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MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
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Meccanismo dell’estradizione rimane valido a livello internazionale, mentre
nell’ambito più ristretto dei 28 paesi dell’unione c’è questo nuovo strumento del
Mandato di Arresto Europeo che vuole andare a sostituire un meccanismo
farraginoso suddiviso in un momento amministrativo e in un momento giurisdizionale
come quello dell’estradizione. Il meccanismo nuovo si fonda sul riconoscimento
della libera circolazione e sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie,
fondato su un’idea di reciproca fiducia del corretto funzionamento delle istituzioni
giudiziarie dei singoli paesi. L’armonizzazione è un processo molto lungo e
complesso soprattutto in relazione al procedimento penale in riferimento
all’acquisizione e valutazione delle prove. Una strada più veloce rispetto a quella
dell’armonizzazione è creare strumenti di cooperazione sulla base di una reciproco
fiducia che obbligano gli stati a eseguire le decisioni giudiziarie di un altro paese
membro. Il MAE ha due fondamenti normativi importanti: decisione quadro
2002/584/GAI del 13 giugno 2002 e legge 22 aprile 2005 numero 69.
Definizione
È una decisione giudiziaria emessa da uno stato membro dell’unione europea, in
vista dell’arresto e delle consegna da parte di un altro stato membro di una persona
al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.
La definizione contenuta nell’articolo 1 della legge 69 si discosta in certi termini dalla
definizione contenuta nella direttiva. Vengono fissate alcune condizioni dal
legislatore italiano e vanno oltre per eccesso alla normativa europea. L’Italia darà
esecuzione al mandato di arresto europeo sempre che il provvedimento cautelare
sia stato sottoscritto da un giudice e sia motivato o si tratti di una sentenza già
divenuta irrevocabile. Non è sufficiente che la decisione sia sottoscritta da un
organo diverso da quello giurisdizionale, non è sufficiente il p.m. o il pubblico
ufficiale. La semplificazione non potrà cedere davanti ai principi fondamentali
previsti dalla CEDU e dalla Costituzione, soprattutto quei principi che attengono alla
garanzia della libertà personale, diritto di difesa, principio di uguaglianza,
responsabilità penale e proporzione della pena. I tre anni che il legislatore italiano
ha impiegato per recepire la direttiva sono stati impiegati soprattutto per
individuare queste condizioni di operatività del MAE nel nostro ordinamento poiché
si temeva un non tener conto di alcuni principi a fronte di esigenza di
semplificazione e collaborazione. Qualora uno stato violasse i principi che per l’Italia
sono fondamentali, sarà rifiutata la collaborazione, la consegna una volta
accertate e contestate le violazioni. Il MAE limita il ruolo attribuito all’autorità politica
cioè al ministro = non ha alcuna funzione decisionale ma solo di trasmissione e
ricezione del mandato di arresto. Uno stato membro quando vorrà ottenere la
consegna di un soggetto che si trova nel Paese invierà il MAE con la
documentazione al ministro della giustizia che la trasmetterà all’autorità giudiziaria.
Nella procedura attiva invece cioè quando l’Italia intende inviare la richiesta di
consegna di una persona sarà il ministro a incaricarsi di questa corrispondenza. Non
escluso che nel caso in cui ci siano degli accordi tra i singoli paesi membri
dell’unione o a livello internazionale le autorità giudiziarie possono dialogare tra loro
saltando il passaggio al ministro che rimarrà solo informato.
Procedura Passiva
Quando all’Italia viene chiesta la consegna di un soggetto da parte di un altro
paese. La richiesta sarà inviato al ministro che senza ritardo, senza alcuna
valutazione discrezionale e politica la trasmette alla corte di appello (fase
giurisdizionale). Il MAE ha confermato e dato un ruolo centrale alla fase
giurisdizionale che deve sempre essere presente. La competenza della corte di
appello viene individuata con le stesse regole per l’estradizione dunque
competente la corte dove il soggetto condannato ha la residenza, domicilio, se
non è possibile individuare in subordine sarà competente la corte di appello di
Roma. Nel caso in cui il soggetto è arrestato, è competente la corte di appello del
luogo dove l’arresto si è verificato. Dalla legge sono fissati in modo preciso gli
elementi che devono essere contenuti: identità, cittadinanza, reato, pena e tutte
le altre caratteristiche conseguenze e particolarità che riguardano il fatto per cui si
chiede la consegna. Secondo la legge italiana devono essere allegati: la copia del
provvedimento restrittivo della libertà o la sentenza definitiva di condanna,
relazione sui fatti addebitati alla persona, disposizione di legge applicabili, dati
segnaletici utili per individuare la persona. Se lo stato membro non fornisce la
documentazione è possibile da parte del presidente della corte o delegato
chiedere al ministro di chiedere la documentazione, il ministro dovrà far anche
presente allo stato che ha emesso il MAE che questa documentazione è elemento
necessario per procedere alla valutazione della richiesta. Principio della doppia
incriminazione = l’Italia dà esecuzione al MAE solo se il fatto è previsto come reato
anche dalla legge italiana, fatta eccezione per reati tributari. Il principio della
doppia incriminazione subisce una grande deroga: esistono 32 fattispecie in cui la
consegna è obbligatoria (articolo 8), non sarà necessario verificare se il fatto
costituisce reato in uno dei due ordinamenti perché si debba procedere alla
consegna. Tuttavia non è così semplice valutare se il fatto contestato rientri in una
delle ipotesi dell’articolo 8.
