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C V
APITOLO
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E LORO VICENDE
1. Premessa. Qualità giuridiche ( status ) capacità e situazioni giuridiche
Una delle funzioni essenziali dell’ordinamento giuridico è quella di risolvere conflitti di interessi
intersoggettivi. Gli interessi sono aspirazioni dei soggetti verso i beni ritenuti idonei a soddisfare bisogni: la
limitatezza dei beni rende assai probabile l’insorgere di conflitti tra i soggetti, che il diritto si incarica di
comporre. Poiché tali conflitti sorgono tra soggetti diversi dell’ordinamento, esso, al fine di operarne la
risoluzione, deve preliminarmente riconoscere i soggetti come tali. Vi è una prima definizione del concetto di
«situazione giuridica soggettiva», ossia la concreta situazione cioè in cui è collocato un soggetto
dall’ordinamento con riferimento al bene che costituisce oggetto dell’interesse. Le situazioni sono svariate:
diritto soggettivo, interesse legittimo, potere, obbligo e dovere. Il loro riconoscimento viene effettuato dalle
norme dell’ordinamento stesso. Si noti che, nella prospettiva della pluralità degli ordinamenti, potrebbero
esserci situazioni giuridiche riconosciute e protette da uno di essi e non da quello generale: è il caso delle
situazioni la cui tutela, in forza del d.l. 230/2003, conv. nella l. 280/2003, è assicurata all’interno
dell’ordinamento sportivo attraverso la giustizia sportiva, senza possibilità per i titolari di adire il giudice
dell’ordinamento generale, sul presupposto che esse non abbiano dignità di diritti o interessi legittimi.
I «modi di essere giuridicamente definiti di una persona, di una cosa, di un rapporto giuridico, di cui
l’ordinamento giuridico faccia altrettanti presupposti per l’applicabilità di disposizioni generali o particolari
alla persona, alla cosa, al rapporto» si definiscono qualità giuridiche; esse sono i concreti modi di essere
giuridici di un soggetto in ordine a interessi protetti dall’ordinamento. La totalità delle stesse e dei rapporti
imputabili al soggetti ne definiscono la soggettività e formano la sua sfera giuridica, la quale è riconducibile
a unità proprio attraverso il riferimento al suo titolare.
Il termine di status è utilizzato in ordine al soggetto che si trovi in una particolare posizione complessiva in
seno all’ordinamento (es. status di cittadino, di impiegato pubblico). Gli status sono le qualità attinenti alla
persona che globalmente derivano dalla sua appartenenza necessaria o volontaria ad un gruppo e
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rappresentano il presupposto per l’ applicazione al soggetto di una serie di norme, le quali vengono così a
costituire nei confronti di tutti i soggetti che posseggono lo status una situazione giuridica uniforme e
omogenea. La riferibilità effettiva di situazioni giuridiche ad un soggetto presuppone l’idoneità di questo ad
esserne titolare; tale idoneità è la capacità giuridica riconosciuta dall’ordinamento ai propri soggetti;
soltanto in presenza di essa vengono dunque conferite dall’ordinamento stesso le situazioni giuridiche. La
capacità giuridica può essere relativa anche soltanto a talune situazioni giuridiche: la precisazione è
importante posto che l’amministrazione ha una capacità giuridica in ordine ai poteri di diritto comune meno
estesa di quella delle persone fisiche, non comprendendo ad esempio l’idoneità ad essere titolari di situazioni
strettamente collegate alla natura propria dell’individuo. Numerose disposizioni escludono la possibilità per
alcuni enti di compiere talune attività di diritto comune: le amministrazioni non possono ad esempio stipulare
contratti aleatori al di fuori dei giochi gestiti in regime di privativa e dei contratti di assicurazione; la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. non può concedere mutui a soggetti non operanti per fini di interesse pubblico e così
via. Dalla capacità giuridica si distingue la capacità di agire, che consiste nell’idoneità a gestire le vicende
delle situazioni giuridiche di cui il soggetto è titolare e che si acquista con il compimento del diciottesimo
anno d’età, salvo che la legge non stabilisca un’età diversa (art. 2 c.c.). In linea di principio, capacità
giuridica e capacità di agire non sorgono contemporaneamente in quanto, per le persone fisiche, la seconda si
acquista con il raggiungimento della maggiore età, e, comunque, possono non sussistere contestualmente in
capo allo stesso soggetto. La capacità di agire, che concerne categorie astratte di situazioni giuridiche,
differisce poi dalla legittimazione ad agire, la quale si riferisce invece a situazioni specifiche e concrete,
effettivamente sussistenti, e a singoli rapporti. Essa consiste dunque in una specifica posizione del soggetto
rispetto agli interessi.
2. Potere, diritto soggettivo, dovere e obbligo
Al fine di fornire la definizione delle situazioni giuridiche è necessario distinguere tra le situazioni che
sussistono nell’ambito di concreti rapporti giuridici, costituendone uno dei termini, e le altre che si
collocano all’esterno di essi. Particolarmente importante è il potere, potenzialità astratta di tenere un certo
comportamento ed espressione della capacità del soggetto, e perciò da esso inseparabile. Tra i poteri
rientrano il potere di disposizione di un bene e quello di agire in giudizio, che è generale e trascende i singoli
casi in cui il soggetto esercita l’azione giudiziaria. Nel diritto amministrativo occorre poi ricordare che, oltre
ai poteri amministrativi, molte amministrazioni dispongono del potere normativa; esistono pure poteri
esercitabili dai soggetti privati nelle varie occasioni in cui essi si rapportano ad una pubblica
amministrazione (ad es. diritto di accesso ai documenti amministrativi e il potere di presentare istanze).
