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CAUSE DEROGABILI DI RECESSO

• Il diritto di recesso spetta ancora, salvo che lo statuto non disponga diversamente, ai soci che non

hanno concorso all’approvazione delle delibere riguardanti: a) la proroga del termine di durata della società; b)

l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

CAUSE STATUTARIE

• Nelle sole società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio lo statuto può prevedere

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ulteriori cause di recesso.

• Il recesso non ha più solo la funzione di rimedio a tutela della minoranza. Nelle società a tempo

indeterminato non quotate esso costituisce un temperamento alla durata potenzialmente illimitata del vincolo sociale,

quindi tutti i soci possono recedere liberamente da una società a tempo indeterminato non quotata con un preavviso di

180 gg. • Il diritto di recesso può essere esercitato mediante comunicazione con lettera raccomandata alla

società .

(entro 15 gg dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera)

• Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere

depositate presso la sede della società.

• Nelle società non quotate, il valore delle azioni da rimborsare è determinato dagli amministratori

(tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali). Nelle spa quotate il valore

di liquidazione delle stesse è invece determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di

chiusura nei sei mesi che precedono la convocazione dell’assemblea.

• Procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente: le azioni del socio che recede devono

essere innanzitutto offerte in opzione agli altri soci; per la parte non acquistata dai soci possono essere collocate sul

mercato; in caso di mancato collocamento presso i soci o terzi le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da

parte della società.

3: Le modificazioni del capitale sociale.

• L’AUMENTO DEL CAPITALE sociale può essere reale (o a pagamento: aumento del capitale

sociale nominale e del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti) oppure semplicemente nominale (o

gratuito: si incrementa solo il capitale nominale, mentre il patrimonio della società resta invariato).

4: L’aumento reale del capitale sociale.

• L’aumento reale dà luogo all’emissione di nuove azioni a pagamento (sottoscritte dai soci attuali o da

. Non è consentito eseguire un aumento del capitale fino a che le azioni precedentemente

terzi che così diventano soci)

emesse non siano interamente liberate.

• Competente a deliberare l’aumento di capitale è l’assemblea straordinaria dei soci [lo statuto può

attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale e di deliberare in merito all’esclusione o limitazione del

.

diritto di opzione dei soci]

• La deliberazione di aumento deve fissare il termine entro il quale le

(non inferiore a 30 gg)

sottoscrizioni devono essere raccolte.

[Può però verificarsi che l’aumento del capitale non sia integralmente sottoscritto. In tal caso viene aumentato di un importo pari alle

sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione di aumento lo abbia espressamente previsto.]

• Per i conferimenti in sede di aumento del capitale sociale, il versamento del 25% dei conferimenti in

danaro deve essere effettuato direttamente alla società e non presso una banca.

5: Il diritto di opzione.

• Il diritto di opzione è il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione

dell’aumento del capitale sociale a pagamento. Consente di mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio

partecipa al capitale e al patrimonio sociale. [Il diritto di opzione ha un proprio valore economico, che l’azionista può

monetizzare cedendolo a terzi.]

• Attualmente il diritto di opzione ha per oggetto le azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e

le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società. Viene attribuito a ciascun azionista in proporzione al

numero di azioni possedute.

• A) Se le azioni non sono quotate, coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, hanno diritto di

prelazione nella sottoscrizione delle azioni non optate, purché ne facciano richiesta all’atto dell’esercizio dell’opzione.

B) Se le azioni sono quotate la vendita va a beneficio del patrimonio sociale.

• Il diritto di opzione può essere sacrificato quando uno specifico interesse della società lo esige:

• escluso per legge quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in natura (interesse

;

della società a procurarsi da terzi determinati beni a titolo di conferimento)

• escluso o limitato con la delibera di aumento del capitale quando l’interesse della società lo esige;

• escluso quando le azioni devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di soc.

controllanti o controllate.

Nei casi di esclusione del diritto di opzione è obbligatoria l’emissione delle nuove azioni con sovrapprezzo (ove la società

abbia accumulato utili) in modo da ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali. Pagina 61 di 74

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6: L’aumento nominale del capitale sociale.

