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La vendita è un contratto oneroso e allo stesso tempo sinallagmatico . Si perfeziona con lo
scambio del mero consenso contratto consensuale e non reale + contratto ad effetti reali.
⇒
L’effetto reale può essere differito nel tempo, ma il trasferimento del diritto si realizza al
momento dello scambio di consenso in ossequio al principio consensualistico .
Naturalmente non è solo ad effetti reali, ma anche ad effetti obbligatori. Titulus adquirendi
e modus aquirendi si sovrappongono e non rappresentano due momenti dello scambio
temporaneamente separati non ha un effetto obbligatorio in senso tecnico perchè sul
⇒
venditore non grava un’obbligazione di trasferire il diritto ( titulus
)
, cui in un secondo
momento viene data attuazione ( modus
).
Contratto a forma libera salvo che la legge disponga diversamente ( art 1350 ).
Vendita di cosa altrui : art 1478 : il venditore trasferisce la proprietà della cosa nel
➢ momento in cui l’acquista dal proprietario vero vd differenza con promessa del
⇒
fatto terzo (art 1381). Art 1479 : il compratore può risolvere il contratto se ignorava il
fatto che il venditore non fosse proprietario e se questi nel mentre non gli ha fatto
acquistare la proprietà. Art 1480 : vendita di cosa parzialmente altrui. Art 1481 :
pericolo di rivendica sospendere il pagamento del prezzo (salvo che il venditore
⇒
presti idonea garanzia) se il pericolo non era noto al compratore al tempo della
vendita principio generale = inadimpimenti non est adimplendum ( art 1460 ) +
⇒
esercizio dell’autotutela è conforme a buona fede. Art 1482 : cosa gravata da
garanzie reali o da altri vincoli derivati da pignoramento o da sequestro.
Evizione : se il compratore subisce evizione totale della cosa per effetto dei diritti che
➢ un terzo ha fatto valere su essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma
dell’art 1479 (art 1483) .
Si ha evizione quando il terzo si attiva per recuperare il diritto
nella propria sfera patrimoniale, e che il suo diritto sia accertato definitivamente . Non
opera evizione:
○ diritto accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
○ riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore ex art 1485 co.2.
○ espropriazione per esecuzione forzata o espropriazione per pubblico
interesse.
Art 1488 : No garanzia restituzione prezzo pagato + rimborso spese. Non c’è
⇒
quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del
compratore. Leggere: 83-87. Unica norma imperativa = c’è sempre garanzia di
evizione quando questa è dovuta ad un fatto proprio del venditore.
Vizi : anche la disciplina della garanzia per vizi è dispositiva. Il patto che la esclude
➢
non ha effetto se il venditore è in mala fede. Art 1490-1491 : non è dovuta garanzia
se i vizi erano conosciuti dal compratore o facilmente riconoscibili (salvo che il
venditore non abbia dichiarato che la cosa fosse esente da vizi).
○ Azione redibitoria risoluzione del contratto.
⇒
○ Azione estimatoria o actio quanti minoris riduzione del prezzo pattuito
⇒
in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore
effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro
otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La
denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha
occultato. Prescrizione in un anno dalla consegna, ma la garanzia può essere fatta
sempre valere purchè il vizio sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e
comunque prima del decorso dell’anno dalla consegna ( art 1495 : termini e
condizioni per l’azione ). Consegna aliquid pro alio = risoluzione per
inadempimento ex art. 1453. Il compratore non può esprimere un’azione volta
all’eliminazione di vizi poichè l’obbligazione del venditore non è di fare (tuttavia può
sorgere un’autonoma obbligazione di facere senza che vi sia una novazione) ⇒
azione per eliminazione: prescrizione dieci anni.
Nel caso in cui la cosa venduta non ha le qualità promesse = disposizioni generali
sulla risoluzione per inadempimento tuttavia c’è la decadenza ex art 1495. Art 1512.
Art 1515 : vendita in danno di cose mobili . Esecuzione coattiva per inadempimento del
compratore se non paga il venditore può vendere la cosa per conto e a spese di lui +
⇒
forma speciale di esecuzione per espropriazione + sussistente solo se avvenga senza
ritardo.
Art 1516 : strumento di autotutela nel caso in cui il venditore sia inadempiente. Compera in
danno .
I contratti di godimento
La locazione: Art 1571 : “ La locazione è il contratto col quale una parte (locatore) si obbliga
a far godere all’altra (conduttore o locatario) una cosa mobile o immobile per un dato
tempo verso un determinato corrispettivo
”.
