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La vendita è un contratto oneroso e allo stesso tempo sinallagmatico​ . Si perfeziona con lo

scambio del mero consenso contratto consensuale e non reale + contratto ad effetti reali.

L’effetto reale può essere differito nel tempo, ma il trasferimento del diritto si realizza al

momento dello scambio di consenso in ossequio al principio consensualistico​ .

Naturalmente non è solo ad effetti reali, ma anche ad effetti obbligatori. Titulus adquirendi

​ ​

e modus aquirendi si sovrappongono e non rappresentano due momenti dello scambio

temporaneamente separati non ha un effetto obbligatorio in senso tecnico perchè sul

⇒ ​

venditore non grava un’obbligazione di trasferire il diritto (​ titulus

)

, cui in un secondo

momento viene data attuazione (​ modus

).

Contratto a forma libera salvo che la legge disponga diversamente (​ art 1350​ ).

Vendita di cosa altrui​ : art 1478​ : il venditore trasferisce la proprietà della cosa nel

➢ momento in cui l’acquista dal proprietario vero vd differenza con promessa del

fatto terzo (art 1381). Art 1479​ : il compratore può risolvere il contratto se ignorava il

fatto che il venditore non fosse proprietario e se questi nel mentre non gli ha fatto

​ ​

acquistare la proprietà. Art 1480​ : vendita di cosa parzialmente altrui. Art 1481​ :

pericolo di rivendica sospendere il pagamento del prezzo (salvo che il venditore

presti idonea garanzia) se il pericolo non era noto al compratore al tempo della

vendita principio generale = inadimpimenti non est adimplendum (​ art 1460​ ) +

⇒ ​

esercizio dell’autotutela è conforme a buona fede. Art 1482​ : cosa gravata da

garanzie reali o da altri vincoli derivati da pignoramento o da sequestro.

Evizione​ : se il compratore subisce evizione totale della cosa per effetto dei diritti che

➢ un terzo ha fatto valere su essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma

dell’art 1479 (art 1483)​ .

Si ha evizione quando il terzo si attiva per recuperare il diritto

nella propria sfera patrimoniale, e che il suo diritto sia accertato definitivamente​ . Non

opera evizione:

○ diritto accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

​ ​

○ riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore ex art 1485​ co.2.

○ espropriazione per esecuzione forzata o espropriazione per pubblico

interesse.

Art 1488​ : No garanzia restituzione prezzo pagato + rimborso spese. Non c’è

quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del

​ ​

compratore. Leggere: 83-87. Unica norma imperativa = c’è sempre garanzia di

evizione quando questa è dovuta ad un fatto proprio del venditore.

Vizi​ : anche la disciplina della garanzia per vizi è dispositiva. Il patto che la esclude

➢ ​

non ha effetto se il venditore è in mala fede. Art 1490-1491​ : non è dovuta garanzia

se i vizi erano conosciuti dal compratore o facilmente riconoscibili (salvo che il

venditore non abbia dichiarato che la cosa fosse esente da vizi).

​ ​

○ Azione redibitoria risoluzione del contratto.

⇒ ​

○ Azione estimatoria o actio quanti minoris riduzione del prezzo pattuito

in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore

effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro

otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La

denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha

occultato. Prescrizione in un anno dalla consegna, ma la garanzia può essere fatta

sempre valere purchè il vizio sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e

comunque prima del decorso dell’anno dalla consegna (​ art 1495​ : termini e

​ ​

condizioni per l’azione​ ). Consegna aliquid pro alio = risoluzione per

inadempimento ex art. 1453. Il compratore non può esprimere un’azione volta

all’eliminazione di vizi poichè l’obbligazione del venditore non è di fare (tuttavia può

sorgere un’autonoma obbligazione di facere senza che vi sia una novazione) ⇒

azione per eliminazione: prescrizione dieci anni.

Nel caso in cui la cosa venduta non ha le qualità promesse = disposizioni generali

sulla risoluzione per inadempimento tuttavia c’è la decadenza ex art 1495. Art 1512.

Art 1515​ : vendita in danno di cose mobili​ . Esecuzione coattiva per inadempimento del

compratore se non paga il venditore può vendere la cosa per conto e a spese di lui +

forma speciale di esecuzione per espropriazione + sussistente solo se avvenga senza

ritardo.

Art 1516​ : strumento di autotutela nel caso in cui il venditore sia inadempiente.​ Compera in

danno​ .

I contratti di godimento

La locazione: Art 1571​ : “​ La locazione è il contratto col quale una parte (locatore) si obbliga

a far godere all’altra (conduttore o locatario) una cosa mobile o immobile per un dato

​ ​

tempo verso un determinato corrispettivo

”. ​

Presente una articolata regolamentazione nella legislazione speciale. Contratto consensuale

ad effetti obbligatori godimento di un bene avendo in cambio una somma di denaro. Il

⇒ ​

conduttore o locatario acquista la detenzione e si può dire che sia titolare di un diritto

personale di godimento sul bene​ . Elementi caratterizzanti: corrispettivo e durata​ . Negli

anni ‘70 riforma che distingue immobili ad uso abitativo ed immobili ad uso non abitativo alla

fine degli anni 90 (l. 431/1998) nuovo intervento dedicato alle locazioni ad uso abitativo

(dettagli libro).