• L’aumento nominale (o gratuito) del capitale sociale è operazione che non dà luogo a nuovi

conferimenti. È infatti posto in essere dall’assemblea straordinaria imputando a capitale le riserve (facoltative e

statutarie, non quella legale) e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

• Il passaggio a capitale di riserve e fondi disponibili comporta che la società non può disporre a

favore dei soci dei corrispondenti valori del patrimonio netto.

• L’aumento nominale può essere attuato o aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione

o mediante l’emissione di nuove azioni.

7: La riduzione del capitale sociale. Riduzione reale.

• Anche la riduzione del capitale sociale può essere reale o nominale, a seconda che dia luogo o meno

ad un corrispondente rimborso ai soci del valore dei conferimenti, e sia o meno accompagnata da una contestuale

riduzione del patrimonio sociale.

• La riduzione reale del capitale riduce la consistenza del patrimonio sociale e può pregiudicare lo

svolgimento dell’attività d’impresa. Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di 120mila

euro. • L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La

delibera può essere eseguita solo dopo 90 gg dall’iscrizione nel registro delle imprese. Entro qst termine i creditori

sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione.

• La riduzione reale può aver luogo mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora

dovuti o mediante rimborso agli stessi del capitale. Le modalità di riduzione prescelte devono cmq assicurare la parità

di trattamento degli azionisti.

8: La riduzione del capitale sociale per perdite.

• Il patrimonio netto della società (o capitale reale) può scendere per effetto di perdite al di sotto del

capitale sociale nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell’adeguare la cifra del capitale

sociale nominale all’attuale minor valore del capitale reale. È quindi una riduzione puramente nominale.

(La soc. non è obbligata a ridurre il cap. sociale fino a quando la perdita dello stesso non sia superiore ad 1/3. --> riduzione facoltativa.)

[Xk tale situazione ricorra è necessario che le perdite abbiano completamente eroso tutte le riserve.]

• La riduzione del capitale sociale diventa obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre 1/3 in

conseguenza di perdite. Se il minimo legale non è stato intaccato, gli amministratori devono convocare senza indugio

l’assemblea straordinaria, che prende gli opportuni provvedimenti. (Non è quindi tenuta a decidere l’immediata riduzione

del capitale sociale. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 l’assemblea ordinaria deve ridurre

il capitale in proporzione delle perdite accertate.) se la perdita è di oltre 1/3 il capitale scende al di sotto del minimo legale, e

l’assemblea deve necessariamente deliberare o la riduzione o la trasformazione della società.

Se l’assemblea non adotta una di tali decisioni la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.)

• Cap. 20: LE OBBLIGAZIONI

1: Nozione e tipologia.

• La spa (a differenza delle società di persone) può emettere OBBLIGAZIONI, tipico e tradizionale

strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico.

• Sono infatti titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano frazioni di uguale valore

nominale e con uguali diritti di un’unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo.

I titoli obbligazionari documentano quindi un credito verso la società.

• Netta è la distinzione fra azioni e obbligazioni. L’azione attribuisce la qualità di socio e, quindi, di

compartecipe ai risultati dell’attività di impresa; l’obbligazione attribuisce invece la qualità di creditore della società.

- L’obbligazionista ha diritto ad una remunerazione periodica fissa (interessi), normalmente svincolata dai risultati

economici della soc. finanziata; ha inoltre diritto al rimborso del valore nomin. del capit. prestato alla scadenza pattuita.

- L’azionista, per contro, ha diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di liquidazione della società e sempre che

residui un attivo netto (inoltre, la quota di liquidazione dell’azionista può essere uguale, superiore od inferiore al valore nominale del

.

conferimento eseguito)

• Meno netta è la distinzione fra obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi emessi dalla società,

essendo entrambi titoli emessi a seguito di un apporto non imputato a capitale.

- Le obbligazioni hanno però caratteristiche tipiche: A) sono titoli di massa (rappresentano frazioni standardizzate di un’unica

; B) attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro.

operazione economica)

- Gli strumenti finanziari partecipativi sono invece genericamente forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi,

escluso il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. Pagina 62 di 74

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[La disciplina delle

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SilviaDiazzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.