Presente una articolata regolamentazione nella legislazione speciale. Contratto consensuale
ad effetti obbligatori godimento di un bene avendo in cambio una somma di denaro. Il
⇒
conduttore o locatario acquista la detenzione e si può dire che sia titolare di un diritto
personale di godimento sul bene . Elementi caratterizzanti: corrispettivo e durata . Negli
anni ‘70 riforma che distingue immobili ad uso abitativo ed immobili ad uso non abitativo alla
fine degli anni 90 (l. 431/1998) nuovo intervento dedicato alle locazioni ad uso abitativo
(dettagli libro).
Per i contratti ad uso abitativo è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Affitto: locazione avente oggetto un bene produttivo ( artt. 1615-1654 ).
Affitto d’azienda vedi libro.
I contratti di produzione di beni e di prestazione di servizi
L’appalto e la subfornitura. Appalto: art 1655 : “ l’appalto è il contratto col quale una parte
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio
, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro
”
. Contratto di
impresa (appaltatore non può che non essere un’impresa a mente dell’art 1655) + a titolo
oneroso + a carico dell’appaltatore obbligazioni di risultato + concluso intuitu personae
. La
qualità di imprenditore dell’appaltatore (anche evidente dall’art 1674) è l’elemento
differenziale che distingue l’appalto dal contratto d’opera e dal contratto d’opera intellettuale
+ va distinto anche dalla vendita di cosa futura.
Varianti : possono essere concordate tra le parti, se non superano il sesto del prezzo
➢
complessivo non incideranno sul corrispettivo (art 1661). Art 1660 : varianti
necessarie = interventi per realizzare l’opera a regola d’arte. Se superano del
⅙
prezzo complessivo l’appaltatore può recedere ricevendo un equo indennizzo che
spetta anche al committente nel caso in cui le varianti siano eccessivamente
onerose.
Revisione del corrispettivo pattuito
: art 1664 : qualora a causa di eventi
➢ imprevedibili il prezzi subiscano una variazione maggiore di un decimo rispetto al
corrispettivo stabilito rinegoziare e nel caso rivolgersi al giudice.
⇒
Dalle precedenti disposizioni di ricava che l’appaltatore deve attenersi alle istruzioni
del committente secondo il progetto esecutivo che gli è stato sottoposto e se ne deve
discostare solo le le istruzioni sono palesemente errate ( il risultato non sarà a
⇒
regola d’arte ) l’appaltatore risponde della gestione a proprio rischio solo nella
⇒
misura in cui questo operi nella sua piena autonomia. L’appalto non è un contratto
aleatorio, gli eventuali oneri rientrano nell’alea normale del contratto .
(
Il contratto aleatorio è quell'atto negoziale in cui l'entità e/o l'esistenza della/e
prestazione/i è collegata ad un elemento incerto, e nei quali, pertanto, il rischio
contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale
.)
Verifica : art 1662 : diritto di verifica + in caso di difformità queste vanno denunciate
➢
all’appaltatore che entro un termine deve provvederci. Collaudo prima della
consegna. Art 1665 : una volta accettata l’opera, l’appaltatore ha diritto al
corrispettivo. Sempre necessario un collaudo finale prima della consegna. Art 1668 :
appaltatore deve garantire che l’opera sia esente da vizi e difetti sicchè il
committente può chiedere la diminuzione del prezzo + risarcimento danni (se
l’appaltatore ha agito con colpa). Art 1667 : dal giorno della consegna decorrono due
anni entro i quali si prescrive l’azione del committente per far valere difformità e vizi
d’opera , che, a pena di decadenza, vanno denunciati entro sessanta giorni dalla
scoperta. Nel caso di edifici o altri beni immobili l’azione la garanzia per vizi e difetti
decade dopo dieci anni dal compimento dell’opera. Questa normativa va collegata
all’ art 2053 = responsabilità del proprietario dell’edificio che rovini in tutto o in parte
salvo che questo provi che la colpa sia dell’appaltatore (= difetto di costruzione) ⇒
appaltatore risponde nei confronti del committente ( artt. 1667,1668,1669 ) e dei terzi
( art 2053 ) responsabilità di natura mista (contrattuale ed extracontrattuale)
.
⇒
Per causa non imputabile alle parti = colpa a chi ha fornito il materiale (art 1673).
Il committente talvolta inserisce nel contratto una clausola penale per tutelarsi da ritardi o
inadempimenti. L’appaltatore può a sua volta servirsi di un’impresa per l’esecuzione
dell’opera e servizio subappalto, è un contratto collegato o derivato . Art 1676 : i dipendenti
⇒
dell’appaltatore possono rivolgersi direttamente contro il committente.
Subfornitura : l. 198/1998 . Forma di cooperazione tra le imprese, per cui aziende più grandi
affidano la fornitura o la costruzione di p