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Titolarità dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile
La titolarità dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile può essere determinata in base a diversi criteri:
- Legge: demanio naturale e patrimonio indisponibile
- Fatti acquisitivi
- Atti di diritto comune
- Fatti basati su diritto internazionale o diritto pubblico interno
- Atti pubblicistici che comportano ablazione di diritti reali su beni di altri soggetti
I beni demaniali necessari, come il demanio marittimo, idrico e militare, sono beni immobili che appartengono esclusivamente allo Stato.
I beni demaniali accidentali, come strade, autostrade, acquedotti, immobili di interesse storico, archivi, potrebbero appartenere a chiunque e possono comprendere anche universalità di mobili.
I beni demaniali sono inalienabili, cioè non possono essere oggetto di commercio.
L'amministrazione ha il potere di tutelare i propri beni demaniali attraverso l'autotutela esecutiva, che le consente di adottare provvedimenti amministrativi, irrogare sanzioni e esercitare poteri di polizia demaniale.
I beni del patrimonio indisponibile sono i beni degli enti pubblici non territoriali destinati a un pubblico servizio. Possono essere sia mobili che immobili e includono cave, foreste, miniere, caserme, edifici destinati a scopi pubblici.
- sottoscrizione di quote di fondi immobiliari;
- alienazione di immobili;
- cartolarizzazione.
Per pascolo, pesca, caccia.. Beni di interesse pubblico (strade vicinali o autostrade).
CAPITOLO 4
Stato- amministrazione: ente pubblico.
Vertice: governo
- presidente del consiglio dei ministri (coordina e promuove l'attività dei ministri, adotta le direttive per assicurare imparzialità, buon andamento e efficienza degli uffici pubblici);
- consiglio dei ministri (indirizzo politico; poteri di indirizzo e coordinamento; funzione normativa);
- ministri (organi politici di vertice dei vari dicasteri. Doppia anima: organi costituzionali e vertici dell'amministrazione. Senza portafoglio: non titolari di un dicastero. Ministri svolgono funzioni di spettanza statale. Struttura: 1. direzioni generali; 2. agenzie).
Consiglio di gabinetto e comitati interministeriali per raccordo tra ministeri.
Avvocatura dello Stato: a favore di tutta l'organizzazione statale.
Tesoreria dello Stato (prima direzione generale del tesoro, ora il servizio di tesoreria centrale dello Stato).
è affidato alla Banca d’Italia).
Consiglio di Stato: tutela della giustizia nell’amministrazione;
corte dei conti: funzioni di controllo, giurisdizionali e consultive;
consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL): consulenza tecnica e pareri facoltativi nelle materie di economia e lavoro dell’attività del Parlamento.
Aziende autonome: attività prevalentemente tecnica; capacità contrattuale. Titolari di un rapporto giuridico ma non di un vero patrimonio. 6
Amministrazioni indipendenti (Banca d’Italia, Consob, Isvap, autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità garante della concorrenza e del mercato, autorità per l’energia elettrica ed il gas). Le autorità hanno autonomia organizzativa e funzionale. Sono titolari di poteri provvedimentali, in particolare sanzionatori e talora regolamentari. Sono soggette al controllo della Corte dei conti.
Sono indipendenti dal potere politico del governo.
Pur dovendo trasmettere relazioni a questo e al Parlamento sull'attività svolta. Sono neutrali (non imparziali) e hanno posizione di terzietà.
Le autorità di regolazione servono per garantire la liberalizzazione di particolari settori del mercato.
Difensore civico: garante dell'imparzialità e buon andamento della p.a.
Enti parastatali (INPS, INAIL, CONI).
Enti pubblici economici: titolari di impresa e agiscono con strumenti di diritto comune. Tendenza a trasformarli in SPA.
Ordini e collegi professionali: enti pubblici associativi esponenziali della categoria di professionistiche realizzano l'autogoverno della categoria stessa.
Amministrazione dello stato non è solo centrale ma anche periferica.
Le ripartizioni periferiche sono svariate, ma prevalente storicamente è il prefetto (organo del ministero dell'interno che rappresenta il potere esecutivo nella provincia e svolge funzioni di tramite tra centro e periferia). Nel 2004 le
prefetture sono trasformate in Prefetture-uffici territoriali del governo a cui sono preposti i prefetti.Regioni: ingerenze da parte dello Stato fino alla riforma del titolo V della Costituzione.
