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LA CONFERENZA DI SERVIZI

Il procedimento amministrativo può coinvolgere non solo un interesse privato e un interesse pubblico, ma anche più interessi pubblici (quale ad es. la pianificazione urbana). Il procedimento può essere, così, strutturato in modo che l'amministrazione competente debba acquisire intese, nulla osta o altri atti d'assenso di altre amministrazioni pubbliche. Se ogni autorità o ufficio dovesse decidere autonomamente, ne conseguirebbe la paralisi del procedimento con conseguenti effetti drammatici per il privato, sottoposto al consenso di più amministrazioni pubbliche. La Conferenza di servizi è nata per evitare questi inconvenienti, naturale conseguenza di una tale complessità. La sua disciplina, contenuta nella L.241/1990, è stata poi più volte modificata, da ultimo con L.15/2005. La legge distingue i casi in cui la conferenza è facoltativa (può essere indetta) da quelli incui è obbligatoria (deve essere adottata), individua chi è competente a convocarla (di solito l'amministrazione che cura l'interesse prevalente), attribuisce al privato interessato la facoltà di richiedere la convocazione. Le regole comuni possono essere così sintetizzate: a) una volta indetta la conferenza, la prima riunione deve essere tenuta nei primi 15 giorni successivi. b) la massima durata dei lavori della conferenza è di 90 giorni. c) conclusa la conferenza, o scaduto il termine di 90 giorni, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti in quella sede e valutate le risultanze. d) il provvedimento finale deve conformarsi alle determinazioni conclusive alla lettera c) e sostituisce, a tutti gli effetti, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o comunque qualsiasi atto di competenza delle amministrazioni coinvolte nella conferenza, anche quelleche seppur invitate non vi abbiano partecipato.
  1. anche se i lavori della conferenza sono retti dal principio maggioritario, i partecipanti non possono limitarsi a esprimere un voto (un si o un no). Il dissenso, di una o più amministrazioni coinvolte, deve essere congruamente motivato e manifestato nella conferenza e non al di fuori di essa, né può riferirsi a questioni che esulano dall'oggetto della conferenza stessa. Deve, inoltre, recare le eventuali modifiche che porterebbero all'assenso.
  2. una deroga al principio maggioritario si ha quando il motivato dissenso proviene da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale, del patrimonio artistico-storico, della salute e dell'incolumità pubblica ovvero da una amministrazione i cui interessi ad essa facenti siano di una certa rilevanza.
Per tali ragioni la decisione viene trasferita all'organo che possa avere funzione arbitrale tra le amministrazioni incontrasto: il Consiglio dei Ministri se il dissenso è tra amministrazioni dello Stato, la Conferenza Stato-Regioni se il dissenso è fra Stato e regioni, la Conferenza unificata se il dissenso è tra regioni ed ente locale. L'organo investito della risoluzione del conflitto decide entro 30 giorni salvo proroga sino a 60, ammessa quando l'istruttoria è particolarmente complessa. Alla base dell'istituto della conferenza di servizi vi è la ragione fondamentale di obbligare gli uffici, a cui è affidata la cura di interessi pubblici diversi, a collaborare fra loro nell'ambito di un collegio ove trova applicazione il principio maggioritario e la decisione è assunta anche con il dissenso di alcuni; unico temperamento a ciò, la tutela di interessi particolarmente rilevanti. 9. LA PARTECIPAZIONE DEL PRIVATO Nel procedimento amministrativo gli atti dell'amministrazione si alternano a quelli del privato/i interessati. A) Laprima esigenza che deve essere soddisfatta è quella di informare sempre il privato qualora inizi un procedimento amministrativo che lo riguarda. Sia che sia un procedimento a iniziativa d'ufficio (espropriativo o sanzionatorio) sia che sia un procedimento a iniziativa di parte (richiesta di nulla osta, di concessione, autorizzazione) può prospettarsi la necessità di informare coloro che del provvedimento richiesto da altri potrebbero ricevere un qualsiasi pregiudizio. La comunicazione, curata dal responsabile del procedimento, è volta a ciò (deve, come già detto, contenere l'indicazione dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento promosso, del termine entro cui il procedimento deve essere concluso, dell'ufficio ove prendere visione degli atti. Da essa si può prescindere quando vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento.) B) A comunicazione avvenuta, l'interessato

Può intervenire prendendo visione degli atti del procedimento e presentando memorie e documenti. Le memorie e i documenti depositati devono essere valutati dall'amministrazione ed inoltre entrano a far parte del materiale istruttorio in relazione al quale il provvedimento conclusivo deve essere motivato.

Prima dell'adozione di un provvedimento che rigetta un'istanza di parte, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. L'interessato, nei 10 giorni successivi, può presentare per iscritto le sue osservazioni e depositare eventuali documenti: i termini di conclusione del procedimento sono quindi momentaneamente sospesi. Se non accoglie le osservazioni dell'interessato l'amministrazione deve darne ragione nella motivazione finale. Ciò è stato previsto dalla L.2005, modifica alla 241/1990, per rafforzare la tutela del privato anche nella fase conclusiva del procedimento.