Per i contratti ad uso abitativo è richiesta la forma scritta ad substantiam.

Affitto: locazione avente oggetto un bene produttivo (​ artt. 1615-1654​ ).

Affitto d’azienda vedi libro.

I contratti di produzione di beni e di prestazione di servizi

L’appalto e la subfornitura. Appalto: art 1655​ : “​ l’appalto è il contratto col quale una parte

​ ​

assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio

, il

​ ​ ​

compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

. Contratto di

impresa (appaltatore non può che non essere un’impresa a mente dell’art 1655) + a titolo

oneroso + a carico dell’appaltatore obbligazioni di risultato + concluso intuitu personae

. La

qualità di imprenditore dell’appaltatore (anche evidente dall’art 1674) è l’elemento

differenziale che distingue l’appalto dal contratto d’opera e dal contratto d’opera intellettuale

+ va distinto anche dalla vendita di cosa futura.

Varianti​ : possono essere concordate tra le parti, se non superano il sesto del prezzo

➢ ​

complessivo non incideranno sul corrispettivo (art 1661). Art 1660​ : varianti

necessarie = interventi per realizzare l’opera a regola d’arte. Se superano del

prezzo complessivo l’appaltatore può recedere ricevendo un equo indennizzo che

spetta anche al committente nel caso in cui le varianti siano eccessivamente

onerose. ​

Revisione del corrispettivo pattuito​

: art 1664​ : qualora a causa di eventi

➢ imprevedibili il prezzi subiscano una variazione maggiore di un decimo rispetto al

corrispettivo stabilito rinegoziare e nel caso rivolgersi al giudice.

Dalle precedenti disposizioni di ricava che l’appaltatore deve attenersi alle istruzioni

del committente secondo il progetto esecutivo che gli è stato sottoposto e se ne deve

discostare solo le le istruzioni sono palesemente errate ( il risultato non sarà a

regola d’arte​ ) l’appaltatore risponde della gestione a proprio rischio solo nella

⇒ ​

misura in cui questo operi nella sua piena autonomia. L’appalto non è un contratto

aleatorio, gli eventuali oneri rientrano nell’alea normale del contratto​ .

(

Il contratto aleatorio è quell'atto negoziale in cui l'entità e/o l'esistenza della/e

prestazione/i è collegata ad un elemento incerto, e nei quali, pertanto, il rischio

contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale

.)

​ ​

Verifica​ : art 1662​ : diritto di verifica + in caso di difformità queste vanno denunciate

➢ ​

all’appaltatore che entro un termine deve provvederci. Collaudo prima della

consegna. Art 1665​ : una volta accettata l’opera, l’appaltatore ha diritto al

corrispettivo. Sempre necessario un collaudo finale prima della consegna. Art 1668​ :

​ ​

appaltatore deve garantire che l’opera sia esente da vizi e difetti sicchè il

committente può chiedere la diminuzione del prezzo + risarcimento danni (se

​ ​

l’appaltatore ha agito con colpa). Art 1667​ : dal giorno della consegna decorrono due

anni entro i quali si prescrive l’azione del committente per far valere difformità e vizi

d’opera​ , che, a pena di decadenza, vanno denunciati entro sessanta giorni dalla

scoperta. Nel caso di edifici o altri beni immobili l’azione la garanzia per vizi e difetti

decade dopo dieci anni dal compimento dell’opera. Questa normativa va collegata

all’​ art 2053 = responsabilità del proprietario dell’edificio che rovini in tutto o in parte

salvo che questo provi che la colpa sia dell’appaltatore (= difetto di costruzione) ⇒

appaltatore risponde nei confronti del committente ( artt. 1667,1668,1669​ ) e dei terzi

(​ art 2053​ ) responsabilità di natura mista (contrattuale ed extracontrattuale)​

.

Per causa non imputabile alle parti = colpa a chi ha fornito il materiale (art 1673).

Il committente talvolta inserisce nel contratto una clausola penale per tutelarsi da ritardi o

inadempimenti. L’appaltatore può a sua volta servirsi di un’impresa per l’esecuzione

​ ​

dell’opera e servizio subappalto, è un contratto collegato o derivato​ . Art 1676​ : i dipendenti

dell’appaltatore possono rivolgersi direttamente contro il committente.

Subfornitura​ : l. 198/1998​ . Forma di cooperazione tra le imprese, per cui aziende più grandi

affidano la fornitura o la costruzione di p

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Raffaele.