però si richiede

che esse svolgano “un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.

6: La professionalità.

• Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.

• Non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni

. Non richiede neppure che quella di impresa sia l’attività unica o principale…è quindi possibile

(es. attività stagionali)

anche il contemporaneo esercizio di più attività d’impresa da parte dello stesso soggetto.

(es. agricola e commerciale)

• Impresa si può inoltre avere anche quando si opera per il compimento di un “unico affare”, se

questo comporta il comp. di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso (es. costruttore di un

.

singolo edificio)

• Non può, infine, escludersi che imprenditore può essere qualificato anche chi produce beni o servizi

destinati ad uso o consumo personale (impresa per conto proprio). La destinazione al mercato della produzione non è

infatti richiesta da alcun dato legislativo.

7: Impresa e professioni intellettuali.

• I liberi professionisti (es. avvocati, notai…) non sono mai imprenditori. L’art. 2238 stabilisce

infatti che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della

professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa” (es. medico che gestisce una clinica

.

privata nella quale opera --> 2 distinte attività: professione intellettuale E impresa)

• Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività, invece, non diventa mai

imprenditore, nemmeno quando si avvalga di una vasta schiera di collaboratori e di un complesso

(es. studio di avvocato) Pagina 2 di 74

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apparato di mezzi materiali , dando così vita ad un’organizzazione complessa di capitale e/o

(es. moderno studio dentistico)

lavoro. • Non è facile trovare una spiegazione del perché…i professionisti non sono imprenditori per “libera

scelta” del legislatore, ispirata dalla particolare considerazione sociale che tradizionalmente circonda le professioni

intellettuali. Per queste vi è uno specifico statuto (artt. 2229-2238) [divieto di esercizio per i non iscritti agli albi

.

professionali, particolare criterio di determinazione del compenso]

• L’esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto dell’imprenditore ha i suoi vantaggi (es.

, ma anche i suoi svantaggi

sottrazione al fallimento) (es. inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della

.

concorrenza sleale, ecc…)

• Tuttavia, il moderno esercizio dell’attività professionale, spesso caratterizzato dall’ingente

investimento di capitali, ha reso ormai anacronistica la scelta politica del codice del 1942.

• Cap. 2: LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

A: IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE

1: Il ruolo della distinzione.

• Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale.

È invece esonerato dalla disciplina propria dell’imprenditore commerciale (salvo l’iscrizione nel registro delle

imprese), cioè tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali.

Gode perciò di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale, per promuovere lo sviluppo di tale settore

fondamentale dell’economia.

• La nozione di imprenditore agricolo è stata ampliata nel 2001.

2: L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali.

2135

• Il testo originario dell’art. stabiliva che “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta

alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse” (“connesse” cioè dirette

alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura).

• 2 grandi categorie di attività agricole: ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI

ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE.

• Coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività tipicamente e

tradizionalmente agricole. Hanno però subito una profonda evoluzione a causa del progresso tecnologico (agricoltura

industrializzata). Si possono oggi infatti ottenere prodotti “merceologicamente” agricoli con metodi che prescindono

del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti (es. coltivazioni artificiali o fuori terra, x es. di ortaggi; allevamenti

.

in batteria, cioè in capannoni…)

• Oggi anche l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali e sollevare sul piano

giuridico esigenze di tutela del credito non diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese

commerciali.

A riguardo si era delineato un netto contrasto di opinioni:

• chi riteneva impresa agricola ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo

biologico naturale;

• chi riteneva che doveva essere dato rilievo anche al modo di produzione e, quindi, che doveva

essere qualificato imprenditore commerciale chi produce specie vegetali o animali, ma in modo del tutto svincolato

dal fondo agricolo e dallo sfruttamento della terra.

!!! Con la recente riforma il legislatore ha optato per la prima impostazione. L’attuale formulazione dell’art. 2135 subito

specifica che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla

cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

• Si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile

giuridicamente come attività agricola essenziale.

• COLTIVAZIONE DEL FONDO:

Vi rientrano anche orticoltura, coltivazioni in serra o in vivai, floricoltura…

• SELVICOLTURA:

= Attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti…

• ALLEVAMENTO DI ANIMALI:

È la forma di attività agricola essenziale più ricca. C’è stata la sostituzione del termine “bestiame” con quello più ampio

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“animali”. Vi rientrano: allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte…), allevamento di

cavalli da corsa, di animali da pelliccia, attività cinotecnica, allevamento di gatti; non solo quindi animali

tradizionalmente allevati sul fondo, ma anche animali da cortile (polli…), acquacoltura (pesci…).

Infine, all’imprenditore agricolo (essenziale) è stato equiparato l’imprenditore ittico (che esercita “l’attività di pesca

professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci”).

3: Le attività agricole per connessione.

(Segue) • La nozione previgente di attività agricole di connessione le individuava:

• in quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli che rientravano

nell’esercizio normale dell’agricoltura;

• in tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e

l’allevamento del bestiame (es. agriturismo).

• Oggi la formula è più ampia:

• le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;

• le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o

risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Le une e le altre sono attività oggettivamente e intrinsecamente commerciali, ma sono considerate per legge attività

agricole quando sono esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali.

Due sono le condizioni:

• CONNESSIONE SOGGETTIVA = è necessario che il soggetto che la esercita sia già imprenditore

agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con

quella connessa ;

(es. viticoltore che produce formaggi --> imprenditore commerciale; viticoltore che produce vini --> imprenditore agricolo)

[la qualifica di imprend. agricoli è però estesa alle cooperative di impr. agricoli e ai loro consorzi, quando utilizzano

;

prevalentemente prodotti dei soci]

• CONNESSIONE OGGETTIVA = (fra le due attività) Non si richiede più che le attività di

trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura, né che le attività

connesse diverse da queste ultime abbiano carattere accessorio. Entrambi questi criteri sono stati sostituiti da quello

della PREVALENZA: è sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività

agricola essenziale.

4: L’imprenditore commerciale.

• È imprenditore commerci

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SilviaDiazzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.
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