10. Segue.

L'ACCESSO AI DOCUMENTI

Il privato, per far valere le sue ragioni, deve poter accedere a tutti i documenti relativi a quel determinato procedimento. Questa conoscenza in passato era impedita o resa difficile dal segreto d'ufficio a cui era tenuto il pubblico impiegato.

Tale principio di segretezza è stato soppiantato, con la nuova normativa, dal principio della trasparenza che è incluso tra i principi generali dell'attività amministrativa.

In tal tema, la legge regola la legittimazione (chi ha diritto di accedere), l'oggetto (quali sono i documenti cui si può accedere), le modalità (esame del documento ed estrazione copia), i limiti, i rimedi contro il diniego opposto dall'amministrazione alla richiesta di accesso.

A) Legittimati all'accesso sono i privati, inclusi i portatori di interessi pubblici diffusi che abbiano un interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelabile

collegata al documento. I requisiti di tale interesse occorrono per delimitare l'ambito dei soggetti con diritto di accedere alla documentazione.

B) Oggetto dell'accesso sono i documenti amministrativi, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una p.a. ma anche da privati gestori di pubblici servizi. Chi abbia interesse può accedere anche ad una lettera di intenti, ad una proposta contrattuale fatta dalla p.a., ad un contratto di lavoro, ecc... sebbene non siano amministrativi in senso stretto poiché formati nell'esercizio di poteri privatistici.

L'accesso a documenti che non riguardano il procedimento specifico significa che l'area di accesso è più ampia dell'area del procedimento stesso poiché la situazione che conferisce la legittimazione ad accedere alla documentazione non necessariamente coincide con quella che dà titolo a ricevere la comunicazione dell'avvio del

procedimento.

C) Il diritto di accesso può essere esercitato o mediante semplice esame del documento o con l'estrazione di copia e può anche essere, eventualmente, differito ad un momento successivo, quale una fase più avanzata del procedimento, se il suo esercizio immediato potrebbe pregiudicare altri interessi di rilievo.

D) Il diritto d'accesso è escluso in alcuni casi espressamente indicati dalla legge. È poi prevista la facoltà per il Governo di sottrarre l'accesso ad alcuni documenti mediante regolamento: sono quelli coperti da segreto di stato e quelli, acquisiti in procedimenti selettivi, relativi ad informazioni di carattere psico-attitudinali di terzi.

Il diritto alla riservatezza del terzo prevale, quindi, sul diritto d'accesso. Sono perciò esclusi dall'accesso i documenti che riguardino la vita privata e la riservatezza altrui, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni;

Quando l'accesso ai

documenti è, però, necessario al privato per curare o difendere i propri interessi giuridici, il rapporto tra i due diritti s'inverte: prevale il diritto d'accesso. Tuttavia per quel che riguarda, in particolare, lo stato di salute e la vita sessuale si applica il principio enunciato nell'art.60 del D.Lgs.196/2003 che specifica che "il trattamento dei due dati sensibili è consentito solo se la situazione giuridica che si intende tutelare con l'accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ossia di colui ai quali i dati sensibili si riferiscono".

E) Qualora l'amministrazione negasse l'accesso ai documenti fuori dai casi di istante non legittimato o domanda non motivata (che risultano essere i casi in cui può farlo), l'interessato, contro il rifiuto dell'amministrazione (o in caso di inerzia protratta per 30 giorni) può proporre un ricorso al TAR entro 30 giorni; Tale ricorso

viene deciso in Camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito. Il privato può stare in giudizio da solo anche senza difensore e l'amministrazione può essere rappresentata da un difensore o da un dipendente con qualifica di dirigente. Se il TAR accoglie il ricorso vi è l'obbligo per l'amministrazione di esibire i documenti richiesti; ma la decisione del tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio Di Stato. Anziché rivolgersi al TAR l'interessato può rivolgersi, negli stessi termini, al Difensore Civico (comunale, provinciale, regionale a seconda della natura dell'atto) ovvero alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio. 11. LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. IL TERMINE La fase istruttoria, come detto, può essere semplice o complessa; comunque esauritasi tale fase, il procedimento deve essere portato adi rispettare i tempi previsti per la conclusione del processo. In caso di ritardi ingiustificati, potrebbero essere previste sanzioni o penalizzazioni. È importante che l'amministrazione si impegni a garantire una gestione efficiente e tempestiva dei procedimenti, al fine di assicurare ai cittadini un servizio pubblico di qualità.
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Publisher
A.A. 2011-2012
77 pagine
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SSD Scienze politiche e sociali SPS/04 Scienza politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Clarizia Angelo.