Funzioni amministrative: doppia lettura dell'art. 118 Cost (c. 1: poteri originari o c. 2: poteri derivati?). opinione maggioritaria: occorre una legge per distribuire le funzioni: la Costituzione non è automaticamente applicativa e art. 118 si rivolge al legislatore.
Art. 118: la distribuzione delle funzioni tra gli enti territoriali deve avvenire sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Regioni: dispongono di potestà legislative e amministrative (art. 117: potestà legislativa regionale concorrente e residuale).
Esercitano altresì funzioni amministrative conferite ad esse "per assicurare l'esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".
Enti locali (termine
usato nell'art. 123 per indicare governi locali: città metropolitane, province e comuni). Art. 2 T.U. enti locali (276/2000): comuni, province, città metropolitane, comunità montane, isolane e unioni di comuni. l. 59/1997 è ispirata al principio di sussidiarietà e mira a porre un criterio di riparto tra funzioni statali e regionali improntato al principio secondo cui la competenza in generale è delle regioni, fatte salvi i compiti e le funzioni statali attinenti ad una serie di materie indicate dalla legge. Potere sostitutivo in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali (112/1998). Potere sostitutivo disciplinato dall'art. 120 Cost. Decentramento anche da parte delle regioni a favore di province, comuni e altri enti locali (59/1997: la regione conferisce a questi enti tutte le funzioni che non richiedono
L'unitario esercizio a livello regionale.
Rapporti Regione/Stato:
- principio generale di leale cooperazione;
- rappresentante dello stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;
- conferenza permanente per i rapporti tra stato, regioni e province autonome;
- coferenza stato-città-autonomie locali.
Le conferenze sono organi statali anche se sono a composizione mista.
7- potere di annullamento governativo degli atti amministrativi regionali? Il poteredi annullamento non è esercitabile;
controlli statali su atti e organi regionali? Abrogato il comma 1 dell’art. 125 Costsi ritengono eliminati i controlli sugli atti amministrativi, mentre è possibile loscioglimento e la rimozione degli organi per atti contrari alla Costituzione, graviviolazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale;
autonomia finanziaria delle Regioni? 119 Cost: autonomia di entrata e spesa.Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario è materia
dilegislazione concorrente. La regione ha un bilancio autonomo rispetto a quello statale.
Organizzazione regionale (deriva da Cost e statuto):
- consiglio regionale: potestà legislative;
- giunta regionale: organo esecutivo;
- presidente della giunta: rappresenta la regione.
Art. 123: la forma di governo della regione è determinata dallo statuto.
Apparato amministrativo regionale e periferico.
Enti locali: enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni.
Gli enti locali sono tipici.
Province e comuni hanno subito la presenza di stato e regioni ma soprattutto con la legge sulle autonomie locali è mutata la situazione, in particolare per riduzione dei controlli (l. 142/1990: ha riconosciuto potestà statuaria a comuni e province).
Comune: art. 118: ha tutte le funzioni amministrative (salvo per assicurare l'esercizio unitario)
117 comma 6: hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Art.
3 TU: comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo.
Provincia: art. 3 TU la definisce ente intermedio tra comune e regione che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne coordina lo sviluppo. Ha funzioni amministrative di interesse provinciale relative ad una serie di settori specifici e tassativamente indicati.
Organizzazione di comuni e province:
- sindaco (o presidente della provincia): responsabile dell'amministrazione;
- consiglio comunale (o provinciale): organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
- giunta comunale (o provinciale): organo a competenza residuale.
Comuni con più di 15000 abitanti possono nominare un direttore generale. Al vertice della struttura burocratica dell'ente locale c'è il segretario.
Oggi il direttore generale svolge compiti esercitati dal segretario. Ma la disciplina dei rapporti tra i due mostra palese come non vi
possa essere una gerarchia perché svolgono funzioni diverse. Abrogazione art. 130 Cost (l. 3/2001): eliminati i controlli necessari svolti sugli atti degli enti locali. Il controllo sugli organi spetta allo Stato (potere di scioglimento). l. 142/2990: riconosce autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma che può essere disciplinata con propri regolamenti da comune e provincia. Limite all'istituzione di tributi propri: riserva costituzionale art. 23. TU riconosce il potere per gli interessati di partecipare al procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive: prevede forme di consultazione della popolazione e procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli o associati, diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi nonché la possibilità che lo statuto disciplini il referendum su richiesta.