Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 16
Mandato di arresto europeo Pag. 1 Mandato di arresto europeo Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Mandato di arresto europeo Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Mandato di arresto europeo Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Mandato di arresto europeo Pag. 16
1 su 16
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

(2)

Meccanismo dell’estradizione rimane valido a livello internazionale, mentre

nell’ambito più ristretto dei 28 paesi dell’unione c’è questo nuovo strumento del

Mandato di Arresto Europeo che vuole andare a sostituire un meccanismo

farraginoso suddiviso in un momento amministrativo e in un momento giurisdizionale

come quello dell’estradizione. Il meccanismo nuovo si fonda sul riconoscimento

della libera circolazione e sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie,

fondato su un’idea di reciproca fiducia del corretto funzionamento delle istituzioni

giudiziarie dei singoli paesi. L’armonizzazione è un processo molto lungo e

complesso soprattutto in relazione al procedimento penale in riferimento

all’acquisizione e valutazione delle prove. Una strada più veloce rispetto a quella

dell’armonizzazione è creare strumenti di cooperazione sulla base di una reciproco

fiducia che obbligano gli stati a eseguire le decisioni giudiziarie di un altro paese

membro. Il MAE ha due fondamenti normativi importanti: decisione quadro

2002/584/GAI del 13 giugno 2002 e legge 22 aprile 2005 numero 69.

Definizione

È una decisione giudiziaria emessa da uno stato membro dell’unione europea, in

vista dell’arresto e delle consegna da parte di un altro stato membro di una persona

al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una

pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.

La definizione contenuta nell’articolo 1 della legge 69 si discosta in certi termini dalla

definizione contenuta nella direttiva. Vengono fissate alcune condizioni dal

legislatore italiano e vanno oltre per eccesso alla normativa europea. L’Italia darà

esecuzione al mandato di arresto europeo sempre che il provvedimento cautelare

sia stato sottoscritto da un giudice e sia motivato o si tratti di una sentenza già

divenuta irrevocabile. Non è sufficiente che la decisione sia sottoscritta da un

organo diverso da quello giurisdizionale, non è sufficiente il p.m. o il pubblico

ufficiale. La semplificazione non potrà cedere davanti ai principi fondamentali

previsti dalla CEDU e dalla Costituzione, soprattutto quei principi che attengono alla

garanzia della libertà personale, diritto di difesa, principio di uguaglianza,

responsabilità penale e proporzione della pena. I tre anni che il legislatore italiano

ha impiegato per recepire la direttiva sono stati impiegati soprattutto per

individuare queste condizioni di operatività del MAE nel nostro ordinamento poiché

si temeva un non tener conto di alcuni principi a fronte di esigenza di

semplificazione e collaborazione. Qualora uno stato violasse i principi che per l’Italia

sono fondamentali, sarà rifiutata la collaborazione, la consegna una volta

accertate e contestate le violazioni. Il MAE limita il ruolo attribuito all’autorità politica

cioè al ministro = non ha alcuna funzione decisionale ma solo di trasmissione e

ricezione del mandato di arresto. Uno stato membro quando vorrà ottenere la

consegna di un soggetto che si trova nel Paese invierà il MAE con la

documentazione al ministro della giustizia che la trasmetterà all’autorità giudiziaria.

Nella procedura attiva invece cioè quando l’Italia intende inviare la richiesta di

consegna di una persona sarà il ministro a incaricarsi di questa corrispondenza. Non

escluso che nel caso in cui ci siano degli accordi tra i singoli paesi membri

dell’unione o a livello internazionale le autorità giudiziarie possono dialogare tra loro

saltando il passaggio al ministro che rimarrà solo informato.

Procedura Passiva

Quando all’Italia viene chiesta la consegna di un soggetto da parte di un altro

paese. La richiesta sarà inviato al ministro che senza ritardo, senza alcuna

valutazione discrezionale e politica la trasmette alla corte di appello (fase

giurisdizionale). Il MAE ha confermato e dato un ruolo centrale alla fase

giurisdizionale che deve sempre essere presente. La competenza della corte di

appello viene individuata con le stesse regole per l’estradizione dunque

competente la corte dove il soggetto condannato ha la residenza, domicilio, se

non è possibile individuare in subordine sarà competente la corte di appello di

Roma. Nel caso in cui il soggetto è arrestato, è competente la corte di appello del

luogo dove l’arresto si è verificato. Dalla legge sono fissati in modo preciso gli

elementi che devono essere contenuti: identità, cittadinanza, reato, pena e tutte

le altre caratteristiche conseguenze e particolarità che riguardano il fatto per cui si

chiede la consegna. Secondo la legge italiana devono essere allegati: la copia del

provvedimento restrittivo della libertà o la sentenza definitiva di condanna,

relazione sui fatti addebitati alla persona, disposizione di legge applicabili, dati

segnaletici utili per individuare la persona. Se lo stato membro non fornisce la

documentazione è possibile da parte del presidente della corte o delegato

chiedere al ministro di chiedere la documentazione, il ministro dovrà far anche

presente allo stato che ha emesso il MAE che questa documentazione è elemento

necessario per procedere alla valutazione della richiesta. Principio della doppia

incriminazione = l’Italia dà esecuzione al MAE solo se il fatto è previsto come reato

anche dalla legge italiana, fatta eccezione per reati tributari. Il principio della

doppia incriminazione subisce una grande deroga: esistono 32 fattispecie in cui la

consegna è obbligatoria (articolo 8), non sarà necessario verificare se il fatto

costituisce reato in uno dei due ordinamenti perché si debba procedere alla

consegna. Tuttavia non è così semplice valutare se il fatto contestato rientri in una

delle ipotesi dell’articolo 8.