Procedimento
Misure Cautelari = questa misura è adottato con ordinanza che deve essere
motivata a pena di nullità. Una volta che l’ordinanza cautelare è emanata occorre
procedere entro 5 giorni all’audizione dell’interessato, garanzia fondamentale. È il
presidente della corte o un delegato a condurre questa audizione in cui deve darsi
informazione del contenuto del MAE e della possibilità di dare il consenso, che
permette di seguire un iter più rapido e snello. A questa audizione dovrà essere
presente un difensore di fiducia o d’ufficio. Dell’ordinanza cautelare dovranno
essere informati i familiari o l’autorità consolare. Viene poi fissata con decreto
udienza in camere di consiglio. Non si dice ma sembra naturale conseguenza del
deposito il diritto delle parti di estrarre copia degli atti. È sempre possibile chiedere
ulteriore documentazione al fine della decisione sul MAE e può svolgere ogni
ulteriore accertamento, dunque ampi poteri istruttori. Svolgendosi in camere di
consiglio è necessaria la presenza del procuratore generale e del difensore, non
sono obbligati a comparire i rappresentanti dello stato richiedente e il soggetto da
consegnare. Viene emessa una sentenza entro 60 giorni dall’esecuzione della
misura cautelare altrimenti la persona sarà rimessa in libertà, tempi stretti che
garantiscono la libertà della persona soggetta alla limitazione. La decisione
favorevole sarà pronunciata con sentenza laddove ci sono gravi indizi di
colpevolezza. La decisione contraria comporta il rifiuto alla consegna, l’articolo 18
indica alcuni casi tipici di rifiuto. Il rifiuto comporta il venir meno dell’ordinanza
cautelare.
Impugnazioni
La normativa ricalca la disciplina in tema di estradizione. Ricorso in cassazione che
potrà valutare anche il merito. Termini brevi = 10 giorni dalla conoscenza del
provvedimento e i soggetti legittimati sono la persona interessata, il difensore, il
procuratore generale. Manca la possibilità di impugnare il provvedimento da parte
del rappresentante dello stato richiedente, sebbene sia legittimato a partecipare e
a ricevere gli avvisi dell’udienza. il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza e la
corte deciderà con una sentenza con il procedimento dell’articolo 127 c.p.p. la
decisione è depositata con motivazione e se invece è deciso con rinvio, sarà
rinviata alla corte di appello.
Consenso alla consegna: procedura semplificata
Il consenso dell’interessato deve essere dato nel corso dell’audizione o
successivamente per mezzo di dichiarazione al direttore della casa di reclusione,
oppure durante l’udienza e fino alla conclusione della discussione. Il consenso deve
essere libero, spontaneo, prestato alla presenza del difensore e irrevocabile. Se
viene prestato il consenso la procedura è semplificata perché la corte di appello
provvede con un’ordinanza, e non con sentenza, pronunciata senza ritardo. La fase
giurisdizionale è imprescindibile e così anche la garanzia, tuttavia in questo caso è
più semplice e contratta: non oltre 10 giorni dopo aver sentito procuratore,
difensore e persona interessata. L’ordinanza è depositata in cancelleria con avviso
del deposito a tutte le parti, prenderne visione e estrarne copia. Infine si procede
alla consegna della persona. 5 aprile 2016
Procedura attiva
La procedura attivata dall’Italia dà origine a una richiesta di MAE attiva. Prevede a
differenza dell’estradizione un ruolo affidato al ministro di giustizia solo di ricezione e
trasmissione alla corte di appello. È il presidente della corte di appello il vero
protagonista dal momento che irrinunciabile è la fase giurisdizionale, mentre è
eliminata la fase amministrativa del controllo discrezionale del ministro.
In questa procedura normale possono esserci delle varianti:
1. Consenso della persona soggetto del MAE. Questo semplifica la procedura,
non evita la decisione della corte d’appello poiché è una garanzia
giurisdizionale sempre prevista, ma semplifica l’iter. Il consenso può essere
prestato dall’audizione del soggetto interessato fino alla conclusione del
dibattimento prima della decisione. In presenza del consenso c’è
un’ordinanza depositata in cancelleria e si evita così la sentenza.
2. Si potrebbe inserire l’arresto della persona che dovrà essere consegnata. Il
MAE potrebbe essere inserito nel sistema SIS, la PG che ha accesso a questi
sistemi di coordinamento viene a conoscenza che il soggetto in questione
dovrà essere fermato e consegnato, e a questo punto si procede all’arresto
della persona il cui nome è inserito nel SIS. L’arrestato