I contratti relativi al trasferimento di beni
La vendita: Art 1470 : “ la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento di
proprietà d
i una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un
prezzo
”
La vendita è un contratto oneroso e allo stesso tempo sinallagmatico . Si perfeziona con lo
scambio del mero consenso contratto consensuale e non reale + contratto ad effetti reali.
⇒
L’effetto reale può essere differito nel tempo, ma il trasferimento del diritto si realizza al
momento dello scambio di consenso in ossequio al principio consensualistico .
Naturalmente non è solo ad effetti reali, ma anche ad effetti obbligatori. Titulus adquirendi
e modus aquirendi si sovrappongono e non rappresentano due momenti dello scambio
temporaneamente separati non ha un effetto obbligatorio in senso tecnico perchè sul
⇒
venditore non grava un’obbligazione di trasferire il diritto ( titulus
)
, cui in un secondo
momento viene data attuazione ( modus
).
Contratto a forma libera salvo che la legge disponga diversamente ( art 1350 ).
Vendita di cosa altrui : art 1478 : il venditore trasferisce la proprietà della cosa nel
➢ momento in cui l’acquista dal proprietario vero vd differenza con promessa del
⇒
fatto terzo (art 1381). Art 1479 : il compratore può risolvere il contratto se ignorava il
fatto che il venditore non fosse proprietario e se questi nel mentre non gli ha fatto
acquistare la proprietà. Art 1480 : vendita di cosa parzialmente altrui. Art 1481 :
pericolo di rivendica sospendere il pagamento del prezzo (salvo che il venditore
⇒
presti idonea garanzia) se il pericolo non era noto al compratore al tempo della
vendita principio generale = inadimpimenti non est adimplendum ( art 1460 ) +
⇒
esercizio dell’autotutela è conforme a buona fede. Art 1482 : cosa gravata da
garanzie reali o da altri vincoli derivati da pignoramento o da sequestro.
Evizione : se il compratore subisce evizione totale della cosa per effetto dei diritti che
➢ un terzo ha fatto valere su essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma
dell’art 1479 (art 1483) .
Si ha evizione quando il terzo si attiva per recuperare il diritto
nella propria sfera patrimoniale, e che il suo diritto sia accertato definitivamente . Non
opera evizione:
○ diritto accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
○ riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore ex art 1485 co.2.
○ espropriazione per esecuzione forzata o espropriazione per pubblico
interesse.
Art 1488 : No garanzia restituzione prezzo pagato + rimborso spese. Non c’è
⇒
quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del
compratore. Leggere: 83-87. Unica norma imperativa = c’è sempre garanzia di
evizione quando questa è dovuta ad un fatto proprio del venditore.
Vizi : anche la disciplina della garanzia per vizi è dispositiva. Il patto che la esclude
➢
non ha effetto se il venditore è in mala fede. Art 1490-1491 : non è dovuta garanzia
se i vizi erano conosciuti dal compratore o facilmente riconoscibili (salvo che il
venditore non abbia dichiarato che la cosa fosse esente da vizi).
○ Azione redibitoria risoluzione del contratto.
⇒
○ Azione estimatoria o actio quanti minoris riduzione del prezzo pattuito
⇒
in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore
effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro
otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La
denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha
occultato. Prescrizione in un anno dalla consegna, ma la garan
-
Diritto civile europeo - appalto
-
Appunti sul contratto di appalto
-
Riassunto Diritto Commerciale - Contratti
-
Riassunto esame Istituzioni di Diritto Privato, prof. Riva, libro consigliato Diritto Privato, Calvo, Ciatti