Procedimento

Misure Cautelari = questa misura è adottato con ordinanza che deve essere

motivata a pena di nullità. Una volta che l’ordinanza cautelare è emanata occorre

procedere entro 5 giorni all’audizione dell’interessato, garanzia fondamentale. È il

presidente della corte o un delegato a condurre questa audizione in cui deve darsi

informazione del contenuto del MAE e della possibilità di dare il consenso, che

permette di seguire un iter più rapido e snello. A questa audizione dovrà essere

presente un difensore di fiducia o d’ufficio. Dell’ordinanza cautelare dovranno

essere informati i familiari o l’autorità consolare. Viene poi fissata con decreto

udienza in camere di consiglio. Non si dice ma sembra naturale conseguenza del

deposito il diritto delle parti di estrarre copia degli atti. È sempre possibile chiedere

ulteriore documentazione al fine della decisione sul MAE e può svolgere ogni

ulteriore accertamento, dunque ampi poteri istruttori. Svolgendosi in camere di

consiglio è necessaria la presenza del procuratore generale e del difensore, non

sono obbligati a comparire i rappresentanti dello stato richiedente e il soggetto da

consegnare. Viene emessa una sentenza entro 60 giorni dall’esecuzione della

misura cautelare altrimenti la persona sarà rimessa in libertà, tempi stretti che

garantiscono la libertà della persona soggetta alla limitazione. La decisione

favorevole sarà pronunciata con sentenza laddove ci sono gravi indizi di

colpevolezza. La decisione contraria comporta il rifiuto alla consegna, l’articolo 18

indica alcuni casi tipici di rifiuto. Il rifiuto comporta il venir meno dell’ordinanza

cautelare.

Impugnazioni

La normativa ricalca la disciplina in tema di estradizione. Ricorso in cassazione che

potrà valutare anche il merito. Termini brevi = 10 giorni dalla conoscenza del

provvedimento e i soggetti legittimati sono la persona interessata, il difensore, il

procuratore generale. Manca la possibilità di impugnare il provvedimento da parte

del rappresentante dello stato richiedente, sebbene sia legittimato a partecipare e

a ricevere gli avvisi dell’udienza. il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza e la

corte deciderà con una sentenza con il procedimento dell’articolo 127 c.p.p. la

decisione è depositata con motivazione e se invece è deciso con rinvio, sarà

rinviata alla corte di appello.

Consenso alla consegna: procedura semplificata

Il consenso dell’interessato deve essere dato nel corso dell’audizione o

successivamente per mezzo di dichiarazione al direttore della casa di reclusione,

oppure durante l’udienza e fino alla conclusione della discussione. Il consenso deve

essere libero, spontaneo, prestato alla presenza del difensore e irrevocabile. Se

viene prestato il consenso la procedura è semplificata perché la corte di appello

provvede con un’ordinanza, e non con sentenza, pronunciata senza ritardo. La fase

giurisdizionale è imprescindibile e così anche la garanzia, tuttavia in questo caso è

più semplice e contratta: non oltre 10 giorni dopo aver sentito procuratore,

difensore e persona interessata. L’ordinanza è depositata in cancelleria con avviso

del deposito a tutte le parti, prenderne visione e estrarne copia. Infine si procede

alla consegna della persona. 5 aprile 2016

Procedura attiva

La procedura attivata dall’Italia dà origine a una richiesta di MAE attiva. Prevede a

differenza dell’estradizione un ruolo affidato al ministro di giustizia solo di ricezione e

trasmissione alla corte di appello. È il presidente della corte di appello il vero

protagonista dal momento che irrinunciabile è la fase giurisdizionale, mentre è

eliminata la fase amministrativa del controllo discrezionale del ministro.

In questa procedura normale possono esserci delle varianti:

1. Consenso della persona soggetto del MAE. Questo semplifica la procedura,

non evita la decisione della corte d’appello poiché è una garanzia

giurisdizionale sempre prevista, ma semplifica l’iter. Il consenso può essere

prestato dall’audizione del soggetto interessato fino alla conclusione del

dibattimento prima della decisione. In presenza del consenso c’è

un’ordinanza depositata in cancelleria e si evita così la sentenza.

2. Si potrebbe inserire l’arresto della persona che dovrà essere consegnata. Il

MAE potrebbe essere inserito nel sistema SIS, la PG che ha accesso a questi

sistemi di coordinamento viene a conoscenza che il soggetto in questione

dovrà essere fermato e consegnato, e a questo punto si procede all’arresto

della persona il cui nome è inserito nel SIS. L’arrestato

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bontempelli Manfredi.