La possibilità astratta di tenere un certo comportamento produttivo di effetti giuridici si concretizza mediante
atti giuridici, i più importanti dei quali sono i provvedimenti, che presentano i caratteri di tipicità dei relativi
poteri.
Nel diritto amministrativo una particolare rilevanza hanno i poteri che il soggetto pubblico è in grado di
esercitare prescindendo dalla volontà del privato e, dunque, producendo unilateralmente una vicenda
giuridica relativa alla sfera giuridica dello stesso.
Le vicende giuridiche sono normalmente rappresentate dalla costituzione, estinzione o modificazione di
situazioni giuridiche. Il potere è attribuito dall’ordinamento generale a seguito di un giudizio di prevalenza
dell’interesse affidato alla cura dell’ amministrazione nei confronti degli interessi dei privati. Tali interessi
sono così resi disponibili per l’ amministrazione, la quale, esercitando il potere, ne condiziona il
soddisfacimento, in particolare nel senso che esso può non verificarsi pure nei casi in cui l’ amministrazione
agisca legittimamente.
Allorché la legge attribuisca al titolare la possibilità di realizzare il proprio interesse indipendentemente dalla
soddisfazione dell’interesse pubblico curato dall’amministrazione, si profila la situazione giuridica di
vantaggio costituita dal diritto soggettivo; il diritto soggettivo può dunque essere definito come la situazione
giuridica di immunità dal potere.
Potere e diritto sono termini inconciliabili: ove sussista potere non esiste diritto soggettivo e ove il privato sia
titolare di un diritto non può affermarsi l’esistenza di un potere amministrativo.
Gli interessi considerati prevalenti si qualificano pubblici perché affidati dalla legge alla cura di soggetti
pubblici e costituiscono la ragione della attribuzione del potere.
Poiché il potere amministrativo comporta una incisione della sfera dei privati, esso deve essere tipico e cioè
predeterminato dalla legge in ossequio al principio di legalità che esprime la garanzia delle situazioni dei
privati stessi. La legge deve individuare tutti gli elementi del potere (in particolare il soggetto al quale esso è
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attribuito, l’oggetto, il contenuto, la forma con cui dovrà essere esercitato e l’interesse da perseguire), onde
evitare che vi siano rischi di autoattribuzione di poteri da parte dell’amministrazione, il che significherebbe
prevalenza non consentita di un soggetto, sia pure pubblico, dell’ordinamento nei confronti di un altro. Le
norme che riconoscono interessi pubblici «vincenti» su quelli privati, sono norme di relazione,
caratterizzate cioè dal fatto di risolvere conflitti intersoggettivi di interessi.
Oltre alle situazioni di vantaggio che esorbitano dai singoli rapporti obbligo vi sono altresì situazioni
sfavorevoli non racchiuse in rapporti concreti. Queste situazioni sono riconducibili alla figura del dovere,
vincolo giuridico a tenere un dato comportamento positivo (fare) o negativo (non fare): anche
l’amministrazione è soggetta ai doveri propri di tutti i soggetti dell’ordinamento; in particolare essa deve
osservare il dovere di buona fede e correttezza, nonché quello di rispettare i diritti altrui. Allorché la
necessità di tenere un comportamento sia correlata al diritto altrui, si versa nella situazione di obbligo, che è
appunto il vincolo del comportamento del soggetto in vista di uno specifico interesse di chi è il titolare della
situazione di vantaggio: si pensi al diritto di credito, connesso all’obbligazione del debitore.
L’amministrazione può essere soggetta ad obblighi, ad esempio perché ha istituito un rapporto contrattuale,
perché ha commesso un illecito, ovvero in forza di una legge o di un atto amministrativo.
3. L’interesse legittimo
Occorre ora focalizzare l’ attenzione sui rapporti tra amministrazione e soggetti privati. L’ordinamento
generale riconosce prevalenza agli interessi che possono entrare in conflitto tra di loro attribuendo di volta in
volta diritti, ovvero poteri amministrativi, i quali ultimi consentono di produrre vicende giuridiche in ordine a
situazioni dei terzi. Nei confronti dell’esercizio del potere, il privato si trova in uno stato di soggezione. Per
capire il concetto si pensi all’ipotesi di un privato che partecipa a un concorso di pubblico impiego e a un
privato espropriato; tra queste ipotesi corre una differenza: nella prima (concorso) il privato pretende
qualcosa dall’amministrazione, sicché la soddisfazione della propria aspirazione passa attraverso il
comportamento attivo dell’amministrazione (interesse pretensivo); laddove nell’altra (espropriazione) il
soggetto privato si oppone all’esercizio di un potere che potrebbe cagionare una vicenda giuridica
svantaggiosa, onde eg